Tipologia: CCNL
Data firma: 10 aprile 2008
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti*: Aran e Fp-Cgil, Cisl-Fps, Uil-Pa, Rdb-Pi, Flp**
Comparti: Agenzie fiscali, P.A.
Fonte: FP-CGIL
Note*: Non hanno sottoscritto il CCNL: Confsal-Unsal e Confsal
Note**: La Flp ha sottoscritto il CCNL il 09.09.2008

Sommario:

  Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II
Relazioni sindacali
Art. 3 - Conferma del sistema delle relazioni sindacali
Art. 4 - Materie delle relazioni sindacali
Titolo III
Ordinamento professionale
Art. 5 - Conferma dell'ordinamento professionale
Titolo IV
Rapporto di lavoro
Capo I
Misurazione e valutazione della qualità dei servizi
Art. 6 - Obiettivi generali
Capo II
Art. 7 - Formazione
Capo III
Norme disciplinari
Art. 8 - Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 28 maggio 2004
Capo IV
Norme finali
Art. 9 - Disposizioni particolari e finali
Art. 10 - Disciplina di raccordo per il passaggio del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato al comparto delle Agenzie fiscali
  Titolo V
Trattamento economico
Art. 11 - Stipendio tabellare
Art. 12 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 13 - Indennità di amministrazione
Art. 14 - Indennità di bilinguismo
Art. 15 - Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 16 - Norme finali
Art. 17 - Disciplina di raccordo di parte economica per il passaggio del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato al comparto delle Agenzie fiscali
Titolo VI
Norme finali
Capo I
Art. 18 - Disapplicazioni
Tabella A - Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione
Tabella B - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella C - Nuova retribuzione tabellare
Tabella D - Nuova parametrazione indennità di amministrazione dal 31 dicembre 2006
Tabella E - Incrementi mensili indennità di amministrazione al 1º gennaio 2007
Tabella F - Incremento indennità di bilinguismo

Il giorno 10 aprile 2008, alle ore 20.00, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l’incontro tra:
L' Aran […] e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali:
Fp/Cgil, Cisl Fps, Uil Pa, Rdb/Pi, Flp**
Confederazioni Sindacali
Cgil, Cisl, Uil, Rdb-Cub, Ugl
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006–2009 e biennio economico 2006–2007.


Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le Amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa delle Agenzie fiscali, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976 come modificato dal d.lgs. n. 272 del 2001, ad esclusione delle materie trattate nel CCNL medesimo.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Con il termine Agenzia/e, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio, l’Agenzia delle Dogane e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Titolo II
Relazioni sindacali
Art. 3 Conferma del sistema delle relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 28 maggio 2004, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

Art. 4 Materie delle relazioni sindacali
1. All’art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto 1, del CCNL del 28 maggio 2004, sono aggiunte le seguenti lettere:
“o) eventuali progetti dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;
p) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.”
2. All’art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto 1, del CCNL del 28 maggio 2004, dopo la lett. e) viene aggiunta la seguente lettera:
“f) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.”
3. All’art. 4, Contrattazione collettiva integrativa, comma 3, lett. A) del CCNL del 28 maggio 2004, viene aggiunto un ulteriore alinea:
“Le implicazioni sul rapporto di lavoro degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.”
4. Al comma 1 dell’art. 7 (comitato pari opportunità), del CCNL del 28 maggio 2004, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:
“c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e della “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche” del 24 maggio 2007.”

[Note]
Art. 6 - Sistema di partecipazione
A) Informazione
1. L'informazione preventiva costituisce elemento qualificante dell'intero sistema delle relazioni sindacali regolato dal presente contratto. L'Agenzia fornisce - anche a richiesta - tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Agenzie;
g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui alle norme specifiche secondo il rinvio operato dall'art. 100, comma 1 (flessibilità);
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'Agenzia aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
i) concessione in appalto di attività proprie dell'Agenzia nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
m) programmi di formazione del personale;
n) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) eventuali progetti dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;
p) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno

2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 2:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività dell'ufficio/ente;
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina dell'ufficio/ente;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'Agenzia aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente.
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. L' Agenzia, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, fornisce un'informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa),comma 1:
a) stato dell'occupazione e politiche degli organici, anche per quanto riguarda i processi di esternalizzazione;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo di Agenzia, ai sensi dell'art.85;
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa),comma 2:
a) stato dell'occupazione e politiche dell'organico dell'ufficio/ente;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nell'ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell'ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell'ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell'ufficio/ente;
Per l'informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Agenzia fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
B) Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) le linee aziendali di pianificazione per la stipula delle Convenzioni con il Ministero dell'Economia e Finanze, con riferimento alle ricadute sull'organizzazione ed i rapporti di lavoro;
c)ripartizione delle dotazioni organiche complessive;
d) la verifica periodica della produttività degli uffici;
e) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'Agenzia.
f) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.
2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 2:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell'ufficio;
b) la verifica periodica della produttività dell'ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell'art. 29 (relazioni sindacali del sistema classificatorio), comma 1, lett. B).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
C) Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 72 del presente CCNL.
c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui alle norme specifiche secondo il rinvio operato dall'art. 100, comma 1 (flessibilità).
2) i soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 2:
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.
2. E', inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
D) Forme di partecipazione
1. Presso ciascuna Agenzia, al fine di favorire un ordinato governo dei processi di rinnovamento e di riorganizzazione delle stesse, sono costituiti appositi Comitati, tra cui quello previsto dall'art. 7 (Comitato pari opportunità), composti dai rappresentanti dell'Agenzia e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati dell'azione dell'Agenzia registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell'Agenzia.. Possono essere istituiti appositi Comitati per garantire l'applicazione della legge 104 del 1992, in particolare per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ai Comitati è inoltre affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui al successivo art. 63. Delle attività dei Comitati, correlate dai dati raccolti nelle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso ogni Agenzia sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell'Agenzia e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'Agenzia, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle Agenzie e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'Agenzia è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
1. Le parti di cui all'art. 11 (composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa) sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall'art. 84 (fondo), al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di Agenzia fra le varie finalità di utilizzo indicate nell'art. 85.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono essere, altresì, regolate le seguenti materie:
A) A livello nazionale di Agenzia:
- le linee di indirizzo generale dei programmi annuali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- le ricadute delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
- accordi di mobilità;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 7 (comitato pari opportunità) del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 33 (orario di lavoro).
- le implicazioni sul rapporto di lavoro degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno
Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell'art. 29 (relazioni sindacali nel sistema classificatorio), comma 1, lett.A) e all'art. 43 (riduzione dell'orario di lavoro) del presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative viene attivata al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
B) presso ogni sede centrale dell'Agenzia e ufficio periferico, individuati come sede di contrattazione a seguito dell'elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2;
- i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili, secondo quanto previsto a livello nazionale di Agenzia;
- modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello nazionale di Agenzia;
- l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 33 (Orario di lavoro), nel rispetto dei principi fissati a livello nazionale di Agenzia.
4. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'art.14 (clausole di raffreddamento), sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 7 - Comitato pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso l'Agenzia, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 (sistema di partecipazione), lett. D), svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Agenzia è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art.4 (contrattazione collettiva integrativa), comma 3, lett. A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e della “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche” del 24 maggio 2007.
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Agenzia, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Agenzia. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
- processi di mobilità.
4. L'Agenzia favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell'Agenzia.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.