Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 22 luglio 1997
Validità: 01.05.1997 - 30.04.2001
Parti: Simint/Associazione Industriali Modena e RSU/Filta, Filtea, Uilta
Settori: Tessili, Simint Modena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Verbale di accordo
1) Sistema informativo e relazioni industriali.
2) Regime d'orario.
3) Part - time.
4) Organizzazione del lavoro - Formazione professionale.
5) Inquadramento.
6) Indennità casa lavoro.
7) Mensa.
8) Trattamento di fine rapporto.
9) Ambiente e sicurezza.
10) Sostituzione ex 4° elemento.
11) Premio di risultato.
12) Decorrenza e durata.
Tabelle di riparametrazione del premio base e della maggiorazione produttività.

Accordo integrativo aziendale Simint spa 22 luglio 1997

Verbale di accordo
Il giorno 22 luglio 1997, presso la sede aziendale, tra la Simint spa […], assistita dall'Associazione Industriali Modena, e la RSU dell'Azienda medesima, assistita dalla Filta - Filtea - Uilta di Modena, si è convenuto quanto segue.

1) Sistema informativo e relazioni industriali.
Le Parti concordano riguardo all'opportunità di andare ad un'ulteriore definizione ed evoluzione del sistema di relazioni industriali anche con l'obiettivo di creare le condizioni per un crescente coinvolgimento dei lavoratori nel raggiungimento dei risultati ed obiettivi concordati al successivo punto 11) e per proseguire nel miglioramento del contesto lavorativo e professionale.
Pertanto, a livello aziendale, annualmente o a richiesta di una delle Parti, quando se ne ravvisi la necessità, si procederà ad un incontro per scambiarsi elementi informativi, anche su base previsionale, e per procedere a verifiche sui seguenti argomenti, oltre che su quant'altro previsto da precedenti accordi:
- andamento economico e produttivo dell'Azienda;
- situazione e prospettive del mercato in cui l'Azienda opera e andamento dei volumi produttivi anche in relazione all'eventuale acquisizione e sviluppo di nuovi marchi e/o licenze e informativa relativa ai volumi produttivi decentrati all'esterno;
- organizzazione del lavoro anche con riferimento ai livelli occupazionali e alle attività effettuate all'esterno della struttura;
- esigenze occupazionali e informazioni sulle diverse tipologie contrattuali;
- aspetti organizzativi generali, con particolare riferimento alle problematiche qualitative;
- fabbisogni formativi, nuove competenze e professionalità emergenti;
- ambiente di lavoro e sicurezza;
- investimenti effettuati e previsti, anche in relazione all'introduzione di nuove tecnologie e al riflessi sul piano organizzativo ed occupazionale;
- consegna, a richiesta, di copia del bilancio civilistico già approvato dall'assemblea sociale e scambio di informazioni e chiarimenti nel mento.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il sistema informativo assume particolare rilevanza anche nell'ottica di quanto previsto al successivo punto 11).

2) Regime d'orario.
Al fine di un'armonica e razionale organizzazione del lavoro e degli orari che contemporaneamente soddisfi i reciproci interessi e tenda ad un costante miglioramento delle relazioni interne, si conviene quanto segue:
A) Entro il 30 aprile di ogni anno le Parti s'incontreranno per definire il calendario annuo degli orari di lavoro, con l'obiettivo di perseguire il contenimento dell'orario di lavoro entro i limiti dell'orario contrattuale ordinario, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative aziendali e con la stagionalità tipica del mercato; in tale contesto si valuterà la possibilità di modificare l'orario di entrata dalle 8,30 alle 9,00 per i reparti non ancora interessati a tale flessibilità.
B) Ore compensative:
Annualmente o a richiesta per specifiche esigenze, l'Azienda informerà le RSU, anche fornendo dati con riferimento alle singole aree, circa il ricorso al lavoro eccedente il normale orario settimanale. La materia costituirà oggetto di confronto, con l'obiettivo di favorire e possibilmente di programmare la fruizione del recupero, compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive dell'Impresa.
C) Permessi individuali […]

3) Part - time.
Si conferma la disponibilità dell'Azienda all'applicazione dell'art. 12 del CCNL in materia di lavoro a tempo parziale (5%).
Il personale assunto part - time non verrà computato nella aliquota sopra richiamata, nei limiti del 3% di cui all'accordo aziendale in data 19 luglio 1988.
Nelle costituzioni di nuove posizioni lavorative l'Azienda è disponibile a valutare la possibilità di utilizzo di contratti part - time nelle molteplici forme previste da leggi e contratti, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative.
A livello aziendale saranno definiti, nei limiti delle problematiche organizzative, i criteri di massima rispetto all'ordine di accoglimento delle richieste individuali.
A fronte della richiesta di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, l'azienda fornirà una risposta al lavoratore entro un mese dalla richiesta.
In caso di difficoltà la materia sarà oggetto di esame congiunto a livello aziendale, per individuare la possibilità di idonee soluzioni.

4) Organizzazione del lavoro - Formazione professionale.
Tenuto conto dell'evoluzione che la struttura aziendale ha avuto nel corso degli ultimi anni e del processo di ristrutturazione e riorganizzazione attuato, al fine di perseguire un'ottimizzazione della produttività e contestualmente di migliorare in modo costante l'efficienza e la qualità del processo produttivo e dei risultati del medesimo, anche in relazione a quanto previsto nel successivo punto 11), le Parti procederanno periodicamente, a livello aziendale, ad incontri di verifica e di confronto sulle problematiche organizzative, anche nell'ottica di favorire una migliore flessibilità ed adattabilità ai cambiamenti delle professionalità presenti e nell'intento di valorizzare le risorse umane, pur nella salvaguardia della razionalità dei cicli produttivi.
A tale riguardo L'Azienda riconosce l'importanza e la strategicità dell'addestramento e dell'affiancamento, quale strumento formativo e di riqualificazione delle risorse umane compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e senza pregiudizio della razionalità dei cicli lavorativi, nonché della formazione professionale propriamente detta.
Le Parti confermano che saranno oggetto di informazione, verifica e confronto, a livello aziendale, le eventuali iniziative ed attività di formazione che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, identificando in proposito tutte le opportunità e strumenti offerti dalle disposizioni legislative e contrattuali.

9) Ambiente e sicurezza.
L'Azienda conferma la propria costante sensibilità ed attenzione alle problematiche relative alla sicurezza ed igiene del lavoro, anche con riferimento alle recenti normative in materia.
Eventuali singole problematiche ambientali saranno oggetto di analisi e verifica a livello aziendale.