Tipologia: Accordo
Data firma: 10 marzo 1997
Validità: 31.12.1999
Parti: Ceramiche Caesar/Assopiastrelle e RSU/FULC
Settori: Chimici, Ceramica, Ceramiche Caesar Spezzano (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Formazione
3. Ambiente e sicurezza
4. Orario di lavoro
5. Salario variabile
6. Una-tantum
7. Premio di produzione e incentivo qualità
8. Indennità
9. Varie
10. Scadenza
Tabella di riparametrazione

Verbale di accordo

Addì, 10 marzo 1997, tra la Direzione aziendale delle Ceramiche Caesar spa stabilimento di Spezzano (MO) […], assistita da […] Assopiastrelle e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, assistita dalla FULC territorialmente competente […], si è convenuto quanto segue.

1. Relazioni industriali
Le parti convengono che l'oggettiva esigenza di reggere la sfida all'innovazione, nonché la necessità di migliorare la qualità, la produttività, l'efficienza e la flessibilità in una prospettiva di sviluppo aziendale comportano relazioni industriali coerenti e basate sulla comune volontà di assicurare all'impresa una durevole potenzialità di crescita, di efficienza e di credibilità, oltre a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori.
La rapidità e profondità dell'innovazione tecnologica e di prodotto, le esigenze di economia di scala, la dimensione sempre più complessa dei mercati impongono una concezione di impresa più partecipativa, attenta alla qualità totale e quindi qualificata dalla centralità, nelle sue politiche, della risorsa umana. A questo sviluppo dovranno concorrere tutte le risorse aziendali.
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati e per mirare ad un miglioramento di relazioni che porti anche ad un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle strategie di competitività di sviluppo dell'azienda, nell'ambito del Comitato bilaterale, la cui istituzione è avvenuta in occasione dell'accordo integrativo del 30 luglio 1993 e che le parti intendono rilanciare e rafforzare, l'azienda fornirà informazioni per quanto attiene le innovazioni tecnologiche ed organizzative.
A tal riguardo, la valorizzazione delle risorse umane riveste un ruolo fondamentale, nella consapevolezza che, un loro insufficiente coinvolgimento può far venire meno le condizioni necessarie per consolidare i fattori di successo.
I nuovi investimenti ed ampliamenti produttivi saranno indirizzati prioritariamente a migliorare l'efficienza complessiva dell'azienda.
L'azienda e la RSU individueranno i migliori metodi di coinvolgimento e formazione dei lavoratori.
Ai fini di raggiungere sempre più elevati obiettivi di produttività ed efficienza nonché di migliorare le condizioni di lavoro, negli incontri del Comitato bilaterale verranno discussi gli obiettivi per una migliore conoscenza e analisi della situazione produttiva e gestionale.
L'azienda condivide l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili. Eventuali problemi che dovessero sorgere in relazione all'inserimento delle donne in particolari mansioni o orari, o ogni altra problematica legata al lavoro femminile, potranno essere discussi con la RSU.
Per quanto riguarda i disabili avviati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro verranno effettuati, in collegamento con le strutture sanitarie aziendali ed in collaborazione con la RSU interventi per favorire l'inserimento in attività di lavoro compatibili.
Verrà inoltre compilato e consegnato trimestralmente un rapporto sulla situazione dei contratti a termine e di formazione lavoro attivati. Per gli avviamenti obbligatori verrà fornita copia delle comunicazioni all'Uplmo.
Nel quadro delle presenti relazioni industriali e per il pieno rispetto dei piani di prevenzione ambientali saranno fornite alla RSU informazioni relative ai contratti di appalto ed ai lavori conto terzi presenti in azienda.

2. Formazione
Le parti riconoscono concordemente l'importanza che la formazione professionale riveste ai fini della valorizzazione delle risorse umane presenti in azienda poiché consente di mettere in condizione i lavoratori di rispondere più efficacemente alle crescenti esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche in atto.
Le difficoltà del mercato ed una organizzazione del lavoro sempre più complessa richiedono tra i lavoratori un maggiore sviluppo della capacità di polivalenza e polifunzionalità professionale. Queste caratteristiche, raggiunte anche grazie alla formazione di cui sopra, potranno consentire un ampliamento delle ipotesi di mobilità e flessibilità nonché un arricchimento ed accorpamento delle mansioni, in modo da consentire più autonomia professionale, maggior responsabilità, migliore circolazione delle informazioni.
Le parti individuano nell'affiancamento e nell'addestramento oltre che nella formazione, gli strumenti formativi e di riqualificazione delle risorse umane che potranno essere utilizzati sia all'atto dell'inserimento di nuove unità lavorative, sia in relazione al rapido adeguamento delle professionalità legate alle innovazioni tecnologiche.
Particolari iniziative di formazione professionale o di aggiornamento saranno concordate tra le parti non solo in occasione di importanti ristrutturazioni o modifiche dell'organizzazione del lavoro, ma anche per rafforzare le professionalità dei singoli lavoratori nelle attuali condizioni tecnico-produttive ed organizzative.
Sarà in particolare oggetto di formazione la materia della sicurezza sul lavoro per la prevenzione di infortuni e malattie professionali.

3. Ambiente e sicurezza
Con esplicito riferimento alla recente normativa in materia ed agli adempimenti connessi, l'azienda conferma la propria costante sensibilità ed attenzione alle problematiche relative alla sicurezza ed all'igiene dell'ambiente di lavoro. Ciò consentirà di migliorare e diffondere ulteriormente la cultura della sicurezza in azienda in collaborazione tra il responsabile per la sicurezza ed i rappresentanti dei lavoratori.
I problemi connessi all'applicazione di norme di legge o a miglioramenti della sicurezza sul lavoro verranno periodicamente discussi in incontri della commissione sicurezza, alla quale partecipano pariteticamente rappresentanti dei lavoratori e della direzione aziendale.
L'azienda dichiara di aver provveduto alla nomina sia del servizio di protezione e prevenzione ed al suo responsabile, sia del medico competente.
L'azienda di impegna ad applicare quanto previsto dal documento sulla valutazione dei rischi secondo le priorità ed i tempi individuati con la commissione ambiente e sicurezza.
Al fine di diffondere la cultura della sicurezza saranno previsti momenti di formazione dedicati ai rappresentanti dei lavoratori, nonché una adeguata formazione ed informazione dei lavoratori, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Un programma di informazione aperto a tutti i lavoratori del gruppo è già stato attuato.
Per quanto riguarda la formazione l'azienda attuerà un programma che, per gruppi omogenei di lavoratori, coinvolgerà tutte le maestranze.
La formazione verrà ripetuta in occasione di modifiche delle mansioni. Nei confronti dei nuovi assunti primi momenti formativi verranno effettuati durante il periodo di prova.
Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento all'accordo interconfederale 22 giugno 1995 ed ai recenti accordi FULC-Assopiastrelle.
È garantita ai RLS l'agibilità necessaria per svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. 626/94.

4. Orario di lavoro
Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente, l'azienda e la RSU si danno atto che il lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea. Eventuali situazioni che richiedano l'utilizzo di lavoro straordinario saranno esaminati e concordati con la RSU ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL.
Al fine di contenere, ove possibile, gli orari di lavoro entro i limiti contrattuali, l'azienda si impegna ad adottare con la RSU le iniziative idonee sul piano organizzativo ed occupazionale atte a ridurre il ricorso al lavoro supplementare e straordinario. Anche attraverso l'inserimento di flessibilità in entrata ed uscita turni in alcuni reparti (magazzino e uffici).
Mensilmente verrà comunicato alla RSU il numero delle prestazioni straordinarie e supplementari effettuate diviso per reparto.
Almeno una volta all'anno, nell'ambito del comitato bilaterale, verranno fornite informazioni sulle prospettive occupazionali. In caso di modifiche organizzative o impiantistiche verranno definiti per i singoli reparti, i posti di lavoro necessari con i relativi carichi e condizioni di lavoro.
Semestralmente l'azienda e la RSU verificheranno la rispondenza dell'inquadramento dei dipendenti con i profili previsti dal CCNL e l'applicazione dell'art. 29 CCNL.
Nel caso di richiesta di lavoro part-time per esigenze personali o familiari le parti si danno atto che verranno ricercate tutte le condizioni che siano funzionali alle esigenze dei lavoratori ed ai vincoli posti dall'organizzazione del lavoro al fine di valutare le possibilità di accogliere le istanze presentate.
Le soluzioni potranno avere carattere temporaneo e di sperimentazione e potranno richiedere, se necessario o utile, la modifica della mansione svolta o dell'orario di lavoro.
La sperimentazione potrà avvenire anche su orari di lavoro distribuiti su più turni giornalieri quali job-sharing, oppure con una distribuzione dell'orario di lavoro in modo orizzontale, verticale, ciclico e non potrà riguardare un numero di dipendenti superiori al 3% del totale dei dipendenti per ogni singolo stabilimento.
Al fine di consentire all'azienda un più razionale utilizzo del personale part-time si conviene che, ove lo richiedano le esigenze di produzione, potranno essere concordati meccanismi di flessibilità o di superamento temporaneo dell'orario di lavoro.
La durata del part-time avrà normalmente carattere annuale ed al termine sarà oggetto di verifica tra le parti in caso di part-time la pausa sarà organizzata, in relazione al tipo di orario per la sua fruibilità con la RSU.

9. Varie
Le parti concordano che rimane in vigore tutto quanto previsto dagli accordi aziendali precedenti non modificato dal presente accordo.