Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 10 novembre 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Snebi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Consorzi di bonifica
Fonte: FILBI
Note*: Rinnovo del CCNL 1 giugno 2005

Sommario:

 Premessa politica
Art. 2
Tabella di raffronto (decorrenza 1 novembre 2009)
Importo degli aumenti periodici della retribuzione attribuibili per ciascun profilo professionale a decorrere dal 1 novembre 2009
Anzianità di servizio utile per l'inquadramento nella nuova classificazione del personale
Nuova classificazione del personale - Norma di salvaguardia
Effetti economici dell'entrata in vigore della nuova classificazione
Art. 3 Piani di organizzazione variabile
FOR.AGRI
Amianto
Lavori disagiati
Articolo 74 Effetti della promozione e dello svolgimento della carriera economica sugli aumenti periodici
 L. 20 maggio 1970, n. 300
Festività nazionali ricadenti di domenica
Permesso retribuito in favore del padre lavoratore in coincidenza con la nascita del figlio o con il perfezionamento dell'adozione o dell'affido preadottivo
Articolo ...Trattamento economico per ferie, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e festività
Articolo ...Trattamento di fine rapporto
Anticipazioni sul TFR
Aumenti dei minimi di stipendio base
Decorrenza e durata
Aumenti degli stipendi base al 31 dicembre 2007 (6,255% a regime) da corrispondere nel biennio 2008-2009
Minimi di stipendio base in vigore al 1 gennaio 2008, al 1 settembre 2008, al 1 giugno 2009, al 1 novembre 2009

Il 10 novembre 2008, in Roma, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del Direttore generale dei rapporti di lavoro e del dirigente della Divisione VII Tutela delle condizioni di lavoro tra lo Snebi e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Filbi-Uil è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo


Amianto
L'ultimo comma dell'art. 26 del CCNL 1 giugno 2005 è sostituito dal seguente:
"Nell'eventualità di sussistenza presso il Consorzio di rischi connessi all'esposizione all'amianto, il Consorzio medesimo si attiene alla puntuale osservanza di tutte le norme del Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante il T.U. delle Norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare:
- i rischi connessi all'esposizione all'amianto costituiscono oggetto di specifica valutazione nel documento di valutazione di tutti i rischi previsto dagli articoli 17 e 28 del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- la valutazione del rischio è diretta a stabilire la natura ed il grado dell'esposizione all'amianto e le misure preventive e protettive da attuare;
- l'inizio dei lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate è oggetto di notifica all'organo di vigilanza competente per territorio (unità sanitaria locale), redatta a norma dell'art. 250 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Consorzio pone in essere tutte le misure di prevenzione e protezione, igieniche, di controllo dell'esposizione all'amianto previste negli articoli da 251 a 254 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Consorzio fornisce ai lavoratori, prima che siano adibiti ad attività comportanti l'esposizione all'amianto, nonché ai loro rappresentanti, le informazioni previste all'art. 257 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Consorzio assicura che tutti i lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di amianto ricevano una formazione adeguata ad intervalli regolari a norma dell'art. 258 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed attua i controlli sanitari di cui all'art. 259 del D.Lgs. medesimo;
- il Consorzio adotta il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio previsto all'art. 260 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81." (1)

Lavori disagiati
Il secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 46 del CCNL 1 giugno 2005 è sostituito dal seguente:
"Sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo nonché i lavori che si svolgono in galleria."(2)

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Note

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 41 e 42, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 34.

(1) Art. 26 - Ambiente di lavoro e nocività
Lo Snebi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di promuovere, diffondere e consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
I lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza di agenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli previsti dalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla specifica vigente legislazione.
I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di eliminare i rischi legati ai lavori di cui al 2° comma; laddove ciò non fosse possibile, i Consorzi si impegnano a definire, d’intesa con le RSA/RSU, le condizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del lavoro.
I Consorzi, d’intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di rotazione degli addetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente 2° comma al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Le Amministrazione, d’intesa con le RSA/RSU, provvedono inoltre ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno nelle attività di cui al precedente 2° comma.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.).
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti con cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per l’uso dovranno essere sostituiti dal Consorzio.
Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al 2° comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all’anno per l’effettuazione di visite mediche, mirate all’accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.
Nell'eventualità di sussistenza presso il Consorzio di rischi connessi all'esposizione all'amianto, il Consorzio medesimo si attiene alla puntuale osservanza di tutte le norme del Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante il T.U. delle Norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare:
- i rischi connessi all'esposizione all'amianto costituiscono oggetto di specifica valutazione nel documento di valutazione di tutti i rischi previsto dagli articoli 17 e 28 del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- la valutazione del rischio è diretta a stabilire la natura ed il grado dell'esposizione all'amianto e le misure preventive e protettive da attuare;
- l'inizio dei lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate è oggetto di notifica all'organo di vigilanza competente per territorio (unità sanitaria locale), redatta a norma dell'art. 250 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Consorzio pone in essere tutte le misure di prevenzione e protezione, igieniche, di controllo dell'esposizione all'amianto previste negli articoli da 251 a 254 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Consorzio fornisce ai lavoratori, prima che siano adibiti ad attività comportanti l'esposizione all'amianto, nonché ai loro rappresentanti, le informazioni previste all'art. 257 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Consorzio assicura che tutti i lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di amianto ricevano una formazione adeguata ad intervalli regolari a norma dell'art. 258 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed attua i controlli sanitari di cui all'art. 259 del D.Lgs. medesimo;
- il Consorzio adotta il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio previsto all'art. 260 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81


(2) Art. 46 - Orario di lavoro
[…]
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo nonché i lavori che si svolgono in galleria.