Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 4 luglio 2008
Validità: 04.07.2008 - 31.12.2011
Parti: Federazione gomma plastica, Associazione italiana ricostruttori pneumatici e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Gomma, plastica, cavi elettrici, Industria
Fonte: FILCEM-CGIL
Note*: Rinnovo del CCNL 2 giugno 2004

Sommario:

 Parte I
Titolo I
Relazioni industriali
Relazioni industriali a livello nazionale - Osservatorio nazionale
A. Lavoro
B. Prevenzione, sicurezza sul lavoro e ambiente
C. Formazione - Organismo bilaterale nazionale per la formazione nel settore gomma - plastica - cavi elettrici
Relazioni industriali a livello territoriale
Relazioni industriali a livello aziendale
1. Gruppi industriali
2. Imprese con almeno 50 dipendenti
3.
4.
5.
6.
 Titolo VI
Decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 17 - Trattamento economico minimo
Importo forfetario
Art. 29 - Quadri
Art. 40 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionali
Art. 42 - Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la sicurezza e l'ambiente
Art. 44 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Art. 61 - Rappresentanza sindacale unitaria, Commissioni interne e delegato di impresa
Clausola di rinvio
Art. 72 - Decorrenza e durata

Il 4 luglio 2008 a Roma, tra la Federazione gomma plastica, l'Associazione italiana ricostruttori pneumatici e le Organizzazioni sindacali Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
E' stata stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2 giugno 2004.


Parte I
Titolo I
Relazioni industriali
Relazioni industriali a livello nazionale - Osservatorio nazionale

1. Le parti firmatarie, considerato quanto stabilito dagli accordi interconfederali del 25 gennaio 1990 e del 23 luglio 1993, condividono l'obiettivo di rispondere alle problematiche poste dall'Unione europea attraverso la realizzazione di condizioni di efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per favorire e tutelare l'occupazione. Tenuto altresì conto della complessità dei problemi legati alle trasformazioni aperte in Italia, in Europa e nel resto del mondo, concordano sulla necessità di porre in atto relazioni industriali costruttive, ispirate al coinvolgimento e tali da consentire comportamenti coerenti con gli obiettivi di cui sopra e con quanto stabilito dal presente contratto.
2. Pertanto, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e di quelle dei lavoratori, le parti firmatarie convengono di costituire un Osservatorio nazionale che a richiesta di una delle parti, e almeno una volta l'anno, affronti le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione del settore, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo, che di fattori di criticità.
3. Le analisi e le valutazioni svolte dalle parti all'interno dell'Osservatorio nazionale costituiscono punti di riferimento per le attività di loro competenza.
4. In particolare saranno oggetto di esame congiunto al livello nazionale:
[…]
- i processi di innovazione tecnologica e le tendenze della ricerca e sviluppo, con i relativi effetti in tema di occupazione, organizzazione del lavoro, caratteristiche della prestazione e formazione;
- le iniziative legislative che potranno avere effetti specifici sul settore, e in particolare gli eventuali interventi di sostegno ai programmi in materia di ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo;
- l'andamento complessivo degli investimenti nonché la verifica delle ragioni che eventualmente si frappongono allo sviluppo di ulteriori investimenti sul territorio nazionale;
- le iniziative normative dell'Unione europea che abbiano diretta influenza sul settore, nonché i raffronti fra Italia e UE in materia di: organizzazione ed efficacia delle relazioni industriali, costo del lavoro settoriale, incidenza degli oneri sociali e fiscali sul lavoro, orario di lavoro.
Sui temi sopra indicati le parti potranno, di volta in volta, prevedere informazioni specifiche per i singoli comparti nei quali si articola il settore.
Inoltre nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sono istituite le seguenti sezioni di attività:
A. Lavoro
Premesso quanto previsto dalla legislazione e nel rispetto degli accordi interconfederali vigenti, e riconoscendo l'importanza di perseguire - nell'interesse delle imprese e dei lavoratori - la migliore funzionalità possibile del mercato del lavoro e di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto più adeguati a dare risposte mirate e flessibili alle esigenze del sistema produttivo, le parti nazionali esamineranno congiuntamente le seguenti materie:
- le caratteristiche e le eventuali problematiche in tema di occupazione e mercato del lavoro nel settore, attraverso un monitoraggio dell'andamento dell'occupazione complessiva, delle tipologie di contratti utilizzate (part-time, tempo determinato, somministrazione, contratto di inserimento lavorativo), delle modalità della prestazione lavorativa in atto, dell'occupazione giovanile (inserimento lavorativo dei giovani e apprendistato);
- l'andamento dell'occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare le pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge n. 125/1991, con particolare riferimento ai problemi connessi con il reinserimento dopo l'aspettativa per maternità e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate in merito;
- le opportunità di sviluppo e le problematiche poste da nuove forme di lavoro;
- le dinamiche retributive, attraverso l'analisi delle retribuzioni medie nazionali contrattuali e di fatto, e l'esame dell'andamento della contrattazione aziendale di risultato, anche in relazione ai più recenti incentivi previsti dall'accordo interconfederale del 23 luglio 2007 e dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007;
- l'andamento del costo del lavoro e i riflessi della legislazione in materia contributiva, assistenziale, antinfortunistica e sociale, anche al fine di una valutazione di competitività internazionale;
- l'andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle norme contrattuali;
- le iniziative legislative che abbiano riflessi sul settore, in particolare in materia di previdenza obbligatoria e integrativa;
- lo stato di attuazione nel settore della normativa sui Comitati aziendali europei (CAE);
- i problemi connessi alla prestazione lavorativa dei disabili, con riferimento al loro inserimento lavorativo mirato e agli eventuali problemi occupazionali;
- la presenza di lavoratori stranieri nel settore, gli eventuali problemi posti per il loro inserimento lavorativo e per l'integrazione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al loro livello di alfabetizzazione e di conoscenza della lingua italiana, da segnalare eventualmente all'Organismo bilaterale nazionale per la formazione continua, per quanto di sua competenza;
- le tematiche inerenti le molestie sessuali e il "mobbing", per contrastare le quali - in raccordo con iniziative eventualmente in atto al livello interconfederale - saranno studiate linee-guida;
- le azioni in materia di responsabilità sociale, attraverso il monitoraggio delle iniziative aziendali esistenti. Sulla base dei dati raccolti e allo scopo di valorizzare le migliori prassi, le parti cureranno l'elaborazione di riferimenti utili a orientare l'impegno del settore sul tema della responsabilità sociale.
B. Prevenzione, sicurezza sul lavoro e ambiente
Il miglioramento continuo dei livelli di prevenzione e di sicurezza a favore dei lavoratori che operano nelle aziende del settore, oltre che dal rispetto delle norme di legge, può essere significativamente favorito dalle parti sociali nazionali attraverso il loro ruolo di indirizzo e di valorizzazione di buone prassi.
Di conseguenza le parti si impegnano a un esame congiunto sui seguenti argomenti:
- verifica dei contenuti delle nuove norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sicurezza, per valutare le conseguenze sul settore e l'eventuale necessità di adeguare le norme contrattuali nazionali;
- analisi delle politiche ambientali e del loro impatto sul settore;
- eventuale necessità di intervenire sulle istituzioni in relazione a modifiche legislative e regolamentari, in difesa degli interessi congiunti di imprese e lavoratori, e promozione presso le autorità competenti di iniziative per superare vincoli amministrativi non giustificati e favorire lo sviluppo sostenibile;
- possibilità di individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti da specifiche normative (schede, ecc.);
- tematiche riguardanti il controllo delle immissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei rifiuti solidi, sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni atte a superare diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse. Ciò anche in relazione a indagini e iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
- possibilità di costituire una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli infortuni occorsi nel settore;
- problematiche eventualmente poste dall'applicazione dei valori e delle procedure previste per gli agenti chimici e fisici di cui al decreto legislativo n. 277/1991;
- evoluzione delle tabelle ACGIH e della normativa nazionale ed europea in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici.
Qualora le problematiche sopra indicate presentassero significativi riflessi in specifiche aree locali, le parti nazionali ricercheranno gli opportuni collegamenti con le rispettive Organizzazioni territoriali.
Oltre all'esame congiunto sulle materie sopra elencate, le parti - in sede di Osservatorio nazionale - attiveranno le seguenti iniziative volte a migliorare la prevenzione e a ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
- procederanno alla raccolta e all'analisi di normative, buone prassi, informazioni, e conoscenze specifiche sulla gestione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro; sulla base delle conoscenze così acquisite e condivise, elaboreranno linee-guida:
- per la formazione di base e l'aggiornamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente (RLSA), con particolare attenzione alle specificità settoriali. La diffusione delle linee-guida elaborate dall'Osservatorio nazionale di categoria sarà effettuata in coordinamento con gli Organismi paritetici territoriali;
- per la formazione dei lavoratori per i quali la legge prevede una quota di formazione dedicata alla sicurezza sul lavoro (apprendisti, contratti di inserimento);
- sulla valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi di tutti i lavoratori che operano in azienda con contratti di lavoro subordinato;
- approfondiranno ed esamineranno le problematiche relative:
- all'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto dei risultati più recenti di studi promossi da istituti previsti dalla legge, dalle regioni, e da enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato scientifico centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti dell'UE, Commissioni cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
- ai rischi relativi all'apparato muscolo-scheletrico, all'applicazione dei criteri di ergonomia nella prevenzione dei rischi, all'utilizzo dei videoterminali, alle modalità di definizione e di valutazione degli incidenti mancati.
Le linee-guida elaborate dalle parti nazionali saranno inoltre proposte alle istituzioni nazionali e regionali competenti, come contributo per orientare l'emanazione di norme e regolamenti applicativi in materia di ambiente, prevenzione e sicurezza sul lavoro.
In sede di Osservatorio nazionale sarà costituita una anagrafe nazionale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente. A tal fine saranno attivati gli opportuni collegamenti con gli Organismi bilaterali territoriali per la raccolta dei dati.
Le parti nazionali firmatarie si ritengono impegnate alla reciproca informazione sulle rispettive iniziative in materia di ambiente e sicurezza.
C. Formazione - Organismo bilaterale nazionale per la formazione nel settore gomma - plastica - cavi elettrici
Le parti confermano l'importanza crescente della valorizzazione professionale delle risorse umane. Per favorire la diffusione della formazione e il suo miglioramento qualitativo, le parti concordano le seguenti iniziative da attuare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
La sezione dell'Osservatorio nazionale dedicata alla formazione assume la denominazione di "Organismo bilaterale nazionale per la formazione nel settore gomma - plastica - cavi elettrici".
Compiti dell'Organismo bilaterale sono i seguenti:
- individuare le linee generali dei fabbisogni formativi del settore, per migliorare l'incontro tra domanda di lavoro qualificato e offerta di lavoro;
- esaminare le necessità di intervento nei confronti delle istituzioni nazionali e regionali competenti in materia di formazione tecnica e professionale, per migliorare il raccordo tra esigenze delle imprese e del mondo del lavoro e offerta formativa pubblica;
- mantenere i rapporti con Fondimpresa - Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua promosso dalle rispettive Confederazioni nazionali, collaborando con le sue articolazioni territoriali per l'elaborazione di piani formativi di interesse anche settoriale;
- elaborare piani settoriali di formazione continua da sottoporre all'approvazione di Fondimpresa, laddove previsti e realizzabili;
- elaborare linee-guida per piani di formazione continua da proporre alle aziende nell'ambito delle iniziative finanziate da Fondimpresa;
- monitorare l'evoluzione della normativa nazionale e regionale sulla formazione degli apprendisti e intervenire con proposte, laddove possibile;
- esaminare le problematiche della formazione e riqualificazione dei lavoratori interessati da processi di ristrutturazione aziendale, riconversione, ammodernamento tecnologico, nonché delle lavoratrici madri in fase di reinserimento lavorativo per facilitare il raccordo tra esigenze dei lavoratori e delle imprese, nel quadro delle iniziative legislative di sostegno esistenti;
- esaminare le opportunità offerte dalla legislazione italiana ed europea per il finanziamento dei processi formativi;
- elaborare proposte di piani formativi adottabili per il contratto di inserimento lavorativo;
- valutare le problematiche della formazione professionale eventualmente poste dall'inserimento lavorativo di stranieri.
In particolare, visto l'accordo di settore sui fabbisogni formativi nelle piccole e medie imprese sottoscritto il 27 febbraio 2007 e considerata l'importanza di accrescere il ruolo delle categorie nella definizione dei programmi formativi assistiti da Fondimpresa, le parti nazionali nell'ambito dell'Organismo bilaterale daranno priorità allo sviluppo del predetto accordo e alla sua successiva diffusione territoriale.
Saranno pertanto definiti contenuti più particolareggiati per ciascuno degli obiettivi formativi già individuati. Sarà tenuta in considerazione anche la necessità di far acquisire ai lavoratori conoscenze generali sul settore, sui mercati nazionali e internazionali in cui operano le aziende, nonché sui prodotti. Le indicazioni di dettaglio sulle materie formative dovranno favorire la programmazione - al livello territoriale e nell'ambito delle iniziative di Fondimpresa - di corsi con contenuti adeguati ai fabbisogni delle imprese e dei lavoratori del settore.
Relazioni industriali a livello territoriale
1. Nelle regioni, laddove sussista una significativa concentrazione di industrie del settore, l'Osservatorio nazionale, con le articolazioni ritenute adeguate, esaminerà:
- le previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- le problematiche occupazionali eventualmente poste dalla introduzione di nuove tecnologie di processo;
- gli interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende e le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un migliore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro e le infrastrutture esistenti nella regione;
- l'andamento dell'occupazione complessiva del settore anche in rapporto ai contratti part-time, a tempo determinato e di somministrazione;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto al contratto di inserimento lavorativo ed al contratto di apprendistato;
- l'andamento dell'occupazione femminile, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge n. 125/1991, e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate.
In tale ambito saranno inoltre esaminati dati su:
- la spesa globale di ricerca realizzata e prevista e le principali finalizzazioni della stessa;
- l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati per investimenti dallo Stato e dalla regione nel quadro di apposite leggi;
- i programmi di formazione professionale e l'eventuale utilizzo di fondi pubblici a questo fine;
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;
- l'andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali;
- l'andamento della contrattazione aziendale, in riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali.
2. Nelle aree provinciali o comprensoriali nelle quali le parti individuino una significativa concentrazione di aziende che esercitano produzioni omogenee, i cosiddetti distretti industriali, saranno esaminati, con riferimento all'area territoriale interessata, i dati relativi agli investimenti, ai contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, all'occupazione, alla ricerca e ai programmi di formazione professionale. Saranno inoltre esaminate le tematiche connesse alle dinamiche di insediamento, l'eventuale insorgenza di problematiche ambientali, le questioni connesse al reperimento di personale qualificato, anche in relazione alla possibilità di usufruire delle opportunità di formazione continua richiamate nel presente titolo.
Relazioni industriali a livello aziendale
1. Gruppi industriali
I gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati sul territorio nazionale ed aventi rilevante influenza nel settore, in occasione di specifici incontri promossi dalle parti firmatarie, forniranno a Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil un quadro aggiornato su:
- le prevedibili prospettive produttive nonché i dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti; tutto ciò tenendo conto dell'andamento del mercato e della sua variabilità;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e/o dalle regioni con indicazione delle leggi di riferimento, dell'ente erogatore e della finalizzazione della erogazione;
- il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d'età;
- la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la relativa incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sui principali indirizzi della stessa;
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro;
- le problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi aziendale e di ristrutturazione produttiva, secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- il ricorso a contratti di apprendistato, di inserimento lavorativo, di somministrazione, a tempo parziale e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità. All'esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a ciò designate da Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil;
- i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previsionali degli investimenti.
2. Imprese con almeno 50 dipendenti
Le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con almeno 50 dipendenti, in occasione di specifici incontri promossi dalle Organizzazioni territoriali competenti, forniranno a Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil un quadro aggiornato su:
- le prevedibili prospettive produttive, nonché i dati previsionali di investimenti produttivi, potenziamenti o trasformazione di quelli esistenti; tutto ciò tenendo conto dell'andamento del mercato e della sua variabilità;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e/o dalle regioni, con indicazione delle leggi di riferimento, dell'ente erogatore e della finalizzazione dell'erogazione;
- il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d'età;
- la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la relativa incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa;
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro;
- le problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi aziendale e di ristrutturazione produttiva, secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- il ricorso a contratti di apprendistato, di inserimento lavorativo, di somministrazione, a tempo parziale e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità. All'esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a ciò designate da Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil;
- i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
- eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previsionali degli investimenti.
3. Le previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 costituiscono attuazione del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007.
4. Ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto è istituita una Commissione di conciliazione formata da tre rappresentanti della Federazione gomma plastica e altrettanti delle Organizzazioni sindacali Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil. La Commissione è incaricata di risolvere le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie oggetto di informativa contrattuale, nonché di determinare le esigenze tecniche, organizzative e produttive che - per taluni argomenti - possono giustificare la mancata comunicazione di informazioni da parte del datore di lavoro. La richiesta di convocazione della Commissione sarà inoltrata - a cura di una delle parti aziendali interessate alla conciliazione - alla Federazione gomma plastica o alle Organizzazioni sindacali nazionali Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil. Entro la fine del 2008 le parti definiscono le modalità di funzionamento della Commissione.
5. Le aziende quotate in borsa utilizzeranno modalità di informazione alle Rappresentanze sindacali tali da salvaguardarne il ruolo, nel rispetto delle vigenti normative in tema di comunicazione e informazione al mercato.
6. In riferimento alla normativa contrattuale dell'orario normale di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge, in occasione degli incontri a livello territoriale ed aziendale, le parti potranno concordare orari che, intervenendo in situazioni di variabilità dei volumi, consentano, da una parte, di attenuare l'impatto sociale e, dall'altra, di adeguare la prestazione lavorativa ai maggiori volumi richiesti.

Titolo VI
Decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio

Aggiungere un nuovo periodo al comma 4:
"Inoltre, ferme restando le responsabilità dei vari soggetti nel contratto di appalto, nel corso dell'incontro di cui al comma 2 le aziende daranno informazione sull'avvenuta consegna all'azienda stessa (in qualità di soggetto committente) della documentazione prevista dalla legge circa il corretto adempimento delle obbligazioni retributive e contributive da parte del soggetto appaltatore."(1)

Art. 4 - Classificazione del personale
Nuova:
"Dichiarazione delle parti
Dopo la sottoscrizione dell'accordo di rinnovo contrattuale per il quadriennio 2008/2011 le parti riuniranno la Commissione nazionale di cui al comma 14 del presente articolo per esaminare la definizione di nuove esemplificazioni di mansione da inserire nell'Allegato 3 al presente contratto, allo scopo di recepire le professionalità peculiari di taluni comparti produttivi. Nello svolgimento di tale attività saranno valutate le conseguenze dell'evoluzione tecnologica e organizzativa sul lavoro: nuove mansioni, accorpamenti di mansioni, specializzazioni, semplificazioni di ruoli. Le proposte elaborate dalla Commissione saranno di volta in volta acquisite dalle parti stipulanti e trasferite nella disciplina contrattuale. L'attività della Commissione inizierà dal comparto delle fibre ottiche.".

Art. 8 - Orario di lavoro
Aggiornamento tabella orario annuo:
3. Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:

 2008200920102011
a) addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali 219 220221218
b) addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali216,5217,5218,5215,5
c) addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali214,5215,5216,5213,5

Alla Dichiarazione delle parti aggiungere dopo il primo periodo:
"Verifiche in tal senso saranno effettuate in occasione della valutazione dei programmi di cui ai precedenti commi 5 e 6, nonché degli incontri di cui al comma 6 del Titolo I - Relazioni industriali al livello aziendale - del presente contratto.".

Art. 42 - Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la sicurezza e l'ambiente
Nuovo comma 1:
"In applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, è stata definita la seguente disciplina sul Rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza e l'ambiente (RLSSA). Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente subentra a tutti gli effetti al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) previsto dal CCNL 2 giugno 2004.".
(Nei commi successivi sostituire "RLS" con "RLSSA").
5. Aggiungere come nuovo terzo alinea:
"- è consultato in occasione della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);".
Nuovo comma 14:
"In aggiunta alla formazione di base di cui al comma precedente, la RLSSA ha diritto ad aggiornamenti formativi relativi all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di rischi nuovi. I relativi moduli formativi, svolti sulla base delle linee-guida di settore elaborate dall'Osservatorio nazionale (Titolo I, lett. B) del presente contratto) avranno la durata di 8 ore annue.".
Nuovo comma (da inserire dopo l'attuale comma 4):
"Hanno diritto di votare per l'elezione della RLSSA tutti i dipendenti non in prova, in forza nell'unità produttiva alla data delle elezioni.
Sono eleggibili gli operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri non in prova in forza nell'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, e i lavoratori con contratto di apprendistato e di inserimento lavorativo.
Dichiarazione a verbale
Successivamente alla stipula del presente accordo di rinnovo del CCNL le parti si incontreranno per valutare le necessità di coordinamento del testo contrattuale con le nuove disposizioni contenute nel Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008), anche alla luce degli eventuali nuovi accordi interconfederali che dovessero intervenire."(2)

______
Note
(1) Titolo VI
Decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio

1 In occasione degli incontri di cui ai paragrafi A. e B. del Titolo I “Relazioni Industriali a livello nazionale e territoriale” , le Associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno alla FULC:
– informazioni sulla natura delle attività produttive conferite a terzi;
– dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto;
– le dimensioni occupazionali di eventuali casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e la relativa natura;
– dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero medio dei lavoratori interessati.
2 Annualmente, le aziende forniranno alla RSU un quadro aggiornato sul dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all’interno delle unità produttive e, in occasione di specifici incontri, i casi di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali relativi.
3 Le aziende inoltre, ai fini di una valutazione degli effetti occupazionali relativi, forniranno alla RSU informazioni preventive sulle attività da conferire in appalto, sui casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e su quelli di ricorso al lavoro a domicilio.
4 Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d’igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
Inoltre, ferme restando le responsabilità dei vari soggetti nel contratto di appalto, nel corso dell'incontro di cui al comma 2 le aziende daranno informazione sull'avvenuta consegna all'azienda stessa (in qualità di soggetto committente) della documentazione prevista dalla legge circa il corretto adempimento delle obbligazioni retributive e contributive da parte del soggetto appaltatore
5 In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l’azienda, come previsto dal D.Lgs 626/94, verificherà l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
6 I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.

(2)  Art. 42 – Ambiente di lavoro – Rappresentanza per la sicurezza
Paragrafo A
1 In applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, è stata definita la seguente disciplina sul Rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza e l'ambiente (RLSSA). Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente subentra a tutti gli effetti al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) previsto dal CCNL 2 giugno 2004.
2 In tutte le aziende ed unità produttive, i lavoratori eleggono la RLS in ragione di:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 101 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti.
3 La RLSSA viene eletta tra i componenti la RSU. In caso di assenza di RSU, la RLSSA viene eletta dai lavoratori al loro interno.
4 L’elezione della RLSSA avverrà secondo le procedure previste dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, che si intendono qui integralmente richiamate.
4.1 Hanno diritto di votare per l'elezione della RLSSA tutti i dipendenti non in prova, in forza nell'unità produttiva alla data delle elezioni.
Sono eleggibili gli operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri non in prova in forza nell'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, e i lavoratori con contratto di apprendistato e di inserimento lavorativo

5 La RLSSA svolge i compiti espressamente indicati dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94. In particolare, come espressamente previsto dal citato decreto:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultata in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5 del D.Lgs. 626/94;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’art.11 del D.Lgs. 626/94 nel corso della quale sono esaminati la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22 del D. Lgs. 626/94;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- è consultato in occasione della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
6 La RLSSA inoltre partecipa a quei sopraluoghi specifici del medico competente eventualmente programmati dalla Direzione aziendale a seguito di comunicazioni effettuate ai sensi dell’art.19 lett. n) del D.Lgs. 626/94.
7 Il diritto di accesso della RLSSA ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
8 Le visite che la RLSSA intende effettuare agli ambienti di lavoro devono essere segnalate con congruo anticipo alla Direzione aziendale e possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un suo incaricato, al fine di un migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche. Nelle situazioni di emergenza la RLSSA accede agli ambienti di lavoro dandone informazione al primo preposto reperibile.
9 Per quanto riguarda le modalità di consultazione della RLSSA, le informazioni e la documentazione che la stessa ha diritto di ricevere dall’azienda, si intendono qui richiamati i punti 2.2 e 2.3 parte I dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
10 Le riunioni periodiche, previste dall’art.11, comma 1, del D.Lgs. 626/94 per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto. La convocazione della riunione periodica può essere richiesta anche dalla RLSSA al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna riunione viene redatto verbale, copia del quale è consegnato alla RLSSA per la opportuna sensibilizzazione dei lavoratori sui problemi dell’ambiente e della sicurezza affrontati.
11 Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lettere b, c, d, g, i ed l, ciascun componente la RLSSA ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5 dipendenti.
12 La RLSSA ha diritto ad un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, come previsto all’art. 19, comma 1, lett. g del D.Lgs. 626/94.
13 Il programma base per la formazione della RLSSA - svolto in due moduli nelle aziende con numero di dipendenti inferiore a 16 - ha una durata di 32 ore e deve comprendere, così come previsto dall’Accordo interconfederale 22.6.1995, le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprendere metodologie sulla valutazione del rischio e metodologie di comunicazione.
14 In aggiunta alla formazione di base di cui al comma precedente, la RLSSA ha diritto ad aggiornamenti formativi relativi all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di rischi nuovi. I relativi moduli formativi, svolti sulla base delle linee-guida di settore elaborate dall'Osservatorio nazionale (Titolo I, lett. B) del presente contratto) avranno la durata di 8 ore annue..
Paragrafo B
15 L’azienda:
- qualora l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l’ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento ed ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative;
- esaminerà con le Organizzazioni sindacali, le caratteristiche relative all’ambiente di lavoro dei nuovi complessi industriali, in occasione della loro istallazione;
- annualmente, in occasione di una delle riunioni periodiche di cui al comma 10, affronterà con la RSU e la RLSSA le principali tematiche in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
16 Inoltre, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, nei casi in cui azienda e RLS abbiano concordato l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro:
- delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro;
- i medici e tecnici sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza;
- gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/enti, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Dichiarazione a verbale
Successivamente alla stipula del presente accordo di rinnovo del CCNL le parti si incontreranno per valutare le necessità di coordinamento del testo contrattuale con le nuove disposizioni contenute nel Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008), anche alla luce degli eventuali nuovi accordi interconfederali che dovessero intervenire.