Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 giugno 2014, n. 27967 - Rischi derivanti dall'esecuzione di opere di demolizione


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
R.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 62/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


Fatto


1 - R.R. propone, per il tramite del difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, del 20 dicembre 2012, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Empoli, del 24 maggio 2011, che lo ha ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose gravi commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di H. A..

All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un mese di reclusione.

Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, l'imputato, quale legale rappresentante della "Tecnic Tecnologie Toscana s.r.l.", e quindi di datore di lavoro dell'operaio infortunato, ha cagionato al dipendente la "frattura chiusa di ossa del metatarso", avendo omesso di dare attuazione al piano operativo di sicurezza con riguardo ai rischi derivanti dall'esecuzione di opere di demolizione. Di guisa che era accaduto che il lavoratore, nel corso dei lavori di abbattimento di una parete in cemento armato, a seguito della caduta della stessa, era stato colpito alla gamba ed aveva riportato le lesioni sopra specificate.

2 - Deduce il ricorrente: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 590 c.p., violazione del principio del divieto di reformatio in peius, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione al diniego di applicazione della sola pena pecuniaria.

Lamenta, in particolare, l'esponente che il giudice del gravame abbia erroneamente individuato, ai fini della determinazione della pena, non l'arco edittale di cui all'art. 590 c.p., comma 1 (reclusione fino a tre mesi o multa fino ad Euro 309), essendo stata riconosciuta l'equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, bensì quello previsto nel comma 3 per le lesioni gravissime (da uno a tre anni di reclusione); avrebbe, cioè, definito in termini di maggiore gravità le lesioni patite dal lavoratore infortunato, peraltro senza indicare quale disposizione normativa, sotto il profilo sanzionatorio, ha ritenuto applicabile, tra quelle succedutesi nel tempo.

L'incongruente motivazione si sarebbe negativamente riflessa anche sulle richieste concernenti la sospensione della pena e l'applicazione della pena pecuniaria.

Diritto

Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.

1 - La corte territoriale, in realtà, è pervenuta alla conferma della sentenza del primo giudice, impugnata dal solo imputato, anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, sia pure attraverso un percorso argomentativo non del tutto lineare. Non è, quindi, intervenuta alcuna "reformatio" della decisione di primo grado, tantomeno "in peius", ciò non potendo sostenersi con riguardo ad una sentenza che, come nel caso di specie, pur partendo da considerazioni, sulla pena applicabile, errate e divergenti rispetto a quelle svolte dal primo giudice, abbia finito con il confermare il trattamento sanzionatorio individuato dallo stesso giudice, anche con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

2 - Nessuna conseguenza, poi, ha avuto nell'iter motivazionale della sentenza impugnata, l'errato riferimento alla pena applicabile all'odierno ricorrente, atteso che la richiesta applicazione della pena pecuniaria, alternativamente prevista dalla legge con riferimento alla fattispecie delittuosa ritenuta dal giudice, è stata legittimamente respinta in considerazione della gravità delle lesioni riportate dalla vittima; ciò che ha superato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, evidentemente legata all'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

3 - Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014