Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35970 - Cedimento del solaio e responsabilità di un direttore dei lavori


 

 

"Il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro, quando allo stesso sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze; e ciò, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 49462/2003, Rv. 227070).

In tema di prevenzione degli infortuni, infatti, il direttore dei lavori nominato dal committente, mentre svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde invece dell'infortunio subito dal lavoratore là dove sia concretamente accertata, come nel caso di specie, una sua effettiva ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass., Sez. 3, n. 1471/2013, Rv. 257922)."


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. BIANCHINI Luisa - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
C.F. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3030/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il 3.10.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 18.7.2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. E. Scardaccione, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv.to M. Dalla Chiesa del foro di Castiglione Olona che ha concluso per la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata.

Fatto

 


1. - Con sentenza resa in data 11.1.2012, il tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, ha condannato C.F. alla pena di tre mesi di reclusione, in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di S. R., in (OMISSIS).

All'imputato, unitamente ad altri soggetti, era stata originariamente contestata la violazione colposa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poichè, in qualità di libero professionista delegato della società S.I.P.E. s.a.s. di G. Gerolamo e C, aveva consentito, o comunque non impedito, che lo S., titolare della ditta sub-appaltatrice di lavori per conto della S.I.P.E. s.a.s., impegnato nelle operazioni di getto del calcestruzzo per il completamento di un solaio di copertura in cemento armato prefabbricato, cadesse al suolo, provocandosi gravi lesioni personali, a causa del cedimento di detto solaio; cedimento dovuto all'inadeguatezza delle opere provvisionali di sostegno, collocate in assenza di uno specifico calcolo tale da garantire che le armature supportassero, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonchè le sollecitazioni dinamiche dovute all'esecuzione dei lavori.

Con sentenza in data 3.10.2013, la corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la riduzione della pena inflitta all'imputato, determinandola in quella di un mese e quindici giorni di reclusione (pena convertita in quella pecuniaria d'importo corrispondente), confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, censurando il provvedimento della corte territoriale per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo i giudici del merito erroneamente ascritto, in capo all'imputato, una posizione di garanzia in relazione all'infortunio in esame, in assenza di alcun presupposto idoneo a giustificarla, attesa l'originaria limitazione del ruolo del C., nell'ambito dell'attività dell'impresa del G., a una mera collaborazione professionale per la predisposizione dell'istruttoria ai fini della partecipazione alla gara d'appalto pubblico; posizione alla quale non faceva riscontro l'attribuzione di alcuna mansione in materia di conduzione del cantiere o di sicurezza dei lavoratori, non disponendo lo stesso, nè del tempo necessario, nè delle specifiche competenze indispensabili a tal fine.


Diritto


2. - Il ricorso è infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale abbia riconosciuto una specifica posizione di garanzia in capo al C., in relazione all'infortunio oggetto d'esame, muovendo dall'interpretazione del contratto di prestazione d'opera stipulato tra lo stesso e la S.I.P.E. s.a.s. di G. Gerolamo e C, dalla quale è emerso come al C. era stata attribuita la qualifica e le mansioni di direttore tecnico, unitamente e/o disgiuntamente al dott. G., per la direzione tecnica dei lavori pubblici eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 34 del 2000.

La stessa corte, ha dato atto come, con la missiva in atti del 10.2.2009, inviata dalla società S.I.P.E. al Servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro della Asl di Morbegno, in risposta ai corrispondenti quesiti formulati dalla stessa Asl (coerentemente con il contenuto del contratto di prestazione d'opera), si precisava come l'architetto C., nell'organizzazione della ditta S.I.P.E., rivestisse la funzione di direttore tecnico, come da attestazione SOA, con competenza sui lavori di carattere edilizio per tutti i contratti di lavori pubblici di cui alla stessa attestazione SOA (e quindi ivi compreso il cantiere di (OMISSIS)) sulla base della specifica professionalità acquisita dallo stesso.

A conferma di tali premesse, la corte distrettuale ha altresì richiamato le molteplici e convergenti deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale, all'esito della quale è emerso come il C. disponesse ed esercitasse effettivamente e concretamente i poteri di gestione e di direzione del cantiere, anche perchè spesso presente in loco impegnato ad attendervi, e ciò anche nell'immediatezza dell'infortunio oggetto dell'odierno giudizio, prima del quale il C., che aveva partecipato all'organizzazione dei lavori, nessuna direttiva o disposizione aveva impartito ai fini del corretto e sicuro posizionamento dei puntelli di sostegno del solaio successivamente crollato con lo S..

Ciò posto, occorre rilevare come la corte territoriale - con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica - si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale va riconosciuto che il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro, quando allo stesso sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze; e ciò, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 49462/2003, Rv. 227070).

In tema di prevenzione degli infortuni, infatti, il direttore dei lavori nominato dal committente, mentre svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde invece dell'infortunio subito dal lavoratore là dove sia concretamente accertata, come nel caso di specie, una sua effettiva ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass., Sez. 3, n. 1471/2013, Rv. 257922).

Sulla base di tali premesse, riconosciuta l'integrale infondatezza delle doglianze in questa sede avanzate dall'imputato, dev'essere disposto il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2014