Tipologia: Accordo
Data firma: 18 gennaio 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Cantina Sociale Vezzola/Federazione Coop. Emilia-Nord e Flai-Cgil, Fat-Cisl
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Cantina Sociale Vezzola Novellara (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1 - Relazioni Sindacali
2 - Ambiente e Sicurezza
3 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
4 - Salario
5 - Orario di lavoro
6 - Ferie
7 - R.O.L.
8 - P.I.R.
9 - Flessibilità dagli orari
10 - Previdenza complementare
11 - Anticipo T.F.R.
12 - Decorrenza e durata

Verbale di accordo aziendale Cantina Sociale Vezzola

Il giorno 18 gennaio 1999, tra il Presidente della Cantina Soc.Vezzosa, sita in via Provinciale 133 a S. Maria di Novellara (RE) […], assistito dal[…]la Federazione Coop. Emilia-Nord, e […] Flai Cgil, […] Fat Cisl, di comune accordo si è convenuto quanto segue:

1 - Relazioni Sindacali
Con la precisa volontà di promuovere un sistema informativo fondato sul costante confronto con i lavoratori, le parti convengono di effettuare, con cadenza almeno annuale, incontri di carattere informativo/preventivo per i progetti che contemplino processi di unificazione/incorporazione con altre aziende e/o modifiche strutturali agli attuali assetti produttivi, sociali e vocativi.

2 - Ambiente e Sicurezza
L'azienda si impegna a recepire quanto disposto dal D.Lgs 626/94, e successive integrazioni, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A questo fine l'azienda doterà i lavoratori di tutti i DPI necessari e adeguati alle prevenzione dei rischi.
Inoltre l'azienda assicura che i lavoratori incaricati di utilizzare le attrezzature, semplici o complesse, ricevano un adddestramento adeguato e specifico che li metta in condizione di utilizzare tali attrezzature nel modo più idoneo a preservarli dai rischi e/o danni alla salute.
2 b - sostanze tossico-nocive
L'azienda si impegna a sottoporre tutti i lavoratori ad accertamenti sanitari periodici obbligatori (prove di funzionalità respiratoria), con le cadenze previste dalla Legge e attivando specifica convenzione con i servizi della Medicina del Lavoro dell'USL territoriale.
Inoltre, tutte le lavorazioni che richiedano l'uso di sostanze tossico-nocive dovranno essere svolte in condizioni di lavoro tali da assicurare ai lavoratori la tutela della loro salute. In caso che tali lavorazioni si svolgano all'interno della Cantina, gli ambienti dovranno essere attrezzati e/o modificati in modo coerente alla normativa sopra citata, in ogni caso si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al miglioramento delle condizioni di lavoro e tra questi anche la dislocazione di dette lavorazioni all'esterno della Cantina, in luoghi aperti e ventilati.

3 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In conformità all'art. 18 del D.Lgs 626/94 i lavoratori, in data 11/12/1998, hanno designato il sig. L.R. quale loro rappresentante alla sicurezza.

5 - Orario di lavoro
A fronte di una programmazione produttiva annuale che implichi un migliore utilizzo degli impianti per corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, le parti concordano di programmare un calendario annuale degli orari che prevede:

9 - Flessibilità dagli orari
Si concorda l'utilizzo della flessibilità oraria nel periodo Settembre - Dicembre di ogni anno.
Le parti convengono sull'opportunità di disciplinare l'utilizzo di detto istituto in modo da consentirne una fruizione che non sia superiore alle 10 ore settimanali escludendo dal computo i giorni festivi, le festività e l'eventuale lavoro notturno.
Il recupero delle ore di flessibilità verrà effettuato con equivalenti riposi compensativi nel periodo Aprile/ Luglio dell'anno successivo.
Resta interno che tutte le variazioni relative a quanto concordato al punto 5 saranno discusse preventivamente.
Ai fini del controllo, l'Azienda si impegna ad inserire apposita voce in busta paga relativa al conteggio di Ferie - ROL - PIR - Flessibilità di orario.