Tipologia: Accordo
Data firma: 19 febbraio 1997
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Stradi Renzo e Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, PMI, Stradi Renzo Castelnovo di Sotto (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Organizzazione del lavoro
Ambiente e sicurezza
Inquadramento professionale
Salario
Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Tra la Ditta Stradi Renzo srl […] e […] il Sindacato Flai - Cgil in rappresentanza dei lavoratori, di comune accordo si conviene quanto segue:

Organizzazione del lavoro
Nel ribadire l'importanza dei fattore lavoro inteso quale risorsa strategica per il miglioramento delle potenzialità aziendali, le parti concordano che l'ottimizzazione dell'efficienza produttiva è parte di un processo strutturale nel quale le soluzioni tecnico-organizzative quale risultante della ristrutturazione aziendale si fondono con il corretto impiego della risorsa umana nell'ambito di modelli organizzativi sempre più adeguati all'evoluzione delle tecnologie produttive e delle tecniche gestionali.
In tale contesto le parti concordano sulla necessità di contenere il carico merci clienti entro fasce orarie compatibili con i turni di lavoro: allo scopo l'Azienda emanerà direttive alla clientela finalizzate ad attuare quanto sopra.

Ambiente e sicurezza
L'Azienda come già in passato, conferma il proprio impegno in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza finalizzato ad un continuo miglioramento delle condizioni lavorative.
Alla luce delle nuove disposizioni in materia introdotte dal D.Lgs. 626/94, le parti concordano sulla necessità di una puntuale attenzione che dovrà essere dedicata alla pianificazione di processi formativi per tutti in stretta collaborazione con l'RLS, allo scopo di diffondere tra i lavoratori una sempre più adeguata coscienza e responsabilità in tema di sicurezza.
Al riguardo le parti concordano che particolare impegno da parte aziendale dovrà essere indirizzato a:
A - Informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'azienda;
- sulle misure predisposte per la gestione delle emergenze;
- designare i lavoratori incaricati di gestire le misure di Pronto Soccorso previo parere del Medico competente.
Allo scopo si terrà una riunione a cadenza periodica almeno bimestrale alla presenza dei datore di lavoro, del responsabile dei servizio prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente ove fosse necessario e del RLS con l'obbiettivo della verifica sull'efficacia delle misure e degli interventi predisposti per la sicurezza.
B - Formare i lavoratori in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni con modalità che per tutti i nuovi assunti preveda:
- Un monte ore di formazione teorica non inferiore alle 5 ore nella prima settimana di assunzione;
- Procedure e modalità di esecuzione delle proprie mansioni che escluda libertà di movimento in tutto lo stabilimento se non dopo un congruo periodo di praticantato e comunque solo su autorizzazione del direttore responsabile;
- Per gli assunti con la mansione di autista, verrà definito di volta in volta un periodo di affiancamento utile all'espletamento dei servizio in modo efficace e in condizioni di sicurezza per il lavoratore;
- La formazione per tutti i lavoratori dipendenti dovrà ispirarsi a criteri di tutela ed efficacia all'atto del cambiamento di mansioni e alla introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati potenzialmente pericolosi per la salute;
- L'uso dei muletti per trasporto carico scarico merci deve essere ispirato a criteri assolutamente rigorosi, facendo espresso divieto di utilizzo ai lavoratori autorizzati;
- Al fine di garantire la sicurezza nella sorveglianza degli impianti durante la produzione, si prevede la sostituzione dell'addetto alla pulizia settimanale dei servizi igienici per tutto il tempo necessario all'espletamento della mansione.
C - Le parti concordano di ripetere periodicamente la formazione decidendo interventi e modalità nell'ambito della riunione periodica di cui al P.A..
- Il RLS riceverà una formazione tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- Per l'espletamento dei compiti previsti all'art. 19 del D.Lgs. 626/94, al RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno così come previsto dall'accordo interconfederale del 27 Ottobre 1995 con Confapi ogni qualvolta si renda necessario.