Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 22 aprile 1999
Validità: 01.05.1999 - 30.07.2002
Parti: Canon Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Canon Italia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
A. Livello nazionale
B. Livello decentrato
Art. 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
A) Strumenti
B) Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
C) Modalità di partecipazione all'attività dei componenti degli "strumenti"
D) Modalità per la comunicazione delle informazioni
E) Aggiornamento
Dichiarazione congiunta
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori - Ambiente e sicurezza
Art. 5 - Orario di lavoro - Straordinario
Art. 6 - Permessi
Art. 7 - Organizzazione del lavoro
Art. 8 - Gestione della organizzazione del lavoro - Procedura
Art. 9 - Mensa
Art. 10 - Trattamento malattia
Art. 11 - Trasferte - Manifestazioni commerciali e fieristiche - Rimborsi chilometrici
Art. 12 - Trattamento economico
Art. 13 - Decorrenza e durata

Il giorno 22 Aprile 1999 presso la sede Canon Italia in Bologna, la Canon Italia […], le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], assistite dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali e aziendali […], hanno stipulato la presente ipotesi di Accordo Aziendale Nazionale: Canon Italia e Canon Milano - "Testo Unico"
Quale esercizio del diritto alla contrattazione di secondo livello che dopo la consultazione ed approvazione dei lavoratori e dei rispettivi organismi dirigenti, assumerà veste di stesura definitiva

Premesso che in ottemperanza all'impegno previsto dal "Verbale di Incontro" del 24/6/98, le parti in data 26/2/1999 avviavano il confronto per addivenire alla stipula di un accordo aziendale nazionale di 2° livello da valere come rinnovo contestuale dei contratti integrativi Canon Italia e Canon Milano.
Che tale impegno, nell'ambito del modello di relazioni sindacali previsto dai contratti sopracitati, è stato preceduto da una informativa aziendale prodotta in apposito incontro tenutosi in data 24/9/98 nel corso del quale le parti hanno approfondito tematiche relative a: formazione, risultati commerciali 1° semestre '98 e previsioni 2° semestre, politica retributiva aziendale, prospettive della struttura organizzativa aziendale, orario di lavoro, ferie, organici.
Che tale approfondimento ha permesso alle parti di considerare tuttora valido il modello di "Relazioni Sindacali" definito con i rispettivi contratti integrativi, concordando nel contempo sull'opportunità del suo consolidamento e convenendo altresì sull'esigenza di migliorarlo adeguandolo in coerenza con i risultati derivanti dall'esperienza gestionale precedentemente praticata.
Tutto ciò premesso le parti hanno proceduto alla omogeneizzazione dei testi contrattuali di Canon Italia e Canon Milano che così come integrati e riportati nel presente accordo di rinnovo assumono definitiva veste di "Testo Unico Nazionale".

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Al fine di consolidare e migliorare il modello di "Relazioni Sindacali" praticato in precedenza con Canon Italia ed allo scopo di armonizzare l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in "Premessa" e con quanto in materia è prevista dal CCNL 3/11/94 le parti, hanno concordato di strutturare: un articolato sistema di relazioni sindacali che, senza duplicazione di competenze, prevede, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato. Ciò al fine di meglio rispondere alla esigenza delle varie strutture aziendali dislocate sul territorio individuando le soluzioni più idonee e formulando soluzioni concordate che favoriscano, nel contempo, i diritti, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e dei collaboratori ed il raggiungimento degli imprescindibili obiettivi produttivi ed economici dell'Azienda.
Coerentemente si conviene che:
Il livello nazionale che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni Nazionali di categoria, il Coordinamento nazionale delle strutture sindacali aziendali con, le relative strutture territoriali per quanto attiene alla contrattazione di II° livello e delle materie a loro attribuite dal Protocollo del 1993 e le informazioni di rilevanza generale per l'Azienda.
Il livello decentrato che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Rappresentanze Sindacali Unitarie, congiuntamente alle OO.SS. dello specifico territorio, per quanto attiene la gestione di materie delegate dal CCNL del Terziario vigente e dell'accordo aziendale nazionale di II° livello

A. Livello nazionale
A.1. Diritti informativi preventivi
La Canon Italia e le OO.SS. firmatarie dell'accordo annualmente, di norma entro il primo quadrimestre si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle informazioni preventive concernenti:
* Nuove presenze e diversificazione sul mercato;
* Situazione sulla rete commerciale e sulla assistenza tecnica per settore;
* Interventi su modifica dell'organizzazione del lavoro;
* Progetti finalizzati alla formazione;
* Politiche occupazionali
* Politiche retributive aziendali;
Nel corso di tale incontro, o anche al di fuori della scadenza prevista le parti potranno dare avvio ad una consultazione finalizzata ad esaminare e/o a definire le seguenti materie:
* L'esame della classificazione al fine di addivenire al necessario aggiornamento dei profili professionali previsti dal CCNL rispetto alle specifiche mansioni/competenze svolte in azienda.
* L'esame di nuove forme di impiego con particolare riguardo al possibile utilizzo del Telelavoro e del lavoro Parasubordinato.
* L'esame dell'applicazione delle norme previste dal DLgs 626/94 L. [dlgs] 242;
* L'esame del lavoro svolto dalla Commissione delle Pari Opportunità;
* L'esame dei risultati dell'attività svolta dal "CECC";
* La definizione dei meccanismi del salario variabile di cui al successivo articolo 12 lettera D
* L'esame dei risultati derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8.
A.2. Diritti informativi consuntivi
Di norma contestualmente all'incontro di cui al punto A.1. la Canon Italia fornirà informazioni sugli andamenti consuntivi dell'anno precedente concernenti:
- Organici articolati per tipologie
- Gli orari effettuati (ore retribuite ordinarie, ore supplementari, ore straordinarie)
- Livelli di fatturato;
- Indici di mercato;
- Bilanci annuali e/o situazioni parziali aggiornate
- Risultati sulla formazione svolta.
A.3. Modulistica
Le parti convengono di realizzare un'apposita modulistica con l'obiettivo di sperimentare un sistema sintetico per fornire parte delle informazioni. Resta inteso che qualora tra le parti fossero definiti ulteriori diritti informativi strutturali si valuterà la possibilità di ampliare ulteriormente la modulistica di cui sopra.

B. Livello decentrato
B.1. Livello territoriale e/o di singola unità commerciale
Su richiesta di una delle due parti la Canon Italia e le OO.SS. territorialmente competenti si incontreranno per affrontare e definire materie e problemi relativi a:
* Distribuzione dell'orario di lavoro-turni e nastri orari;
* Verifica e controllo degli orari concordati;
* Determinazione dei turni feriali;
* Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro: tali materie saranno trattate a livello di singola unità commerciale con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, purché eletti tra le RSU;
* Mercato del lavoro, tipologie contrattuali e loro utilizzo (apprendistato, cfl, part-time, contratti a termine, lavoro interinale, telelavoro, parasubordinato, ect.);
* Quanto di competenza in applicazione degli articoli 7 e 8.

Art. 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di "Relazioni sindacali" così come definito al precedente articolo 1, le parti concordano di istituire idonei strumenti e nuove modalità di utilizzo del monte ore dei permessi sindacali, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le parti hanno convenuto di disciplinare tali "strumenti" e "modalità" così come appresso definito:

A) Strumenti
A1) Coordinamento Nazionale delle RSU
Viene costituito un coordinamento nazionale delle RSU composto da 15 delegati che saranno designati dalle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente accordo e comunicati entro 30 giorni dalla ratifica dello stesso.
A2) Commissione Paritetica - Ambiente e Sicurezza
Sulla base dell'accordo tra Confcommercio e OO.SS. in merito agli aspetti applicativi del DLgs 626/94 L. [dlgs] 242, le parti, concordano sull'opportunità di istituire la Commissione Paritetica "Ambiente e Sicurezza" la quale avrà il compito di individuare le condizioni possibili per definire un accordo specifico da valere per la Canon Italia.
Il lavoro svolto e quanto prodotto dalla Commissione dovrà essere sottoposto alle parti firmatarie il presente accordo, entro il 31/12/99, al fine di consentire la riformulazione di quanto previsto all'art. 3 del CIA del 23/5/1995.
La Commissione sarà composta da 4 rappresentanti di cui 2 designati dalla Canon Italia e 2 designati dalle OO.SS. che saranno rispettivamente comunicati entro 30 giorni dalla ratifica del presente accordo.
A3) Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità
Le parti in attuazione della raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni previste dalla legge 125/91 convengono di costituire il gruppo di lavoro per le "Pari Opportunità", che sarà composto da 4 rappresentanti di cui 2 designati dalla Canon Italia e 2 dalle OO.SS. che saranno rispettivamente comunicati entro 30 giorni dalla ratifica del presente accordo.
Il gruppo di lavoro avrà il compito di:
- studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario
- formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 si attiverà perseguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.
Il gruppo, annualmente, riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti il presente accordo.

C) Modalità di partecipazione all'attività dei componenti degli "strumenti"
Allo scopo di facilitare la partecipazione all'attività dei componenti degli "strumenti" di cui alle lettere A1) A2) e A3) del presente articolo 2, la Canon Italia permetterà di utilizzare, presso la sede aziendale di Milano un'apposita sala riunioni fornita di idonea attrezzatura informatica.

D) Modalità per la comunicazione delle informazioni
La Canon Italia, per favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo, metterà a disposizione l'utilizzo dei fax aziendali e delle caselle di posta elettronica aziendale che ad oggi risultano essere i seguenti:
[…]
Le sedi, gli indirizzi, i numeri telefonici e i fax delle OO.SS. territoriali corrispondenti a quelli aziendali, ad oggi, risultano essere i seguenti:
[…]
Le sedi, gli indirizzi, i numeri telefonici, i fax e le E-Mail delle OO.SS. Nazionali ad oggi risultano essere i seguenti:
[…]
Al fine di agevolare le OO.SS. nell'ambito della comunicazione verso i dipendenti, la Canon Italia si impegna inoltre a realizzare e rendere disponibile entro il 1° giugno 1999 una sezione sindacale specifica all'interno del sito intranet aziendale ad oggi esistente e denominato "Canon Village".
Nella sezione a loro dedicata le OO.SS. potranno inserire in modo autonomo le informazioni che intendono divulgare ai dipendenti e, a tal fine, si riconoscono a n. 3 rappresentanti designati dalle OO.SS., i cui nominativi verranno comunicati entro il 1° giugno 1999, i diritti di accesso e modifica delle informazioni in essa contenute.

E) Aggiornamento
Al fine di consentire il necessario aggiornamento, le eventuali aggiunte o variazioni di quanto elencato al precedente punto D) saranno tempestivamente comunicate dalle strutture interessate.

Dichiarazione congiunta
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso di "strumenti" e "modalità" di cui all'articolo 2, concordano sull'opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento del modello delle "Relazioni Sindacali" che per esaminare, in tale ambito, l'utilizzo del monte ore retribuito disponibile.

Art. 4 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori - Ambiente e sicurezza
Su tali materie, fermo restando il rispetto delle norme legislative vigenti, le parti hanno concordato di riportare integralmente il contenuto dell'art. 3 del CIA del 23/5/1995.
Resta intesa la sua possibile riformulazione, da definire nel corso di vigenza del presente accordo, derivante dalla conclusione del compito assegnato alla "Commissione Paritetica Ambiente e Sicurezza" così come previsto al precedente art. 2 lettera A2)
Allo stato pertanto:
A) Per quanto concerne l'ambiente di lavoro la Canon garantisce ai delegati aziendali il diritto allo svolgimento dell'attività necessaria a rendere più efficace l'azione per l'applicazione delle leggi sociali, previdenziali, di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, nonché il controllo sulle condizioni ambientali di lavoro. Si garantisce la possibilità dei delegati aziendali di accedere in ogni reparto per svolgere la loro attività alfine del controllo sull'ambiente di lavoro. La Canon consentirà, previo preavviso, l'intervento di Enti specializzati, legalmente costituiti dai competenti Enti Locali. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere consegnati all'azienda, alle RSU ed alle strutture dell'apposito Ente Locale.
B) La Canon, in conformità dell'art. 12 della Legge 300/70 (statuto dei diritti dei lavoratori) riconosce ai patronati Inca, Inas, Ital come strutture sindacali Cgil - Cisl - Uil. Pertanto l'attività del patronato sarà svolta all'interno della Canon dai delegati designati dalle OO.SS. di categoria in occasione delle elezioni delle RSU Il delegato per la sicurezza avrà a sua disposizione un monte ore annue pari a 44 ore per l'espletamento della specifica attività.
I compiti specifici dei delegati comprendono: il controllo e l'intervento sulle prestazioni integrative degli Enti Previdenziali, assicuratori ed assistenziali, il controllo del registro degli infortuni. Per questi specifici compiti la Canon garantisce ai delegati l'agibilità durante l'orario di lavoro.
Ulteriori e diversi compiti dovranno fare riferimento al recepimento della direttiva CEE 89/391, avvenuto con Decreto Legislativo il 19/9/1994 n. 626 e a quanto stabilito dalla Commissione Paritetica prevista in materia dal vigente CCNL.
Al riguardo ed allo scopo di individuare le tematiche prioritarie sulle quali attivare il confronto nelle unità produttive, le parti convengono di fissare un primo incontro nazionale entro il mese di giugno 1995.
C) Considerato che la totalità dei dipendenti utilizza dei Personal Computer o dei video-terminali si conviene, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e prevenzione, di effettuare un intervallo di un quarto d'ora ogni due ore di lavoro consecutivo al terminale ed un tempo massimo di 4 ore totale di lavoro per le gestanti.
Si concorda inoltre l'applicazione sui monitor degli appositi filtri antiriflesso. Si concorda infine di posizionare opportunamente i posti di lavoro tenendo conto della collocazione delle finestre e dell'impianto di illuminazione esistente.
D) La Canon si impegna a far revisionare, lavare, ingrassare ogni mese le proprie auto--Vetture jolly, al fine di garantire ai lavoratori il massimo di sicurezza nell'utilizzo delle autovetture.
E) La Canon si impegna a rimborsare tutti gli eventuali danni avuti dai dipendenti che utilizzano la propria auto per l'espletamento dell'attività lavorativa:

Art. 5 - Orario di lavoro - Straordinario
Su tale materia, fermo restando il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti, le parti hanno concordato di riportare integralmente il contenuto dell'art. 5 del CIA del 23/5/1995.
Resta intesa la sua possibile riformulazione, da definire nel corso di vigenza del presente accordo, derivante dalle seguenti condizioni:
* Possibile emanazione di nuove norme legislative in tema di riduzione dell'orario di lavoro;
* Rinnovo del CCNL e possibile nuova definizione in tema di orario di lavoro e sua distribuzione;
* Nuova struttura organizzativa aziendale.
L'evolversi o la definizione delle condizioni sopra elencate saranno comunque oggetto di esame, in apposito incontro, che le parti concordano di effettuare entro il 30/6/1999.
Allo stato pertanto:
A) Fermo restando gli orari attualmente in vigore si concorda di verificare e di convenire in sede locale con il C.d.A. e/o RSU l'introduzione dell'orario flessibile. Si ribadisce anche in linea generale che, qualora, per diverse necessità debbano essere fatte delle variazioni di orario, queste dovranno essere effettuate previo accordo con il Consiglio di Azienda e/o RSU.
B) In deroga al vigente CCNL viene stabilito un limite di 150 ore annue procapite per il lavoro straordinario.
C) Si conferma quanto previsto ai punti A) e C) del "Verbale" di accordo sindacale nuova Sede Rozzano del 24/6/1997.
D) In deroga al vigente CCNL viene stabilito che il montante dei permessi individuali retribuiti (104 ore) potrà essere usufruito anche a gruppi di 1 ora.
Resta inteso che tale deroga potrà essere riconsiderata ove le parti, nel corso di vigenza del presente accordo, raggiungano una intesa in tema di riduzione di orario di lavoro.

Art. 7 - Organizzazione del lavoro
Premesso
Che nel corso del negoziato per la definizione del presente "Testo Unico" le parti hanno attentamente esaminato quanto potrà determinarsi, in tema di Organizzazione del Lavoro, a fronte della prevedibile modifica della struttura aziendale.
Che tale esame si è reso necessario in rapporto all'evoluzione/sviluppo, anche tecnologico, delle aziende del settore dal quale potrà derivare l'esigenza di riqualificazione e ridefinizione dei loro posizionamenti nel mercato italiano.
Che tale evoluzione/sviluppo rientra tra le condizioni per offrire nuovi prodotti e migliori servizi su cui Canon intende confermare il suo ruolo teso a contribuire sia sul versante della qualità che su quello dei volumi, trasmettendo alla clientela le necessarie e mirate informazioni.
Che tali condizioni, nel corso di vigenza del presente accordo impegneranno le parti a considerare le possibili opportunità per una diversa organizzazione del lavoro, volta a definire nuove modalità di impiego della forza lavoro, nuove modalità di applicazione degli orari di lavoro nuovi progetti formativi finalizzati alla riqualificazione del personale e/o alla ricollocazione dello stesso sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Che una diversa definizione dell'organizzazione del lavoro svilupperà il confronto anche sul tema "Gestione della Flessibilità" quale tema connesso ad altre problematiche inerenti alla organizzazione del lavoro.
Tutto ciò premesso, fermo restando il diritto alle informazioni preventive così come previsto al precedente articolo 1 lettera A1), le parti hanno convenuto di definire la procedura di cui al successivo articolo 8 quale modalità finalizzata a praticare la gestione della organizzazione del lavoro in coerenza con il modello/sistema di relazioni sindacali disciplinato dal presente accordo.
Le parti inoltre hanno concordato sull'opportunità che l'applicazione della procedura possa essere esercitata a partire dall'1/9/99.

Art. 8 - Gestione della organizzazione del lavoro - Procedura
Procedura prima fase
Qualora a livello di una o più unità produttive l'azienda intenda intervenire sulla organizzazione del lavoro, l'adozione dei suoi programmi sarà preceduta da un incontro tra la direzione Canon e le rispettive RSU unitamente alle OO.SS. competenti per territorio.
Nel corso di tale incontro la direzione esporrà le sue esigenze ed i relativi programmi al fine di procedere ad un esame congiunto.
Concluso l'esame, i programmi e la sintesi delle posizioni delle parti dovranno essere inviati alle rispettive OO.SS. nazionali.
Entro 15 giorni dalla conclusione dell'esame congiunto potranno definirsi intese e/o accordi che dovranno risultare da atto scritto.
Al termine dei 15 giorni, ove non si realizzi l'intesa questa dovrà risultare dal verbale di mancato accordo e lo stesso, correlato della richiesta di avvio della procedura per la seconda fase, sarà trasmesso alle OO.SS. nazionali già coinvolte per conoscenza.
Procedura seconda fase
Entro 5 giorni dal termine della procedura di cui alla prima fase e risultante dalla data di stesura del "Verbale di mancato Accordo", la direzione Canon, le OO.SS. nazionali, le OO.SS. competenti per territorio unitamente alle RSU interessate, daranno avvio alla procedura della seconda fase.
A questo livello tale procedura, quale successiva ed ulteriore fase di confronto per la ricerca del consenso e la definizione di un accordo, dovrà concludersi entro 15 giorni dal suo inizio.
Al termine dei 15 giorni in caso di mancato accordo le parti riprenderanno la loro libertà d'azione.
Dichiarazione congiunta
Le parti nel considerare sperimentali le procedure di cui all'art. 8, concordano sull'opportunità di attivare verifiche annuali al fine di valutare i risultati conseguiti e di eventualmente stabilire correttive alle stesse.

Art. 9 - Mensa
A) La Canon riconosce il valore sociale del servizio mensa e si impegna a valutare assieme al Consiglio di Azienda e/o RSU per ogni singola sede, l'opportunità di istituire un servizio interno o di stipulare una convenzione con uno più punti di ristoro o aziende che gestiscono i servizi sostitutivi (Buoni pasto). Il costo del pasto che comprenderà un primo piatto, un secondo con contorno e una bevanda o frutta o caffè vedrà suddiviso tra azienda e dipendente rispettivamente nella misura di 4/5 e 1/5. […]
B) L'Azienda dichiara la disponibilità ad attrezzare locali di adeguate dimensioni per coloro che intendono trascorrere l'intervallo meridiano consumando il pasto all'interno dell'Azienda.
[…]