Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 28 febbraio 2000
Validità: 31.05.2003
Parti: Deco (Cofar) e RSU
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Deco Ravenna
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Relazioni Sindacali
2) Investimenti
3) Tipologia Occupazionale e Ambiente di Lavoro
4) Orari e Organizzazione del Lavoro
5) Riduzione Orario di Lavoro
6) Ferie
7) Interruzioni e Soste lavorative
Mensa
Riposo suppletivo (10 + 10 minuti)
8) Indennità aggiuntive e migliorative
9) Ambiente e sicurezza dei lavoratori
10) Premio di Produttività
Precisazioni a verbale
Scadenza del Contratto

Contratto integrativo Deco Stabilimento Cofar

Fra la Deco Soc. coopArl, con sede in Bagnacavallo (Ra) Via C. del Lavoro, 2 […] e le RSU dello stabilimento "Cofar" di Ravenna, sito in S. Michele […], che sono assistiti dalle OO.SS. provinciali di Cgil, […], Uil, […], e Cisl, […], in data 28 febbraio 2000 si definisce e si sottoscrive il seguente accordo:

Premessa
La Deco detiene la proprietà di più stabilimenti produttivi i cui lavoratori sono inquadrati in più Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro. I contenuti del presente accordo valgono solo ed esclusivamente per i lavoratori che nello stabilimento alimentare di Ravenna, denominato "Cofar", sono parte integrante di quella struttura produttiva e sono inquadrati nel CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare. Per dovere di corretta informazione, si precisa, infatti, che tutta la struttura generale di servizio del Gruppo Deco è inquadrata in altro Contratto.

1) Relazioni Sindacali
Una corretta gestione degli accordi, finalizzata agli obiettivi, presuppone intense relazioni sindacali con verifiche e confronti periodici, nonché informazioni sull'andamento gestionale. Sono previsti, pertanto, incontri con scadenze minime quadrimestrali per la verifica di tutti i punti del presente accordo, mentre annualmente avverrà il riesame degli inquadramenti retributivi alla luce delle eventuali aumentate professionalità, salvaguardando la legge sulla privacy. La direzione dello Stabilimento "Cofar" concorderà con le RSU tutti quegli interventi, anche straordinari, che, nello spirito di collaborazione, si rendano necessari ad alleviare i disagi dei lavoratori.

2) Investimenti
I programmi di investimenti previsti dal Budget aziendale sono, di norma, illustrati o in un'Assemblea dei soci, nella quale possono intervenire, se invitati, anche i normali dipendenti, oppure in incontri ad hoc. La direzione aziendale s'impegna, comunque, ad informare tempestivamente le RSU dello stabilimento Cofar di tutti gli investimenti che comportino modificazioni o ampliamenti di carattere produttivo.

3) Tipologia Occupazionale e Ambiente di Lavoro
La Deco conferma la sua naturale vocazione ad assumere e ad impiegare personale senza discriminazione di razza, di ideologia e di sesso. A tutti, quindi, vengono offerte pari opportunità. L'evoluzione tecnologica degli impianti e del sistema produttivo comporta, tuttavia, la richiesta di personale sempre più specializzato. Nella logica della moderna economia di campo, è obiettivo comune, dunque, formare professionalità sempre meno settoriali, capaci di dirigere e controllare, con flessibilità, anche impianti con caratteristiche diverse. Anche a questi programmi particolareggiati verrà data la necessaria pubblicità al momento della presentazione del Budget.
La Deco è società cooperativa, che persegue obiettivi condivisi dai suoi soci/lavoratori, ma anche da suoi dipendenti che, avendone i requisiti morali, aspirano a far parte, a pieno titolo, come soci, della Cooperativa. Compatibilmente alle nuove e diverse esigenze produttive, la Deco continuerà a riservare, durante le "campagne" per la produzione delle "ricorrenze", un adeguato numero dei tradizionali posti di lavoro a personale stagionale già facente parte dell'ex "lista speciale" Cofar. Per le nuove assunzioni, mirate a contratti a tempo indeterminato, saranno privilegiati i lavoratori, soprattutto giovani di ambo i sessi, già messisi in evidenza durante le attività stagionali.

4) Orari e Organizzazione del Lavoro
La settimana lavorativa si sviluppa normalmente in 6 (sei) giornate, dal lunedì al sabato. I turni di lavoro (in parte, o tutti) potranno susseguirsi senza soluzione di continuità durante le 6 (sei) giornate previste per l'intero anno solare. Ai fini del calcolo delle speciali indennità contemplate dal CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare, viene considerata lavoro notturno la fascia di orario che va dalle ore 22 alle ore 6, e festiva quella che va dalle ore 6 della domenica alle ore 6 del lunedì mattina. Compatibilmente alla disponibilità delle professionalità necessarie, e tenuto conto degli inevitabili sfasamenti imposti dai processi produttivi, l'Azienda organizza turni di lavoro ripetitivi per il massimo delle 5 (cinque) giornate programmate nella settimana e per un totale di 40 ore. Pur dovendo tener conto di probabili difficoltà, conseguenti a non previste variazioni di richiesta del mercato, i programmi settimanali di lavoro, con impiego nominativo dei singoli lavoratori addetti, verranno resi noti con ragionevole anticipo (di norma il venerdì della settimana di riferimento) e, per quanto possibile, non subiranno cambiamenti.

7) Interruzioni e Soste lavorative
Mensa

- Tutti i lavoratori che effettuano orario continuativo hanno diritto, contrattualmente, al riconoscimento di un'interruzione retribuita di 30 minuti per poter consumare il proprio pasto nella mensa aziendale. Le pause vanno di volta in volta, in uscita e in entrata, segnate nel cartellino marcatempo e sono soggette al regolamento previsto per inizio e fine attività lavorativa. Il lavoratore che non usufruisse della pausa dei 30 minuti, per ragioni di servizio preventivamente definite col proprio superiore, avrà diritto ad un'indennità sostitutiva, come previsto dal CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare. Sarà considerata irregolarità formale la non segnalazione sul cartellino marcatempo dei suddetti trenta minuti di pausa contrattuale.

Riposo suppletivo (10 + 10 minuti)
- L'Azienda, in via del tutto sperimentale, ritiene di dover agevolare i lavoratori impiegati direttamente nelle linee produttive, in turni continuativi di otto ore, concedendo loro un'ulteriore pausa di 20 minuti, da consumarsi in due volte, in base ad un programma, stabilito dal Capo turno, o da chi ne ha la funzione, che non procuri disagi agli altri colleghi e non danneggi la produzione. Non verrà riconosciuto alcun diritto compensativo al lavoratore che, per qualsiasi causa, non usufruisca di queste ulteriori pause non contrattuali. Per quanto riguarda la regolamentazione, vale la stessa prevista per inizio e fine attività lavorativa: segnalazione nel cartellino marcatempo ad ogni uscita e ad ogni entrata. Sono esclusi dalla pausa tutti i lavoratori indiretti: addetti laboratorio, officina ecc..

9) Ambiente e sicurezza dei lavoratori
L'Azienda continua nei suoi programmi di miglioramento dell'ambiente di lavoro e, per quanto riguarda le norme di sicurezza regolamentate dalla legge [dlgs] 626/94, annualmente procede alla "valutazione del rischio". Negli ultimi anni, nello stabilimento Cofar, si è registrato un miglioramento effettivo, per numero e gravità degli infortuni sul lavoro; ciò sta ad indicare la bontà delle politiche preventive adottate per attenuare il rischio. In questo s'inserisce anche la dotazione, da parte dell'azienda, dell'abbigliamento idoneo, soprattutto delle scarpe antinfortunistiche, il cui uso è obbligatorio, a tutto il personale, compreso quello stagionale. Fondamentale, poi, per la tutela della salute e del benessere di tutti coloro che svolgono la loro attività entro la fabbrica, resterà la collaborazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.