Protocollo per la realizzazione di iniziative finalizzate alla prevenzione degli incidenti sul lavoro in ambito portuale

PREMESSO CHE
- il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamate a partecipare le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, in quanto soggetti esponenziali degli attori principali della prevenzione (aziende e lavoratori);
- il contrasto e la prevenzione del fenomeno infortunistico e dei danni alla salute richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte tra tutti i soggetti sopra indicati, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, al fine di accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori e rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli enti a ciò preposti,
- il settore delle operazioni portuali genovesi è stato destinatario delle azioni del protocollo di intesa sottoscritto in data 14 maggio 2007 con validità triennale, che ha dato esiti indubbiamente positivi, riscontrabili nel marcato decremento, pari a oltre il 50%, degli indici infortunistici di incidenza e gravità dal 2007 al 2012, e nelle consolidate prassi, instaurate nel Porto di Genova, di azione integrata e sinergica tra gli enti e di impegno partecipato delle parti sociali per la risoluzione delle criticità di rischio nel settore portuale;
- se appare proficuo riproporre in maniera formalizzata alcune iniziative relative al settore del lavoro portuale, per dare una linea di continuità e di costante rinforzo, la presenza nel porto di Genova di altri rilevanti settori lavorativi impone di rafforzare anche questi ulteriori distretti uno sforzo di pianificazione coordinata della parte pubblica;
- nel corso dell’incontro svoltosi il 16.10.13 in Prefettura, si è convenuto di porre in essere iniziative coordinate che riguardassero i tre settori operativi più rilevanti del contesto portuale, investendo, oltre che ii comparto delle operazioni portuali, anche il settore delle navi in esercizio che scalano il porto genovese e il distretto delle riparazioni navali;
- l’attuale assetto normativo complessivo della materia è caratterizzato da un persistente difetto di armonizzazione di diverse fonti di disciplina, laddove:
per quanto, in generale, concerne il settore delle attività lavorative a bordo delle navi e quello delle operazioni portuali ed attività lavorative in porto, a fronte della riforma varata a seguito del decreto legislativo n. 81/2008, non risultano mai emanati i decreti di cui alla seconda parte del comma 2, dell’art. 3 del medesimo d.lgs., con i quali si sarebbe dovuto realizzare il necessario coordinamento tra la disciplina dettata dallo stesso decreto legislativo e fa normativa di cui, rispettivamente, al decreto legislativo n. 271/99, per il lavoro a bordo, e 272/99 per le operazioni portuali, con la conseguenza che in detti ambiti continuano ad applicarsi le rispettive citate fonti di disciplina previgenti;
per quanto, invece, più in particolare, riguarda il settore navi in esercizio che scalano il porto di Genova, risulta che l’applicabilità del decreto legislativo n. 271/99 in materia di “Sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali”, mancando del previsto regolamento tecnico attuativo, mai emanato, è limitata a quelle parti de! medesimo non immediatamente attinenti alla normativa tecnica, mentre continua, invece, ad applicarsi, per tali fattispecie, la legge n. 1045/39 recante disposizioni in materia di “Condizioni per l’igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali”, secondo le disposizioni tecniche e ispettive in essa previste;
- con ulteriori quattro momenti di confronto tra i vari soggetti interessati, all’interno dei lavori del Comitato di Igiene e Sicurezza, della commissione tematica permanente su “facilitazione soccorso in ambito portuale”, e di due gruppi di lavoro ad hoc sono state messe a punto le linee di azione di massima degli interventi da pianificare, definendo la necessità che gli interventi siano finalizzati ad un arco temporale non superiore a 18 mesi;

TUTTO CIO’ PREMESSO
La Prefettura di Genova, la Regione Liguria, l’ASL3 Genovese, l’Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto, l’USMAF, la Direzione Territoriale INAIL, la Direzione Territoriale del Lavoro, convengono quanto segue:

a) settore delle navi italiane che scalano il Porto di Genova

Nelle more della definitiva armonizzazione del quadro normativo vigente, in attesa della completa attuazione del Decreto legislativo n. 271/99 e dell’entrata in vigore della ratifica della Convenzione MLC 2006, la vigilanza sulla tutela della salute, igiene e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili nazionali che scalano il porto di Genova, continua ad essere assicurata ai sensi della legge n. 1045/39 (come aggiornata alla luce delle modifiche tecniche nel frattempo introdotte dalle Convenzioni ILO ratificate dall’Italia), secondo le disposizioni tecniche e ispettive in essa previste e che, in particolare, individuano nella Commissione locale per l’igiene degli equipaggi - prevista dall’art. 82 della medesima legge e composta da un Ufficiale della Capitaneria di porto, un medico dell’Ufficio di Sanità marittima, un rappresentante della Confederazione degli Armatori ed un rappresentante dei sindacati della gente di mare - l’organo collegiale cui sono affidati detti compiti ispettivi. La medesima Commissione continua, pertanto, a svolgere sulle navi nazionali suddette, le previste visite ispettive a cadenza semestrale.
Alla luce dei chiarimenti forniti da recenti circolari ministeriali e nelle more della suddetta armonizzazione del quadro normativo attuale, la Direzione Marittima di Genova provvederà a nominare, per ciascun porto ricadente nella propria giurisdizione - in esito al già avviato procedimento amministrativo di individuazione dei relativi membri - la Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 271/99, salvo disporne l’eventuale modifica o soppressione, laddove richiesto dal nuovo quadro normativo derivante dalia definitiva entrata in vigore della richiamata MLC 2006.
In occasione della quarta visita semestrale alla medesima nave, coincidente con la scadenza del 24° mese dalla prima visita, la medesima Commissione locale di cui all’art. 82 della citata legge n. 1045/39 sarà sostituita dalla predetta Commissione Territoriale ex art. 31 d.lgs. n. 271/99 per procedere all'esecuzione dell’ordinaria visita semestrale ex legge n. 1045/39 ed alle verifiche connesse agli adempimenti di cui agli artt. 5, 11, 12, 14, 16, 17 e 26 del Decreto legislativo n. 271/99 (relativi alla presenza a bordo della tabella sull'organizzazione del lavoro, del registro sull’orario dì lavoro, della tabella minima di sicurezza, del manuale di gestione della sicurezza dell’ambiente di lavoro, del registro degli infortuni, della nomina de! servizio di prevenzione e protezione, della nomina del responsabile e del rappresentante della sicurezza dell’ambiente di lavoro).

b) settore delle riparazioni navali

I soggetti firmatari si impegnano a:
1. realizzare strumenti di informazione mirata sui rischi delle aree operative verso i lavoratori delle imprese appaltatrici, anche in considerazione delle diverse provenienze linguistiche, e interventi di razionalizzazione e miglioramento della sicurezza connessa alla complessa viabilità delle aree
2. avviare interventi di potenziamento della gestione delle emergenze, in particolare mirata alla facilitazione dei mezzi di soccorso, anche attraverso la definizione di protocolli ad hoc di comunicazione degli eventi tra i soggetti coinvolti, il miglioramento della toponomastica e degli strumenti, a disposizione degli enti preposti al soccorso, per la georeferenziazione del territorio portuale di levante
3. attivare una ripresa della campagna mirata contro il rischio di “caduta in mare” che preveda l’impegno dei soggetti disponenti di banchina a verificare le misure di prevenzione necessarie e delle parti pubbliche negazione dì verifica e controllo sul campo

c. settore delle operazioni portuali (parte commerciale/terminal)

I soggetti firmatari si impegnano a:
1. rinnovare la campagna di promozione e verifica dell’utilizzo dei Dispositivi Protezione Individuale nel ciclo di lavoro dei terminai, dando continuità e rinforzo ad azioni collaborative realizzate negli anni passati, che prevede una fase preventiva di verifica all’accesso e una fase successiva di controllo all'interno dei terminal
2. completare e rinnovare, a distanza di 5 anni dal primo momento formativo previsto dal Protocollo prefettizio 2007-2010, l’intervento di formazione/aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori aziendali e di sito, attori importanti del cambiamento all’interno del territorio portuale.
A supporto delle attività previste nei diversi settori di intervento sarà sviluppata, parallelamente, un’azione di promozione della responsabilità sociale delle imprese sui temi della salute e sicurezza del lavoro, già ricompresa nel precedente Protocollo 2007/10, mirata, in particolare, all’adesione a codici etici e sistemi di gestione della salute e sicurezza da parte delle imprese portuali e marittime, come previsto nell’ambito dei d.lgs. n. 81/2008 e della legge regionale n. 30/2007;
I soggetti firmatari si impegnano, altresì, a portare all’attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale ex art. 7 decreto legislativo 81/08 e del Comitato di Igiene e Sicurezza del lavoro in ambito portuale ex art. 7 decreto legislativo 272/99 periodicamente i contenuti, lo stato di avanzamento e le risultanze del presente protocollo.
Il presente protocollo ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data della stipula e prevede un momento di verifica congiunta dell’andamento ad un anno dalla stipula.

Genova, 8 luglio 2014

Prefettura di Genova
Regione Liguria
ASL3 Genovese
Autorità Portuale
Capitaneria di Porto
U.S.M.A.F.
Direzione Territoriale I.N.A.I.L.
Direzione Territoriale del Lavoro