Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 9 aprile 2008
Validità: 09.04.2008 - 31.12.2010
Parti: Equitalia S.p.a. e Riscossione Sicilia S.p.a e Dircredito-Fd (**), Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Snalec, Ugl, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Concessionari riscossione tributi
Fonte: FIBA-CISL
Note*: Rinnovo del CCNL 4 novembre 2005
Note**: Firma per adesione relativamente alle tre aree professionali

Sommario:

 Premessa Cap. II
Art. 6
Art. 7
Art. 10
Art. 11 (Incontro annuale)
Art. 12 (Incontri semestrali)
Art. 13
Art. 13 bis
Art. 14 (Organismo paritetico sulla formazione)
Art. 17 (Appalti)
Art. 21
Art. 21 bis
Art. 22 (Contrattazione integrativa aziendale)
Art. 23
Premessa Cap. IV
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 28
Art. 36
Art. 39
Art. 41
Art. 49
 Art. 54
Art. 55
Art. 58
Art. 62 (Videoterminali)
Art. 64
Art. 80 (Definizione e inquadramento)
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 100
Art. 102 (Orario di sportello)
Art. 105
Appendice 2 (Impegni delle parti nazionali)
Art. .... (Numerazione da definire)
Commissione nazionale di studio in tema di salute e sicurezza
Norma finale
Appendice 3
Art. 1 - (Trattamenti per i dirigenti sindacali)
Art. 2 - (Albi sindacali)
Appendice 4
Allegati 1 e 2 - Importo "una tantum"

Lì, 9 aprile 2008 in Roma tra Equitalia S.p.a. e Riscossione Sicilia S.p.a e Dircredito-Fd (*), Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Snalec, Ugl , Uilca si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Equitalia S.p.a., Riscossione Sicilia S.p.a. e Società partecipate

Art. 11
L'art. 11 (Incontro annuale) del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue:
Al comma 1, lettera A), è aggiunto il seguente punto 4:
"4. verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione degli accordi aziendali ex artt. 15 e 18.".
Il comma 1, lettera B), punto 4, è così sostituito:
"4. Andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto distinte per singole unità produttive, ivi compresi gli stage.".
Il comma 1, lettera D), punto 2, è così sostituito:
"2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi, nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola provincia.".
Il punto 1 della nota a verbale è così sostituito:
"1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all'anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l'azienda suddivide le informazioni - che saranno fornite anche in formato elettronico - per categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere."(1)

Art. 12
L'art. 12 (Incontri semestrali) del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue:
Il comma 2 è così sostituito:
"2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e le osservazioni dei Rappresentanti sindacali aziendali saranno inserite in apposito verbale.".
Il comma 5 è così sostituito:
"5. Le predette Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che intendano partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente all'azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a tre ovvero a quattro per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.".
Il comma 7 è così sostituito:
"7. Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza territoriale, verrà fornita una informativa in merito agli eventi criminosi e potrà essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale."(2)

Art. 14
All'art. 14 del CCNL 4 novembre 2005 viene aggiunto il seguente comma:
"2. In particolare per quanto attiene l'accesso ai finanziamenti del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua di riferimento, le parti condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità."(3)

Art. 17
L'art. 17 (Appalti) del CCNL 4 novembre 2005, è modificato come segue.
Il comma 2 è così sostituito:
"2. Le aziende committenti, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunicano agli Organi di coordinamento, ed alle Rappresentanze sindacali aziendali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
Norma transitoria
In considerazione dell'introduzione del 2° comma per l'anno 2008 viene fornita su richiesta delle OO.SS. informativa concernente gli appalti in essere alla data di stipula del presente accordo."(4)

Art. 21 bis
In calce al Capitolo II del CCNL 4 novembre 2005 si inseriscono le seguenti Dichiarazioni delle parti:
[…]
2. Le parti, fatto salvo quanto previsto al punto 1 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazioni di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 1.
3. Le parti, convengono di convocare entro il secondo semestre 2008 la Conferenza congiunta prevista all'ultimo comma della Parte B del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del tradizionale settore di riferimento, nel cui ambito saranno esaminati anche i temi del Libro verde e della strategia di Lisbona.".

Art. 22
L'art. 22 (Contrattazione integrativa aziendale - Cap. III) del CCNL del 4 novembre 2005, è modificato come segue.
[…]
Il comma 12 è così sostituito:
"Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:
a) premio aziendale;
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c) tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro;
d) assistenza sanitaria;
e) previdenza complementare;
f) compensi di cui agli artt. 43 e 44.".
[…]

Art. 62
L'art. 62 (Videoterminali) del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue.
La nota a verbale è così sostituita:
"Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall'applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).".

Art. 80
L'art. 80 (Definizione e inquadramento), comma 6, del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue:
"6. Su richiesta di una delle parti aziendali, possono essere individuati, tempo per tempo, con accordi aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, nonché i relativi nuovi ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete (sportello o struttura periferica).".
In conseguenza di quanto sopra sono depennati i commi 7, 10, 11 e 12.
Dichiarazione delle parti
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che eventuali nuovi profili professionali rivenienti da nuove articolazioni del piano industriale della Holding potranno formare su richiesta di una delle parti oggetto di confronto in sede nazionale.".

Art. 102
L'art. 102 del CCNL 4 novembre 2005 (Orario di sportello) è così sostituito:
"1. Nel corso della settimana l'orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l'azienda.
2. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, di intesa fra le società e gli Organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche-organizzative (ad esempio, tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
3. Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti.
4. Fra il termine dell'adibizione allo sportello dell'interessato e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
Nota a verbale
1. Le parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 7 ore giornaliere di cui al comma 2 del presente articolo si realizzano a titolo di esempio presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere.
2. Presso le aziende che adottino, in via normale e continuativa, un orario di sportello superiore alle 5 ore giornaliere, le misure dell'indennità rischio aziendalmente previste devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, nei confronti del personale che venga adibito allo sportello per più di 5 ore. Qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.
[…]

Appendice 2
L'Appendice 2 (Impegni delle parti nazionali) in calce al CCNL 4 novembre 2005, è integrata come segue:

Art. .... (Numerazione da definire)
Nel Cap. VIII (Politiche sociali e di salute e sicurezza) del CCNL 4 novembre 2005 si inserisce il seguente articolo:
"Long term care
Le parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre una copertura assicurativa per Long term care, in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
Detta copertura verrà garantita per il personale dipendente del settore della riscossione attraverso un contributo annuale pari ad € 50,00 "pro-capite" a carico dell'azienda, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno.
Ai fini dell'attuazione di quanto precede, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, si avvieranno i lavori per stabilire quanto necessario al funzionamento dell'istituto stesso (ad esempio: inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all'attivazione dell'istituto; modalità anche temporali del versamento e l'individuazione del soggetto gestore).".

Commissione nazionale di studio in tema di salute e sicurezza
Le parti stipulanti attiveranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione nazionale di studio per verificare la persistenza e l'attualità dell'accordo nazionale 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.(5)

______
Note
(1) Art. 11 – Incontro annuale
1. Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, il concessionario fornisce unitariamente a tutte le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, entro trenta giorni dalla data della richiesta, anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra le Parti:
A) Prospettive strategiche
1. andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all’anno successivo;
2. processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all’innovazione ed allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
3. modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
4. verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione degli accordi aziendali ex artt. 15 e 18.
B) Profilo strutturale
1. numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive;
2. andamento dell’occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva;
3. trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell’ambito di quanto previsto dall’art. 95;
4. Andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto distinte per singole unità produttive, ivi compresi gli stage;
5. andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori/lavoratrici a tempo parziale;
6. previsioni di massima sull’andamento occupazionale complessivo per l’anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l’incontro;
7. distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna.
C) Qualità delle risorse umane
1. modalità applicative di quanto realizzato nell’ambito di talune materie già oggetto di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art. 19), formazione del personale (art. 68), sviluppo professionale e valutazione del personale (art. 72), sistema incentivante (art. 49);
2. modalità attuative delle flessibilità in tema di lavoro a tempo parziale, mansioni del personale e telelavoro.
La valutazione delle parti sulla qualità delle risorse umane potrà essere effettuata anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio:
− livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali;
− totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale/totale domande accolte;
− dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri direttivi e aree professionali e suddivisi per fasce di età e genere;
− distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi distinti per quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi/totale dipendenti; numero dei ricorsi accolti.
Le risultanze dell’informativa di cui al 1° comma della presente lett. C) potranno fornire utili elementi conoscitivi anche per l’attività dell’Osservatorio nazionale paritetico di cui all’art. 9 del presente contratto.
D) Interventi specifici
1. interventi effettuati o previsti per l’eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all’attività di riscossione dei tributi, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l’accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi, nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola provincia;
3. misure tecniche o organizzative adottate – compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza – e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge in materia di antiriciclaggio;
4. posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
5. introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive ;
6. azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici.
2. All’incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
3. Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano – su richiesta degli organismi sindacali aziendali – un incontro di verifica relativamente ai temi dell’incontro annuale.
4. Le aziende fino a 150 dipendenti possono accorpare nell’incontro annuale di cui al presente articolo, le procedure di cui agli artt. 12 (incontri semestrali), 17 (appalti), 19 (orari di lavoro), 68 (formazione), 72 (valutazione professionale del personale).
Nota a verbale
1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all'anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l'azienda suddivide le informazioni - che saranno fornite anche in formato elettronico - per categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere.
2. In considerazione di quanto previsto all’art. 85, comma 3, nel corso dell’incontro annuale l’azienda fornisce una informativa, di complesso e a consuntivo sulle proprie determinazioni in ordine all’apposita erogazione ai quadri direttivi.

(2) Art. 12 - Incontri semestrali
1. Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici le aziende danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori/lavoratrici per l’adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e le osservazioni dei Rappresentanti sindacali aziendali saranno inserite in apposito verbale.
3. Detti incontri avranno luogo preferibilmente presso la Direzione generale del Concessionario in rapporto alla propria organizzazione interna .
4. Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All’inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali dovranno indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell’incontro medesimo.
5. Le predette Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che intendano partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente all'azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a tre ovvero a quattro per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.
6. A detti dirigenti i Concessionari accorderanno permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
7. Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza territoriale, verrà fornita una informativa in merito agli eventi criminosi e potrà essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale.

(3) Art. 14 - Organismo paritetico sulla formazione
Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con l’organismo di cui all’art. 68 al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.
2. In particolare per quanto attiene l'accesso ai finanziamenti del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua di riferimento, le parti condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità.


(4) Art. 17 - Appalti
1. All’atto della stipulazione di un contratto di appalto, di opere e servizi, l’azienda committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l’impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
2. Le aziende committenti, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunicano agli Organi di coordinamento, ed alle Rappresentanze sindacali aziendali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
3. L’azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell’impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell’impegno di cui sopra.
4. L’azienda che decide un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all’area contrattuale, così come indicato all’art. 4, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).
5. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere ad Ascotributi di esaminare la questione in sede nazionale.
Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l’azienda può rendere operativa la decisione.
Norma transitoria
In considerazione dell'introduzione del 2° comma per l'anno 2008 viene fornita su richiesta delle OO.SS. informativa concernente gli appalti in essere alla data di stipula del presente accordo
.


(5) Appendice 2
Impegni delle parti nazionali
Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestività.
Long term care
Le parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre una copertura assicurativa per Long term care, in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
Detta copertura verrà garantita per il personale dipendente del settore della riscossione attraverso un contributo annuale pari ad € 50,00 "pro-capite" a carico dell'azienda, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno.
Ai fini dell'attuazione di quanto precede, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, si avvieranno i lavori per stabilire quanto necessario al funzionamento dell'istituto stesso (ad esempio: inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all'attivazione dell'istituto; modalità anche temporali del versamento e l'individuazione del soggetto gestore).

Indicatori di “pre-crisi”
Quale misura transitoria per le aziende che presentino squilibri misurabili attraverso indicatori tali da individuare lo stato di “pre-crisi”- che verranno individuati fra le Parti stipulanti, tramite una apposita Commissione paritetica nazionale, entro il 31 dicembre 2006 - le Parti aziendali opereranno sull'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e/o altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il premio aziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in modo da contribuire a ristabilire, attraverso il recupero di quote delle predette erogazioni, il necessario equilibrio.
Commissione nazionale sulla previdenza complementare
Le Parti si incontreranno sollecitamente per esaminare la tematica della previdenza complementare con l’obiettivo di “liberalizzare” il TFR e procedere alla revisione normativa dell’attuale Fondo Nazionale di Previdenza e costituire la previdenza complementare di settore.
Inquadramento del personale
Le Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2006 i lavori di una Commissione paritetica, per un riesame dei profili professionali contenuti nel presente contratto, allo scopo di adeguarli ai mutati assetti tecnico/organizzativi e produttivi.
Commissione nazionale per la sicurezza - Sicurezza antirapina
E’ istituita, entro 60 giorni dalla definizione dell’accordo di rinnovo del CCNL, la Commissione nazionale per la sicurezza, ai sensi del d. lgs. n. 626 del 1994, alla quale è affidata, oltre a quanto già previsto all’art. 10 dell’accordo 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, la ricognizione dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
In sostituzione della Dichiarazione in calce all’art. 12 dell’accordo 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti stipulanti si danno atto che le aziende concessionarie considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994, così come modificato dalla l. n. 39 del 2002.
Le parti stipulanti attiveranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione nazionale di studio per verificare la persistenza e l'attualità dell'accordo nazionale 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
Azionariato dei dipendenti
Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di una specifica Commissione di studio “per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa”.
Tempi di vita delle città (art. 28, Legge 8 marzo 2000 n. 53)
Le Parti stipulanti implementeranno le iniziative di coinvolgimento sindacale (informative/confronto) per il coordinamento nelle grandi piazze dei servizi nell’ambito delle iniziative su “tempi di vita delle città”come disposto dalle vigenti norme in materia.
Legge 8 marzo 2000, n. 53 e T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
Le Parti stipulanti si incontreranno per esaminare le novità introdotte dalle discipline in oggetto.