Categoria: Cassazione penale
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  • Datore di Lavoro
  • Lavoratore
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Informazione, Formazione, Addestramento
  • Vigilanza, Ispezioni e Prescrizioni 
 


Due soggetti imputati:
 
1) M.P., in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, autotrasportatore di pacchi di bombole contenente gas idrogeno per conto di SIAD S.p.a., in forza di contratto di appalto (OMISSIS), ed in tale veste esecutore del trasporto di tali beni presso ATI s.r.l., dove si procedeva all'effettuazione delle fasi di carico e scarico;

2) I.A., in qualità di consigliere di ATI s.r.l. e datore di lavoro di S.F., deceduto a seguito della caduta del carico.
cagionavano il decesso di quest'ultimo per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente:

 
M.P. a) per aver utilizzato il gancio terminale del sistema di imbracatura del carico di bombole (marca Crosby, portata 3,2 t.) dotato di molletta di sicurezza inidonea ad impedire lo sgancio del carico, nelle fasi di movimentazione (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 172); b) per non aver adottato alcuna misura tale da consentire che il lavoratore S.F., durante le operazioni di carico e scarico dei pacchi di bombole, si allontanasse dall'area di pericolo (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 186);

 
I.A. c) per aver omesso di prendere misure appropriate per proteggere il lavoratore S.F., autorizzato ad accedere alla zona di pericolo ove si effettuavano le operazioni di carico e scarico dei pacchi di bombole di gas (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 7);
d) per non aver adottato alcuna misura cautelare idonea ad eliminare il pericolo di caduta dei pacchi di bombole nell'area ove avveniva la loro movimentazione di carico e scarico, area nella - disponibilità di ATI s.r.l. (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11, commi 1 e 2); e) per non aver dato alcuna istruzione a S.F. in ordine ai rischi specifici di caduta dei pacchi, trattandosi di lavoratore con mansioni di sorveglianza delle operazioni di carico e scarico (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. e);
 
cosicchè, mentre S.F. si trovava in prossimità dell'autocarro condotto dal M. e mentre quest'ultimo manovrava la gru cui era agganciata un pacco di bombole di gas idrogeno del peso di 2 t., a seguito di un impatto del carico con il pianale del camion, il carico si sganciava e colpiva S. F. che riportava lesioni consistite in gravissimo trauma del bacino con fratture ossee multiple, emoretropeitoneo, contusioni diffuse dei tessuti molli e muscolari, da cui derivava il decesso. 

"Logico appare dunque l'apparato argomentativo con il quale la Corte territoriale ha stabilito la responsabilità penale del datore di lavoro, responsabilità che non viene meno in base alla mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro."

"Non vale ad esonerare l' I. da responsabilità, con riferimento ai contestati profili di colpa generica e specifica la designazione dell'ing. N. come responsabile del servizio di protezione e prevenzione. Costituisce invero dato pacifico nella giurisprudenza di legittimità (v. ex multis, Cass. Sez. 4, 06.12.2007, n. 6277) che il soggetto designato dal datore di lavoro a svolgere le funzioni di responsabile di detto servizio con i compiti di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9, è da intendersi quale organo meramente consultivo e propositivo rispetto al datore di lavoro, svolgendo il ruolo di mero coordinatore del sevizio con funzioni di supporto tecnico. Nella fattispecie, in ogni caso, tale ultimo soggetto non risultava in possesso di un effettivo potere decisionale e, comunque, anche se a seguito dell'introduzione nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 bis ad opera del D.Lgs. n. 242 del 1996, i dirigenti al pari del datore di lavoro e nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, sono destinatali iure proprio dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, correttamente la Corte distrettuale ha rilevato che non erano certamente delegatali dall' I. al N. gli obblighi gravanti esclusivamente sul datore di lavoro, quali quelli richiamati dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 ter, e, cioè, il compito della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore e di elaborazione del documento di sicurezza contenente la relazione sulla valutazione dei rischi, compiti, nella specie, rimasti inadempiuti."

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) M.P., n. il (OMISSIS);
2) I.A., n. in data (OMISSIS);
avverso SENTENZA emessa in data 16.06.2005 dalla Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
Udito, per le parti civili, l'avv. Staderini Claudio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con la conferma della sentenza impugnata.
Udito per il ricorrente I.A. il difensore avv. Garisto Francesca Romana che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, per il ricorrente M., il difensore avv. Mapelli Mozzi Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FattoDiritto
 
1. - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, Sezione Distaccata di Erba, (appellata da I.A. e M.P.) la quale: - aveva dichiarato gli appellanti responsabili del reato loro ascritto (ex art. 589 c.p., commi 1 e 2) e concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. equivalenti alla contestata aggravante, li aveva condannati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; con la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione; - aveva condannato I.A., ATI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e M. P., in solido fra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in sparato giudizio (con assegnazione di provvisionale provvisoriamente esecutiva di Euro 100.000,00 a favore di C.M. quale esercente la patria potestà sulla minore S.S.; di Euro 70.000,00 a C.M. in proprio; di Euro 50.000,00 a D.M. R.; di Euro 25.000,00 a S.M.G.; di Euro 25.000,00 a S.G., con deduzione in favore di I. A. e del responsabile civile degli acconti versati dal responsabile civile o dalla compagnia di assicurazione dello stesso;
- aveva condannato I.A., ATI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e M.P., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate complessivamente in Euro 12.748,42, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- aveva ordinato la confisca di quanto in sequestro; aveva, altresì, ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como affinchè procedesse nei confronti di S.R. e G.G., nella qualità di legali rappresentanti della SIAD S.p.A., per il reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commmi 1, 2 e 3 (commesso in (OMISSIS)).
 
Ciò in quanto:
 
1) M.P., in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, autotrasportatore di pacchi di bombole contenente gas idrogeno per conto di SIAD S.p.a., in forza di contratto di appalto (OMISSIS), ed in tale veste esecutore del trasporto di tali beni presso ATI s.r.l., dove si procedeva all'effettuazione delle fasi di carico e scarico;
 
2) I.A., in qualità di consigliere di ATI s.r.l. e datore di lavoro di S.F., cagionavano il decesso di quest'ultimo per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente:
 
M.P.:
a) per aver utilizzato il gancio terminale del sistema di imbracatura del carico di bombole (marca Crosby, portata 3,2 t.) dotato di molletta di sicurezza inidonea ad impedire lo sgancio del carico, nelle fasi di movimentazione (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 172);
b) per non aver adottato alcuna misura tale da consentire che il lavoratore S.F., durante le operazioni di carico e scarico dei pacchi di bombole, si allontanasse dall'area di pericolo (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 186);
 
I.A.:
c) per aver omesso di prendere misure appropriate per proteggere il lavoratore S.F., autorizzato ad accedere alla zona di pericolo ove si effettuavano le operazioni di carico e scarico dei pacchi di bombole di gas (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 7);
d) per non aver adottato alcuna misura cautelare idonea ad eliminare il pericolo di caduta dei pacchi di bombole nell'area ove avveniva la loro movimentazione di carico e scarico, area nella - disponibilità di ATI s.r.l. (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11, commi 1 e 2);
e) per non aver dato alcuna istruzione a S.F. in ordine ai rischi specifici di caduta dei pacchi, trattandosi di lavoratore con mansioni di sorveglianza delle operazioni di carico e scarico (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. e);
cosicchè, mentre S.F. si trovava in prossimità dell'autocarro condotto dal M. e mentre quest'ultimo manovrava la gru cui era agganciata un pacco di bombole di gas idrogeno del peso di 2 t., a seguito di un impatto del carico con il pianale del camion, il carico si sganciava e colpiva S. F. che riportava lesioni consistite in gravissimo trauma del bacino con fratture ossee multiple, emoretropeitoneo, contusioni diffuse dei tessuti molli e muscolari, da cui derivava il decesso.
(In (OMISSIS)).
 
1.1.- In assenza di testimoni oculari, in quanto M. P., esercitando legittimamente le facoltà riconosciutegli nella qualità di imputato, non ha reso dichiarazioni, l'incidente è stato ricostruito, come di seguito indicato, prendendo le mosse da taluni dati oggettivi che, attraverso le risultanze delle deposizioni testimoniali e il contributo dei consulenti di parte, hanno consentito di individuare la verosimile dinamica del fatto.
 
1.1.1. - Preliminare alla ricostruzione dei fatti è stata la identificazione dei ruoli in cui i soggetti protagonisti sono coinvolti e i rapporti tra gli stessi, desumibili dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle deposizioni.
 
1.1.2. La vicenda oggetto del giudizio è stata poi così ricostruita dai giudici del merito nella impugnata sentenza:
- Per la fabbricazione di tubi in acciaio inossidabile, la s.r.l. A.T.I. di Lecco, si approvvigionava, da tempo, dalla s.p.a. S.I.A.D., di bombole di idrogeno, combustibile necessario per l'alimentazione dei macchinari utilizzati per la produzione.
- La fornitrice provvedeva al trasporto ed alla consegna delle bombole, con servizio (sub)appaltato (il (OMISSIS)) alla impresa "..." che lo eseguiva con un proprio autocarro sul quale era installata una gru idraulica.
- Per quanto emerso dalle deposizioni testimoniali assunte ( N. e Br.) l'ATI, nonostante le indicazioni emergenti dai documenti di trasporto dei pacchi bombole, non sarebbe stata a conoscenza del sub-appalto intercorso tra la SIAD e M. e che la consegna fosse, quindi, effettuata da personale non dipendente SIAD.
- Più precisamente, l'impresa M. provvedeva alla consegna di pacchi di bombole piene di gas, imbracati dalla SIAD, ed al ritiro, presso il predetto stabilimento ATI, di quelli contenenti bombole vuote, avvalendosi, per le necessarie operazioni di carico e scarico, di una gru installata sull'autocarro.
- Le operazioni di carico e di scarico avvenivano nell'area esterna delimitata dal deposito di idrogeno e dalla recinzione dello stabilimento.
- Il (OMISSIS), l'A.T.I. chiedeva alla SIAD la consegna di 3 pacchi bombole di idrogeno transistor e di 3 bombole di elio, da effettuare, tassativamente, il mattino del successivo (OMISSIS).
- In tale data, M.P., titolare dell'omonima impresa individuale, giungeva, con il proprio carro-gru, come già avvenuto in altre numerose occasioni, nello stabilimento ATI per consegnare i pacchi di bombole richiesti e ritirare quelli contenenti bombole oramai esaurite.
- L'autocarro era munito di (efficienti) doppi comandi per la movimentazione della gru dall'esterno, collocati in prossimità della cabina-guida, a destra ed a sinistra della stessa, e montava, sull'estremità del braccio della gru, un gancio ad "U" con chiusura "a vite passante" in cui era inserito l'occhiello superiore di altro gancio "ad uncino" (detto anche "Crosby"), munito di fermo di sicurezza, destinato, a sua volta, ad essere inserito nel gancio o anello "Omega" ancorato al centro del pacco bombole da caricare e/o scaricare.
- L'autocarro si fermava nell'angusto corridoio fra il deposito di idrogeno ATI e la recinzione dello stabilimento, in posizione centrale, a 120 centimetri dal deposito, da un lato e dalla recinzione, dall'altro.
- Quel giorno, S.F., dipendente ATI con mansioni di capo-turno profilatura, sorvegliava, come avveniva solitamente, le operazioni di carico e scarico, "collaborando" all'uopo con M..
- Nel momento in cui quest'ultimo, azionando la gru (utilizzando, all'uopo, i comandi posti sulla fiancata dell'autocarro), sollevava un pacco di bombole di gas vuote, (pesante circa 2 tonnellate) accingendosi a depositarlo sul camion, e lo S.F. si trovava, a sua volta, sulla parte destra del veicolo, nello spazio (mt. 1.20) delimitato dalla fiancata dell'autocarro e dalla predetta recinzione (ove era stato inizialmente depositato il pacco da caricare sul camion), il pesante pacco, durante la discesa, si sganciava dalla gru (verosimilmente a causa di una improvvisa oscillazione e di un violento urto contro il pianale del veicolo) e travolgeva lo S.F..
- Tra i primi a soccorrere l'infortunato, chiamato da M., era l'operaio K.J., dipendenti ATI.
- Il soccorritore, esaminato in dibattimento, riferiva che, giunto al deposito di idrogeno, aveva veduto S.F., ancora cosciente, "con addosso questo cassone di bombole", che nell'area non vi erano altri pacchi di bombole oltre quello rovinato sulla vittima, che al suo arrivo il braccio della gru dell'autocarro era sospeso al di sopra del camion e la sua estremità sporgeva, per circa mezzo metro, dal pianale del veicolo.
Aggiungeva di non essere in grado di ricordare se l'estremità del braccio della gru fosse ad una altezza maggiore o minore dei pacchi bombola depositati sul pianale.
- Per sottrarre la vittima dal peso che lo schiacciava, il pacco di bombole veniva issato in aria con la gru, ancorando il "gancio ad uncino" ad un fianco del pacco anzichè nell'apposito alloggiamento (anello Omega).
- A causa delle gravi lesioni da schiacciamento subite, S. F. decedeva in data (OMISSIS).
- Nella immediatezza del fatto, sul posto giungevano i dipendenti della ASL di Como, F. e T., i quali provvedevano sia alla assunzione di informazioni, sia ai rilievi fotografici.
 
2.1. - La Corte di Appello di Milano, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, ne richiamava l'iter motivazionale in punto di ricostruzione del fatto e di responsabilità degli imputati, data la corretta, logica ed esauriente descrizione, rinviando al principio giurisprudenziale della "reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado nelle parti in cui la decisione sia conforme".
 
2.1.1. - La Corte territoriale ha preliminarmente ritenuto infondata la dedotta eccezione di nullità della sentenza per nullità del decreto dispositivo del giudizio di primo grado, ex art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, (per mancata individuazione delle specifiche cautele da adottarsi) in considerazione della particolare natura del reato omissivo improprio, la cui condotta non è tipizzata dalla legge e che non consente di individuare, in occasione della formulazione della imputazione, tutte le possibili concrete misure preventive omesse in caso di infortunio sul lavoro.
Ha ritenuto, altresì che non meritasse accoglimento la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, non ricorrendo l'assoluta necessità dell'assunzione della nuova prova ai fini della decisione, dovendosi ritenere "acclarata la causa e la dinamica dell'infortunio in esame, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie degli appellanti".
 
2.1.2. - Nel merito, detta Corte riteneva, fra l'altro, integrata, nella fattispecie, sia la violazione da parte dell' I., dell'obbligo di una adeguata formazione ed informazione della vittima e degli altri operai in materia di assistenza all'autotrasportatore in occasione delle complesse ed insidiose operazioni di carico e scarico dei pacchi-bombole, sia la violazione da parte del M., dell'obbligo di sicurezza, gravante su di lui ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 186, obbligo che "non può ritenersi assolto con la sola apposizione di cartelli di segnalazione del pericolo sulle fiancate del camion, qualora, come nella specie, l'imputato non abbia fatto nulla per allontanare S.F. dalla zona di pericolo, coinvolgendolo, anzi, nelle operazioni di carico e di scarico dei pacchi ed esponendolo, quindi, indifeso, al pericolo.
Ha ritenuto, altresì, la Corte di Appello che non poteva prospettarsi una anomalia nel comportamento dello S.F. tale da escludere il nesso eziologico tra le condotte colpose addebitate agli imputati e l'evento dannoso.
 
3. - Hanno presentato ricorso per cassazione i difensori di M.P. e I.A., articolando, rispettivamente, i motivi di seguito indicati.

3.1. Per il M. viene eccepita, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per nullità del decreto dispositivo del giudizio di primo grado, stante la indeterminatezza della condotta omissiva contestata al punto b) della rubrica.
3.1.2. - Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento.
3.1.3. - Con il terzo motivo, nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla richiesta di applicazione dei massimi riduttivi previsti per le attenuanti ex art. 62 bis c.p..
3.1.4. - Con il quarto motivo, si deduce, infine, la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di riforma della condanna degli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali da liquidarsi in separato giudizio e della condanna al pagamento di una provvisionale.
 
3.2. - Per I.A., la difesa propone le seguenti censure.
3.2.1. - Con il primo motivo ripropone, in sostanza, censure già sollevate nel giudizio merito e relative alla indeterminatezza e genericità della contestazione della imputazione di cui ai capi c) e b) della rubrica.
3.2.2. - Con il secondo motivo, la inosservanza di norme penali stabilite a pena di nullità per mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione agli artt. 178, 191, 335 e 360 c.p.p..
3.2.3. - Con il terzo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 40 e 43 c.p..
3.2.4. - Con il quarto ed ultimo motivo deduce, infine, in via subordinata, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla commisurazione della pena e alla mancata concessione della attenuante del risarcimento del danno e della prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
 
4. - Tutti i motivi si appalesano destituiti di fondamento.
 
4.1. - In ordine alla eccepita nullità della sentenza per nullità del decreto dispositivo del giudizio di primo grado - motivo comune a entrambi i ricorrenti - per indeterminatezza o genericità dei rispettivi capi di imputazione (sub. B, quanto al M. e sub C e D, quanto all' I.) non può che convenirsi con il giudizio esaurientemente espresso dalla Corte d'Appello, nel senso che il fatto oggetto della complessiva imputazione è stato enunciato in forma sufficientemente chiara e precisa, evidenziando gli elementi rilevanti della fattispecie delittuosa contestata.
La contestazione degli eventi fattuali appare in verità, secondo il dettato normativo, in forma chiara e precisa e correttamente rivestita di ipotesi di reato, si che vengono precisati i contesti spazio tempo delle condotte incriminate, le posizioni di garanzia degli imputati, le mansioni svolte dalla vittima al momento dell'infortunio, la precisa dinamica ed eziologia del sinistro, i diversi profili di colpa, sia generica che specifica, addebitati agli imputati, le norme di legge rispettivamente violate e gli obblighi di protezione della salute del lavoratore dai ricorrenti inadempiuti.
Onde, nessuna doglianza è lecito muovere nel senso di una presunte indeterminatezza dell'accusa, tanto che gli imputati stessi hanno avuto modo di apprestare un'ampia difesa in dibattimento, dando sfogo ad una vasta attività istruttoria che ha riguardato ogni profilo dell'accusa-difesa.
 
4.1.1. - Basti citare, quanto al M., cui veniva contestata, tra l'altro, la omessa osservanza della norma di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 186, (che si applica a tutte le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo), che il medesimo ha infondatamente sostenuto in dibattimento la propria presunta impossibilità di accorgersi della presenza del lavoratore nell'area di pericolo in tempo utile a sospendere l'operazione e a ripristinare le condizioni di sicurezza facendo allontanare il lavoratore S.F..
L'istruttoria dibattimentale poi dimostrerà che, non solo il M. era ben consapevole della presenza dello S.F. dall'altro lato del carro gru e che non era in grado di avvistarne l'esatta collocazione, ma che il medesimo è anche venuto meno al suo specifico obbligo di lavorare, nel manovrare il detto carro gru, sempre dal lato ove poteva agevolmente avere la chiara visibilità degli eventi.
 
4.1.2. - Relativamente poi all' I., nel capo di imputazione giova ribadire, conformemente a quanto ritenuto dai giudici del merito, erano stati sufficientemente delineati i contorni degli addebiti, che poi sono stati inevitabilmente, nel corso della attività istruttoria e in esito all'espletamento delle prove, verificati e ritenuti sussistenti, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Rimaneva così accertato che il posto di lavoro e di passaggio del carico non era stato idoneamente difeso contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
Nè il datore di lavoro, nella sua necessaria posizione di garanzia, aveva inteso apprestare altre misure o cautele adeguate, mentre aveva consentito, o quanto meno non impedito, che le attività di trasporto dei pesi dall'alto interferissero necessariamente con le mansioni del lavoratore di sorveglianza di quelle operazioni di carico e scarico.
 
4.1.3. Entrambi gli imputati dunque ben conoscevano gli elementi di accusa a proprio carico, tanto da essersene ampiamente difesi.
 
4. .2. - Quanto al secondo motivo del M., con il quale questi si duole del rigetto della istanza del rinnovo dell'istruttoria dibattimentale volta all'espletamento di una perizia sulla dinamica del sinistro, giova rilevare che, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.
A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il Giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, "di non poter decidere allo stato degli atti" ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ricomprende tra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva, pertanto, solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla "decisività" della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del Giudice di merito (cfr. ex multis, Cass. Sez. 4, 24.04.2007, n. 16422;Sez. Un. 15.03.1996, n. 2780).
 
4.2.1. - Tanto non è dato ravvisare nella sentenza impugnata che ha dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, dando atto dei convincenti risultati sulla dinamica e sulle cause dell'infortunio, scaturiti dalla consulenza del pubblico ministero e dalla deposizione testimoniale dello stesso consulente Ing. B.M. e che si è dato carico, nell'ampia e convincente motivazione, di confutare anche le argomentazioni dei consulenti degli imputati, "in quanto dense di contraddizioni fondate su mere supposizioni talora scollegate dalla realtà, in stridente contrasto con le risultanze delle prove testimoniali assunte ed incapaci di fornire una spiegazione logicamente accettabile sulla presenza della vittima nell'area in cui si è verificato l'infortunio".
Concludeva, a tale proposito, la Corte territoriale richiamandosi per relationem alle diffuse, corrette e condivise argomentazioni svolte dal Tribunale, che doveva ritenersi acclarata la causa e la dinamica dell'infortunio in esame con conseguente rigetto della istanza istruttoria degli imputati.
Il controllo di legittimità di questa Corte non può che essere limitato alla verifica del logico apparato argomentativo e della correttezza di ragionamento giuridico formulato dal giudice del merito nel disattendere la richiesta istruttoria de qua, senza tralasciare che la perizia non è comunque riconducile al concetto di "prova decisiva".
Il relativo diniego non è pertanto sindacabile in questa sede, essendo frutto di un giudizio di fatto legato alla ricostruzione della dinamica del sinistro anch'essa affidata esclusivamente all'apprezzamento fattuale incensurabile - perchè congruamente motivato - in sede di legittimità.
 
4.3. - Infondati si dimostrano anche il terzo e quarto motivo del ricorso del M. con i quali la difesa del predetto si duole dell'intervenuto giudizio di comparazione delle circostanze, della entità della pena irrogata, nonchè della mancata motivazione sulla riforma della condanna degli imputati al risarcimento di danni e al pagamento di una provvisionale.
 
4.3.1. - Osserva la Corte che le censure relative alla congruità del trattamento sanzionatorio (perchè di questo, in definitiva, si tratta) - e dedotte anche dall' I. nel quarto motivo del suo ricorso, non appaiono idonee a superare il principio della sostanziale impermeabilità del convincimento maturato in parte qua dal giudice di merito, essendo, la determinazione in concreto della pena frutto di un potere discrezionale rimesso al suo prudente apprezzamento, potere il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come in questo caso, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass, Sez. 4, 10.12.2004, n. 5821).
Non può essere censurato quindi l'operato della Corte d'Appello che, a fronte di una doglianza con cui l'imputato sollecitava una più favorevole valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ha dettagliatamente indicato le ragioni della conferma della pena stabili in primo grado e del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto contestata aggravante.
 
4.3.2. - Inammissibile si appalesa poi la doglianza circa la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, in quanto è legittima la condanna generica, in sede penale, quale obbligazione scaturente dall'accertamento di ogni reato che abbia cagionato, come nel caso de quo, un danno patrimoniale e non patrimoniale, senza che, tuttavia, il giudice stesso debba espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo imitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato (cfr. Cass. Sez. 5, 10.01.2001, n. 191).
Nel caso di specie poi il giudice del merito ha correttamente osservato che "gli importi indicati dal difensore di parte civile appaiono invero provati in conto alla voce del danno morale certamente sussistente e da risarcire in misura di certo maggiore a quello liquidato in danno degli odierni imputati e verosimilmente compreso nella frazione di risarcimento che sarà posta a loro carico all'esito del giudizio civile".
Dunque la condanna alla disposta provvisionale concerne sicuramente e pacificamente un danno risarcibile come esattamente riconosciuto dalla Corte di merito che, con insindacabile apprezzamento di fatto, ha confermato la congruità del relativo ammontare.
Inoltre, come è pacifico, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura in suscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dalla effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. Cass. Sez. Un. 19.02.1991, n. 2246, Cappelli).
 
4.4. - Prive di pregio sono altresì le doglianze dedotte dall' I., con il secondo motivo, sulla inutilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal P.M. ed acquisita ala fascicolo del dibattimento. Va premesso che un atto qualificato come accertamento tecnico non ripetibile trova disciplina nell'art. 360 c.p.p. e, in assenza di riserva dell'indagato, di promuovere incidente probatorio, prevista dal citato articolo, comma 4, deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., lett. c).
Da tale inserimento dovuto, deriva la utilizzabilità dell'atto a norma dell'art. 511 c.p.p., comma 1, e ciò - ove l'atto consista in una relazione tecnica - indipendentemente dall'audizione testimoniale in udienza dell'estensore della relazione (come avvenuto nel caso di specie) richiesta dall'art. 511 c.p.p., comma 3 e art. 501 c.p.p. per la perizia o per la consulenza del P.M. svolta al di fuori della specifica procedura prevista dal citato art. 360 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 1, 27.06.1995, n. 7324 e Sez. 6, 13.06.1996, n. 6031).
Di tali principi ha fatto buon governo la Corte territoriale nel respingere le eccezioni dell'appellante sostanzialmente per le seguenti considerazioni:
a) nel momento in cui il P.M. ha disposto l'accertamento tecnico in questione il nome dell' I. non era ancora stato iscritto nel registro degli indagati; idi conseguenza il P.M. non era tenuto a dare avviso del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico all'ing. B., nè all' I. medesimo, nè ai suoi difensori; e ciò in perfetta sintonia con l'insegnamento espresso da questa Corte (Sez. 4, 19.02.2004, n. 7202) secondo cui: "qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 c.p.p., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente, sia stata già individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso in cui la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali";
b) Non è revocabile in dubbio che l'accertamento in questione fosse qualificabile come atto irripetibile e che il relativo verbale e la relazione tecnica fossero acquisirli al fascicolo per il dibattimento; l'accertamento in questione ha invero riguardato non solo l'autocarro e il gancio di sollevamento del pacco bombole utilizzati dal M., ma anche l'area antistante il deposito di idrogeno dell'ATI al fine di ricostruire le modalità delle operazioni di carico e scarico delle merci in rapporto allo stato dei luoghi. Tutti i beni, quindi, oggetto del predetto accertamento necessitavano all'imprenditore per la ripresa e lo svolgimento dell'attività lavorativa ed erano destinati a subire in tempi brevi sostanziali modificazioni: la ASL di Como, con verbale del 1 giugno 2001, ha invero prescritto alla ATI la messa in sicurezza della predetta area e, con verbale del (OMISSIS), ha prescritto al M. la modifica del sistema di sollevamento dell'autocarro, come di fatto avvenuto con la installazione di dispositivi di radio comando del braccio della gru.
Legittima pertanto appare la acquisizione al fascicolo per il dibattimento della redatta consulenza tecnica pienamente utilizzabile anche nei confronti dell'imputato.
Non va trascurata inoltre la circostanza che sul tema di indagine si è svolto in dibattimento ampio contraddittorio tra le parti con circostanziato esame testimoniale sia dei testi della difesa che di quelli dell'accusa.
 
4.5. Parimenti infondate risultano le doglianze sub specie del vizio di motivazione, dedotte dall' I. (nel terzo motivo) e dal M. (nel secondo motivo del suo ricorso) tese sostanzialmente ad una diversa ricostruzione in punto di fatto delle modalità esecutive dell'infortunio in argomento e che vengono di seguito congiuntamente trattate per evidenti ragioni di connessione.
Al riguardo, non va dimenticato che il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella dell'art. 606 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice del merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass. Sez. 6, 23.06.2006, n. 22256).
I giudici di appello hanno in sostanza confermato il giudizio di responsabilità, facendo riferimento:
 
- Per l' I., all'inadempimento da parte dello stesso (alla luce della incontestabile e ineludibile posizione di garanzia) degli obblighi (gravanti sui datori di lavoro, sui dirigenti e preposti per l'adozione di misure di sicurezza proprie delle attività di specie) di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, portando a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione negli ambienti di lavoro e di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione; nel caso di specie, incombeva al ricorrente I. l'obbligo di una adeguata formazione e informazione della vittima e degli altri operai in materia di assistenza all'autotrasportatore in occasione delle complesse ed insidiose operazioni di carico e scarico dei pacchi-bombole", con particolare riferimento anche a quanto stabilito dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11.
 
- Per il M., alla inosservanza degli specifici obblighi, gravanti sulle sue mansioni di autotrasportatore del carico in argomento, di servirsi di ganci di sollevamento provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco, tali da impedire lo sgancio fortuito del carico nelle fasi di movimentazione e al fatto di non avere preteso, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 186, che il lavoratore S.F. si allontanasse dall'area di pericolo.

4.5.1. - Al riguardo, questa Corte non può che ribadire come, in sede di legittimità non si possa fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.
La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata.
Questo vale, in particolare, per la valutazione sulla attendibilità e sul valore delle prove poste a fondamento della decisione.
Infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabilire se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabili di apprezzamento.
Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (conf. Cass. Sez. Un. 02.07.1997, n. 6402, Dessimone e altri, rv. 207944).
Le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, lett. e) dell'art. 606 c.p.p. non hanno mutato sostanzialmente la natura del giudizio di cassazione che rimane un giudizio di legittimità.
Pur tuttavia, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata è circoscritto alla verifica dell'assenza in quest'ultima di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (cfr. ex multis, Cass. Sez. 6, n. 38698/2006, rv. 234989; Sez. 2, n. 13994/2006, rv. 233460; Sez. 2, n. 19584/2006, rv. 233775; Sez. 1, n. 16223/2006, rv. 233781; Sez. 1, n. 20370/2006, rv. 233778; Sez. 5, n. 39048/2007, rv. 238215; Sez. 4, n. 21602/2007, rv. 237588).
Ciò posto, non vertendosi in ipotesi di travisamento di prova nel senso sopra specificato, non può che concludersi che i giudici di merito hanno esaminato e valutato globalmente tutti gli elementi probatori a loro disposizione, fornendo, nella c.d. "doppia conforme", una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzione delle parti, applicando esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, giungendo correttamente e logicamente a stabilire che:
- le operazioni di carico e scarico, lungi dall'essere disciplinate con precise procedure da concordarsi obbligatoriamente dall'ATI con il trasportatore, erano invece rimesse ad una non meglio precisata "prassi aziendale" e alle autonome scelte dell'autotrasportatore;
- sul punto, significative e convincenti sono state ritenute le deposizioni del teste BA. sulla assenza di una procedura specifica nel procedere alle operazioni in argomento affidate alla suddetta prassi aziendale, mentre si era posto, piuttosto, l'accento, non tanto sul pericolo di caduta del peso dall'alto, quanto sulle informazioni sulla pericolosità del gas idrogeno; nè può valere, certamente, come adeguata formazione degli operai il generico cartello di pericolo di imprecisati "carichi sospesi affisso all'ingresso dell'area;
- concretamente, quindi, nessuna valutazione del rischio specifico della operazione e stata compiuta dal datore di lavoro, si che i corsi e le riunioni tenute in azienda, secondo le deposizioni dei testi GA., BA. e N. non avevano mai avuto ad oggetto operazioni di approvvigionamento del deposito di idrogeno nè le modalità movimentazione dei pacchi-bombole dall'autocarro al deposito di idrogeno e viceversa;
- pur in assenza di una adeguata formazione e istruzione, forse fidando sulla esperienza del dipendente, il datore di lavoro aveva adibito alle mansioni di vigilanza e di assistenza all'autotrasportatore lo S.F. e altri due operai, senza specificare come costoro avrebbero dovuto in concreto svolgere tali mansioni, senza preoccuparsi di vietare esplicitamente ad essi di accedere, durante la movimentazione dei carichi, nell'area dello stabilimento, peraltro angusta, adibita alle predette operazioni ed inoltre senza curarsi di circoscrivere le mansioni dei propri dipendenti rispetto a quelle di esclusiva competenza del M..
 
4.5.2. - Logico appare dunque l'apparato argomentativo con il quale la Corte territoriale ha stabilito la responsabilità penale del datore di lavoro, responsabilità che non viene meno in base alla mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In particolare, nel caso di specie, come testualmente stabilito dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11, allo scopo di prevenire i pericoli derivanti ai lavoratori dalla caduta dei materiali, ove non possibile la difesa con mezzi tecnici, dovevano essere adottate altre misure o cautele adeguate.
L'adeguatezza delle misure va valutata con riferimento specifico alla natura del pericolo dal quale ci si deve difendere e il relativo accertamento rientra nel compito specifico del giudice di merito.
Detto giudice, nella fattispecie, ha ritenuto che se non vi fosse stata la contemporanea operatività della attività di scarico e delle operazioni lavorative a terra, l'incidente non si sarebbe verificato.
Una adeguata difesa doveva e poteva essere approntata dall' I., non soltanto con l'affissione di specifici segnali di pericolo, ma vietando espressamente e formalmente ai propri dipendenti addetti alla assistenza dell'autotrasportatore di transitare e sostare nell'area in questione durante la movimentazione delle merci con la gru, ovvero disponendo la opportuna segregazione, durante le fasi delle predette operazioni, di quegli spazi nei quali poteva ragionevolmente prevedersi l'insorgere del pericolo che la norma mira ad evitare.
Evidenzia ancor congruamente e logicamente il giudice del merito che non vale ad esonerare l' I. da responsabilità, con riferimento ai contestati profili di colpa generica e specifica la designazione dell'ing. N. come responsabile del servizio di protezione e prevenzione. Costituisce invero dato pacifico nella giurisprudenza di legittimità (v. ex multis, Cass. Sez. 4, 06.12.2007, n. 6277) che il soggetto designato dal datore di lavoro a svolgere le funzioni di responsabile di detto servizio con i compiti di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9, è da intendersi quale organo meramente consultivo e propositivo rispetto al datore di lavoro, svolgendo il ruolo di mero coordinatore del sevizio con funzioni di supporto tecnico.
Nella fattispecie, in ogni caso, tale ultimo soggetto non risultava in possesso di un effettivo potere decisionale e, comunque, anche se a seguito dell'introduzione nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 bis ad opera del D.Lgs. n. 242 del 1996, i dirigenti al pari del datore di lavoro e nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, sono destinatali iure proprio dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, correttamente la Corte distrettuale ha rilevato che non erano certamente delegatali dall' I. al N. gli obblighi gravanti esclusivamente sul datore di lavoro, quali quelli richiamati dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 ter, e, cioè, il compito della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore e di elaborazione del documento di sicurezza contenente la relazione sulla valutazione dei rischi, compiti, nella specie, rimasti inadempiuti.
Va, inoltre evidenziato che il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi alla attività lavorativa.
Detto obbligo va ricondotto, oltre che alle disposizioni specifiche, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2, (cfr. Cass. Sez. 4, 06.11.2006, n. 41951, Nuzzo; Sez. 4, 04.07.2006, n. 32286, Civelli, rv. 235368).
In questa prospettiva, opportunamente la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 che, all'art. 11, espressamente prevede contro il pericolo di caduta del materiale dall'alto, come criterio principale, l'adozione di mezzi tecnici e, come criterio subordinato, l'adozione di altre "cautele idonee".
4.5.3. Nessun pregio ha poi la pretesa volta a prospettare l'esclusione del nesso di causalità tra le condotte colpose addebitate agli imputati e l'infortunio del lavoratore, alla luce di una asserita condotta anomala della vittima, non dovendo l'infortunato trovarsi in quel momento e in quel luogo.
I ricorrenti mostrano in tal modo di ignorare che la sicurezza non è materia lasciata all'iniziativa ed alle scelte del lavoratore, nella speranza che si tratti di persona sufficientemente attenta, in grado di comprendere che nessuna altra esigenza può prevalere su quelle di tutela della propria ed altrui incolumità.
Al riguardo, va preliminarmente rilevato che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale il datore di lavoro è tenuto ad osservare e far osservare sia le norme, specifiche emanate per la prevenzione degli infortuni, sia quelle generiche dettate dalla comune prudenza, diligenza e perizia, come pure è tenuto ad impedire atti e manovre rischiose e non consone alle mansioni esplicate dai lavoratori (cfr. Cass. 4, 02.07.2007, n. 29229, Riccitelli).
L'obbligo di garantire al lavoratore la sicurezza sul posto di lavoro comprende anche la previsione di eventuali imprudenze del dipendente.
Come più volte questa Corte ha ribadito, perchè la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive. In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro - o chi per esso - ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis Cass. 4, 27.11.1996, n. 952, Maestrini, rv. 206990, secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro).
E, nel caso in esame, non possono essere considerate abnormi, ma al più imprudenti le condotte indicate in ricorso.
Si aggiunga che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore (v. Cass. 3, 20.10.1982, Vedovato, n. 627 rv. 158239-41; Cass. 4, 3.10.1990, Mandala, secondo cui il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso; Cass. 4, 23.06.2005, n. 38850, Minotti, rv. 232420; Cass. 4, 29.09.2005, n. 47146, Riccio, rv. 233186).
E ancora, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati.
Nel caso di specie, in sostanza, nulla di eccezionale e di imprevedibile, ovvero esorbitante rispetto alle mansioni di gestione del deposito di idrogeno e di assistenza all'autotrasportatore può rinvenirsi nella condotta tenuta da S.F. il quale, nell'espletamento della assistenza al M., in mancanza di precise indicazioni procedurali, altro non faceva che adeguarsi alla prassi sviluppatasi in azienda, nonchè alla esigenza dell'autotrasportatore di maggiore comodità e rapidità nello svolgimento della operazione.
4.5.4. - Per quanto concerne la specifica responsabilità del M., va inoltre rilevato che, concordemente, i giudici del merito hanno evidenziato, sulla base delle complessive emergenze processuali, oltre alla inosservanza della regola cautelare di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 186, per non aver adottato misure che consentissero all'addetto ATI di allontanarsi dall'area di pericolo durante le citate operazioni e, in particolare, dal raggio di azione della gru, la colpa specifica di aver accettato il rischio della movimentazione dei carichi sospesi nonostante la presenza in prossimità dell'autocarro del lavoratore ATI, proprio nello spazio sottostante i pacchi stessi.
Anche qui, la presenza del cartello sulla fiancata dell'autocarro di tenersi a distanza dal raggio di azione della gru non può certo essere considerata misura idonea ad esonerarlo dalla responsabilità, tanto più che egli si avvaleva consapevolmente della collaborazione fattiva del dipendente ATI che avrebbe invece dovuto tenere lontano dal mezzo.
Un ulteriore profilo di colpa generica del M. veniva poi correttamente individuato nella imperita esecuzione delle operazioni di movimentazione della gru che, viceversa, sarebbero dovute avvenire con la massima cautela proprio per la presenza dello S.F. in prossimità dell'autocarro e in considerazione del peso del pacco- bombole e della limitata oscillazione dovuta al sistema di aggancio, senza incorrere nell'errore grossolano, nella fase di discesa del pacco, di urtare lo spigolo del pianale dell'autocarro con il conseguente sbilanciamento del carico e distacco del gancio c.d.
"omega" da quello a uncino c.d. "Crosby".
Invero, risulta poi di tutta evidenza, anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica del consulente del P.M., che il gancio di sollevamento della gru non era conforme al disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 172, e, cioè, fornito di un dispositivo di chiusura in modo da impedire lo sganciamento dagli atri organi di presa.
Osserva in proposito il primo giudice che "l'anomalo stato del gancio è desumibile ictu oculi da un esame diretto del gancio stesso, oltre che dalle foto di comparazione eseguite dal consulente B..
Tali anomalie inerivano alle dimensioni della molletta e al movimento laterale della stessa determinati dalla sostituzione della molletta originaria e dall'inserimento di una vite non idonea in quanto non assicurava il fermo della molletta consentendone gli spostamenti laterali".
Conforme il giudizio della Corte d'Appello ed altrettanto corretto sul piano logico, quando precisa, replicando alle doglianze dell'imputato, che le cause e le modalità di sganciamento del carico sono il risultato di una approfondita analisi di merito e del minuzioso raffronto critico a cui sono state sottoposte tutte le consulenze di parte.
Alla luce delle predette emergenze probatorie, quindi, la Corte di merito ha ritenuto per acclarate le seguenti circostanze:
a) in occasione delle operazioni di carico e scarico in questione, M. ha fatto uso di un gancio modificato nella sua struttura, avente un "fermo" di dimensioni diverse (e maggiori) rispetto a quello originario;
b) l'anomala molletta di chiusura del gancio, utilizzata impropriamente dall'imputato ne ha compromesso notevolmente la funzionalità, rendendo agevole - in occasione di oscillazioni del carico e di torsione dei ganci - la interposizione dell'anello ad Omega solidale al carico di bombole, nel gioco tra il "fermo"' e la punta del gancio "ad uncino";
c) il predetto gancio, facendo leva su quella parte della superficie della molletta esterna, ha determinato lo (inevitabile) sganciamento del pacco, poi rovinato sulla vittima.
Non vi è, quindi, ragione alcuna, processualmente accertata, per dubitare della rilevante incidenza causale assunta, nella determinazione dell'evento, dalla anomalia ed inidoneità della molletta di chiusura utilizzata dall'imputato, con la quale è stato gravemente manomesso il meccanismo originale di sicurezza del gancio destinato al sollevamento del pesante pacco e provocato lo sganciamento del carico.
Nè può ritenersi, come sostenuto dal M., che l'evento in questione si sarebbe comunque verificato anche con l'impiego di una molletta originale, inidonea ad impedire lo sganciamento di un carico di circa 2000 Kg ed a reggere una pesante sollecitazione laterale.
Per confutare l'apodittica tesi difensiva la Corte territoriale ha ritenuto, con congrua, logica esaustiva e convincente motivazione (in quanto tale esente da censure in questa sede), sufficiente rilevare che il C.T. del P.M., con indagine diligente ed esauriente, ha compiuto un ulteriore esperimento, con l'utilizzo di una molletta originale, verificando che, in tal caso, il fermo non determinava alcun agio laterale sulla molletta e non vi era, quindi, alcun pericolo di sganciamento e ciò in quanto " la superficie (della molletta originale) è troppo ridotta per consentire al gancio Omega di appoggiarsi" e di fare leva sul fermo e sganciarsi.
4.6. - Infondate sono infine le censure svolte dall' I. nel sopra richiamato quarto motivo di ricorso, relative al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla misura della pena inflitta e al giudizio di comparazione delle circostanze.
4.6.1. - Nel richiamare, a tale proposito, le considerazioni svolte al punto 4.3.1. in risposta ad analoghe doglianze del M. sulla dedotta non congruità di detto trattamento, va ribadito che il giudizio con il quale il giudice del merito apprezza l'entità dell'intero fatti in relazione a tutti gli elementi ed alle circostanze che lo compongono, al fine determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per essa non è richiesta una analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale, tenendo conto di tutte le componenti del fatto criminoso (cfr. Cass. Sez. 4, 26.10.2004, n.41702).
Di tale potere la Corte territoriale ha fatto corretto e logico uso, sia in tema di determinazione della misura della pena di poco superiore al minimo edittale, sia in tema di bilanciamento delle circostanze motivatamente ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, in considerazione dell'elevato grado di colpa dell'imputato e delle plurime condotte omissive addebitategli nella sua qualità di datore di lavoro".
4.6.2. - Infondata è altresì, la doglianza dell' I. relativa alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6.
Al riguardo, la Corte d'Appello ha ritenuto legittimo il diniego del primo giudice di concedere la richiesta attenuante speciale, "in assenza di un integrale e tempestivo risarcimento del danno, intervenuto solo parzialmente nel corso del giudizio di primo grado".
E' appena il caso di rilevare che il comportamento dell'imputato che intenda ottenere la concessione della attenuante della riparazione del danno "prima" del giudizio deve prescindere da considerazioni relative alla prova della sussistenza del danno risarcibile, ma occorre invece che sia tale da eliminare ogni conseguenza dannosa derivante dal commesso reato.
Infatti, spetta al giudice di merito accertare se risarcimento vi sia stato e se esso sia stato integrale e, quindi, tale da giustificare un trattamento sanzionatorio, meno rigoroso nei confronti dell'imputato. Il negato beneficio rientra, quindi, nel potere discrezionale del giudice del merito che, se congruamente espresso, come nel caso de quo, risulta immune da censure di legittimità.
4.7. - Ritenute quindi infondate tutte le doglianze dei ricorrenti, resta la congruità, logica e giuridica, della impugnata sentenza.
I giudici di merito hanno infatti esaminato e valutato globalmente tutti gli elementi probatori a loro disposizione, fornendo, nella c.d. "doppia conforme" una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, giungendo correttamente e logicamente a stabilire la responsabilità degli imputati per il reato di omicidio colposo loro ascritto, commesso con violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonchè al pagamento delle spese in favore delle parti civili che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
 
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali; li condanna altresì al pagamento delle spese in favore delle parti civili che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2008