Tipologia: Accordo
Data firma: 19 novembre 1997
Parti: Castelcarni/Confartigianato Lapam e RSU/Flai-Cgil, Fat-Cisl
Settori: Agroindustriale, Castelcarni Castelvetro (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Mensa
2) Orario di lavoro
3) Salario variabile
4) Flessibilità
5) Lavoro straordinario
Allegato n. 1 - Orario di lavoro dal 10/11/1997
Allegato n. 2 - Salario variabile
Regolamento aziendale

Accordo aziendale

Il giorno 19 Novembre 1997 presso la sede della ditta Castelcarni spa, Via Mameli n. 13 Castelvetro, si sono incontrati i Sigg. D.M.G., Legale Rappresentante della ditta stessa assistito dalla […] Confartigianato Lapam e i […] componenti della RSU, assistiti da […] Flai - Cgil e […] Fat - Cisl; sulla base di quanto previsto dall'accordo aziendale stipulato in data 17 Settembre 1996 e a seguito di nuove esigenze tecnico organizzative; dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue:

2) Orario di lavoro
In ottemperanza a quanto previsto dal punto 4 dell'accordo aziendale sopra indicato, a fronte di nuove esigenza organizzative, ed allo scopo di ridurre al massimo il superamento dell'orario contrattuale di lavoro, per il reparto produzione, sono istituiti turni compresi in un nastro lavorativo dalle ore 6 antimeridiane fino alle ore 21 pomeridiane.
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, a decorrere dal 10 Novembre 1997, sarà effettuato in via sperimentale e articolato come previsto dall'allegato 1 che fa parte integrante dei presente contratto.
Durante lo svolgimento del 1° e del 2° turno come previsto nella ipotesi A dell'allegato 1, la pausa pranzo di 30 minuti è stata suddivisa in 2 pause da 15 minuti ciascuna.
Qualora le parti ravvisassero durante la sperimentazione dell'orario previsto all'ipotesi A, la possibilità di effettuare una sola pausa di 15 minuti, verrà sperimentata l'ipotesi B dell'allegato 1.
In particolare i lavoratori avranno una diminuzione di 45 minuti dell'orario giornaliero di lavoro che sarà così retribuito;
30 minuti per la pausa pranzo - 15 minuti con recupero della ROL.
L'effettuazione dei turni come sopra descritti avverrà a rotazione settimanale per tutti i dipendenti dei reparto Lavorazioni; sarà cura della ditta esporre la settimana precedente i nominativi dei personale suddiviso per i due turni.
A fronte di punte intense di lavoro, o in particolari periodi dell'anno (Pasqua, Natale) si concorda, previo confronto con la RSU, la possibilità di estendere per tutti i lavoratori come giornata lavorativa il Sabato come già previsto dalla contrattazione vigente.
Resta intesa la facoltà dell'azienda di richiedere cambi turno a fronte di comprovate esigenze organizzative. Saranno inoltre consentiti cambi turno su richiesta dei lavoratori previa autorizzazione dei responsabili di reparto, pertanto non sono più ammesse eccezioni per problemi personali.

4) Flessibilità
In attuazione a quanto previsto dalla Contrattazione vigente, in particolari periodi di più intenso lavoro, l'azienda potrà richiedere un periodo di flessibilità.
La ditta informerà preventivamente la RSU per definire la durata dei periodo di flessibilità e l'attuazione dell'orario di lavoro, nonché il periodo di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario di lavoro settimanale.
[…]

Regolamento aziendale
Il presente regolamento aziendale contiene norme di comportamento a cui tutto il personale si deve attenere, al fine di garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie, antinfortunistiche indispensabili per migliorare l'efficienza del lavoro.
1 - Norme igienico - sanitarie
• Le mani vanno lavate con sapone liquido contenuto in recipienti puliti periodicamente e asciugate con asciugamani usa e getta o asciugatoi ad aria calda.
Questo va fatto in particolare:
Dopo essere stati in bagno, prima di manipolare il cibo.
Dopo aver toccato pollame, carne cruda e uova.
Dopo l'uso di pettini e di fazzoletti da naso.
Dopo aver toccato rifiuti, strofinacci e scope.
Dopo aver toccato animali domestici.
• Le unghie devono essere tenute corte e pulite, evitando di rosicchiarle e di tingerle.
• Le sopravvesti da lavoro (grembiuli, camici, ecc.) devono essere possibilmente di colore chiaro e tenute pulite. Devono essere indossate esclusivamente per la lavorazione degli alimenti; al termine dell'attività le stesse vanno custodite nell'apposito scomparto dell'armadietto dello spogliatoio. Quando sono sporche vanno subito sostituite e vanno tolti prima di andare in bagno.
• Il copricapo di coloro che preparano e distribuiscono i cibi deve raccogliere completamente i capelli.
• Gli anelli ed i braccialetti non devono essere portati quando si manipola il cibo.
• Le materie prime, i prodotti finiti, siano essi confezionati o sfusi, vanno tenuti in contenitori o su ripiani sollevati da terra.
• È inoltre necessario non fumare nella zona di preparazione dei cibi.
2 - Rispetto dell'orario di lavoro
• Ogni dipendente deve attenersi al proprio orario di lavoro.
• Ogni dipendente deve essere presente sul posto di lavoro sia all'inizio che alla fine dei proprio turno.
• Massimo rispetto dei tempo di pausa accordato.
• Recupero dei ritardi.
3 - Norme di comportamento
• Massimo rispetto dei colleghi di lavoro.
• Spegnere le luci quando è finito l'utilizzo delle stesse.
• Utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti sia nei reparti che durante le pause lavorative.
• Chiudere sempre tutte le porte (celle, porta ingresso, portoni esterni, toilette, ecc).
• Per chi usufruisce dei servizio mensa, l'orario per prenotare i pasti è fissato entro le ore 9,00, si ricorda inoltre che ogni dipendente deve lasciare in ordine il proprio posto mensa.
4 - Norme di sicurezza
• Nell'utilizzo dei macchinari è obbligatorio osservare tutte le norme di sicurezza di cui la macchina dispone.
• Utilizzare il guanto di protezione quando si eseguono lavori particolarmente a rischio con i coltelli (disosso, ecc.).
• È obbligatorio indossare abbigliamento antinfortunistico (scarpe).
• I muletti devono essere utilizzati solo per lo spostamento di merci e non di persone.
5 - Vestiario in dotazione
• In base al reparto, ogni dipendente verrà dotato di un numero prestabilito di materiale professionale necessario per svolgere la propria mansione:
* Dotazione fissa
n. 5 Grembiuli sostituibili per rottura
n. 5 Pantaloni sostituibili per rottura
n. 3 Cappellini sostituibili per rottura
n. 1 paia di Scarpe sostituibili per rottura
n. 1 Giacca a vento sostituibile per rottura
* Reparto Lavorazione
n. 10 paia di Guanti al mese
n. 2 paia di Sottoguanti sostituibili per rottura
n. 1 Pettorina sostituibile per rottura
* Reparto Salsiccia
n. 1 paio di Stivali di Gomma sostituibili per rottura
n. 10 paia di Guanti al mese
n. 1 Pettorina sostituibile per rottura
n. 2 paia di Sottoguanti sostituibili per rottura
* Reparto Spiedini
n. 10 paia di Guanti al mese
n. 2 paia di Sottoguanti sostituibili per rottura
n. 1 Pettorina sostituibile per rottura
* Magazzino
n. 4 paia di Guanti blu al mese
n. 1 Pettorina sostituibile per rottura
• Oltre i quantitativi prestabiliti, il dipendente dovrà farsi carico dei costo dell'articolo.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1/1/1998, il rispetto delle presenti norme contribuirà a raggiungere l'obbiettivo aziendale di migliorare l'efficienza, parametro a cui è legata una parte dei salario variabile.
In caso di mancato osservanza dei presente regolamento, l'azienda prenderà nei confronti dei trasgressori gli opportuni provvedimenti disciplinari, secondo le norme previste dal capitolo XI e relativi articoli della contrattazione vigente.