Tipologia: Contratto di secondo livello
Data firma: 7 novembre 1997
Validità: 31.12.2000
Parti: Coop Adriatica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio, Cooperative, Coop Adriatica
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Titolo I - Campo di applicazione
Art. 1 Delimitazione
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 2 Finalità generali
Art. 3 Soggetti e interlocutori contrattuali
Art. 4 Sedi di confronto intercooperativo
Art. 5 Informazione - Confronto
5.1 Livello di area contrattuale
5.2 Relazioni decentrate
5.3 Incontro annuale in sede decentrata
5.4 Incontri in sede decentrata
Art. 6 Report
6.1 Report di area
6.2 Report di punto vendita
6.3 Report mensili per sede centrale
Art. 7 Commissioni paritetiche
7.1 Commissione bilaterale
7.2 Commissione pari opportunità
7.3 Commissione salario variabile
Art. 8 Partecipazione dei lavoratori
8.1 Gruppi di progetto
8.2 Organi di gestione
8.3 Team di progetto
8.4 Staff di coordinamento operativo
8.5 Gruppi di lavoro
8.6 Finanziamento
Art. 9 Permessi sindacali
Art. 10 Assemblea sindacale
Titolo III - Pari opportunità
Art. 11 Commissione paritetica
Titolo IV - Ambiente di lavoro e salute
Art. 12 Applicazione DLS 626/94
Art. 13 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 14 Visite sanitarie ai sensi del decreto legislativo 626
Titolo V - Normative
Art. 15 Aspettativa non retribuita
15.1 Regole generali
15.2 Aspettativa per maternità e assistenza ai figli
15.3 Aspettativa per recupero etilisti
Art. 16 Permesso non retribuito
Art. 17 Permessi straordinari
Art. 18 Permessi diretto allo studio
Art. 19 Appalti
Art. 20 Merchandising / Promozioni
Art. 21 Indumenti da lavoro
Art. 22 Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 23 Permessi visite specialistiche
Art. 24 Permessi formazione
Art. 25 Telecamere Iper
Art. 26 Ferie
Art. 27 Strumenti di identificazione del personale
Art. 28 Cure termali
Art. 29 Libretto sanitario
Art. 30 Fondo di solidarietà
Art. 31 Differenze cassa
Titolo VI - Trattamenti e norme in materia di mobilità del personale
Art. 32 Normative generali
32.1 Lettera di assegnazione
32.2 Criteri per trasferimenti definitivi
Art. 33 Personale rotante
Art. 34 Missione e brevi trasferte
34.1 Rimborso spese
34.2 Indennità giornaliera
Art. 35 Trasferta prolungata
Art. 36 Trasferimento
Art. 37 Applicazione dei trattamenti
Art. 38 Coperture assicurative
Art. 39 Dichiarazione
Titolo VII - Mercato del lavoro
Art. 40 Strumenti di accesso
Art. 41 Assunzioni a tempo indeterminato
Art. 42 Contratti a termine
42.1 Graduatoria dei contratti a termine
42.2 Utilizzo contratti a termine - legge 56/87
42.3 Norme transitorie
Art. 43 Contratti di formazione e lavoro
Art. 44 Fasce deboli del mercato del lavoro
Art. 45 Inserimento categorie protette - l. 482/68
Art. 46 Apprendistato
Titolo VIII - Orario di lavoro
Art. 47 Norma generale
Art. 48 Orario di lavoro contrattuale dei punti di vendita
Art. 49 Norme base
49.1 Programmazione orario di lavoro

49.2 Orario spezzato
49.3 Orario continuato
49.4 Pause
49.5 Nastro orario di lavoro
49.6 Lavoro straordinario
49.7 Orario di lavoro nel periodo di allattamento
49.8 Festività cadenti nel sesto giorno non lavorato
49.9 Rilevazione delle presenze
Art. 50 Flessibilità volontaria
Titolo IX - Part time
Art. 51 Incidenza massima percentuale part time
Art. 52 Orario di lavoro part time
Art. 53 Trasformazione del rapporto di lavoro
53.1 Da full time a part time
53.2 Da part time a full time
53.3 Valorizzazione delle ferie in caso di trasformazione del rapporto di lavoro
Art. 54 Lavoro supplementare dei lavoratori part time
Art. 55 Salario variabile part time
Titolo X - Prestazione lavorativa in occasione di deroghe alle chiusure domenicali o festività settimanali
Art. 56 Premessa
Art. 57 Procedure
Art. 58 Trattamento economico
Art. 59 Accordo sperimentale 1998
Titolo XI - Premio integrativo aziendale
Art. 60 Definizione importo
Titolo XII - Terzo elemento
Art. 61 Definizione importo
Titolo XIII - Salario variabile
Art. 62 Salario variabile 1997
Art. 63 Salario variabile 1998 - 2000
63.1 Schema generale di riferimento
63.2 Accordo gestionale annuale
63.3 Modalità di erogazione
Art. 64 Commissione paritetica salario variabile
Art. 65 Norma transitoria
Titolo XIV - Salario di ingresso
Art. 66 Modalità di gradualizzazione
Titolo XV - Sede e funzioni amministrative decentrate
Art. 67 Ambito di applicazione
Art. 68 Orario di lavoro
Art. 69 Permessi retribuiti
Art. 70 Festività cadenti in giornate di sabato
Art. 71 Impiegati di 1° livello
Art. 72 Lavoratori part time
Art. 73 Incontro annuale sede
Art. 74 Programmazione dell'orario di lavoro
Art. 75 Flessibilità volontaria
Art. 76 Elasticità dell'orario di lavoro
Art. 77 Calendario annuo sede e gestione ferie
Art. 78 Mensa
Titolo XVI - Inquadramento e indennità professionali
Art. 79 Strumenti e criteri
Titolo XVII - Previdenza complementare
Art. 80 Adesione fondo pensione
Titolo XVIII - Validità e durata
Art. 81 Validità e durata
Allegato 1 - Protocollo unificazione
Allegato 2 - Punto 3 accordo sulla gestione degli organici Iper Leonardo Imola del 28/06/1994

In data 7 Novembre 1997 a Bologna, tra la Coop Adriatica […] e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], la Rappresentanza Sindacale Unitaria di Coop Adriatica - Area Emilia […], si stipula il presente Contratto di secondo livello.

Premessa
Il precedente contratto rientra nell'ambito di quanto previsto dal protocollo di Intesa del 25/07/94 sul progetto di unificazione fra Coop Emilia Veneto e Coop Romagna Marche e più in specifico di quanto indicato al punto 3 di tale accordo. Preso atto che non è ancora stato definito un nuovo modello della contrattazione aziendale per l'intera impresa, le parti hanno convenuto di procedere al rinnovo del Contratto Integrativo applicato nei Punti Vendita ex Coop Emilia Veneto nelle aree territoriali elencate nella "Nota Allegata", che costituisce parte integrante del suddetto protocollo e di seguito chiamata "Area Contrattuale Emilia" o "Area Emilia" (Allegato n" 1).
Le parti ribadiscono la volontà di costruire un assetto contrattuale in Coop Adriatica coerente con il Protocollo 25/07/94, riprendendo il confronto successivamente ai rinnovi contrattuali di 2° livello, ed intendono con il presente accordo contribuire alla maturazione di un'intesa più generale.
Il confronto si è sviluppato in primo luogo sui temi delle strategie aziendali e dei piani di sviluppo ed ha consentito di assumere i seguenti presupposti condivisi:
* la validità della strategia di Coop Adriatica orientata al consolidamento nelle aree di insediamento storico, ad un sviluppo intenso in quelle di recente insediamento ed alla valorizzazione ovunque della sua distintività sociale (prezzo, qualità e garanzia dei prodotti, servizio al consumatore).
* l'importanza del piano degli investimenti che in questi anni prevede il sostanziale completamento dello sviluppo nell'area Emilia e la ristrutturazione/riqualificazione di buona parte della rete esistente.
* il rilevante impatto occupazionale in termini di incremento, tutela e consolidamento dei posti di lavoro che tali programmi determinano.
* la problematicità del mutato scenario nell'area Emilia, per la elevata densità concorrenziale, per la presenza di nuovi e forti competitori.
* la necessità di ottenere livelli di redditività sufficienti a consentire il ritorno degli investimenti ed a generare risorse per ulteriore sviluppo.
* la centralità delle risorse umane nelle sfide del futuro, l'importanza decisiva del loro apporto di responsabilità, iniziativa e competenza come punto, di forza ed elemento distintivo della identità Coop, la necessità di sistemi gestionali e soluzioni contrattuali coerenti che sappiano tradurre in nuovi equilibri le spinte dei lavoratori verso il miglioramento delle loro condizioni e la necessità di affrontare il cambiamento a fronte del mutato scenario esterno.
* la comune volontà di dare continuità a relazioni sindacali di tipo partecipativo e codeterminativo, finalizzate a realizzare una condizione partecipativa dei lavoratori nella organizzazione produttiva e nella condivisione dei risultati economici conseguiti.
* la consapevolezza che le condizioni economiche e normative definite dalla contrattazione di 2° livello sono correlate a incrementi di produttività, redditività ed efficienza, nello spirito dell'accordo del 23/07/93 che le parti ribadiscono come riferimento fondamentale per i propri comportamenti.
Le intese contrattuali definite coi presente testo unico costituiscono pertanto lo sviluppo coerente dei contenuti della presente premessa.

Titolo I - Campo di applicazione
Art. 1 Delimitazione

Il presente contratto […] viene applicato al personale dipendente di Coop Adriatica occupato nelle unità produttive vale a dire supermercati, superette, ipermercati di qualsiasi superficie, sede di Bologna, ubicate nell'Area Contrattuale Emilia, intendendosi per tale l'insieme delle aree territoriali ex Coop Emilia Veneto elencate nella "Nota Allegata" del Protocollo d'intesa 25/07/94, nonché al personale dipendente delle società controllate Centro Piave e Finadriatica.
Non rientrano pertanto in tale ambito di applicazione altre società controllate o partecipate nonché la tipologia discount.
In caso di eventuale acquisizione/creazione di nuove società controllate che abbiano le caratteristiche per rientrare nel campo di applicazione del presente contratto di secondo livello, le parti si incontreranno per verificare l'effettiva concreta applicazione.
Al personale che rientra nell'ambito di applicazione del Contratto Aziendale di 2° livello per le aree Quadri e Impiegati Direttivi vengono applicati i presenti istituti limitatamente a quanto esplicitamente previsto da tale specifico contratto.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 2 Finalità generali

Le parti condividono l'opportunità di ricercare e perseguire un approccio innovativo in termini di relazioni sindacali che possa favorire il dispiegarsi delle potenzialità di partecipazione, codeterminazione e democrazia economica, per consentire la realizzazione di nuovi equilibri tra necessità della Cooperativa ed esigenze dei lavoratori in relazione ai mutati contesti di riferimento.

Art. 3 Soggetti e interlocutori contrattuali
Con riferimento a quanto previsto dal punto 3 lettera c) del Protocollo 25 luglio 1994 e dalla Nota Allegata al medesimo protocollo, sono interlocutori di Coop Adriatica per la contrattazione di secondo livello nell'area contrattuale Emilia (punti di vendita delle provincia di Bologna, Smk di Cento e sede centrale di Bologna) le Organizza ioni Sindacali firmatarie dei CCNL competenti per livello e le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Art. 4 Sedi di confronto intercooperativo
Fermo restando il livello di confronto regionale stabilito dal CCNL, si conviene sull'impegno comune a ricercare ulteriori occasioni di confronto, con l'eventuale coinvolgimento della struttura Accida, con l'obiettivo di realizzare una migliore informazione su materie e/o progetti che coinvolgano più Cooperative e/o Consorzi, anche con l'eventuale partecipazione di RSU
Le modalità e il concreto esercizio del suddetto livello di confronto sarà concordato con i soggetti interessati.

Art. 5 Informazione - Confronto
Le parti ribadiscono la validità di quanto previsto in materia dal CCNL ai vari livelli e si impegnano a dare maggiore efficacia al livello di area contrattuale Emilia e a quello di unità organizzativa.

5.1 Livello di area contrattuale
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto stabilito dal presente punto 5.1 costituisce adempimento dell'obbligo di informazione a livello aziendale previsto dal CCNL, con applicazione del livello di area contrattuale cosi come previsto dal Protocollo 25 luglio 1994, punto 3 lettera C).
Saranno fornite, di norma entro il primo quadrimestre di ogni anno, informazioni, anche articolate per Divisione (IPMK-SMK), riguardanti materie e situazioni del Gruppo Coop Adriatica, dell'Azienda Coop Adriatica e dell'Area Contrattuale Emilia di Coop Adriatica, in particolare sulle seguenti materie:
Andamenti dei mercati di riferimento, loro prospettive con previsione delle relative conseguenza per lo sviluppo
Aggiornamento del piano di gestione strategica aziendale
Consuntivo anno precedente e budget
Linee dei progetti di riorganizzazione del Gruppo, dell'Azienda, dell'Area o della/e Divisione II ed eventuali connessioni con situazioni riguardanti l'insieme del Movimento Cooperativo
Andamento dell'occupazione, la sua struttura nell'anno precedente e le previsioni per l'anno in corso, con particolare riferimento ai Canali Ipmk e Smk nell'ambito dell'Area Emilia
Le politiche di marketing e commerciali, di servizio o di logistica/approvvigionamento relative alle tipologie di prodotto e ai mercati di riferimento
I risultati del bilancio di responsabilità sociale nonché gli obiettivi previsti per l'anno in corso
Quant'altro previsto dall'art. 2 lettera c) CCNL prima parte.
Entro il mese di ottobre di ogni anno saranno fornite informazioni riguardanti gli andamenti in base ai dati di preconsuntivo.
Le parti, fin dalla fase progettuale e prima della fase di approvazione dei progetti, si confronteranno sui seguenti temi, da riferire all'ambito dell'area contrattuale Emilia (Divisione IPIVIK - Divisione SIVIK - Sede Centrale):
Modifiche strutturali dell'organizzazione del lavoro e/o nuovi modelli di organizzazione del lavoro
Ristrutturazione pdv/uffici e nuove aperture pdv, finalizzati alla definizione di accordi di ristrutturazione/avvio
Introduzione nuove tecnologie (es. POS)
Iniziative pari opportunità
Progetti di formazione e riqualificazione professionale
Iniziative e interventi relativi alla prevenzione e sicurezza

5.2 Relazioni decentrate
Le parti ribadiscono la necessità di rafforzare il livello di confronto decentrato a punto di vendita/sede, nell'ambito delle regole e degli istituti definiti dalla contrattazione aziendale, anche per favorire una valorizzazione del peso delle RSU e stimolare maggiori e migliori occasioni di partecipazione dei lavoratori.
Soggetti interessati a tale livello di informazione e confronto sono le RSU di punto di vendita/sede centrale e la Direzione del punto di vendita (SMKIIPMK)/Sede Centrale, con eventuale intervento di supporto e/o assistenza delle strutture centrali aziendali e sindacali.

5.3 Incontro annuale in sede decentrata
Il livello di confronto decentrato a punto di vendita/sede centrale si realizzerà in primo luogo attraverso un apposito e istituzionale incontro annuale che si terrà di norma entro il mese di febbraio.
Nel corso di questo incontro sarà presentato il preventivo della struttura decentrata e potrà essere effettuato il confronto su preventivo vendite, obiettivi di produttività, problematiche, indirizzi, andamenti, obiettivi di servizio, programmi di miglioramento riguardanti la struttura stessa, anche al fine di realizzare convergenze su linee da seguire attraverso specifiche intese gestionali, con particolare riferimento a:
Organizzazione del lavoro
Definizione organici
Programmazione orari di lavoro
Utilizzo flessibilità in opzione
Utilizzo tipologie part time
Quantificazione lavoro supplementare part time
Contratti a termine
Calendario principali iniziative commerciali (C.a.t./supplementare)
Gestione mobilità
Gestione aperture in deroga
Parametri salario variabile
Programmazione ferie

5.4 Incontri in sede decentrata
Fermo restando il suddetto incontro annuale, in sede decentrata saranno normalmente attivati, su richiesta di una delle parti, ulteriori incontri sulle medesime materie oggetto dell'incontro annuale, nonché su temi quali:
Informazione e livelli di partecipazione dei lavoratori
Ambiente e sicurezza sul lavoro
Verifica sull'applicazione degli inquadramenti professionali già previsti dalla contrattazione
Gestione criticità di organico (mobilità temporanea, trasferimenti etc.)
Lavoro straordinario
Ogni altra materia demandata dalla contrattazione aziendale
Qualora in sede di confronto decentrato sorgano problemi in merito al l'interpretazione e/o l'applicazione del CCNL, di Accordi Sindacali in ambito aziendale ovvero si riscontrino problemi o esigenze che non riguardano solo i lavoratori del PdV, il confronto sarà effettuato al relativo livello (Area/Canale) per ricercare soluzioni valide per tutti i lavoratori interessati.
RSU e Direzione del Pdv/Sede Centrale si incontreranno di norma entro 10 giorni dalla richiesta di una delle parti.
All'incontro potranno partecipare rappresentanti delle rispettive strutture centrali aziendali e sindacali.
Le parti si danno atto che, con il rafforzamento e lo sviluppo del confronto decentrato, non hanno inteso e non intendono istituire un ulteriore livello di contrattazione.

Art. 6 Report
Le informazioni al sindacato saranno fornite utilizzando prioritariamente normali report aziendali: dovranno essere assicurate tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento di corrette relazioni sindacali, anche fornendo di volta in volta specifiche informazioni, di cui ai punti precedenti, richieste dalle RSU e disponibili a punto di vendita.
Per la concreta realizzazione di quanto sopra previsto si individuano i seguenti strumenti di supporto al l'informazione:

6.1 Report di area
a) cadenza annuale: conto economico
b) cadenza trimestrale:
Dati complessivi di area per Vendite e Produttività, dettagliati per pdv
Graduatorie Part Time
Graduatorie contratti a termine
Assunzioni, dimissioni, passaggi di livello (nome/cognome-qualifica-mansione-provenienza-destinazione-tipo contratto)
Struttura dell'occupazione (es. % Part Time)
Permessi per le relazioni sindacali e legge [dlgs] 626/94:
- permessi sindacali RSU monte ore CCNL
- permessi sindacali RSU individuali
- permessi sindacali speciali RSU
- permessi commissioni paritetiche
- permessi eventuali monte ore partecipazione (progetti etc.)
- permessi RLS
Fruizione individuale ore assemblea

6.2 Report di punto vendita
a) Cadenza annuale: conto economico
b) Cadenza mensile:
Vendite
Produttività oraria
Costo del lavoro
Ore Supplementare PT
Ore straordinario
Ferie
Assenze
I dati degli ammanchi inventariali per PAV saranno forniti semestralmente.
Nell'ambito del Divisione IPMK i suddetti report saranno forniti per ogni singolo Ipermercato con riferimento al Settore (GV-Tessile-Bazar-Casse), al Reparto (Ortofrutta-Gastronomia/Pane Pasta-Macelleriafflescheria-FLS) e alla Direzione, per quanto possibile, (Uffici Iper).

6.3 Report mensili per sede centrale
Ore supplementare PT
Ore straordinario
Ferie
Si conviene che le comunicazioni di inserimento del personale da esporre in bacheca riguarderanno inserimenti nel PV/Sede Centrale consolidati e/o definitivi.
In ogni caso, su richiesta delle RSU, potranno essere fornite, se disponibili ed aggiornate, le informazioni previste dal punto 6.1 lettera b) del presente articolo anche con diversa cadenza.

Art. 7 Commissioni paritetiche
Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5, le parti intendono attivare strumenti e momenti istituzionali che possano consentire l'adeguato approfondimento delle principali tematiche.

7.1 Commissione bilaterale
Sarà istituito lo strumento di lavoro commissione bilaterale, finalizzato al confronto sulle principali tematiche relative alle strategie aziendali e con compiti di proposta sul raggiungimento degli obiettivi aziendali, anche tramite iniziative condeterminate e partecipative comuni, da perseguire nell'ambito delle specifiche responsabilità e autonomie di ciascuna delle parti.
In linea di massima il lavoro della commissione bilaterale potrà riguardare:
Sviluppo della Cooperativa, con particolare riferimento all'area Emilia;
Politiche sociali, di difesa dei consumatori e dell'ambiente
Politiche commerciali (prospettive dei prodotti SMK e IPMK scelte di posizionamento, qualità del servizio, politica dei prezzi, tecnologie e sistemi informativi)
Politiche del lavoro (la qualità e lo sviluppo dell'occupazione, l'organizzazione del lavoro, la partecipazione, i sistemi di gestione)
Politiche organizzative e sistemi gestionali del personale
Andamenti dei progetti, dei programmi, degli obiettivi aziendali nell'area Emilia, nei singoli canali e/o nel gruppo Coop Adriatica
I componenti della commissione saranno di volta in volta individuati e formalizzati da ciascuna delle parti.

7.2 Commissione pari opportunità
Si conferma l'attivazione della commissione sulle pari opportunità i cui compiti sono previsti dal Titolo III del presente contratto di 2° livello.

I componenti della commissione paritetica saranno di volta in volta individuati e formalizzati da ciascuna delle parti.
L'Azienda mette a disposizione dell'insieme dei dipendenti di Coop Adriatica - Area Emilia fino a 1000 ore di permesso retribuito per ogni anno per la partecipazione ai lavori delle commissioni paritetiche.
Le ore di permesso retribuito non sono cumulabili di anno in anno.
Per usufruire dei permessi retribuiti i lavoratori interessati dovranno curare la comunicazione ai loro responsabili almeno 24 ore prima.
Le Commissioni di cui sopra saranno composte da 12 membri, di cui 6 per la Cooperativa e 6 per la OO.SS.; ai lavori potranno partecipare esperti invitati da ciascuna delle parti.
L'invio delle convocazioni sarà a cura della Cooperativa.
A supporto dell'attività delle commissioni paritetiche, per interventi di formazione e/o consulenza sulle problematiche trattate dalle Commissioni Paritetiche, l'azienda rimborserà le spese effettivamente sostenute per docenti o esperti di parte sindacale, debitamente documentate, in ogni caso nei limiti di L. 20.000.000 annui, non cumulabili sull'anno successivo, a condizione che gli interventi di formazione e/o consulenza vengano formalizzati all'azienda congiuntamente dalle OO.SS. e/o dalle RSU.

Art. 8 Partecipazione dei lavoratori
Nel quadro sopra determinato, le parti considerano essenziale che, ad un miglioramento della qualità del lavoro concorrano anche:
una adeguata informazione sugli andamenti del PDV, del Canale e, più in generale, dell'Area Emilia, anche attraverso specifici strumenti di diffusione delle informazioni;
un'estensione del coinvolgimento dei lavoratori nell'affrontare e portare a soluzione problemi e criticità riscontrati nell'organizzazione del lavoro, nel servizio interno, nel servizio alla clientela, anche utilizzando il momento istituzionale annuale di confronto e le modalità di partecipazione previste dal presente articolo;
una politica aziendale di gestione del personale inteso come risorsa cardine dello sviluppo della qualità (efficacia ed efficienza) dei processi interni e del servizio al cliente, con strumenti e sistemi gestionali coerenti;
l'individuazione di modelli organizzativi che, senza mettere in discussione gli inquadramenti definiti dal CCNL, e dagli accordi aziendali in essere, con le eventuali differenziazioni concordate in tali ambiti, favoriscano l'acquisizione da parte di tutti i lavoratori di maggiori conoscenze sul ciclo del lavoro, sulla finalizzazione delle singole operazioni, sulle loro conseguenze sul lavoro di altri, nonché una maggiore intercambiabilità di coloro che abbiano i requisiti o potenzialità su mansioni particolari.
In particolare, anche attraverso la definizione di appositi spazi organizzativi, saranno realizzati all'interno di ogni pdv/unità organizzativa momenti di confronto tra responsabili e collaboratori ad ogni livello della struttura, a partire dalla conferma delle esperienze già consolidate.

8.1 Gruppi di progetto
Le parti a partire dalla valutazione condivisa che il miglioramento dei modelli organizzativi e della qualità del lavoro sia realizzabile attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, esprimono una valutazione positiva sui progetti denominati "Protagonisti" e "Insieme Protagonisti", che su tale presupposto sono stati ideati e realizzati.
Pertanto le parti si impegnano a riprendere il confronto sulle proposte di intervento su processi gestionali scaturite dai suddetti progetti e ad ulteriormente approfondire, ricostruendo gruppi di lavoro con le stesse modalità, proposte che non sono state sperimentate, a partire da:
Nuovi criteri per la definizione degli organici
Mobilità fra Punti Vendita
Strumenti per dare continuità alla partecipazione dei lavoratori attraverso gruppi di lavoro a Punti Vendita.
Le parti ritengono che il nuovo modello organizzativo realizzato basato su un positivo equilibrio fra le esigenze aziendali e le condizioni di lavoro, si è concretizzato grazie alle proposte emerse nell'ambito del lavoro dei gruppi "Insieme Protagonisti".
Inoltre le parti convengono sull'utilità di promuovere apposti gruppi di lavoro a Punto Vendita, finalizzati a verificare l'applicazione delle innovazioni organizzative introdotte dal Contratto Aziendale in rapporto alle reali esigenze organizzative.
Tutto ciò premesso le parti concordano che le esperienze sopra citate diventano metodo strutturale per gestire e sviluppare sia il modello di relazioni sindacali partecipative sia la partecipazione dell'insieme dei lavoratori.
Le caratteristiche di fondo della metodologia sono le seguenti:
Adesione volontaria ai gruppi di lavoro
Gruppi di lavoro coordinati da un K facilitatore (che non abbia un ruolo gerarchico nel l'organizzazione del lavoro), formato e competente su strumenti, tecniche e gestione di un gruppo di lavoro
Concreta sperimentabilità delle proposte elaborate
L'attivazione di ulteriori gruppi di miglioramento analisi e di progetto potranno interessare le seguenti attività :
- miglioramento e innovazione dei processi gestionali e lavorativi
- innovazioni sul l'organizzazione del lavoro
- formazione
- ulteriori materie concordate fra le parti

8.2 Organi di gestione
Le parti convengono che, di norma, alla attivazione di progetti gli organi di gestione e i relativi compiti, salvo diverse specifiche intese, saranno i seguenti:

8.3 Team di progetto
Composto pariteticamente da membri aziendali e da membri sindacali:
Compiti:
Esamina e autorizza l'avvio dei gruppi
Esamina le proposte scaturite dal lavoro dei gruppi, le proposte di sperimentazione e di modifica di processi e attività lavorative.
Definisce preventivamente le regole di sperimentabilità delle proposte dei gruppi e i criteri di misurazione dei risultati delle sperimentazioni
Supervisiona la metodologia del progetto ed il suo sviluppo
Garantisce la collaborazione delle unità organizzative coinvolte nelle sperimentazioni
Amministra le risorse da mettere a disposizione dei gruppi e delle singole attività di miglioramento
Promuovere l'attività di formazione e di analisi dei fabbisogni e delle disponibilità sia per quanto riguarda la parte aziendale che dei lavoratori
Controlla lo stato di avanzamento dei progetti e ne valuta i risultati
Presidia la divulgazione e comunicazione delle attività dei gruppi e dei progetti

8.4 Staff di coordinamento operativo
Composto pariteticamente da membri aziendali e da membri sindacali.
Compiti:
coordina l'attività operativa di supporto ai gruppi
promuove l'avvio dei gruppi
coordina e promuove l'attività di formazione
presidia i problemi di funzionamento dei gruppi
cura lo sviluppo della metodologia operativa
predispone la raccolta delle esperienze ed effettua la istruzione degli argomenti di competenza del Team di Progetto
cura la diffusione e divulgazione delle informazioni relative all'attività dei gruppi e dei progetti in corso

8.5 Gruppi di lavoro
Composizione: 8-10 lavoratori con caratteristiche interfunzionali
Tipologia:
- di singola unità organizzativa
- misti di punto vendita/canale/sedi amministrative
Per il funzionamento dei gruppi di lavoro si fa riferimento alla metodologia precedentemente descritta ed a quanto riportato nella relazione del gruppo denominato "Isola che non c'è" e nel manuale di facilitazione.
Gli organi di gestione potranno avvalersi, qualora le parti riterranno opportuno, di supporti formativi e consulenziali esterni.

8.6 Finanziamento
L'azienda si farà carico dei costi relativi a:
ore e materiali necessari al funzionamento dei gruppi e degli organi di gestione
formazione dei facilitatori e/o membri dei gruppi qualora necessario
costi relativi alla sperimentazione/materiali necessari
eventuali consulenze convenute
ore necessarie all'informazione/coinvolgimento dei lavoratori interessati alle proposte elaborate dai gruppi di lavoro
Quanto sopra sarà concordato all'avvio degli specifici progetti.

Art. 10 Assemblea sindacale
Per esigenze di semplicità procedurale, si conviene di applicare quanto previsto in materia dal CCNL effettuando un conteggio su base individuale delle ore di assemblea sindacale riconosciute contrattualmente, fermo restando il limite delle 12 ore annue.

Titolo III - Pari opportunità
Art. 11 Commissione paritetica

Le parti convengono di operare per consolidare e migliorare le condizioni acquisite in Coop Adriatica nella realizzazione di pari opportunità professionali e di tutela sul lavoro.
A questo proposito viene istituita la Commissione Paritetica Pari Opportunità, composta da 6 rappresentanti femminili per parte, con i seguenti obiettivi:
analisi sulla quantità e la qualità dell'occupazione femminile in cooperativa e in altre situazioni aziendali
individuazione di azioni positive per favorire l'inserimento in cooperativa di fasce particolari di popolazione femminile
individuazione di eventuali vincoli alle pari opportunità professionali e proposte per il loro superamento
iniziative tese a prevenire il fenomeno delle molestie sessuali anche attraverso una forte campagna di informazione culturale e di sensibilizzazione, per creare una adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.

Titolo IV - Ambiente di lavoro e salute
Art. 12 Applicazione DLS 626/94

Le parti hanno approfondito il confronto in merito alla concreta applicazione del decreto legislativo 626/94, nonché ad alcuni aspetti di natura contrattuale che interagiscono con l'applicazione del decreto stesso e più specificamente:
allocazione delle responsabilità e deleghe
costituzione del servizio prevenzione e protezione rischi, compresa la designazione del responsabile
nomina del medico competente e organizzazione della sorveglianza sanitaria
costituzione delle squadre di emergenza
piani di formazione
procedure e processi gestionali
Le parti concordano di confrontarsi preventivamente alla costruzione delle nuove strutture o alla ristrutturazione delle attuali, sui progetti complessivi ed in particolare sugli aspetti inerenti l'ambiente di lavoro.

Art. 13 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Si conviene la seguente regolamentazione:
a) in rappresentanza dell'insieme dei lavoratori dell'Area Emilia (Smk/Superette/Ipmk/Sede di Bologna, comprese le società controllate CentroPiave/Finadriatica e compreso il Laboratorio Carni) possono essere designati dalle RSU in totale non più di 15 RLS da individuare nell'ambito delle stesse RSU.
b) sarà cura della Cooperativa realizzare la formazione dei RLS tramite un modulo di 32 ore per ogni RLS e nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 626/94; le parti si danno reciprocamente atto della già avvenuta effettuazione dell'intervento formativo riguardante la quasi totalità dei RLS dell'area Emilia.
Con cadenza annuale saranno effettuati interventi formativi di aggiornamento, a cura della Cooperativa, che riguarderanno gli RLS dell'area Emilia e verranno concordati con gli stessi RLS.
c) Ogni RLS potrà utilizzare per l'agibilità del suo ruolo fino a n. 40 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU.
In considerazione dell'organizzazione RLS formalizzata con lettera 6 giugno 1997, si conviene una gestione collettiva del monte ore permessi annualmente determinato, che potrà essere utilizzato in senso complessivo e non riferito ad ogni singolo RLS.
Sulla base di quanto previsto dalla precedente lettera a. del presente punto il monte ore complessivo annuo è così definito: 40 ore X 15 RLS = 600 ore annue di monte ore complessivo, con utilizzo flessibile nel ciclo contrattuale del presente contratto di 2° livello attraverso possibile cumulo in aggiunta o in sottrazione sull'anno successivo, fermo restando il raggiungimento di una situazione non a debito nei confronti della Cooperativa alla data di scadenza del contratto stesso.
d) le parti hanno esaminato quanto indicato dall'accordo sindacale interconfederale del 5 ottobre 1995 e convengono che il suddetto monte ore non verrà utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i), e l) dell'articolo 19 del decreto legislativo 626/94.
e) in caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività previste dall'art. 19 del decreto legislativo 626/94, svolte fuori dal proprio orario di lavoro, sia riferibili ad attività che comportino l'utilizzo del monte ore previsto nella lettera c. del presente accordo, sia riferibili ad attività previste dalla lettera d. del presente accordo si procederà come segue:
riconoscimento delle ore di svolgimento dell'attività alla pari (pagamento o recupero)
riconoscimento del tempo di trasferimento alla pari eccedente i 30 minuti complessivi su base giornaliera (pagamento o recupero) per spostamenti da luogo di lavoro a luogo di svolgimento della funzione di RLS e/o viceversa ovvero per spostamenti in aggiunta ai normali spostamenti casa/lavoro e viceversa
riconoscimento del rimborso dei Km percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza.
f) in caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività previste dall'art. 19 del decreto legislativo 626/94 svolte in orario di lavoro si procederà come segue:
riconoscimento di permessi retribuiti coincidenti con assenza dal lavoro, con diminuzione del monte ore previsto nella lettera c) del presente accordo ovvero senza diminuzione del monte ore previsto dalla stessa lettera c) in caso di attività previste dalla lettera d) del presente accordo, comprensivi del tempo di trasferimento coincidente con assenza dal lavoro;
riconoscimento del rimborso dei Km percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza.
g) per l'effettuazione di specifiche assemblee relative alle materie del decreto legislativo 626/94 saranno utilizzate le normali ore di assemblea contrattualmente previste dal CCNL; in caso di esaurimento del suddetto monte ore generale di assemblea, in via del tutto eccezionale e su tematiche comunque urgenti e impellenti, potranno essere convocate da parte delle RSU fino a 2 ore di assemblea nell'anno a livello di punto vendita o di unità organizzativa.
h) per favorire una migliore conoscenza delle problematiche in materia di sicurezza e di prevenzione protezione rischi, la Cooperativa intende predisporre una saletta biblioteca, presso la sede centrale di Bologna, dove i RLS potranno consultare ovvero prelevare per un periodo temporaneo riviste/pubblicazioni/documentazione.
i) In ogni caso nella stessa giornata non potranno essere programmate e riconosciute più di 8 ore giornaliere complessive per attività di RLS e prestazione lavorativa con svolgimento della prestazione lavorativa in regime di lavoro straordinario nell'ambito della vigente normativa.

Art. 14 Visite sanitarie ai sensi del decreto legislativo 626
Per le ore dedicate al l'effettuazione di visite sanitarie in vigenza di rapporto di lavoro previste dal decreto legislativo 626, con eccezione delle visite richieste volontariamente dal lavoratore, si procederà al riconoscimento di un permesso retribuito in caso di coincidenza con l'orario di lavoro, comprensivo del tempo di trasferimento coincidente con l'assenza dal lavoro, e/o al pagamento delle ore alla pari ovvero al recupero delle ore alla pari in caso di effettuazione fuori orario di lavoro.
Si intende riconosciuto alla pari con pagamento o recupero anche il tempo di trasferimento eccedente i 30 minuti complessivi su base giornaliera per spostamenti da luogo di lavoro a luogo di svolgimento della visita e/o viceversa ovvero per spostamenti in aggiunta ai normali spostamenti casa/lavoro e viceversa oltre al riconoscimento del rimborso dei Km percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza.

Titolo V - Normative
Art. 15 Aspettativa non retribuita
15.2 Aspettativa per maternità e assistenza ai figli

Sarà concessa un'aspettativa non retribuita al genitore che la richieda:
in prosecuzione dei periodi di astensione obbligatoria e/o facoltativa previsti dalla legge, con i criteri di concessione dell'aspettativa facoltativa post partum, fino a due anni di età del bambino;
per assistenza al figlio affetto da gravi disturbi acuti o cronici, o da gravi handicap psicofisici, previa presentazione di idonea documentazione medica, per un periodo da 1 mese ad un anno in un'unica soluzione.

15.3 Aspettativa per recupero etilisti
Ai lavoratori etilisti la Cooperativa concederà, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 3 anni, per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.

Art. 19 Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto dell'opportunità di promuovere una particolare attenzione sul fenomeno nell'ambito di quanto previsto dal CCNL.
In questo senso, la Cooperativa dichiara che l'assegnazione di lavori in appalto avviene e avverrà, per quanto possibile, nei confronti di aziende appaltatrici di comprovata solidità, con situazione contrattuale del personale in regola e adeguatamente formato ai sensi delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Si verificherà la possibilità di inserire nei contratti di appalto clausole che obblighino le imprese appaltatrici al rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione, dei contratti collettivi esistenti o di adeguate condizioni contrattuali.
La Cooperativa si impegna a richiedere con cadenza annuale alle aziende appaltatrici la dimostrazione documentale della regolarità previdenziale, assicurativa e/o retributiva nei confronti dei lavoratori utilizzati presso Coop Adriatica.

Art. 21 Indumenti da lavoro
Si conviene che la concreta applicazione delle norme del CCNL in vigore in materia avvenga attraverso una regolamentazione attuativa concordata fra le parti che tenga conto dei reali fabbisogni e delle effettive esposizioni all'usura.
Verranno inoltre attivate convenzioni con lavanderie presenti negli ipermercati che prevedono forme particolarmente vantaggiose per il lavaggi degli indumenti da lavoro.
Saranno fornite ai lavoratori dei reparti pescheria apposite dotazioni per uso lavorativo a protezione dei propri indumenti.

Art. 23 Permessi visite specialistiche
Nel caso non sia obiettivamente possibile l'effettuazione fuori orario di lavoro, su richiesta del lavoratore interessato, la Cooperativa riconoscerà permessi retribuiti per visite specialistiche o cure terapeutiche, limitatamente al tempo necessario e comunque per un massimo di 3 ore di assenza dal lavoro.
Nelle 3 ore di assenza dal lavoro potrà essere compreso il tempo di trasferimento per recarsi alla visita specialistica e/o per tornare al lavoro fino ad un massimo di 30 minuti per singolo spostamento.
Si intendono comprese anche le visite mediche richieste dal lavoratore al medico competente o alla apposita commissione pubblica, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 626/94.
Il riconoscimento del permesso retribuito è subordinato alla presentazione del certificato comprovante l'avvenuta visita specialistica/cura terapeutica con indicazione del periodo di permanenza presso la struttura sanitaria pubblica o privata ("dalle ... alle...").
In caso di effettuazione di cura terapeutica presso struttura sanitaria privata è richiesta inoltre la presentazione dell'autorizzazione rilasciata dalla competente struttura pubblica o della certificazione del proprio medico che prescrive l'effettuazione della terapia.
Nei casi in cui non è previsto il riconoscimento del permesso retribuito, su richiesta del lavoratore sarà favorito il cambio turno o il recupero delle ore impiegate.

Art. 24 Permessi formazione
La parti assegnano un ruolo strategico alla valorizzazione delle risorse umane, delle loro competenze e della capacità di interagire positivamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Per questo, l'azienda si impegna ad informare costantemente le RSU dei programmi formativi e del relativo stato di attuazione anche in relazione a quanto previsto dalla proposta del gruppo "Isola che non c'è".
Le parti avvieranno congiuntamente in forma sperimentale la rilevazione dei fabbisogni formativi legati allo sviluppo professionale e all'innovazione tecnologica e organizzativa allo scopo di sviluppare piani formativi il più possibile mirati alle esigenze sentite dai lavoratori. Allo stesso modo verranno avviate attività di controllo degli interventi effettuati.
Le parti assegnano inoltre particolare rilievo alla condivisione di esperienze professionali di comune interesse attraverso il coinvolgimento di appositi progetti di formazione e autoformazione.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nel presente Art. costituisce regolamentazione generale riguardante tutte le attività formative previste per i lavoratori dell'area Emilia di Coop Adriatica, comprese le attività formative specificamente riferite al decreto legislativo 626.
Per le ore dedicate ad attività di formazione fuori orario di lavoro, si procederà al riconoscimento (pagamento o recupero) delle ore alla pari.
Si intende riconosciuto anche il tempo di trasferimento da luogo di lavoro a luogo di svolgimento della formazione e/o viceversa, se svolto fuori orario di lavoro, per la parte eccedente i 30 minuti complessivi su base giornaliera, oltre al riconoscimento del rimborso dei Km percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza.
In ogni caso, per attività di formazione, svolte in orario di lavoro e/o fuori orario di lavoro, di norma non potranno essere programmate e riconosciute più di 8 ore giornaliere.

Art. 25 Telecamere Iper
Le parti convengono sull'attivazione di un'apposita commissione di lavoro che definisca entro il 31/12/97 un apposito accordo per il concreto utilizzo di telecamere all'interno degli ipermercati dell'area Emilia di Coop Adriatica, rimanendo comunque nell'ambito dei seguenti principi:
il sistema di telecamere a circuito chiuso verrà istallato esclusivamente al fine controllo antitaccheggio e alla tutela del patrimonio aziendale da eventi delittuosi
l'impianto non potrà essere utilizzato per controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti ma ai soli fini deterrenti verso azioni criminose;
è esclusa in ogni caso la possibilità di utilizzare l'impianto a fini disciplinari

Titolo VI - Trattamenti e norme in materia di mobilità del personale
Art. 32 Normative generali

Le parti convengono sull'opportunità di procedere ad una revisione delle normative e procedure in essere, successivamente al percorso dei gruppi di progetto sui processi gestionali previsti dall'art. 8 del presente accordo e più precisamente:
Nuovi criteri di definizione degli organici
Mobilità fra punti vendita
Resta pertanto confermata la seguente regolamentazione;

32.2 Criteri per trasferimenti definitivi
I trasferimenti da una unità produttiva ad un'altra possono essere effettuati solo a norma della Legge 300/70, che li prevede solo in caso di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive.
L'azienda, in caso di trasferimento, informerà preventivamente il lavoratore e la RSU, indicando le motivazioni che lo hanno indotto.
L'informazione per iscritto dovrà essere fornita almeno 7 giorni prima della data del trasferimento.
Qualora il lavoratore o la RSU ritengano che le motivazioni addotte esulino dalle esigenze tecniche, organizzative e produttive previste, avranno facoltà di richiedere una sospensione di 7 giorni dalla data di esecuzione precedentemente fissata, al fine di valutare congiuntamente, entro tale periodo, i problemi e ricercare soluzioni.
L'azienda, afferma la propria volontà di favorire gli spostamenti dei lavoratori in unità sempre più vicine alla propria residenza.
Inoltre le parti convengono che è comune interesse l'accoglimento, da parte dell'azienda, delle richieste di trasferimento di lavoratori da una unità organizzativa ad un'altra.
Semestralmente verrà comunicata alla RSU la situazione dei trasferimenti e/o delle relative richieste dei lavoratori.
I lavoratori portatori di Handicap motori che abbiano difficoltà di deambulazione, avranno la precedenza nel l'avvicinamento all'abitazione rispetto ad altre richieste in relazione alle loro mansioni e alle condizioni organizzative dell'unità organizzativa di destinazione.

Art. 33 Personale rotante
Viene confermato il cosiddetto "Organico di personale rotante" al fine di provvedere alla copertura delle ferie e malattie dei punti vendita cosiddetti "non autosufficienti".
Il personale rotante verrà individuato favorendo prioritariamente la volontarietà: nel caso di ricorso a personale non volontario verranno concordate con la RSU del punto vendita le liste di rotazione ed i turni di rotazione non potranno avere una durata superiore a mesi 6, fatta salva la possibilità, previa informazione alla RSU, di contrattare con gli interessati periodi superiori.
L'orario di lavoro dei lavoratori in rotazione sarà quello attuato ed adottato nelle unità produttive in cui andranno a prestare la loro opera, fermo restando la durata settimanale prevista.
Terminata la rotazione, il lavoratore viene tendenzialmente collocato, esaminate le esigenze tecnico organizzative aziendali, nel negozio di provenienza.
Nella collocazione dei lavoratori nei punti vendita l'Azienda terrà conto prioritariamente, oltre che delle compatibilità professionali, della residenza degli stessi.
[…]
Il personale rotante, durante il periodo di rotazione, verrà assicurato con polizza kasko a carico della cooperativa per eventuali danni che il loro mezzo dovesse subire sul percorso casa/luogo di lavoro, alle condizioni previste al successivo Art. 38.

Titolo VII - Mercato del lavoro
Art. 40 Strumenti di accesso

Le parti convengono sull'opportunità di utilizzare le opportunità di accesso al mercato del lavoro previste da norme di legge, accordi nazionali e da CCNL, nel rispetto della contrattazione vigente nell'area Emilia Coop. Adriatica.
Entro il 31/12/1999 le parti effettueranno una verifica sull'applicazione di quanto previsto nel capitolo mercato del lavoro in relazione all'evoluzione legislativa in materia e una verifica sull'andamento della nuova regolamentazione dei contratti a termine.

Art. 42 Contratti a termine
La regolamentazione definita nei seguenti punti del presente articolo si intende riferita ai rapporti di lavoro a tempo determinato comunque attivati sulla base di norme di legge o di CCNL.

42.1 Graduatoria dei contratti a termine
[…]
c) Ai lavoratori assunti con contratto a termine sarà applicata la contrattazione vigente.
[…]

42.2 Utilizzo contratti a termine - legge 56/87
[…]
Fermo restando quanto sopra, al verificarsi di uno dei casi sottoelencati ovvero di ulteriori, diverse esigenze, le parti concordano espressamente di demandare a specifici accordi fra azienda e RSU il possibile ricorso ai contratti a termine ai sensi della Legge 56/87:
e) iniziative di rilevante impatto commerciale
f) temporanea copertura del turn over a seguito di previste aperture di nuove strutture di vendita, in attesa di definire la reale tarature degli organici.
Quanto sopra sarà gestito in un'ottica aziendale o non di singolo punto vendita.
Tali sostituzioni, compatibilmente con le esigenze organizzative e professionali del punto di vendita, avverranno, di norma, con i percorsi appresso indicati:
passaggio a tempo pieno, per un periodo di tempo definito, di lavoratori a part-time presenti nel punto di vendita e disponibili
sostituzione della quota oraria lasciata scoperta dal lavoratore a tempo parziale passato temporaneamente a tempo pieno, con un'assunzione a termine di un part-time.
g) Scadenze ricorrenti, avvio di nuove procedure e/o iniziative da sperimentare o che comportino comunque carichi di lavoro aggiuntivi di durata predeterminata, sia presso le sedi amministrative che presso i punti di vendita.
Rimane inteso che gli accordi di cui alle lettere e), f) e g) saranno controfirmati dalle OO.SS.

Art. 43 Contratti di formazione e lavoro
Le parti nel comune intento di rendere più snella e agevole la regolamentazione contrattuale e di tutelare più compiutamente i lavoratori interessati, con riferimento all'obiettivo di offrire maggiori certezze di stabile occupazione, convengono sui seguenti punti:
a) Coop Adriatica potrà utilizzare il Contratto di Formazione e Lavoro per lavoratori, anche a part time, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme di legge, dal CCNL e dalla contrattazione di 2° livello.
b) L'utilizzo di Contratti di Formazione e Lavoro non comporta di per sé l'esclusione di assunzioni di personale con età superiore a 32 anni.
c) L'attività formativa teorica prevede il numero ore di aula indicate dalla legge (20/80/130) sia per i full time che per i part time, fermo restando l'intervento teorico-pratico attraverso l'affiancamento a lavoratori esperti.
L'azienda informerà semestralmente la RSU sui risultati del programma formativo.
d) CFL concorreranno al computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti contrattuali.
[…]
i) In caso di adesione di Coop Adriatica a progetti di formazione e lavoro presentati a livello nazionale, regionale, provinciale, verrà comunque applicato quanto previsto dal presente Art.
j) I progetti di formazione e lavoro potranno nel merito essere oggetto di verifica e approfondimento congiunti in sede aziendale, in relazione alle particolarità dei diversi profili professionali

Art. 44 Fasce deboli del mercato del lavoro
Le parti valutano positivamente il fatto che, nel corso degli ultimi anni, gli accordi e le iniziative attiviate abbiano prodotto consistenti inserimenti lavorativi di portatori di handicap, personale proveniente da corsi di riconversione professionale, giovani in stato di disagio sociale, ex tossicodipendenti.
Pur in un quadro generale di difficoltà determinato dalla dinamica occupazionale, le parti convengono di confrontarsi sull'entità di nuova occupazione a termine o a tempo indeterminato da riservare alle categorie più deboli del mercato del lavoro.
Tale confronto avverrà nell'ambito delle relazioni sindacali di cui al presente accordo e della contrattazione integrativa vigente.

Art. 45 Inserimento categorie protette - l. 482/68
Nell'intento di migliorare i risultati dell'inserimento in azienda di personale appartenente a categorie protette le parti convengono sui seguenti punti:
L'inserimento di personale appartenete alle categorie protette e collocato in adempimento alla Legge 482/68 dovrà avvenire contemperando due esigenze: tenere adeguatamente conto sia delle caratteristiche professionali richieste dalla organizzazione del lavoro sia delle capacità fisiche, professionali, soggettive delle persone da inserire.
Potranno attivarsi progetti mirati, anche in rapporto con i soggetti pubblici competenti, per un migliore inserimento del personale appartenente alle suddette categorie.
Se non si riscontrano situazioni particolari collegate alle condizioni psicofisiche dei lavoratori in questione, sarà offerta pari possibilità di svolgimento di mansioni e di sviluppo professionale rispetto agli altri dipendenti.
I lavoratori che in considerazione delle loro condizioni psico-fisiche e delle loro caratteristiche attitudinali vengono adibiti a particolari mansioni di confezionamento, prezzatura, cartonaggio etc. verranno inquadrati al 5° livello.
Verrà riconosciuto l'accesso al 4° livello a quei lavoratori che, pur adibiti a singoli reparti, siano in grado di svolgere, in modo soddisfacente e con risultati medi rispetto agli altri addetti, l'intera gamma delle operazioni relative a lavorazione, confezionamento, allestimento, controllo.

Art. 46 Apprendistato
La Cooperativa potrà utilizzare il rapporto di lavoro di apprendistato per lavoratori, anche a part time, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme di legge, dal CCNL e nel rispetto della contrattazione di secondo livello vigente in materia di part time
L'aspetto formativo sarà sottoposto a verifica dalle parti con riferimento alle nuove normative in corso di completa definizione e a quanto previsto dal CCNL, fatto salvo nel frattempo il numero di ore medie annue già previsto dalle stesse nuove normative.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato concorreranno al computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti contrattuali.
Durante il rapporto di apprendistato sarà garantito un trattamento salariale netto e un trattamento normativo pari ai lavoratori non apprendisti inquadrati al 5° livello e di pari età con relativo riproporzionamento in caso di apprendistato a tempo parziale.
Per quanto non previsto dal presente punto, si applica il titolo XXII del CCNL.
Si conviene che il ricorso a rapporti di apprendistato avverrà nel pieno rispetto della finalità formativa e di inserimento lavorativo di tale forma di rapporto, con applicazione ove compatibile di quanto previsto dall'art. 43.

Titolo VIII - Orario di lavoro
Art. 47 Norma generale

In applicazione di quanto previsto dal CCNL le parti concordano che l'orario di lavoro settimanale a tutti gli effetti contrattuali e di legge è stabilito in 38 ore settimanali a partire dal 01.01.1998 per tutti i dipendenti dell'Area contrattuale.
[…]

Art. 48 Orario di lavoro contrattuale dei punti di vendita
Fatta salva la durata normale dell'orario di lavoro di 38 ore settimanali a tutti gli effetti contrattuali e di legge, le parti convengono che la prestazione settimanale di lavoro del personale in organico nei punti di vendita è di 37 ore settimanali, comprensive delle pause retribuite così come definite nel presente articolo.
Ai dipendenti a tempo pieno in organico nei punti di vendita viene riconosciuto un monte ore annuo di riduzione di orario pari a 48 ore, da usufruire con le modalità previste dall'art. 83, II parte CCNL, comprensivo di quanto previsto dal CCNL.
Tale monte ore di riduzione annuo potrà avere una diversa distribuzione, previo confronto tra le parti, qualora futuri rinnovi del CCNL prevedano una riduzione generalizzata dell'orario settimanale inferiore alle 37 ore.
Le parti si danno atto che la prestazione settimanale di 37 ore viene realizzata con l'utilizzo di un monte ore annuo messo a disposizione dall'azienda pari a 62 ore, che saranno assorbite da future riduzioni dell'orario di lavoro stabilite dai CCNL o dalla legge.
Ai lavoratori part time sarà applicato quanto previsto dal Titolo IX del presente contratto di secondo livello.
Si conviene che future contrattazioni collettive a livello di area contrattuale Emilia non avranno oggetto, né riduzioni aggiuntive, né ulteriori anticipazioni, rispetto a quanto previsto dalla futura contrattazione nazionale in materia di riduzione di orario.
Si conviene sulla seguente regolamentazione per la gestione dell'orario di lavoro ordinario articolata in norme base comunque esigibili e moduli in opzione volontaria.

Art. 49 Norme base
49.1 Programmazione orario di lavoro

A partire dall'applicazione di quanto previsto dai Titoli VIII e IX del presente contratto, l'azienda si impegna ad attivare la programmazione mensile dell'orario di lavoro per i lavoratori dei punti di vendita dell'Area Emilia.
Le modalità operative di programmazione riguarderanno:
i giorni lavorati, la tipologia di turno e la fissazione dell'esatta fascia oraria, con diversi e graduali tempi per realizzare a regime la programmazione prevista.
Nella fase di rodaggio saranno possibili modifiche su base settimanale della programmazione mensile degli orari con l'obiettivo di realizzare un progressivo perfezionamento dello strumento organizzativo della programmazione mensile degli orari.
Entro il 31.12.1998 le parti si incontreranno per verificare l'andamento dell'applicazione della programmazione mensile.

49.2 Orario spezzato
L'orario spezzato può variare da un minimo di 6 ore a un massimo di 8 ore complessive.
La singola frazione dell'orario spezzato non può essere inferiore alle 3 ore, fatti salvi orari minimi inferiori già definiti o eventualmente definibili in sede decentrata.
La normale programmazione dell'orario prevede lo svolgimento di 1 orario spezzato nella settimana, fatte salve situazioni in essere che prevedono più orari spezzati con prestazione lavorativa su 5 giorni.

49.3 Orario continuato
Le norme del presente punto si applicano in situazioni di normale programmazione della settimana su 6 giorni lavorativi.
Sono fatte salve le situazioni che prevedono il superamento dei limiti di durata massima giornaliera e che rappresentano un oggettivo miglioramento del regime orario per i lavoratori, consentendo il raggiungimento delle 37 ore settimanali con programmazione della settimana su 5 giorni lavorativi in particolari contesti organizzativi (es. cassa centrale iper, ricevitori iper, addetti alla pescheria).
I casi specifici saranno oggetto di confronto decentrato.
A) Supermercati
La prestazione in orario continuato nella singola giornata può avere una durata minima di 3 ore e 30 minuti e una durata massima di 6 ore e 30 minuti.
L'orario continuato può essere svolto su turno mattina, turno pomeriggio o turno centrale.
Si esclude la possibilità di impegnare i lavoratori nella singola settimana in giornate con turno mattina e in giornate con turno pomeriggio.
Si conviene sulla seguente classificazione di riferimento dei turni:
Mattino: con termine non oltre le 14.30
Pomeriggio: con inizio non prima delle 12.00
Centrale: con inizio tra le 9.00 e le 12.00 e con termine tra le ore 14.30 e le 17.00
A livello decentrato le parti si confronteranno per la concreta applicazione e l'adattamento al contesto del punto vendita
L'assegnazione dei lavoratori ai vari tipi di turno deve essere ispirata a criteri di equa distribuzione.
In particolare per l'effettuazione del turno centrale si darà priorità alle disponibilità volontarie: rimane inteso che, per l'effettuazione di tali turni nel singolo punto vendita, il numero dei lavoratori complessivamente programmati in turno centrale nella settimana non può superare il numero dei presidi centrali previsti per il giorno di maggiore utilizzo.
(es. presidi centrali previsti per il giorno di maggior utilizzo = 8, nel corso della settimana i vari turni centrali potranno essere ricoperti da non più di 8 lavoratori, impiegando sempre gli stessi 8 lavoratori individuati per quella settimana).
B) Ipermercati
La prestazione in orario continuato nella singola giornata può avere una durata minima di 3 ore e una durata massima di 7 ore.
Ai lavoratori che nella settimana rendono la prestazione lavorativa su 6 giorni e svolgono almeno 1 spezzato e un continuato se uguale o superiore a 6 ore 30 minuti o 2 continuati se ciascuno uguale o superiore a 6 ore e 30 minuti, viene riconosciuto un contributo pasto del valore di L. 5.000 per ogni prestazione ad orario spezzato e/o per ogni orario continuato come sopra definito.
È fatta salva l'attuale situazione che riconosca il buono pasto ai ricevitori merci con orario articolato su più spezzati e distribuito su 5 giorni.
C) Superette
In considerazione delle particolari condizioni di orario - di apertura al pubblico e della conseguente organizzazione del lavoro delle superette, si conviene che le norme e le modalità operative di gestione degli orari di lavoro saranno oggetto di confronto decentrato con riferimento, in particolare, a:
Programmazione mensile
Gestione degli spezzati
Tipologia e utilizzo dei continuati
Durata del nastro orario
Utilizzo delle pause
Tutto ciò premesso, si conviene che la gestione dell'orario del full-time, di norma, avvenga secondo i due seguenti tipi di orario:
distribuzione su 5 giorni con più spezzati con una durata netta settimanale di 35 ore e 15 minuti
distribuzione su 6 giorni con più spezzati con una durata netta settimanale di 35 ore e 10 minuti
Con riferimento a quest'ultimo tipo di orario, nell'ambito del confronto decentrato a punto vendita, potranno essere concordate soluzioni diverse, anche prevedendo il cumulo delle pause spettanti in caso di orario spezzato con trasformazione in permessi retribuiti fino a 12 ore su base annua (maturabili in dodicesimi).
Ai lavoratori delle superette potranno essere applicati, con le stesse modalità ivi previste, i Moduli D, E, H, I.

49.4 Pause
Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso si realizzi la tipologia di orario settimanale con 1 orario spezzato in settimana con 6 giorni programmati il totale della pausa retribuita complessiva su base settimanale è pari a 1 ora e 35 minuti.
Si conviene la seguente regolamentazione:
a) Lavoratori full time
La pausa dei lavoratori full time è pari a 15 minuti giornalieri retribuiti.
Sono riconosciuti 5 minuti retribuiti aggiuntivi di pausa nel caso di svolgimento di orario spezzato o di svolgimento di orario continuato superiore alle 6 ore e 30 minuti, ferma restando la situazione in essere negli ipermercati anche per orario continuato coincidente con le 6 ore e 30 minuti.
b) Lavoratori part time
La pausa dei lavoratori part time è così convenuta su base giornaliera:
orario continuato fino a 4 ore e 30 minuti: 10 minuti retribuiti di pausa
orario continuato da 4 ore e 31 minuti a 6 ore e 30 minuti: 15 minuti retribuiti di pausa
orario spezzato: 20 minuti retribuiti di pausa
orario continuato superiore alle 6 ore e 30 minuti: 20 minuti retribuiti di pausa ferma restando la situazione in essere negli ipermercati con riconoscimento di 20 minuti retribuiti di pausa anche per orario continuato coincidente con le 6 ore e 30 minuti.
Si conviene che in caso di svolgimento di lavoro supplementare che comporti un prolungamento dell'orario continuato giornaliero ordinario già programmato di almeno 2 ore saranno riconosciuti 5 minuti retribuiti aggiuntivi di pausa.

49.5 Nastro orario di lavoro
Il nastro orario giornaliero di impegno del singolo lavoratore non può essere superiore alle 12 ore, fermi restando gli attuali orari di apertura dei punti di vendita: in caso di ampliamento degli orari di apertura le parti si incontreranno per adeguare il nastro orario.
Considerato che in materia di orario di lavoro a seguito della direttiva CEE si renderanno necessari interventi legislativi e modifiche contrattuali, le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne il recepimento e per normare in particolare l'intervallo tra la fine dell'orario giornaliero del singolo lavoratore e l'inizio del suo orario di lavoro nel giorno successivo. Verificata la situazione in atto si conviene che eventuali modifiche gestionali potranno avvenire solo in senso migliorativo per il lavoratore.
Le parti convengono sul principio che eventuali modifiche agli orari commerciali avverranno in termini di adeguamento alla concorrenza di riferimento per tipologia di strutture (SMK, IPMK) presenti nelle stesse aree di mercato di Coop Adriatica (Area Emilia).
In questo caso le parti si confronteranno preventivamente sull'orario di lavoro.
[…]

49.6 Lavoro straordinario
Fatta salva la volontarietà dei lavoratori, il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico organizzativo.
Il ricorso al lavoro straordinario sarà oggetto di esame preventivo con la RSU, quando non sia causato da necessità impreviste e indifferibili.
Potranno essere richieste prestazioni straordinarie previa semplice informazione alla RSU nei seguenti casi:
In occasione di inventari
Le settimane con presenza di deroga alla normale chiusura infrasettimanale concessa dalle autorità competenti
In caso di apertura o riapertura di un punto vendita per un periodo da concordare con la RSU
Nel mese di dicembre di ogni anno
Due settimane antecedenti la Pasqua.
La prestazione in lavoro straordinario deve essere autorizzata dall'azienda e deve essere comunque contenuta nei limiti previsti dal CCNL.
Compatibilmente con la professionalità richiesta si concorda che l'azienda utilizzerà prioritariamente il lavoro supplementare dei part-time rispetto alle prestazioni straordinarie dei lavoratori a tempo pieno.
Si concorda che le ore di lavoro straordinario prestato dai lavoratori a tempo pieno potranno, a scelta del singolo lavoratore, essere:
retribuite;
trasformate in permesso retribuito fermo restando il pagamento della maggiorazione;
trasformate in permesso retribuito comprensivo della maggiorazione (es. 1 ora e 12 minuti di permesso retribuito ogni ora di lavoro straordinario feriale diurno fino alla 48^ ora settimanale).

49.7 Orario di lavoro nel periodo di allattamento
Alle lavoratrici che ne facciano richiesta, verrà praticato, durante il primo anno di età del bambino, un orario di lavoro continuato.
Eventuali controindicazioni riferite alle piccole strutture o agli ipermercati verranno discusse tra le parti per individuare le soluzioni più opportune.
Quanto sopra sarà applicato anche al lavoratore padre se beneficia dei permessi allattamento.

Art. 50 Flessibilità volontaria
Le parti convengono sulla necessità di ricercare, anche con modalità sperimentali concordate, soluzioni innovative di gestione e programmazione dell'orario di lavoro, finalizzate alla realizzazione di un equilibrio ottimale fra:
- esigenze di flessibilità organizzative e di miglioramento della efficienza da parte aziendale, in relazione alle variazioni dei picchi e carichi di lavoro, nel corso dell'anno e del mese differenziate per unità organizzativa
- esigenze e disponibilità soggettive dei singoli lavoratori, opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro.
Tale ricerca avverrà utilizzando gli strumenti e le modalità di cui ai punti successivi, previo confronto preventivo fra le parti, a partire dall'incontro annuale di cui al Titolo II Art. 5 punto 3, anche per singola unità organizzativa, finalizzato a favorire il giusto raccordo fra esigenze organizzative e disponibilità soggettive dei lavoratori.
Le modalità di seguito specificate sono integrative delle norme base sull'orario di lavoro, prevedono specifici trattamenti per il lavoratore e vengono gestite secondo il seguente processo operativo:
definizione di massima da parte aziendale delle esigenze di flessibilità a punto di vendita
esercizio dell'opzione volontaria da parte del lavoratore su 1 o più moduli, ove tra loro compatibili
valutazione aziendale e decisione di utilizzo delle opzioni, compatibilmente con le esigenze organizzative del punto di vendita
concreta attuazione nell'arco temporale previsto, fatta salva l'intera maturazione dei trattamenti riconosciuti dall'accordo secondo quanto previsto dagli specifici dispositivi.
[…]

Titolo IX - Part time
Art. 51 Incidenza massima percentuale part time

Si conviene che l'incidenza massima del numero dei lavoratori a tempo indeterminato part time sul numero dei lavoratori totale organico a tempo indeterminato in forza nell'area Emilia di Coop Adriatica dovrà essere non superiore al 29% (ventinove %).
Nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato part time e nel computo dei lavoratori totale organico a tempo indeterminato non viene considerato il personale appartenente a categorie protette ai sensi della legge 482/68, limitatamente agli invalidi con effettiva riduzione delle capacità lavorative.
Sono esclusi dal computo dei lavoratori a tempo indeterminato part time:
lavoratori che sono passati al nuovo modulo part time 30 ore
lavoratori part time che non hanno fatto domanda di passaggio full time
assunzioni concordate con caratteristiche di risposta sociale a fasce particolari del mercato del lavoro

Titolo XV - Sede e funzioni amministrative decentrate
Art. 67 Ambito di applicazione

Le norme e i trattamenti previsti dal presente articolo si applicano al personale operante nella sede direzionale di Bologna e nelle funzioni amministrative decentrate allocate presso gli Ipermercati, con organizzazione del lavoro e degli orari analoghe a quelle della sede direzionale, di norma con orario di lavoro distribuito su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, nonché nelle funzioni direttive allocate presso i punti di vendita, fatto salvo comunque quanto previsto dallo specifico contratto di secondo livello Quadri/impiegati Direttivi.

Art. 68 Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro settimanale per il personale a tempo pieno con decorrenza dall'1/01/1998 è stabilita in 38 ore.
La distribuzione settimanale di tale orario è di norma articolata per 5 giornate lavorative con orario spezzato di durata giornaliera pari a 7 ore e 40 minuti dal lunedì al giovedì e di 7 ore e 20 minuti il venerdì, interrotte da un intervallo non inferiore a 1 ora.
Di norma l'orario di inizio di lavoro può essere alle ore 8.00 o alle ore 8.30. I lavoratori potranno optare per uno dei due orari. Tale scelta potrà essere variata per periodi concordati previo assenso del responsabile dell'ufficio in relazione alle esigenze organizzative di cui sopra in un qualsiasi momento dell'anno.
Per periodi di tempo definiti sulla base di comprovate necessità familiari o per riconosciute esigenze personali, potranno essere concordati fra lavoratore e rispettivo responsabile diverse modalità di distribuzione/compensazione dell'orario di lavoro.
[…]
Nel caso di distribuzione dell'orario ordinario di lavoro su 6 giorni lavorativi, la durata settimanale dell'orario sarà pari a 37 ore e 30 minuti nel caso sia impegnato il sabato mattina e pari a 37 ore nel caso sia impegnato il sabato pomeriggio.
Eventuali diverse articolazioni rispetto a quanto sopra o a quanto attualmente praticato (centralino, CED, ecc.) saranno oggetto di confronto preventivo fra le parti.
Il personale operante in uffici che debbono adeguare il loro orario di lavoro alle esigenze di servizio ai punti vendita, previo confronto fra le parti sul l'articolazione degli orari, potrà essere adibito a turni di lavoro compresi nella fascia oraria 6,00 - 21,00.

Art. 74 Programmazione dell'orario di lavoro
Le parti convengono sulla necessità di ricercare, anche con modalità sperimentali concordate, soluzioni innovative di gestione e programmazione dell'orario di lavoro, finalizzate alla realizzazione di un equilibrio ottimale fra:
esigenze di flessibilità organizzative e di miglioramento della efficienza da parte aziendale, in relazione alle variazioni dei picchi e carichi di lavoro, nel corso dell'anno e del mese differenziate per unità organizzativa.
esigenze e disponibilità soggettive dei singoli lavoratori, opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro.
Tale ricerca avverrà utilizzando gli strumenti e le modalità di cui ai punti successivi, previo confronto preventivo fra le parti, anche per singola unità organizzativa, finalizzato a favorire il giusto raccordo fra esigenze organizzative e disponibilità soggettive dei lavoratori.