Cassazione Penale, Sez. 4, 08 maggio 2008, n. 18472 - Responsabilità di un coordinatore della sicurezza nella fase della progettazione ed esecuzione dei lavori


 

 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. MARINI Lionello - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) B.C.G., N. IL (Omissis);
avverso SENTENZA del 28/03/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Gebbia Mario del Foro di Torino in sost. dell'avv. Lageard.



Fatto

Il Tribunale di Pinerolo, con sentenza del 24 novembre 2003 resa a seguito di giudizio ordinario, assolveva per non aver commesso il fatto - per quanto qui rileva - B.C.G. dalla imputazione di cui all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 2, D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), per avere, nella qualità di coordinatore della sicurezza nella fase della progettazione ed esecuzione dei lavori, per colpa, cagionato la morte dell'imprenditore M.A. avvenuta il 14 febbraio 2001.

L'incidente si era verificato nel cantiere edile installato in un fabbricato di civile abitazione di cui era in corso la completa ristrutturazione, affidata dai proprietari a varie ditte e talvolta da queste subappaltati;

la ditta dell'ing. C. era l'appaltatore principale per le opere di muratura, mentre altri lavori erano stati affidate a ditte minori come appunto quella della controsoffittatura di alcuni vani di cui era stato incaricato il M..

Quest'ultimo mentre era intento a svolgere il proprio lavoro al piano secondo, probabilmente inserendo alcune viti in uno dei pannelli di cartongesso già collocati vicino al vano vuoto riservato all'ascensore, vano da cui erano state rimosse le precedenti impalcature servite alla costruzione ed era stata collocata una protezione costituita da due assi incrociate e alcune tavole fino all'altezza di un metro da terra, cadeva e precipitava nel vano vuoto, con un volo di oltre 7 metri prima del suolo, morendo a seguito delle gravi ferite riportate.

Nessun lavoratore era presente al momento dell'incidente che fu dunque ricostruito secondo i dati acquisiti successivamente.

Secondo il Tribunale il piano di sicurezza conteneva previsioni sufficienti a prevenire il rischio di caduta dall'alto di persone in relazione alla loro destinazione naturale, (individuata in quella di prevenire la caduta di un uomo che lavora con i piedi per terra e di oggetti situati a terra);
nè si poteva far carico al B. di non aver informato il M. del piano di sicurezza e delle misure che lo stesso M. avrebbe dovuto adottare in relazione allo specifico lavoro svolto (dovere di informazione la cui violazione costituiva il principale addebito mosso al B.) in quanto non era stato provato il presupposto necessario di tale dovere di informazione e cioè che il B. fosse consapevole della presenza nel cantiere del M..

La deposizione del teste P. non era infatti, ad avviso del Tribunale, attendibile in quanto ispirata da un possibile conflitto di interesse.

Il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di P.L. (responsabile di cantiere).

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 28 marzo 2006, pronunciando sulle impugnazioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte e delle parti civili I. C. - in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Ma.Mi. e M.S. - M.F. e C.S.E., in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava B.C. colpevole del reato ascrittogli e ravvisate le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione, nonchè al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, alle parti civili costituite ed al rimborso delle spese processuali nei confronti delle medesime parti civili.

Rilevava il giudice di appello come fosse pacifico, secondo una valutazione risultante anche dalla sentenza di primo grado, che i parapetti posti a protezione del vano scala (pur potendosi far rientrare nella nozione di "parapetto normale" di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 26) erano invece certamente inadeguati, sia per altezza sia per resistenza, in relazione alle esigenze del lavoro svolto dal M., che imponeva di salire verso l'alto con l'ausilio almeno di qualche gradino di una scala, inadeguatezza resa più evidente dalla statura della vittima che era alto circa due metri.

Di tale inadeguatezza doveva rispondere B., attesa la posizione di garanzia dal medesimo rivestita quale coordinatore della sicurezza, che gli imponeva di tenere conto della evoluzione dei lavori e di attivarsi conseguentemente per fare adeguare a tale evoluzione le misure di sicurezza, dovendosi ritenere che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, egli fosse a conoscenza della presenza in cantiere della vittima.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza dibattimentale pronunciata all'udienza del 28.3.2006 per violazione della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10 e correlativa nullità della sentenza emessa a seguito di tale ordinanza espressamente richiamata nella pronunzia conclusiva; sostiene che a seguito della L. n. 46 del 2006 gli appelli proposti dalle parti civili erano inammissibili al pari di quelli del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale; contesta la possibilità e la correttezza dell'operazione compiuta dalla Corte di appello che ha applicato l'art. 580 c.p.p., nuovo testo agli appelli del pm e del pg, operando una conversione non prevista dall'ordinamento.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per illogicità della motivazione in relazione all'individuazione dell'omissione ritenuta causalmente rilevante.

L'infortunio si sarebbe verificato per un rischio specifico della lavorazione svolta dal M., di cui l'imputato, nella qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non doveva rispondere, e tanto meno il B. può essere ritenuto responsabile "dell'abnorme altezza" del M..

Non sono state individuate le cause e le modalità precise dell'incidente, ma si è solo constatato il suo oggettivo verificarsi; non sarebbe pertanto possibile neppure individuare la condotta positiva, eventualmente colpevolmente omessa, che avrebbe potuto evitare l'incidente; si domanda il ricorrente quali caratteristiche avrebbe dovuto avere il parapetto che avrebbe potuto evitare la caduta del M..

Con il terzo motivo viene lamentata la nullità della sentenza per erronea applicazione di norme giuridiche, in particolare del D.Lgs. 494 del 1996, art. 5 di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'individuazione degli obblighi e delle responsabilità della figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Si sarebbe errato nell'individuare i compiti del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il cui compito - sostiene il ricorrente - non è quello di assicurare il controllo o la manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza nè di controllo di tutti coloro che sono presenti sul cantiere, quasi fosse un super preposto.

Il coordinatore non si sostituisce alle altre figure, ed in particolare al datore di lavoro, ma si aggiunge con compiti e responsabilità che non sono duplicazioni di quelle del datore di lavoro.

Nella specie M. era lui stesso datore di lavoro e quindi portatore di una posizione di garanzia per la particolare attività che doveva svolgere.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto attendibile il teste P., trascurando che il medesimo aveva interesse a dichiarare di avere informato B. della presenza nel cantiere del M., perchè, in mancanza di tale informativa, poteva essere chiamato lui stesso a rispondere dell'incidente.



Diritto


L'eccezione processuale avanzata dal ricorrente non merita accoglimento.

Come definitivamente chiarito dalle sezioni unite di questa Corte (Sez. Un. 29.3.2007, Lista n. 27614 rv. 236539) anche dopo le modificazioni introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6 all'art. 576 c.p.p., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.

Correttamente dunque la Corte di appello di Torino ha ritenuto di poter conoscere dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado dalla parte civile.

Quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 580 c.p.p., nuovo testo, agli appelli del pm e del pg, proposti prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, rileva il Collegio che la questione ha perduto rilevanza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei limiti introdotti con la citata L. n. 46 del 2006 all'appello di tali parti.

E' noto infatti, ed è stato ribadito dalle sezioni unite con la sentenza sopra richiamata (Sez. Un. 29.3.2007, Lista n. 27614 rv. 236535; in precedenza sez. un. 28.1.1998 n. 3 Budini; sez. un. 27.2.2002 n. 17179, Conti) che la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio, spiegando, così, effetti non soltanto per il futuro, ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite", e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale, il che non è nel presente giudizio.

Da tale "retroattività" della dichiarazione di incostituzionalità deriva la irrilevanza di eventuale nullità verificatesi in base alle norme poi dichiarate incostituzionali.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Deve in primo luogo escludersi che l'incidente si sia verificato in relazione ad un rischio specifico dell'attività svolta dal M. destinato a gravare esclusivamente su di lui ovvero (e la questione è strettamente collegata alla precedente) che vi sia stato un errore nell'interpretare i compiti del coordinatore per l'esecuzione di cui al D.Lgs. n. 494 del 196, art. 5.

Occorre al riguardo chiarire che, come si ricava dallo stesso capo di imputazione, B. rivestiva nella propria persona il ruolo di coordinatore sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori.

Si tratta, come è noto, di due figure di grande rilievo ai fini della prevenzione infortuni, introdotte dal D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 4 e 5 (nel testo modificato a seguito del D.Lgs. n. 528 del 1999), proprio al fine di assicurare che nei cantieri in cui, come nel caso in esame, operano più imprese, fattore che accentua il rischio di infortuni, sia garantito un efficace coordinamento tra le varie attività, coordinamento indispensabile per controbilanciare il rischio aggiuntivo per la sicurezza rappresentato dalla compresenza di più soggetti e dei rispettivi dipendenti.

I compiti attribuiti al coordinatore per la progettazione attengono essenzialmente alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, apprestamenti e attrezzature per tutta la durata dei lavori (artt. 4 e 12, con specifico riferimento alla lett. L) alle misure da adottare contro il rischio di caduta).

L'art. 5 affida al coordinatore per l'esecuzione dei lavori il compito di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza;

di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.

Risulta dagli anzidetti compiti che la posizione di queste figure non si sovrappone a quella degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza del lavoro, ma ad essi si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia della incolumità dei lavoratori.

Tornando al caso di specie, del tutto opportunamente il giudice di appello ha richiamato la circostanza che il piano di sicurezza redatto dal B. era generico e non adeguato rispetto alle mansioni svolte dal M., e, pur dando atto che tali caratteristiche del piano di sicurezza possono essere giustificate da una sorta di burocratizzazione routinaria nella redazione di tale documento, che avviene in genere sulla base di testi standardizzati, ha sottolineato che tale lacuna può e deve essere colmata attraverso una concreta e puntuale azione di controllo del coordinatore per l'esecuzione.

Azione che costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi sullo stesso gravanti e la ragione della creazione di tale figura, che non vuole essere, e non è, una duplicazione di quella del datore di lavoro o del responsabile delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, ma trova una sua propria ragione d'essere ed un proprio ruolo, come già si è ricordato, nella specifica situazione della compresenza di più soggetti che operano nel medesimo cantiere, rendendo necessario quel coordinamento di cui al citato art. 5 del D.Lgs. "cantieri".

E proprio tale azione è mancata nel caso di specie.

B. infatti, pur avendo redatto il piano di sicurezza e dovendo pertanto essere consapevole della necessità di lavori di controsoffittatura ed essendo comunque in concreto consapevole (per quanto appresso si dirà) della presenza di M. nel cantiere per quel lavoro, ha omesso di porre in essere quella specifica attività di coordinamento e controllo che avrebbe garantito l'adozione di idonee misure di protezione.

Circa la conoscenza della presenza di M. in cantiere, la Corte di appello ha accertato che il giorno in cui B. effettuò l'ultimo sopralluogo nel cantiere prima dell'incidente (il 9 febbraio) M. sicuramente vi lavorava;

B. però non si mise in contatto con M. (come in precedenza non aveva contattato gli altri imprenditori) e non entrò nell'edificio; non gli fu dunque possibile, per sua negligenza, rendersi conto della evoluzione dei lavori e della inadeguatezza della protezione del vano ascensori rispetto all'attività di controsoffittatura che doveva realizzare M..

La presenza di costui gli era stata altresì comunicata da direttore dei lavori P., come da quest'ultimo dichiarato al dibattimento, con dichiarazione la cui attendibilità è stata correttamente valutata dal giudice di merito.

E' noto infatti che la scelta di attribuire credibilità a un teste è propria del giudice di merito e rimessa alla sua motivata valutazione dei dati processuali; essa potrebbe essere denunciata nel giudizio di cassazione come vizio della sentenza solo se risultasse in contrasto con i predetti dati o con la logica (Sez. 2^ 6.10.1992 n.1657 rv 193237).

Nella specie la valutazione della Corte di appello è logica avendo la medesima Corte posto in luce la attendibilità del teste P. derivante dalla piena conoscenza da parte sua dei fatti, essendo stato lui stesso a stipulare il contratto con il M., dallo scrupolo con cui il medesimo assolveva alle proprie funzioni, e dall'interesse che aveva nell'informare, nell'immediatezza, il B., collega di lavoro, quanto meno per condividere lui le responsabilità di cui entrambi erano portatori.

Nessun dubbio sul nesso di causalità tra il mancato controllo di B. e l'evento atteso che risulta chiaramente accertato dai giudici di primo e secondo grado che nel momento in cui M. era intento a svolgere il proprio lavoro di controsoffittatura in prossimità del vano dove avrebbe dovuto trovare alloggiamento l'ascensore, la protezione del vano stesso, al momento vuoto, era del tutto inadeguata, per qualità e resistenza, dal momento che i parapetti collocativi erano di altezza insufficiente (circa un metro) rispetto al rischio di cadute dall'alto e comunque poco resistenti;

laddove sarebbe stato sufficiente, in alternativa, sistemare parapetti a tutta altezza e maggiormente resistenti ovvero mantenere i ponteggi in precedenza montati all'interno del vano stesso, per consentirne la costruzione, ponteggi che invece erano stati completamente rimossi.

E della attuazione di tali misure di sicurezza era garante il B. per il ruolo di coordinatore da lui rivestito.

Risultano altresì sufficientemente accertate le modalità dell'incidente, avvenuto per la caduta del M. nel vano vuoto, caduta evidentemente resa possibile dalla mancanza di adeguata protezione del vano stesso.

Non è infatti necessario accertare quale sia stata la causa esatta che ha determinato la caduta e le modalità della stessa, dal momento che anche ammesso che si sia verificato un malore del lavoratore o una imprudenza dello stesso (che potrebbe aver poggiato un piede sulle assi di protezione del vano scala) resta il fatto oggettivo che la mancanza di una adeguata protezione del medesimo, addebitabile per quanto si è detto all'imputato, ha reso possibile il verificarsi dell'incidente e ciò è sufficiente ad integrare il nesso di causalità essendo ben nota e assolutamente pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorchè l'incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure di prevenzione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008