Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 settembre 2014, n. 18520 - Indennità per gli addetti alla navigazione marittima




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 26644-2012 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA e PUGLISI LUCIA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro A.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6843/2011 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/11/2011 R.G.N. 487/14;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega verbale ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


L'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) proponeva appello avverso la sentenza emessa il 28.6.06 dal Tribunale di Foggia, con cui era stata condannata a corrispondere all' A. la rendita per l'infortunio sul lavoro occorsogli il 5.11.93, nella misura del 20% di inabilità lavorativa. Resisteva l'assicurato, proponendo appello incidentale. Rinnovata la c.t.u. medico legale, la Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 18 novembre 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto dell' A. all'indennità da inabilità temporanea assoluta per il periodo dal 6 al 20 novembre 1993, e per l'effetto condannava l'IPSEMA al pagamento della relativa indennità per i giorni 6 e 7 novembre 1993, rigettando ogni altra domanda.

Per la cassazione propone ricorso l'INAIL, succeduto all'IPSEMA in base al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.

L' A. è rimasto intimato.


Diritto

1.- L'INAIL denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68, comma 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che la norma invocata prevede che l'indennità in questione decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato, nella specie avvenuto l'8 novembre 1993, sicchè la sentenza impugnata non avrebbe potuto riconoscere l'indennità in questione per i giorni 6 e 7, rimasti a carico del datore di lavoro (essendo l'infortunio occorso all'assicurato il 5 novembre).

1.1- Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68, comma 4, stabilisce che "per gli addetti alla navigazione marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato (nella specie dunque dal 9 novembre 1993)..", sicchè effettivamente l'IPSEMA, ora INAIL, non poteva essere condannato a corrisponderla per i giorni 6 e 7 novembre 1993, essendo peraltro pacifico che l' A. fu indennizzato per il periodo successivo.

La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, col rigetto della domanda dell' A. quanto all'indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni 6 e 7 novembre 1993. Nulla per le spese, essendo la controversia iniziata nel 1996, ben prima dunque dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, poi convertito in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nei merito, rigetta la domanda proposta dall' A..

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2014