Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 26 febbraio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Unima e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Attività di contoterzismo
Fonte: FAI-CISL
Note*: Rinnovo del CCNL 24 febbraio 2004

Sommario:

 [Premessa]
Art. 2
Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale
Art. 4 - Relazioni sindacali
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 9 - Mansioni e cambiamento di qualifica
Art. 17 - Servizio di leva
Art. 18 - Aspettativa
Art. 21 - Previdenza complementare
Art. 22 - Salute e sicurezza sul lavoro
Art. 27 - Malattia ed infortunio
Tutela della salute - Visite mediche
Assenza per malattia o infortunio
Conservazione del posto
Trattamento economico
- A) Malattia
- B) Infortunio e malattia professionale
Art. 28 - Contratto di inserimento
La durata del contratto
Conferma
 Il periodo di prova
Preavviso
Malattia e infortunio
Formazione
Inquadramento e trattamento retributivo
Clausola finale
Norma transitoria
Art. 29 - Studio e corsi di formazione e formazione continua (da verificare)
Art. 40 - Apprendistato professionalizzante
Destinatari
Durata
Periodo di prova
Malattia e infortunio
Inquadramento e retribuzione
Formazione
Disposizioni transitorie
Profili formativi per il contratto di apprendistato professionalizzante
Formazione formale
Allegato 1 - Tabelle retributive nazionali per i lavoratori dipendenti da imprese contoterziste

Il giorno 26 febbraio 2008, in Firenze, la Commissione sindacale dell'Unima, e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, firmatarie del contratto di categoria per i lavoratori dipendenti delle imprese agro-meccaniche, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, concordano il rinnovo contrattuale per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura avente durata quadriennale con decorrenza 1 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2011 salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.[...]
Per gli argomenti:
- relazioni sindacali;
- assunzione;
- periodo di prova;
- mansioni e cambiamento di qualifica;
- servizio di leva;
- aspettativa;
- previdenza complementare;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- malattia ed infortunio;
- contratto di inserimento;
- studio e corsi di formazione, formazione continua;
- apprendistato professionalizzante;
valgono i testi allegati che modificano i corrispettivi articoli del CCNL 1 gennaio 2004-31 dicembre 2007


Art. 4 Relazioni sindacali
E' istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare:
- l'evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica e dell'organizzazione del sistema delle imprese;
- l'andamento dell'occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, nonché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori;
- i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le attività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l'abusivismo;
- i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi;
- il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore.
Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte datoriale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente è nominato dalla parte datoriale.
Le deliberazioni assunte dal Comitato all'unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL D'accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni.
Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Comitato un'informazione scritta sull'andamento economico complessivo del settore e su quello dell'occupazione relativo all'anno precedente, nonché le previsioni per l'anno in corso.
Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici territoriali sono:
- applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell'articolato contrattuale;
- politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istituzioni regionali.
Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre:
- fornire alle OO.SS. da parte dell'Unima le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore;
- fornire alle OO.SS. da parte dell'Unima le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
- esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le regioni e per quanto di competenza le province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore;
- accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di fomazione-lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
- certificare l'esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti.
In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli Organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
Le parti si impegnano a designare i membri che faranno parte del Comitato nazionale paritetico entro il prossimo 31 dicembre 2008.

Art. 22 Salute e sicurezza sul lavoro
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti convengono:
1) ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario;
2) tramite i Comitati paritetici territoriali le aziende dovranno individuare medici competenti cui affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a fattori di nocività.
Gli Organismi paritetici (ex art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994) possono effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi deve essere informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza (L. n. 123/2007).
Al fine di consentire alle aziende di programmare l'eliminazione dei rischi, oppure, ove oggettivamente non siano eliminabili, provvedere ad una progressiva riduzione degli stessi, le Rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio;
3) i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copricapo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale sarà definito dai CIT.
Ogni cantiere dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari.
Ai lavoratori inviati a lavorare presso altre aziende compete una informazione dettagliata dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dove dovranno espletare le loro mansioni.
Per particolari situazioni è necessario vengano formati ai fini della tutela della salute.
Ai fini dell'individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione, si fa riferimento alle procedure di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni (analisi e valutazione dei rischi).
In ogni azienda, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 626/1994, sarà eletto almeno un Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS) (Allegato 6), al quale si attribuiscono i compiti di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
4) ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle Rappresentanze sindacali aziendali, nonché della programmazione e attuazione delle misure di protezione e prevenzione e di verifica dei risultati ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parti convengono che all'atto della stipula o rinnovo degli accordi integrativi:
a) si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi d'indagine finalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati ambientali, al fine di vagliarne l'idoneità per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti specializzati scelti di comune accordo tra le parti;
b) sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui predisposizione e tenuta sarà a carico delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti. Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno essere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì essere annotati i dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle attività lavorative prestate;
c) in sede di contrattazione integrativa, saranno individuati ed adottati i criteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle rilevazioni e dai controlli effettuati nell'ambiente di lavoro, nonché quelli riguardanti le assenze dovute a malattia o infortunio;
d) devono essere consegnati in copia, su richiesta del RLS, il documento di valutazione dei rischi e il registro degli infortuni (L. n. 123/2007).
Le parti convengono inoltre che ai lavoratori esposti a fattori di nocività si applica un regime di orario per cui ad ogni ora effettuata in tali condizioni corrisponde una sosta retribuita di 20 minuti. Le aziende informeranno i lavoratori interessati e le RSA dei fattori di nocività dei prodotti.
Impegno a verbale
Essendo già prevista, nei prossimi mesi, la promulgazione del Testo unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori le parti si impegnano a rivedere, entro 90 giorni dalla pubblicazione, la norma e l'allegato del CCNL relativi a questa importante materia.

Art. 27 Malattia ed infortunio
Per le assicurazioni sociali, la maternità, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
Tutela della salute - Visite mediche
E' data facoltà al datore di lavoro, in accordo con le Organizzazioni sindacali, di disporre visite mediche finalizzate a prevenire i fattori di rischio sul lavoro.

Art. 28 Contratto di inserimento
Formazione
Il contratto di inserimento deve prevedere una formazione teorica pari a 39 ore per i contratti di durata di 10 mesi, 60 ore per quelli di durata di 15 mesi, 80 ore per quelli di durata di 18 mesi e 100 ore per quelli di durata di 36 mesi, da effettuarsi in sostituzione dell'attività lavorativa.
Detta formazione dovrà essere ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e di acquisizione di competenze specifiche rispetto alla professionalità di cui al progetto individuale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Il tutor aziendale, se dipendente della stessa azienda, dovrà essere almeno inquadrato nel livello di destinazione del lavoratore in inserimento.
Le competenze acquisite dovranno essere registrate a cura del datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino.
In attesa di regolamentazione del "libretto formativo del cittadino", le competenze dovranno comunque essere certificate, a tutti i fini utili, al lavoratore.
In sede di contrattazione decentrata anche in collaborazione con soggetti preposti, saranno individuati i contenuti di massima per la formazione teorica e pratica per i contratti di inserimento.
Periodicamente nella stessa sede verranno effettuate azioni di verifica e monitoraggio degli stessi.
A livello nazionale le parti svolgeranno un ruolo di verifica e monitoraggio dei Piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla possibilità di definire linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Clausola finale
I lavoratori con contratto d'inserimento hanno diritto a veder riconosciuta l'applicazione dei trattamenti economici-normativi previsti per gli altri lavoratori dal presente CCNL e dai contratti di secondo livello.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento agli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 ed alle disposizioni del presente CCNL

Art. 40 Apprendistato professionalizzante
Le parti - rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzante ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d'età.
Formazione
Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla contrattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna, ecc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali è pari a 120 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 80 ore nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all'interno dell'azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l'erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze.
La formazione potrà essere erogata anche con modalità "e-learning", "on the job", e in affiancamento.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore.
Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
Nelle more dell'emanazione della legislazione regionale, le parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono i profili formativi del settore agro-meccanico, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis del citato art. 49, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche - potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime parti, anche col supporto tecnico di Agriform.

Profili formativi per il contratto di apprendistato professionalizzante
Premesso che per profilo formativo deve intendersi l'insieme delle competenze/conoscenze culturali e scientifiche a carattere trasversale nonché tecnico-professionali che l'apprendista deve raggiungere attraverso un percorso formativo esterno o interno all'impresa, si è ritenuto definire i profili formativi di settore per gruppi di figure professionali aventi esigenze omogenee in termini di conoscenze sulle quali costruire le proprie competenze nell'esercizio dell'attività lavorativa.
Il percorso formativo del singolo apprendista trova puntuale collocazione nel Piano formativo individuale e dovrà essere attuato, con l'obiettivo del raggiungimento delle competenze di base trasversali e tecnico-professionali specifiche, attraverso l'offerta formativa territoriale.
Formazione formale
Competenze di base trasversali
La formazione formale a carattere trasversale ha contenuti comuni per tutti gli apprendisti contrariamente a quella di carattere professionalizzante che prevede contenuti specifici in relazione alle competenze/conoscenze da acquisire funzionali al gruppo di appartenenza come sopra definito.
Le competenze di base trasversali richieste sono le seguenti:
Organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori);
[…]
- le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza);
[…]
Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
[…]
Sicurezza sul lavoro (misure collettive):
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al conseguimento di competenze/conoscenze riconducibili ai seguenti gruppi di profili formativi.
Profilo formativo
Addetto conduzione macchine agricole: livello 5° e 4°.
Competenze tecnico-professionali generali:
- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Competenze tecnico-professionali specifiche:
- conoscere le caratteristiche delle principali attività meccanizzate (dai sistemi di lavorazione dei terreni alla raccolta meccanizzata dei prodotti);
- conoscere le caratteristiche, modalità di funzionamento e manutenzione delle macchine agricole;
- conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del lavoratore nelle varie operazioni colturali meccanizzate.
Profilo formativo
Addetto alle registrazioni ed ai servizi amministrativi: 5° e 4° livello.
Competenze tecnico-professionali generali:
- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.
Competenze tecnico-professionali specifiche:
[…].
Profilo formativo
Addetto svolgimento mansioni tecniche-amministrative, contabili: 3° livello.
Competenze tecnico-professionali generali:
- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.
Competenze tecnico-professionali specifiche:
- conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del lavoratore in operazioni che prevedono la manipolazione di prodotti chimici;
[…]
- svolgere mansioni di controllo sulle lavorazioni agro-meccaniche e gestire le trattative con i clienti;
[…]
Profilo formativo
Addetto al controllo e gestione dell'attività di impresa: 2° livello.
Competenze tecnico-professionali generali:
- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.
Competenze tecnico-professionali specifiche:
[…]
- disporre l'esecuzione delle varie prestazioni agro-meccaniche;
- gestire l'acquisto di mezzi tecnici;
- svolgere l'analisi dei costi aziendali;
- formulare tariffe di lavorazione.
Profilo formativo
Addetto conduzione macchine agricole: 2° livello.
Competenze tecnico-professionali generali:
- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Competenze tecnico-professionali specifiche:
- conoscere le caratteristiche delle principali attività meccanizzate (dai sistemi di lavorazione dei terreni alla raccolta meccanizzata dei prodotti);
- conoscere le caratteristiche, modalità di funzionamento e manutenzione straordinaria delle macchine operatrici complesse;
- conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del lavoratore nelle varie operazioni colturali meccanizzate.