Tipologia: Accordo
Data firma: 30 maggio 1997
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Felsineo e RSU/Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Felsineo Zola P. (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Previsioni per il quadriennio 1997-1998-1999-2000.
Orario di lavoro: lavoro straordinario, turni di lavoro e flessibilità.
• Lavoro straordinario
• Turni di lavoro.
• Flessibilità.
Premio di collaborazione aziendale e di risultato.
• Norme generali di applicazione
• Modalità di calcolo del Premio di collaborazione aziendale e di risultato.
Indennità di disagio.
Qualifiche.
Contratti di formazione e lavoro.
Personale femminile.
Ambiente di lavoro.
Mensa
Acquisti diretti dei dipendenti.
Durata.

Verbale di accordo

In Zola Predosa addì, 30/05/1997, tra il Felsineo spa con sede in Zola Predosa (Bo) Via Masetti n° 8/10 […], e le RSU, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali di Categoria
Premesso che l'azienda, le RSU e le OO.SS. si incontreranno una volta all'anno, di norma all'inizio di ogni anno, al fine di fornire ampie e dettagliate informazioni in merito alle prospettive produttive, di mercato ed occupazionali dell'anno in corso.
Sulla base delle previsioni qui sotto riportate:

Previsioni per il quadriennio 1997-1998-1999-2000.
L'applicazione sistematica delle procedure previste dall'ISO 9002, rafforzano ulteriormente l'immagine del prodotto e dell'azienda presso i clienti nazionali ed internazionali. Tutto ciò, insieme ai crescenti investimenti commerciali e di marketing necessari per migliorare la quota nel mercato interno e sviluppare la penetrazione nei mercati esteri, permette di ipotizzare una ulteriore crescita
del fatturato aziendale per il prossimo quadriennio.
Questo avverrà in un mercato che evidenzia due tendenze:
- una stagnazione dei consumi pro-capite dei salumi in generale e di quelli di mortadella in particolare,
- un'estrema competitività tra i produttori che viene e verrà posta in essere per la conquista di maggiori quote di mercato presso i clienti GDO.
In questo contesto si confermano tre esigenze:
- ampliamento dello stabilimento
- possibile necessità di aumentare il personale di 10/15 unità nel prossimo quadriennio
- necessità di attuare, attraverso turni, straordinari e flessibilità, un equilibrato ed ottimale sfruttamento degli impianti attuali e futuri.
Si conviene quanto segue:

Orario di lavoro: lavoro straordinario, turni di lavoro e flessibilità.
Lavoro straordinario.

Le parti ribadiscono il diritto dell'azienda di richiedere prestazioni lavorative ai dipendenti oltre le 40 ore settimanali nell'ipotesi previste dagli art. 30 e 31 del CCNL vigente.
L'azienda potrà inoltre disporre, anche per singoli reparti, di settimane che superino l'orario contrattuale di base, concordandolo assieme alle RSU con un preavviso di 10 giorni.

Turni di lavoro.
Le parti riconoscono la necessità, ai fini dello sviluppo produttivo dell'azienda, di un maggiore sfruttamento degli impianti da ottenersi attraverso un prolungamento dell'orario del loro utilizzo.
Le parti, quindi si impegnano ad individuare periodicamente i reparti e i criteri organizzativi con i quali procedere al conseguimento di tale obiettivo.
Con questo fine le parti concordano, fin da ora, per il reparto macinatura e impasti un diverso regime di orario, che consenta il maggiore utilizzo degli impianti, per 4 mesi all'anno da concordare con le RSU, mediante l'istituzione dei seguenti turni:
1° turno: dalle ore 6 alle ore 13 con fruizione del servizio mensa al termine del turno stesso;
2° turno: dalle ore 10 alle ore 18 con sospensione del lavoro e fruizione del servizio mensa nell'intervallo dalle h. 12 alle h. 13.
Il Felsineo spa si impegna a riconoscere ai turnisti addetti al settore macinatura e impasti una retribuzione calcolata in misura pari a 8 ore giornaliere per ogni 7 ore di lavoro prestato al giorno, per tutto il periodo concordato ed effettivamente lavorato secondo le modalità sopra descritte.

Flessibilità.
L'azienda inoltre, potrà utilizzare un regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale per tutto lo stabilimento o per singoli reparti od uffici, concordandolo con le RSU con preavviso di 10 giorni.
L'insieme dei suddetti utilizzi di modifiche all'orario di lavoro, che tocca aspetti di lavoro straordinario, turni di lavoro e flessibilità, verrà di seguito definito "Collaborazione aziendale"

Indennità di disagio.
L'azienda e le RSU si incontreranno 2 volte all'anno per verificare l'applicazione della erogazione delle indennità di disagio in base ai criteri previsti dal CCNL vigente.

Qualifiche.
L'azienda e le RSU si incontreranno 1 volta all'anno per la verifica delle categorie. In tale occasione l'azienda si rende disponibile a valutare le proposte presentate dalle RSU. Per il solo anno 1997, l'azienda si impegna ad un ulteriore incontro entro il mese di giugno, avente lo stesso oggetto. Nel corso dell'incontro annuale l'azienda esibirà alle RSU, a solo titolo di consultazione, l'organico diviso per sesso, qualifica e rapporto di lavoro.

Contratti di formazione e lavoro.
L'azienda fornirà alle RSU, copia dei contratti di formazione e lavoro stipulati.
L'azienda e le RSU si incontreranno una volta all'anno per valutare lo stato di formazione dei contrattisti assunti con contratto di formazione e lavoro e le previsioni di eventuali inserimenti degli stessi in azienda al termine del periodo di formazione.

Personale femminile.
L'azienda si rende disponibile a valutare, in relazione alle sue esigenze tecnico - produttive la possibilità di inserimento in organico di personale femminile, anche per lavori stagionali.

Ambiente di lavoro.
In attuazione di quanto previsto dal DLgs 626/94, l'azienda si dichiara disponibile a far partecipare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione aziendale.
In conformità alla normativa vigente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà accedere ai luoghi di lavoro e alla documentazione relativa alla tutela e alla prevenzione della salute in azienda. L'azienda si rende disponibile a consultare il RLS sulla valutazione dei rischi e sul programma di prevenzione degli stessi.
Le parti si danno reciprocamente atto che il monte ore previsto per la formazione, pari a 32 ore, che nell'anno 1996 è stato utilizzato a carico dei monte ore per le RSU potrà essere utilizzato nel 1997 in corsi di formazione, che si ritenessero utili nel corso dell'anno su argomenti specifici.
Infine l'azienda si rende disponibile ad esaminare l'opportunità della partecipazione del RLS a seminari di formazione o a giornate di studio e approfondimento, relative ai rischi ambientali del settore dell'industria alimentare.