Tipologia: Accordo
Data firma: 25 gennaio 2000
Validità: 01.04.1999 - 31.12.2001
Parti: Delegazione parte pubblica e delegazione parte sindacale
Settori: Enti Locali, Emilia-Romagna
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Durata e campo di applicazione
Parte prima: Materie oggetto di contrattazione
Art. 1 Utilizzo delle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1998-2001 con riferimento agli anni 1999-2000
Art. 2 Strumenti e modalità per l'erogazione del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi per gli anni 1999 e 2000
Art. 3 Impianto di riclassificazione del personale dell'Ente Regione Emilia-Romagna
Art. 4 Compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
I Risorse economiche disponibili
II Tipologie di posizioni lavorative aventi diritto al compenso
III Ammontare dei compensi
IV Posizione lavorativa
V Decorrenza
VI Procedura di erogazione
VII Verifica
Art. 5 Pianificazione delle azioni di prevenzione e protezione nell'Ente Regione Emilia-Romagna
Premessa

Organizzazione della sicurezza nella Regione Emilia-Romagna.
Priorità
Relazioni sindacali e modalità di verifica
Art. 6 Incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione
Titolo I Applicazione dell'accordo in materia di incentivi per attività di progettazione e pianificazione
Titolo II Incentivi per attività di progettazione, direzione lavori e collaudo
Titolo III Incentivi per attività di pianificazione
Titolo IV Disposizioni comuni
Titolo V Norma finale e transitoria
Art. 7 Attuazione della riduzione di orario di cui all'art. 22 CCNL 1998-2001.
Art. 8 Programmazione della formazione per il personale dell'Ente Regione Emilia-Romagna
Art. 9 Progetto sperimentale di lavoro a distanza
Premessa

1) Modalità di individuazione dei televoratori
2) Durata della sperimentazione
3) Rapporto di lavoro
4) Sede di lavoro.

5) Modalità di esecuzione della prestazione.
6) Orario di lavoro.
7) Diligenza e riservatezza.
8) Diritti di informazione.
9) Diritti sindacali.
10) Misure di prevenzione e protezione.
11) Assicurazioni.
12) Formazione professionale.
13) Retribuzione, rimborsi spese e salario accessorio.
14) Verifica dell'adempimento della prestazione.
15) Verifiche congiunte sulla sperimentazione.
Art. 10 Pari opportunità
Parte seconda: Materie oggetto di concertazione
Art. 1 Pianificazione delle posizioni organizzative nell'Ente Regione Emilia-Romagna
Art. 2 Orario di lavoro e servizio di mensa.
• Articolazione oraria part-time orizzontale 50%
• Articolazione oraria part-time orizzontale 70%
• Articolazione oraria part-time verticale 30%
• Articolazione oraria part-time verticale 30%
• Articolazione oraria part-time verticale 50%
• Articolazione oraria part-time verticale 70%
Art. 3 Criteri generali per la gestione della mobilità interna
Art. 4 Fondo di solidarietà
Parte terza: Dichiarazioni a verbale
Dichiarazione a verbale n. 1 di Cgil, Cisl, Uil, RSU e Amministrazione regionale: "Assicurazioni professionali"
Dichiarazione a verbale n. 2 di Cgil, Cisl, Uil, Csa-Cisal, RSU e Amministrazione regionale: Art. 3 Parte prima: materie oggetto di contrattazione "Impianto di riclassificazione del personale dell'Ente Regione Emilia-Romagna"
Dichiarazione a verbale n. 3 di Cgil, Cisl, Uil, Csa-Cisal, RSU e Amministrazione regionale: "Interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato"
Dichiarazione a verbale n. 4 dell'Amministrazione regionale in riferimento all'Art. 10 Parte prima: materie oggetto di contrattazione "Pari opportunità"; e all'Art. 4 parte seconda: materie oggetto di concertazione "Fondo di solidarietà".
Dichiarazione a verbale n. 5 della Csa-Cisal: Art. 3 Parte seconda: materie oggetto di concertazione "Criteri per la gestione della mobilità interna"


Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dell'Ente Regione Emilia-Romagna 1998-2001

A seguito della verifica effettuata dal Servizio Ragioneria e credito (organo di controllo contabile interno), nonché dell'autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dell'Ente Regione Emilia-Romagna per il quadriennio 1998-2001, espressa dalla Giunte regionale con deliberazione n. 78 il 25/01/00, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale comunicato con nota del 19/01/2000, il giorno / / alle ore ha avuto luogo l'incontro tra
- La delegazione trattante di parte pubblica
- La delegazione trattante di parte sindacale
Al termine degli incontri le parti hanno sottoscritto il presente contratto collettivo integrativo decentrato.
Per la delegazione trattante di parte pubblica:
Per la delegazione trattante di parte sindacale:
p. la RSU
Per le OO.SS. firmatarie del CCNL 1998-2001:
Cgil Funzione Pubblica
Cisl Fist
Uil Enti Locali
Csa - Cisal

Durata e campo di applicazione
- Il presente contratto collettivo integrativo decentrato disciplina le materie previste dall'art. 16, comma 1 del CCNL del 31/03/99, dall'art. 4 del CCNL dell'01/04/99, nonché dall'art. 8 del CCNL dell'01/04/99, relativamente al personale dipendente dell'Ente Regione Emilia-Romagna (Giunta e Consiglio), con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
- Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali sopra citati.
[…]

Parte prima: Materie oggetto di contrattazione
Art. 4 Compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
II Tipologie di posizioni lavorative aventi diritto al compenso

A) Organico della Giunta Regionale

1) Posizioni di lavoro che possono essere considerate disagiate in analogia con le situazioni previste dall'all. B del D.P.R. 347/83 anche in rapporto alle prestazioni che comportino l'uso di sostanze nocive:
1a) Personale del servizio fitosanitario, addetto in via continuativa al controllo dei vegetali e con compiti che comportano abitualmente contatto o manipolazione di agenti chimici o biologici, compreso il personale addetto ai laboratori e il personale operante presso il Porto di Ravenna facente capo al medesimo servizio;
1b) Addetti di stamperia;
1c) Artieri ippici presso il Centro di Incremento Ippico di Ferrara;
1d) Personale dei Servizi Provinciali Agricoltura, in relazione alle giornate di controllo della marcatura del bestiame;
1e) Autisti e addetti ai garage ed ai parchi macchine con compiti di conduzione autoveicoli e/o navetta in via prevalente e/o continuativa;
1f) Custodi di ville di rappresentanza che svolgono con continuità interventi di piccola e pronta manutenzione, utilizzando attrezzature per l'eliminazione di situazioni di pericolo e/o danno;
1g) Addetti alla posta la cui attività comporta l'esercizio in modo prevalente e/o continuativo di trasporto con impiego di automezzi o altri veicoli;
1h) Addetti ai magazzini che effettuano operazioni accessorie di carico e scarico di merci;
1i) Addetti alla manutenzione con attività continuativa di pronto intervento comportante esercizio di trasporto di cose con automezzi nonché operazioni accessorie di carico e scarico.
Trattandosi in questi casi di compensi erogati proprio in relazione al rischio che la copertura di tali posizioni di lavoro comporta, si ritiene che l'indennità di rischio, come disciplinata dalle LL.RR. 11/84, 30/87, 37/90, resti assorbita dagli stessi.
2) Posizioni di lavoro particolarmente disagiate e onerose caratterizzate da una prevalente attività sul territorio in situazioni di intervento attivo di gestione dell'emergenza; si prevede, anche, l'applicazione della delibera n. 2096/97, che introduce la Direttiva regionale per la regolamentazione del Servizio di Piena, in attuazione della Legge 183/89, per l'intervento nei Bacini di rilievo regionale ed interregionale del servizio di Polizia Idraulica di Piena e Pronto Intervento Idraulico:
2a) Personale assegnato presso i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali con compiti di pronto intervento in caso di emergenza per calamità, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento n. 350 del 1895;
2b) Sorveglianti Idraulici che svolgono attività di vigilanza ed interventi di emergenza per calamità in caso di piena o di pronto intervento idraulico;
2c) Personale impiegato dal Servizio Protezione Civile con compiti di intervento in caso di emergenza per calamità;
2d) Personale, individuato dal Responsabile del Servizio Provveditorato e Demanio, responsabile degli interventi in caso di emergenze nelle sedi regionali;
2e) Addetti dell'ufficio di prevenzione e protezione.
2f) Personale distolto dalla normale attività per far fronte ad esigenze imprevedibili, provocate anche da eventi di natura calamitosa evidenziati dall'Amministrazione.
3) Posizioni di lavoro caratterizzate da carichi di lavoro eccezionalmente pesanti accompagnati da scadenze fisse ed inderogabili e dalla necessità del rispetto di vincoli rigidi e improcrastinabili:
3a) Personale addetto in via prevalente agli sportelli presso le Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
3b) Personale addetto in via prevalente agli sportelli UMA.
Le parti convengono che una volta designati gli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione in caso di emergenza verranno definite le forme di riconoscimento del disagio.
B) Organico del Consiglio Regionale
- Posizioni di lavoro che possono essere considerate disagiate:
1) Resocontisti, commessi e addetti alla strumentazione dell'aula consiliare e personale di supporto, in stretta correlazione alle giornate di seduta consiliare;
2) Personale addetto alla deregistrazione in cuffia delle sedute del Consiglio regionale, in stretta correlazione alle giornate di seduta consiliare, e a condizione che le trascrizioni siano consegnate entro cinque giorni dalla seduta di riferimento;
3) Personale dell'organico del Consiglio regionale che svolge attività indicate al precedente punto A).

VII Verifica
L'Amministrazione si impegna a verificare entro febbraio del 2000, dando adeguata informazione alle rappresentanze sindacali, dell'esistenza delle condizioni per applicare il presente accordo alle seguenti attività:
- URP
- Biblioteca Consiglio
- Responsabilità di palazzo
- Controllori in agricoltura
- Ufficio protocollo generale delle Direzioni.

Art. 5 Pianificazione delle azioni di prevenzione e protezione nell'Ente Regione Emilia-Romagna
Premessa

Oggetto della presente ipotesi è quanto definito, relativamente alla contrattazione decentrata integrativa, dall'art. 4 comma 2, lettera e) del Contratto Nazionale di Lavoro e cioè: "le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili."

Organizzazione della sicurezza nella Regione Emilia-Romagna.
1) Il Datore di Lavoro
Il Direttore Generale all'Organizzazione è Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 e succ. modificazioni, d'intesa con la Direzione Generale del Consiglio Regionale, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 371 del 5/11/1997.
Il Datore di Lavoro:
* definisce l'assetto organizzativo, funzionale alla puntuale e tempestiva gestione, da parte dell'Ente, degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
* definisce le scadenze temporali del programma degli interventi da realizzarsi, sentiti i Servizi Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo Organizzativo, sulla base delle priorità individuate e dei tempi tecnici necessari alla realizzazione degli interventi e dopo aver effettuato la consultazione dei RLS di cui all'art. 19 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 626/94 e succ. modificazioni;
* nomina il Medico Competente e dà corso alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione per la sicurezza.
Nell'attuazione delle azioni riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il Direttore Generale all'Organizzazione si avvale del Servizio Sviluppo Organizzativo e del Servizio Patrimonio e Provveditorato, per quanto di rispettiva competenza in questo ambito.
I due Servizi concorrono a costruire la programmazione, l'attuazione e la verifica di avvenuta realizzazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.
Il Direttore Generale del Consiglio Regionale si avvale del Servizio Risorse e Sviluppo Organizzativo del Consiglio Regionale per l'esecuzione delle fasi preliminari di cui al I comma.
2) I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
La Regione riconosce come irrinunciabile il contributo dei lavoratori (e quindi dei loro rappresentanti) nel processo di valutazione e miglioramento delle condizioni di lavoro dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza: è a tal fine che il D.Lgs. 626/94 prevede che vengano individuati i RLS e che tale numero sia di 6 per le aziende o unità produttive con oltre 1000 dipendenti. Visto l'andamento della sperimentazione effettuata in questi anni si ritiene che tale numero sia adeguato anche per la Regione Emilia-Romagna.
Relativamente alle procedure di elezione dei RLS, così come stabilite in sede di contrattazione integrativa per il quadriennio 1994-97, si procederà secondo quanto successivamente convenuto nella ipotesi di intesa siglata con tutte le rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'Ente Regione Emilia-Romagna (CGIL, CISL, UIL, CISAL, RdB, UGL, DIRER), la cui sottoscrizione è già stata autorizzata dalla Giunta con propria deliberazione n. 1692 del 28/9/98.
Per quanto riguarda invece gli aspetti connessi all'esercizio delle funzioni dei RLS ed alle relative prerogative, l'Amministrazione mette a disposizione dei RLS, in modo permanente e gratuito, un locale convenientemente arredato, corredato di telefono, fax, computer con accesso ad Internet e stampante; tale locale è sito nell'edificio di via Aldo Moro n.38, primo piano ammezzato, stanza n 184. Viene inoltre messo a disposizione per i RLS un posto auto.
Relativamente alle esigenze di documentazione i RLS potranno accedere a tutto il materiale (riviste, testi, documenti) disponibile presso l'Ufficio Prevenzione e Protezione; altri materiali sono comunque consultabili presso la Biblioteca del Consiglio e presso la biblioteca dell'Assessorato alla Sanità.
Visto il Contratto Collettivo Quadro sottoscritto in data 10/7/96 in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. 626/94, nonché valutata l'entità e la relativa collocazione territoriale degli edifici sedi di lavoro dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna, si ritiene che i RLS dispongano per le azioni di propria iniziativa, di un monte ore complessivo (di gruppo) di 400 ore, al netto del tempo necessario ai trasferimenti.
In occasione di sopralluoghi o visite fuori del territorio di Bologna è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio.
Dal monte ore di cui sopra sono escluse le seguenti funzioni, che i RLS svolgeranno, quindi, in orario di lavoro:
* partecipazione a sopralluoghi, incontri e gruppi di lavoro convocati dall'Amministrazione;
* consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
* consultazione in merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;
* formazione di cui all'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 626/94;
* formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dagli Organi di Vigilanza, nonché redazione di istruttorie preliminari alla consultazione;
* partecipazione alla riunione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94.
Alla fine dell'anno 2000 le parti effettueranno una verifica sulla congruità del monte ore definito nel presente accordo, al fine di un suo eventuale assestamento.
Il RLS presenta al responsabile della struttura di appartenenza, con almeno 3 gg. di anticipo (con anticipo di 24 ore in caso di urgenza), il modulo apposito di autorizzazione all'assenza dalla sede di lavoro, modulo che il responsabile firmerà per presa visione, inviando contestualmente al Datore di Lavoro comunicazione relativa al numero di ore usufruite dal RLS assegnato alla propria struttura.
L'amministrazione informa preventivamente i RLS, anche al fine di acquisire eventuali contributi, relativamente alle iniziative di formazione riguardanti la prevenzione dei rischi; rivolte al personale dell'area non dirigenziale.
La riunione periodica ex-art. 11 D.Lgs. 626/94, si terrà ordinariamente 2 volte l'anno, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo citato.
La consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del Datore di Lavoro, secondo quanto prescrive la legge, riguarda:
* la valutazione dei rischi, l'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ente;
* la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
* l'organizzazione della formazione relativa agli addetti all'attività di prevenzione incendi, evacuazione in caso di emergenza, pronto soccorso.

Priorità
Il rischio lavorativo è la variabile risultante dalla combinazione e dalle interrelazioni che si verificano a partire da quattro gruppi di fattori:
1. Ambiente di lavoro: struttura edilizia, spazi, cubatura, microclima, rumore, polveri, ecc.
2. Tecnologia: sicurezza delle attrezzature di lavoro;
3. Organizzazione del lavoro: procedure, ritmi, gerarchie, ecc.;
4. Fattori legati alla persona: consapevolezza, percezione del rischio, ecc.
Il processo di riduzione dei rischi lavorativi passa quindi attraverso azioni che debbono necessariamente coinvolgere tutti i gruppi di fattori prima indicati, considerando il diverso peso che essi assumono nelle varie realtà oggetto di intervento.
Le principali linee di intervento che la Regione intende perseguire riguardano diverse tipologie di azioni, che si articolano sia sul piano organizzativo, che tecnico, che formativo ed informativo.
Un primo obiettivo è quello di mettere a regime l'aspetto organizzativo: è necessario predisporre le condizioni per l'elezione degli RLS, adattare all'Ente il sistema di responsabilità e funzioni attribuite dalla normativa a Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, completare la definizione e la descrizione delle attribuzioni di figure come i referenti di Direzione Generale e i responsabili di edificio.
Un secondo obiettivo, sul quale sono state già assunte le decisioni preliminari, riguarda la sanificazione dello stabile di via Aldo Moro, 30, per il quale si sta organizzando il trasferimento del personale in nuove sedi.
Le nuove sedi di lavoro acquisite dall'Amministrazione Regionale saranno oggetto di verifica, preventivamente alla loro utilizzazione, da parte dell'Ufficio Prevenzione e Protezione e del Servizio Patrimonio e Provveditorato, acquisendo anche il parere dei RLS.
Sul piano tecnico sono necessari la puntuale verifica dell'attuazione e del mantenimento in essere di quanto previsto dalle norme specifiche precedenti il D.Lgs. 626/94 ed il completamento dell'approfondimento del processo di valutazione dei rischi, della valutazione del rischio di incendio, della stesura del piano di emergenza e di effettuazione della simulazione di evacuazione. A quest'ultimo proposito si prevede di intervenire, nel corso dell'anno 2000 riguardo alle seguenti situazioni:
1) Archivio di S. Giorgio di Piano;
2) Edificio A. Moro 38 Torre e Mezzanino;
3) Edificio di Viale Silvani 6;
4) Edificio di Viale Silvani 4/3;
5) Edificio di Via dei Mille 21;
6) Edificio a Torre A. Moro 30;
7) Edificio a Torre di V.le A.Moro 50;
8) Edificio a Torre di V.le A.Moro 52;
9) Edificio A Moro 18-20;
10)Edificio A.Moro 36/38: Biblioteca;
11) " " Videoteca;
12) " " Piani interrati;
13) Edificio a Torre di V.le A.Moro 64;
14) Servizio Provinciale Difesa Suolo (Imola);
15) Ufficio del Difensore civico, Largo Caduti del Lavoro n.6;
16) Villa Salina;
17) Servizi Provinciali Agricoltura.
Nella valutazione dei rischi si terranno in considerazione le problematiche relative all'organizzazione del lavoro e al disagio psicologico ( che può anche essere indotto da distorsioni dell'organizzazione del lavoro); particolare attenzione verrà riservata ai portatori di handicap: a questo proposito si ritiene opportuno prevedere una ricognizione puntuale della situazione, al fine di intervenire al meglio per quanto riguarda le condizioni generali di lavoro, nonché l'accesso, la mobilità e l'evacuazione in caso di emergenza, sulla base di un costante confronto con le Organizzazioni Sindacali.
Il Consiglio Regionale è già impegnato in concreto a garantire la piena funzionalità e sicurezza ai collaboratori portatori di handicap.
Al fine di favorire la rimozione delle cause che determinano le forme di disagio sopra richiamate, l'Amministrazione si impegna ad attivare iniziative che valorizzano forme di solidarietà negli ambienti di lavoro dell'Ente.
Parallelamente si completerà la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale, si proseguirà nell'individuazione e nella formazione delle squadre di Emergenza e Pronto Soccorso, si procederà ad una puntuale verifica ed aggiornamento dei protocolli di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio.
Il Consiglio Regionale ha già provveduto ad attivarsi per quanto riguarda i D.P.I. ed alcuni aspetti relativi alla prevenzione incendi; in particolare si è provveduto a:
1. installare armadi attrezzati per riporre i D.P.I. (2 nella sede di via Aldo Moro n. 50, 1 nella Biblioteca del Consiglio, 1 nella Stamperia del Consiglio;
2. installare estintori a CO2 in prossimità dei quadri elettrici, nella sede di via Aldo Moro n. 50;
3. sostituire le lance delle manichette degli idranti, con lance a norme UNI, nella sede di via Aldo Moro n. 50;
4. predisporre le planimetrie utili a consentire un rapido esodo in caso di emergenza, per la sede di via Aldo Moro, n. 50.

Relazioni sindacali e modalità di verifica
Per quanto riguarda l'informazione preventiva e successiva, si rimanda alla materia delle relazioni sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94, che costituisce anche sede di verifica in merito all'attuazione dell'accordo stesso.
Il presente accordo è oggetto di verifica non solo nell'ambito della riunione periodica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94, ma anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo collettivo decentrato integrativo.

Art. 9 Progetto sperimentale di lavoro a distanza
Premessa

- L'ipotesi di Accordo-quadro nazionale sul telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 comma 3 della legge 16 giugno 1998 n. 191, disciplina forme di telelavoro a carattere sperimentale nel settore pubblico al fine di:
- garantire alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di uno strumento di flessibilità lavorativa;
- assicurare ai lavoratori la scelta di una diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle loro legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori;
- Le parti sottoscrittrici del presente accordo si danno quindi reciprocamente atto del comune interesse per la sperimentazione e le sue risultanze, in vista di una possibile introduzione, in via permanente, di questa tipologia di lavoro nell'ambito dell'Ente Regione Emilia-Romagna, per cui essa verrà seguita congiuntamente, attraverso momenti di verifica intermedi, nei tempi e modalità previste dal presente accordo;
vi sarà inoltre una verifica conclusiva alla quale viene demandata la valutazione sulla opportunità di introduzione stabile del telelavoro entro l'organizzazione della Regione Emilia-Romagna;

1) Modalità di individuazione dei televoratori
L'individuazione dei telelavoratori avviene sulla base di designazione delle direzioni generali interessate ed in coerenza con le attività individuate per la sperimentazione e così delineate:
- controlli sui corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo;
- alcune attività dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali;
- ispezioni in materia ambientale;
- attività istruttorie del Comitato Regionale di Controllo;
- attività inerenti il controllo e monitoraggio della sala macchine con la possibilità di manutenzione remota;
- attività di elaborazione tecnica di dati derivanti da rilevamenti sul campo di tipo geologico e cartografico
- alcune attività inerenti l'applicazione della L.R. 28/98 sullo sviluppo del sistema agroalimentare;
- attività di resocontazione delle sedute del Consiglio regionale.
L'Amministrazione si impegna a rendere possibile, nei singoli progetti oggetto della presente sperimentazione, un approfondimento di merito da parte delle rappresentanze sindacali prima del loro avvio.
È imprescindibile l'adesione volontaria dei lavoratori designati e coinvolgerà esclusivamente collaboratori con contratto a tempo indeterminato.
Viene concordata inoltre la possibilità di estensione della sperimentazione, nel numero massimo di 20 collaboratori, a situazioni correlate ad esigenze personali o a particolari condizioni lavorative di singoli collaboratori, e precisamente:
- al fatto di essere portatori di handicap o in particolari stati psico-fisici;
- alla necessità di cura a familiari;
- al fatto di risiedere in luogo distante dalla attuale sede di lavoro (oltre 30 km.);
- al tipo particolare di prestazione lavorativa richiesta.
Resta inteso la necessità di autorizzazione preventiva della D.G. interessata quale condizione per permettere l'avvio del telelavoro sulla base di esigenze personali.
Per attivare tale modalità il D.G. all'Organizzazione provvederà a redigere un apposito avviso interno RER. Le domande dei collaboratori dovranno pervenire complete di motivazione e sottoscritte dal Direttore della D.G. di appartenenza. Una valutazione preliminare, svolta a cura della D.G. all'Organizzazione in accordo con la D.G. ai Sistemi Informativi e Telematici, dovrà appurare la compatibilità della proposta con le condizioni organizzative e tecnologiche. Per le proposte ammissibili si procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri sopra esposti; l'Amministrazione si impegna entro metà gennaio a formulare una proposta di pesatura dei criteri precedentemente indicati. Tale proposta sarà oggetto di confronto fra le parti. L'avviamento della sperimentazione avverrà secondo l'ordine della graduatoria, nei limiti massimi numerici previsti e comunque entro il 30 aprile 2000.

2) Durata della sperimentazione
Il progetto sperimentale in materia di telelavoro prenderà avvio entro trenta giorni dalla stipulazione del presente accordo e avrà la durata massima di un anno.
L'avvio è comunque subordinato alla sottoscrizione volontaria da parte del lavoratore di un atto di modifica del proprio contratto individuale di lavoro subordinato, in relazione alle nuove condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le clausole derivanti dal presente contratto collettivo.
Durante l'esecuzione del progetto, l'Amministrazione potrà comunicare in ogni momento, con comprovata motivazione, all'altra parte la volontà di interruzione dello stesso, con effetto immediato.
In tal caso la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro quindici giorni dalla richiesta della Amministrazione, elevati a trenta giorni nel caso in cui il telelavoratore abbia optato per tale forma di lavoro per problemi di salute personale o di cura a familiari.
Il dipendente addetto al telelavoro può presentare per iscritto all'Amministrazione di appartenenza una richiesta motivata di reintegrazione nell'ordinario rapporto di lavoro, non prima che siano trascorsi però sei mesi dall'avvio del progetto; tale termine può essere derogato solo in presenza di gravi e comprovati motivi personali sopravvenuti, che rendano impossibile proseguire l'esperienza di telelavoro.

3) Rapporto di lavoro
L'inserimento nel progetto di telelavoro non comporta per i lavoratori alcuna modifica alla natura giuridica del proprio rapporto di lavoro subordinato, regolato dalle norme pattizie e legislative vigenti nell'Ente Regione Emilia-Romagna, fatti salvi gli aspetti indicati nel presente contratto.
In particolare rimane inalterato il regime giuridico relativo a ferie, malattie, permessi, aspettative e altri istituti qui direttamente non contemplati.

4) Sede di lavoro.
È prevista un'alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio, per i contatti e le verifiche necessari al corretto svolgimento della attività del lavoratore, in modo variabile secondo il tipo di attività telelavorabile e comunque con garanzia di rientro in ufficio per almeno un giorno alla settimana.
I rientri periodici in ufficio non comporteranno alcun trattamento diverso da quello spettante agli altri lavoratori, in quanto per "sede di lavoro", nei giorni di rientro, si intende quella dell'ufficio al quale il lavoratore è assegnato; negli altri giorni si intende per "sede di lavoro" qualsiasi luogo (anche il domicilio) dove la prestazione di lavoro è abitualmente resa.
Pertanto la normativa in materia di missioni non si applica agli spostamenti tra la sede dell'ufficio e i luoghi di prestazione di telelavoro e tra i luoghi diversi di prestazione del telelavoro (in caso di telelavoro c.d. nomade), purché entro l'ambito territoriale abituale.
L'ambito abituale della prestazione dovrà essere specificato, per ciascun collaboratore, in ogni progetto d'area.
La precitata normativa in materia di missioni si applica invece in caso di invio in missione autorizzata dal dirigente responsabile, quando si rendessero necessarie trasferte effettuate al di fuori dei parametri sopra esposti.
Presso l'ufficio rimarrà disponibile e agibile per tutto il periodo della sperimentazione la postazione di lavoro del collaboratore temporaneamente in telelavoro; in assenza del lavoratore la stessa potrà essere utilizzata anche da altri lavoratori.

5) Modalità di esecuzione della prestazione.
La prestazione lavorativa potrà essere resa nella forma del telelavoro c.d. "nomade", a domicilio e/o decentrato in centri-satellite (strutture pubbliche presenti sul territorio), con servizi in rete oppure in luoghi idonei ove sia possibile la prestazione a distanza, utilizzati anche in forma congiunta da più amministrazioni pubbliche. L'utilizzo della modalità di telelavoro nei centri-satellite costituisce per le parti modalità preferenziale.
In particolare, l'Amministrazione si impegna ad attivare postazioni di lavoro presso i Servizi Provinciali della Difesa del Suolo, a favore di dipendenti regionali non in organico presso tali servizi, ma che svolgono la loro attività nell'ambito del territorio provinciale o che vi siano residenti.
L'Amministrazione fornirà al lavoratore in comodato d'uso (secondo la disciplina di cui all'art. 1803 e ss. del codice civile) una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Il telelavoratore è responsabile civilmente ai sensi dell'art. 2051 c.c. per danni provocati dall'apparecchiatura in custodia, a meno che non provi il caso fortuito.
Per "postazione di telelavoro" si intende un sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di software che consenta lo svolgimento di attività di telelavoro. È compresa anche tutta l'attrezzatura di supporto (es.: tavolo-sedia, nei casi in cui siano necessari).
La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell'Amministrazione sulla quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore, e deve essere in linea con i principi ergonomici.
I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura dell'Amministrazione sulla quale gravano altresì tutti gli oneri di manutenzione.
Nel caso di telelavoro domiciliare potrà essere installata una apposita linea telefonica presso l'abitazione del telelavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'Amministrazione, chiunque ne sia l'intestatario.
Il dipendente addetto al telelavoro domiciliare è tenuto a consentire l'accesso alla postazione di lavoro per l'effettuazione di interventi di manutenzione, con obbligo di congruo preavviso da parte dell'Amministrazione, con ciò comprendendo anche l'effettuazione o manutenzione remota del software installato o dei dati residenti.
Il lavoratore è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di telelavoro, sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, utilizzare collegamenti alternativi o complementari.
Non può essere consentito ad altri l'utilizzo della postazione di telelavoro; l'Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione del dipendente, anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro.
In relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione, le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato saranno espletate per via telematica o telefonica, durante le giornate di lavoro a distanza.
Le attrezzature che compongono la postazione di telelavoro al termine della sperimentazione vengono ritirate dall'Amministrazione, fatto salvo il caso di implementazione definitiva di questa tipologia di lavoro.

6) Orario di lavoro.
L'attività di telelavoro avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero (a tempo pieno o a tempo parziale) definito dalla normativa vigente e sarà distribuito, compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell'arco della giornata, con la sola eccezione di due ore anche non continuative, da concordare con il dirigente responsabile, nell'ambito del normale orario di lavoro, durante le quali deve essere garantita la reperibilità per comunicazioni e contatti da parte dell'Amministrazione.
Il lavoratore che eccezionalmente, per ragioni legate allo stato di salute suo o dei suoi familiari, o per altri giustificati motivi, deve allontanarsi durante la fascia concordata di reperibilità, deve darne comunicazione preventiva al dirigente responsabile.
Le ragioni di assenza durante la fascia di reperibilità devono essere, a richiesta, documentate.
Il lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a compilare un rapporto di attività giornaliera in cui siano evidenziati l'ora di avvio del lavoro, eventuali interruzioni per recupero e/o permesso e la cessazione dell'orario di lavoro giornaliero.
Tale rapporto di lavoro deve essere reso disponibile in via telematica al proprio dirigente responsabile entro la giornata lavorativa immediatamente successiva.
Non sono previste prestazioni straordinarie, notturne e festive, salvo il caso di esplicita richiesta e autorizzazione da parte del dirigente responsabile.

9) Diritti sindacali.
Al personale addetto al telelavoro si applicano le norme di legge e di contratto attualmente in vigore in materia sindacale.
L'Amministrazione garantisce ai dipendenti addetti al telelavoro possibilità di comunicazione in via telematica con le Rappresentanze Sindacali unitarie, con le eventuali Rappresentanze Sindacali Aziendali e con i terminali delle associazioni sindacali rappresentative costituite nell'Ente.
L'Amministrazione si obbliga a permettere la pubblicazione di documenti di natura sindacale in una apposita "bacheca sindacale elettronica", ogni qualvolta ciò sia richiesto da un soggetto sindacale titolare di diritto di affissione, ai sensi della L. 20-5-1970 n. 300.
Resta inteso che tale bacheca elettronica sarà consultabile da tutti i collaboratori regionali forniti di accesso alla rete regionale.

10) Misure di prevenzione e protezione.
Al telelavoro si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche (comprese le norme relative alla sorveglianza sanitaria).
La installazione della postazione di telelavoro, nel telelavoro a domicilio, verrà effettuata in locali segnalati dal lavoratore e che siano in linea con la normativa riguardante la sicurezza del lavoro, con particolar riguardo all'impiantistica elettrica (l. 46/90), sulla base di indicazioni tecniche fornite dall'Ufficio Prevenzione e Protezione.
Il lavoratore si impegna a non modificare la disposizione del posto di lavoro e dei collegamenti elettrici.
Saranno inoltre consentite, previa richiesta e con preavviso di tre giorni, visite da parte dei componenti del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Copia del documento di valutazione del rischio (art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 626/94) è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
Ciascun dipendente addetto al telelavoro deve ricevere preventivamente una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro ed alle proprie mansioni.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.

11) Assicurazioni.
L'Amministrazione garantirà ai telelavoratori la copertura assicurativa Inail.
L'Amministrazione inoltre stipula apposita assicurazione per eventuali danni alle cose o ai terzi derivanti dallo svolgimento di attività di telelavoro domiciliare.

12) Formazione professionale.
L'Amministrazione garantirà ai telelavoratori le stesse opportunità formative e di addestramento previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe, al fine del mantenimento e dello sviluppo della loro professionalità.
Sarà altresì prevista una formazione specifica per l'avvio al telelavoro, dedicata sia agli aspetti organizzativo/normativi che a quelli tecnologici.
In particolare i lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare, alla luce del D.Lgs. 626/94, circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

14) Verifica dell'adempimento della prestazione.
La verifica dell'adempimento della prestazione, anche al fine di valutare in termini di costi/benefici l'esperienza sperimentale, è effettuata dal dirigente responsabile, secondo gli standard qualitativi e quantitativi determinati in accordo con il Gruppo tecnico che presiede ad ogni singolo progetto in materia di telelavoro.
Il dirigente responsabile è tenuto ad effettuare l'assegnazione dei compiti e la valutazione del risultato delle attività svolte al di fuori della sede di lavoro, a scadenza di norma settimanale. La ripetuta non esecuzione, in quantità o qualità, dei compiti assegnati è motivo sufficiente per la revoca dell'autorizzazione al lavoro a distanza, come previsto dal punto 2).
Le parti convengono che analisi e rapporti su produttività di singoli lavoratori sulla base di dati raccolti anche a mezzo del sistema informatico-telematico, non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. 20-5-1970 n. 300, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

15) Verifiche congiunte sulla sperimentazione.
Considerata la novità della materia trattata nel presente accordo, in presenza di circolari, prescrizioni, pareri, disposizioni degli organi, anche ministeriali, competenti, nonché di indirizzi giurisprudenziali, le parti concordano sin da ora di incontrarsi entro sei mesi dalla data di avvio delle rispettive sperimentazioni per valutare i possibili riflessi sui contenuti del presente accordo e per decidere congiuntamente e coerentemente eventuali modifiche o armonizzazioni dello stesso. In particolare in tale verifica verranno esaminate eventuali esigenze di ampliamento e di allargamento della sperimentazione ad altre attività oltre a quelle individuate nel precedente punto 1 e ad un ulteriore numero di collaboratori.
Le parti costituiscono un Osservatorio congiunto composto da loro rappresentanti che si riunisce ogni tre mesi per verifiche sull'andamento della sperimentazione, oltre che per affrontare e risolvere eventuali problemi tecnici applicativi sulla base di problematiche (tra le quali anche la congruità della somma forfettaria indicata al precedente punto 13) che emergono dal monitoraggio compiuto dai Gruppi tecnici che verranno costituiti appositamente per il progetto sperimentale in coincidenza con ognuna delle attività previste nel presente punto 1) (Modalità di individuazione del telelavoratori).
Potranno essere organizzate anche su richiesta di parte sindacale riunioni congiunte tra amministrazione, organizzazioni sindacali e telelavoratori.
Al termine della sperimentazione si darà luogo ad una verifica finale sulle risultanze della stessa e a una valutazione sulla opportunità di proseguire e ampliare l'iniziativa, nel qual caso le parti stipuleranno un ulteriore accordo per una più compiuta regolamentazione della materia, anche con riferimento alla definizione dei criteri per individuare le priorità di accesso alle posizioni lavorative in telelavoro.
La valutazione sulla opportunità di rendere stabile l'esperienza del telelavoro dovrà tenere conto, oltre che di aspetti tecnici, economici e organizzativi, anche delle ricadute di tale esperienza sull'arricchimento professionale del lavoratore, sulla sua valorizzazione e sulla sua qualità di vita.

Art. 10 Pari opportunità
L'Amministrazione regionale, in accordo con il Comitato Aziendale Pari Opportunità, si impegna ad immettere nella cultura dell'organizzazione dell'Ente i temi delle pari opportunità e del punto di vista dei generi come temi trasversali e caratterizzanti tutte le azioni riguardanti il personale.
Anche in tal senso, sono già inserite tra gli istituti contrattuali azioni opportunamente mirate di formazione del personale:
1."... si proseguirà la formazione precedentemente effettuata per l'area pari opportunità, attivando percorsi formativi per lo sviluppo dell'identità partecipativa e professionale, rivolti a donne e uomini, finalizzati ad individuare e superare attraverso un coinvolgimento attivo e supportato le criticità prevalenti dal punto di vista organizzativo e gestionale, sul piano delle condizioni di pari opportunità e delle differenze di genere."
2."si fornirà supporto formativo al personale in rientro da maternità...".
Così pure, in particolare per rispondere alle esigenze di flessibilità oraria evidenziate anche tramite lo stesso Comitato aziendale dalle collaboratrici in part-time, "...viene previsto per i collaboratori a part-time la possibilità di usufruire dell'orario differenziato per la medesima casistica e con le stesse modalità stabilite per il restante personale...".
Poiché poi è evidente che un percorso organizzativo che intenda assumere le pari opportunità e la cultura di genere come fortemente caratterizzanti il processo ha bisogno di gradualità, di forte condivisione e di efficaci innovazioni, l'Amministrazione, d'intesa con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo, si impegna a promuovere ulteriori modalità di sviluppo organizzativo che tengano conto della differenza dei generi, estendendole via via a tutte le strutture regionali, anche sulla base della sperimentazione effettuata nel corso del 1999 in due Direzioni generali della Giunta ed in quella del Consiglio.
Resta inoltre inteso che rimane tuttora impegno dell'Amministrazione l'attuazione di alcuni punti del precedente contratto decentrato, ancora in via di concretizzazione:
- Adozione delle procedure di sicurezza nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi del DLgs. 626/94 e successive modificazioni;
- Informazione costante alle donne assenti per maternità, attraverso la spedizione a domicilio degli atti riguardanti il personale e di tutta la documentazione significativa relativa al lavoro svolto dalla struttura di appartenenza, durante il periodo di assenza;
- Convocazione delle riunioni per quanto possibile nella mattina o nel primo pomeriggio;
- Azione di monitoraggio sulla situazione lavorativa del personale femminile a tempo pieno e in part-time, al fine di verificare e prevenire eventuali lateralizzazioni e articolare ulteriori e diverse modalità e tipologie di lavoro a tempo parziale, anche in seguito all'analisi delle tipologie di motivazioni del personale regionale, già attuata dal Comitato Aziendale, dalla quale si rileva che, prevalentemente, il personale maschile ha motivazioni di carattere professionale, mentre quello femminile motivi di cura. Per le azioni di cui sopra, in quanto rientranti nella dimensione organizzativa delle buone prassi, le parti firmatarie del presente accordo, congiuntamente al Comitato aziendale per le pari opportunità, potranno prevedere momenti specifici di approfondimento, per diffondere e consolidare la cultura di genere nella organizzazione del lavoro nell'Ente. A tal fine verrà curata una pubblicazione relativa alla diffusione nell'Ente delle buone prassi di cui sopra.
L'Amministrazione si impegna a mantenere costantemente adeguati i mezzi assegnati al Comitato Aziendale Pari Opportunità e si rende inoltre disponibile a mettere a disposizioni delle/i dipendenti una apposita ed aggiornata sezione documentale relativa alle tematiche di genere e pari opportunità.

Parte seconda: Materie oggetto di concertazione
Art. 2 Orario di lavoro e servizio di mensa.

Con decorrenza 1 gennaio 1999 è in vigore la nuova disciplina relativa all'orario di lavoro e al servizio mensa.
All'entrata in vigore di tale disciplina è stata sottolineata l'opportunità di prevedere una fase di sperimentazione a seguito della quale operare eventuali aggiustamenti e/o integrazioni a quanto disciplinato.
La nuova articolazione dell'orario su cinque giornate, che ha comportato l'eliminazione della giornata di sabato lavorativa " virtuale", ha determinato effetti positivi sotto l'aspetto gestionale, una maggiore chiarezza ed equità nella quantificazione dei rientri obbligatori in caso di assenza, in quanto tali rientri sono, secondo la attuale disciplina, proporzionali alla effettiva presenza in servizio nel corso del mese.
Le novità più rilevanti e sulle quali sono state effettuate elaborazioni per rilevare l'andamento riguardano:
* L'introduzione della flessibilità positiva: il saldo positivo dell'orario mensile viene riportato al mese successivo e può essere utilizzato come compensazione tra le ore rese in più o in meno nel mese in corso o nei mesi successivi; tale compensazione può avvenire entro un massimo di 10 ore e l'eccedenza si configura come straordinario nei limiti del montante autorizzato. Il saldo orario positivo può essere utilizzato anche per completare il numero dei rientri mensili.
Tale flessibilità ha avuto effetti positivi sia sotto l'aspetto del contenimento della spesa per la liquidazione di ore straordinarie sia sotto quello dell'utilizzo da parte dei dipendenti per il completamento dei rientri obbligatori.
* La fissazione della flessibilità negativa in numero pari a 30 ore. Rispetto alla precedente disciplina che prevedeva un monte ore di flessibilità negativa mediamente più allargato non si è riscontrato un aumento di collaboratori che ha subito una decurtazione stipendiale nella misura delle ore eccedenti la quantità della flessibilità consentita.
* Ampliamento delle fattispecie per l'attribuzione dell'orario differenziato ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare. Tale allargamento ha portato ad un incremento dei collaboratori che fruiscono di tale tipologia di orario. Complessivamente l'orario differenziato è utilizzato dal 37,41% del totale dei dipendenti.
* Previsione di un contenitore per le ore maturate durante i tempi di viaggio in missione non utilizzate al fine del completamento dell'orario del mese in corso e di quelli successivi per un arco temporale massimo di un trimestre. Tale contenitore è stato istituito per consentire la corretta applicazione della norma di cui all'articolo 14 della l.r. n. 7/89 che consente il riconoscimento di lavoro straordinario limitatamente alle prestazioni rese nella sede di missione in eccedenza al normale orario di servizio. Le elaborazioni effettuate in ordine a tali contenitori evidenziano per un significativo numero di dipendenti l'accumulo di ore viaggio non recuperate. Si propone pertanto di mantenere tale contenitore per tutto l'anno al fine di ampliare l'arco temporale per l'utilizzo delle ore maturate durante i tempi di viaggio. Pertanto le ore accumulate nel corso dell'anno 1999 potranno essere utilizzate fino al 31/12/2000.
L'Amministrazione si impegna inoltre ad una semplificazione della procedure connesse e a verificare l'esistenza di ulteriori casi (oltre agli autisti) per i quali il lavoro si svolge essenzialmente attraverso l'istituto delle missioni.
* Rientri obbligatori caratterizzati da una prestazione lavorativa complessiva di almeno 6 ore e trenta al netto di una pausa di almeno 30 minuti e uscita dal servizio dalle ore 16,00 comprese in avanti.
Rientri supplementari caratterizzati da una prestazione lavorativa complessiva di almeno 7,30 ore al netto di una pausa di almeno 30 minuti e uscita dal servizio dalle ore 17,00 comprese in avanti.
Relativamente ai rientri sia obbligatori che supplementari l'Amministrazione Regionale ritiene di integrare i requisiti stabilendo che dopo la pausa, sempre di durata non inferiore ai 30 minuti, occorre proseguire l'attività lavorativa, nelle ore pomeridiane, per almeno 1 ora. Si ritiene che tale quantitativo costituisca una prestazione lavorativa congrua per l'utile svolgimento di attività lavorative.
* A fronte di giorni festivi ricadenti nelle giornate di sabato e domenica, l'orario mensile verrà ridotto di un numero di ore corrispondenti.
* La fruizione degli ex-sabati di ferie da effettuarsi entro il I° semestre dell'anno in corso è stata di fatto prorogata per ampliare l'arco temporale di utilizzo. Si ritiene comunque di fissare il termine ultimo al 31/12/1999; conseguentemente a partire dal 1/1/2000 tale istituto non sarà più previsto.
* Relativamente al valore del buono pasto, attualmente di L. 14.800, si propone di aumentarlo a L. 17.000 dall'1/09/99 e a L. 20.000 dall'1/1/2000 anche in considerazione degli ultimi aumenti effettuati dagli Esercizi convenzionati.
* Part-time: si propone di applicare la modalità di regolazione e attuazione del part-time nelle sue varie articolazioni (superando per il futuro la modalità di part-time orizzontale al 30%, salvaguardando comunque chi ne beneficia attualmente), così come evidenziato nelle tabelle di seguito riportate e che fanno integralmente parte del presente accordo. Viene previsto per i collaboratori a part-time la possibilità di usufruire dell'orario differenziato per la medesima casistica e con le stesse modalità stabilite per il restante personale.