Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 24 giugno 2008
Validità: 01.06.2008 - 31.12.2011
Parti: Agci-Psl, Ancpl-Legacoop e Federlavoro e servizi/Confcooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Imprese edili e affini, Cooperative
Fonte: FILCA-CISL
Note*: Rinnovo del CCNL 24 maggio 2004

Sommario:

 Art. 42 - Assunzione e relativa documentazione (Operai)
Art. 77 - Assunzione e documenti(Impiegati)
Art. 43 - Periodo di prova
Art. 44 - Mutamento di mansioni
Art. 45 - Mansioni promiscue
Art. 46 bis - Riposi annui
Art. 49 - Soste di lavoro e recuperi
Art. 57 - Festività
Art. 58 - Accantonamenti presso la Cassa edile
Art. 59 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (Operai)
Art. 60 - Indennità per lavori speciali
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia
Art. 72 - Preavviso (Operai)
Art. 73 - Casse edili
Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello
B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
Art. 47 bis - Reperibilità
Art. 104 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 101 - Preavviso di licenziamento e dimissioni (Impiegati)
Art. 15 - Quadri
 Art. 14 - Classificazione dei lavoratori
Art. 30 bis- A) Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 75 - Formazione professionale
Allegato - Accordo 18 giugno 2008 "Art. 91 - Formazione professionale"
Art. 30 bis - B) Contratto di lavoro a termine
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Licenziamenti
Art. 92 - Trasferimento
Art. 85 - Ferie (Impiegati)
Art. 41 - Decorrenza e durata
Ape ordinaria
Dichiarazione congiunta
Art. 29 bis - Lavori usuranti e pesanti
Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti
Cartellino di riconoscimento
Agenda per il tavolo di concertazione con il Ministero del lavoro del 31 gennaio 2007
Allegato al CCNL
Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle casse edili
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

Addì, 24 giugno 2008, in Roma tra Agci-Psl, Ancpl-Legacoop e Federlavoro e servizi/Confcooperative e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl, la Fillea-Cgil
Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 24 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.


Art. 49 - Soste di lavoro e recuperi
[…]
3. E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 59 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (Operai)
[…]
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
[…]

Art. 60 - Indennità per lavori speciali
Dopo la tabella di cui al gruppo A) Lavori vari sostituire l'ultimo comma con i seguenti:
"In situazione extra si trovano le seguenti province:
- Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire idonei mezzi di protezione individuale.".

Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2010 e con valenza quadriennale:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
b) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
[…]
e) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
[…]
h) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lett. a) dell'art. 5;
i) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
j) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
k) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
l) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 29, lett. D);
m) regolamentazione, in funzione delle specifiche condizioni operative esistenti territorialmente, di una indennità giornaliera per i lavoratori comandati alla guida dei pulmini aziendali adibiti al trasporto delle maestranze da e per i cantieri, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini delle nozioni di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
[…]
Alle Organizzazioni territoriali delle centrali cooperative e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
[…]
2) costituzione e funzionamento dell'Organismo territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente del lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale;
[…]
B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
[…]
Le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 14 - Classificazione dei lavoratori
(Omissis)
Sostituire la dichiarazione comune del CCNL 24 maggio 2004, con la seguente:
"Dichiarazione comune
E' istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, anche con riguardo ai nuovi profili concernenti le imprese di calcestruzzo, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2008.".

Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro
La lett. D) dell'art. 29 è sostituita dalla seguente:
"D) Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Nell'ipotesi di cui al punto 2 dell'art. 7, in aggiunta al Rappresentante sindacale unitario, è eletto il Rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette Rappresentanze, il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il Rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il Rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. E' inoltre informato ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 626/1994.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il Rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2008 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
Il Rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22, D.Lgs. n. 626/1994;
h) promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lett. a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lett. b).
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) dell'art. 17, D.Lgs. n. 626/1994.
Il Rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata dei cantieri sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 626/1994.
Il Rappresentante per la sicurezza ha il diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Nel caso di Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al Rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 6 del CCNL
Il Rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 626/1994 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.
Alla formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori si provvede come stabilito dal punto 7 del "Protocollo di intesa per l'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626". Alla formazione dei lavoratori di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 8 ore per i singoli lavoratori e di 32 ore per i Rappresentanti per la sicurezza.
Ai Rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento all'accordo interconfederale in data del 5 ottobre 1995 (allegato al presente contratto).

Da inserire al termine del punto D) dell'art. 29 (Igiene e sicurezza del lavoro):
Impegno per la disciplina contrattuale delle funzioni e delle forme di coordinamento in materia di sicurezza
Le parti stipulanti il presente CCNL ritengono necessario che con l'entrata in vigore del Testo unico della "salute e sicurezza", recentemente approvato dal Governo in attuazione della delega di cui alla legge n. 123/2007, si avvii a livello nazionale un tavolo congiunto di confronto tra tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore edile per dare attuazione, con intesa unitaria, ai rinvii alla contrattazione collettiva previsti nel T.U.
La frequente compresenza, nel medesimo cantiere, di imprese aderenti a diverse Organizzazioni imprenditoriali, rende infatti opportuno definire regole omogenee e coordinate in funzione della più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che, pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza previsto dal T.U., di svolgere appieno le loro funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e operativo.
Il confronto dovrà concludersi entro tre mesi.
Dichiarazione congiunta
(Patentino per macchine complesse)
Le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL si impegnano a promuovere, mediante il coinvolgimento di tutte le altre Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni, la stipula di un "avviso comune" per sottoporre all'attenzione del Governo l'esigenza di disciplinare procedure e modalità per la verifica e la certificazione, a cura di autorità pubbliche specificamente individuate, dell'abilitazione alla conduzione di macchine complesse per fondazioni e consolidamenti ed eventualmente di altre macchine il cui utilizzo possa avere un impatto rilevante sulla sicurezza delle persone e delle opere.

Art. 75 - Formazione professionale
1. Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1 gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.
a) Le imprese edili cooperative si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa edile territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile.
b) Il lavoratore frequenterà il corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 22, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall'art. 29 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza. Questa formazione si svolgerà presso la Scuola edile o direttamente in azienda su moduli formativi certificati dalla Scuola edile.
La Scuola edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro.
c) La Cassa edile territoriale trasmetterà a Cnce - Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile. La disposizione di cui al presente punto sarà operativa al verificarsi delle condizioni di cui al successivo punto 2.
d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola edile territoriale un progetto di sviluppo professionale (PSP). IL PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.
2. Le parti stipulanti, in occasione dell'effettivo riconoscimento della rappresentanza cooperativa in seno agli Organismi Formedil nazionale e CNCPT, si incontreranno per disciplinare nel CCNL 24 giugno 2008 quanto definito dall'accordo tra Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil del 18 giugno 2008 (di seguito allegato per presa d'atto) armonizzandolo con le specifiche condizioni esistenti nel settore cooperativo.
Dichiarazione a verbale
Le parti, nel valutare positivamente l'esperienza realizzata nel settore attraverso le varie articolazioni del Formedil, nell'ambito dei bandi promossi da Foncoop, si impegnano a realizzare nuove esperienze nel settore al fine di garantire adeguati programmi di formazione per l'insieme della forza lavoro occupata.

Allegato - Accordo 18 giugno 2008 "Art. 91 - Formazione professionale"
[…]
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme dei lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in Organismi territoriali, denominati Scuole edili, in Organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell'Organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.
E' affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività del Formedil:
- le ricerche e gli studi di settore, l'evoluzione normativa, l'evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
- l'elaborazione di linee-guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;
- la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli Enti bilaterali contrattuali;
- l'elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
- l'analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
[…]
I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo Statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le Scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee-guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l'Ente regione e il Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di:
- coordinamento e indirizzo dell'attività degli Enti territoriali;
- rappresentanza nei confronti dell'Ente regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle Scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli Enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le Scuole edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee-guida predisposte dal Formedil nazionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola edile, coordinandosi attraverso il Formedil regionale con gli altri Enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
[…]
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività della Scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, la specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (Protocollo sulla formazione):
[…]
Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il C.d.A. Formedil è tenuto ad elaborare un Piano biennale delle attività all'interno del quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il PBA, ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici del CCNL, verrà trasmesso formalmente alle Scuole edili.
I Piani delle attività annuali delle Scuole edili territoriali dovranno indicare al proprio interno i punti collegati all'attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano biennale delle attività Formedil e dovranno essere trasmessi annualmente a Formedil.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
[…]
Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l'offerta formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all'interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Casse edili.
Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1 gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni:
a) le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa edile territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile;
b) la Scuola edile territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 22, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall'art. 110 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza.
La Scuola edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro;
c) la Cassa edile territoriale trasmetterà a CNCE-Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile;
d) entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola edile territoriale un progetto di sviluppo professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita: per gli impiegati, dagli emolumenti di cui ai punti da 1 a 14 dell'art. 80 e, per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni lavorativi.
L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere;
h) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 1 marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/2003.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
[…]

Art. 32 - Licenziamenti
Fermo l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto previsto dalla legge n. 108/1990, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso, nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
[…]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
[…]
n) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento o delle procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3, l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. […]

Cartellino di riconoscimento
Nell'ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (L. n. 248/2006 - art. 36-bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla L. n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell'edilizia concordano nell'attribuire alla CNCE l'incarico di emettere il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del lavoro quali elementi essenziali.
Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese iscritte alla Cassa edile del predetto tesserino.

Allegato al CCNL
Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse edili
Al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di favorire la sicurezza sul lavoro, visti l'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, e gli artt. 39, comma 3, e 196, commi 3 e 7, del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante il codice dei contratti pubblici, in ottemperanza dell'avviso comune del 17 maggio 2007, le Casse edili sono tenute a verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell'incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera.
Con riferimento alle categorie di opere individuate nell'allegato al D.P.R. n. 34/2000 (OG), la congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse edili, ragguagliate all'opera complessiva:

 

Categorie

Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera

1OG1 - Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28%
2OG1 - Nuova edilizia industriale esclusi impianti5,36%
3Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69%
5OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6OG3 - Opere stradali, ponti, ecc.13,77%
7OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo10,82%
8OG5 - Dighe 16,07%
9OG6 - Acquedotti e fognature 14,63%
10OG6 - Gasdotti 13,66%
11OG6 - Oleodotti 13,66%
12OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione12,48%
13OG7 - Opere marittime 12,16%
14OG8 - Opere fluviali 13,31%
15OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17OG12-OG13 - Bonifica e protezione ambientale 16,47%

Poiché alla realizzazione dell'opera possono concorrere più soggetti, anche estranei all'organizzazione dell'impresa, l'impresa principale deve denunciare alla Cassa edile competente il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
Nell'ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla Cassa edile non raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la specifica tipologia di lavori, l'impresa principale, previo richiamo della Cassa edile, potrà integrare la denuncia con documentazione appropriata comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate.
Per la dimostrazione di cui al punto precedente l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce.
Sulla base della complessiva documentazione presentata, la Cassa edile competente verifica la congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto e quindi procede o meno all'emissione della relativa certificazione.
Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale.
Per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell'opera.
Il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "Documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
La materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.
Le parti sociali si riservano di incontrarsi al fine di apportare eventuali modifiche alla tabella di cui sopra e di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.
La disciplina del presente paragrafo entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2010, a condizione che tutte le Casse edili partecipanti al sistema della CNCE e costituite dalle Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvedano al suo recepimento.