Tribunale di Brescia, Ordinanza 17 febbraio 2014 - Assicurazione obbligatoria per i professionisti associati in studi professionali in rapporto di dipendenza funzionale; D.P.R. n. 1124/1965 e artt. 3, primo comma, e 38, comma secondo della Cost.






 

Fatto





Lo Studio Infermieristico Associato A. P. ed associati ha presentato opposizione avverso l'iscrizione a ruolo del credito di € 29.013,75 a titolo di premi INAIL omessi per gli anni dal 2005 al 2010, negandone la debenza per l'inapplicabilità della copertura assicurativa obbligatoria alle associazioni o studi professionali, non ricompresi nelle previsioni di cui agli articoli 1 e 4 d.P.R. n. 1124/1965, evidenziando che tutti gli infermieri appartenenti allo Studio erano iscritti all'albo professionale e all'ENPAPI nonché assicurati privatamente con un'apposita polizza RC per gli infortuni professionali, e chiedendo l'annullamento della cartella; l'INAIL si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo che le associazioni o studi professionali costituiti ai sensi della L. 1815/1939 (equiparati alle società semplici ai fini reddituali) potevano essere ricompresi nell'ampia nozione di società di cui all'art. 4, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1965, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta, sussistendo in concreto sia l'attività manuale (infermieristica) soggetta a rischio, sia il rapporto di dipendenza funzionale fra i singoli professionisti e lo Studio.



Osserva



dal punto di vista oggettivo non è in discussione lo svolgimento da parte degli infermieri professionali di un'attività manuale soggetta a rischio (rientrante nella voce 0311 della tariffa dei premi di cui al DM 12-12-2000 fra le lavorazioni svolte nell'ambito di strutture sanitarie).

L'art. 4, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1965 prevede che siano ricompresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: «... i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino attività manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)». Civilisticamente non è possibile ricomprendere in tale previsione anche gli studi professionali associati che, per quanto si pongano come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e siano dotati di capacità di stare in giudizio (v. Cass. 17683/2010; 15694/2011) non sono tuttavia soggetti di diritto e non si distinguono dai singoli professionisti che li compongono (v. Cass. 23060/2012).

Tuttavia paiono meritevoli di attenta considerazione, in quanto involgenti questioni anche di rango costituzionale, le ragioni dell'INAIL, che ha segnalato il carattere anacronistico e l'eccesso di formalismo di un'impostazione prettamente civilistica in una materia che dal 1965 in poi si è evoluta nel senso di assicurare una pari tutela a parità di rischio infortunistico a soggetti originariamente esclusi, sia ad opera della giurisprudenza - costituzionale (v. C. Cost. 476/1987 per i partecipanti all'impresa familiare, 160/1990 per gli agenti venatori della regione Sicilia, 332/1992 per gli associati in partecipazione, 171/2002 per i lavoratori in aspettativa sindacale) e di legittimità (v. Cass. 12095/2006 per i coniugi con gestione comune dell'azienda coniugale ex art. 177 lettera d) cod. civ.), che ad opera del legislatore (v. decreto legislativo n. 38/2000 per i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti), a prescindere dalla natura giuridica del rapporto in base al quale è prestata l'attività lavorativa.

Ciò contrasta con l'art. 38, comma 2, Cost, che garantisce a tutti i lavoratori il diritto «che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria», senza distinguere fra lavoratori subordinati e non, ma garantendo una tutela indifferente al titolo o al regime giuridico del lavoro protetto, considerato solo in quanto lavoro manuale (o di sovrintendenza immediata al lavoro manuale) prestato con obiettiva esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni indicate nell'art. 1 D.P.R. n. 1124/1965.

Ciò contrasta inoltre con l'art. 3, comma 1, Cost. cioè col principio di uguaglianza in quanto non solo non viene offerta pari tutela a situazioni che non differiscono sostanzialmente, in relazione al diritto alla tutela assicurativa (da una parte infermieri iscritti all'associazione professionale e dall'altra infermieri facenti parte di una cooperativa, o anche, dopo il decreto Bersani, di una vera e propria società), ma si rischia anche di consentire la creazione di spazi di possibile elusione a danno dei soggetti più deboli.

Il contrasto fra la lettera della norma e tali valori di rango costituzionale non può tuttavia essere risolto in via meramente interpretativa, ma è necessario un intervento della Corte Costituzionale, come è già avvenuto per i precedenti citati.

Infatti non appare manifestamente infondato il dubbio, prospettato dall'INAIL nelle note conclusive autorizzate e fatto proprio da questo giudice, sulla legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1965, per la possibile violazione degli articoli 3, comma 1 e 38, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui non comprende fra ì soggetti assicurati anche gli associati in studi professionali ove vi sia fra gli stessi il rapporto di dipendenza funzionale che la giurisprudenza ha enucleato come elemento qualificante, al fine della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per prescindere dall'elemento della subordinazione (v. Cass. 2533/1981, 1077/1987, 291/1988, 3447/1988).

Nel caso di specie tale elemento deve ritenersi sussistente sulla base delle previsioni statutarie che, stabilendo fra l'altro che gli associati «devono conferire nello Studio Associato tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e i mandati che abbiano ricevuto dalla clientela in ordine a prestazioni rientranti nell'oggetto sociale», obbligandosi a non svolgere né in proprio né in forma associata, attività concorrenziali con quelle dello Studio, e a rendere nota «nello svolgimento degli incarichi professionali ... la loro appartenenza allo Studio Associato», creano uno stretto vincolo fra lo Studio e gli associati, anche dal punto di vista economico, in quanto questi ultimi percepiscono compensi mensili fissi a titolo di anticipo sugli utili, concordati in base al lavoro svolto, salvo conguaglio finale e partecipazione percentuale agli utili e alle perdite (v. anche dich. rese dalla legale rappresentante in sede ispettiva, di cui a doc. 8 all. fasc. INAIL).

Diverso è il caso degli infermieri che intrattengono rapporti con lo Studio solo tramite propria partita IVA, per cui infatti l'INAIL non ha chiesto alcunché.

La questione oltre che non manifestamente infondata appare anche rilevante in quanto unicamente dalla relativa decisione dipende la fondatezza o meno della pretesa dell'INAIL e quindi l'esito della causa.

P.Q.M.


Visti gli articoli 23 ss. L. n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1964 in relazione agli articoli 3, comma 1 e 38, comma 2. Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio.

Manda la Cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Provvedimento pubblicato nella G.U.della Corte Costituzionale 10 settembre 2014, n. 38.