Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 3 maggio 2000
Validità: 01.05.2000 - 30.04.2002
Parti: Co.Gas. e RSU e Filcea
Settori: Chimici, Co.Gas. Comacchio (Fe)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Informazioni
Art. 2 Appalti
Art. 3 Formazione professionale
Art. 4 Inquadramento professionale
Art. 5 Ambiente di lavoro
Art. 6 Buono mensa
Art. 7 Indennità capisquadra
Art. 8 Trasferta operai con rientro serale
Art. 9 Trasferta operai con pernottamento fuori sede
Art. 10 Trasferimento operai
Art. 11 Trasferta impiegati e quadri
Art. 12 Reperibilità
Art. 13 Premio di partecipazione anno 1999
Art. 14 Premio di partecipazione anno 2000
Art. 15 Validità e durata

Contratto collettivo integrativo aziendale, Maggio 2000

In data 03.05.00, presso la sede aziendale della società Co.Gas spa, in San Giuseppe Via Romea 32, si sono incontrati per la stipata del nuovo contratto integrativo aziendale, le parti così rappresentate: […] l'Azienda […], in rappresentanza dei lavoratori le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) […] e […] la Filcea […]

Premessa:
Co.Gas spa opera di concerto con le consociate e la controllante CPL Concordia Soc. Coop. a r.l. al fine di estendere la sua presenza nel mercato nazionale della distribuzione del metano e, più in generale, dei servizi energetici.
La strategia per la realizzazione di questa missione aziendale consiste nella ricerca e cella valutazione sul territorio nazionale sia di esercizi sia di aziende al fine della loro acquisizione e riorganizzazione, con l'obbiettivo di gestirli con risultati economici tali da attrarre e mantenere l'interesse degli azionisti.
Pertanto le prospettive di mantenimento e di espansione delle opportunità di occupazione in azienda nell'immediato futuro saranno sempre meno legato alla tradizionale attività di Co.Gas spa, e cioè i lavori di ampliamento della reti attualmente gestite.
Assumeranno invece sempre più importanza le attività di esercizio dello reti, le attività di programmazione e di controllo dei lavori affidati a terzi, i servizi agli utenti e le attività specialistiche di manutenzione impianti o servizi tecnici collaterali alla distribuzione del gas (gestione calore, gestione impianti illuminazione pubblica, acquedotti, ecc.).
L'attuazione di questa strategia richiede che nelle risorse umane di Co.Gas aumenti la consapevolezza:
- della definitiva uscita dall'ottica localistica;
- della necessità di governare i processi aziendali secondo criteri di economicità crescente;
- della necessità di conseguire e consolidare la capacità di operare autonomamente sul mercato pur nell'ambito delle strategie di gruppo;
- della necessità di rendere gli attuali ruoli professionali progressivamente più adeguati ad affrontare operazioni di esercizio, piuttosto che di sola costruzione.
La direzione aziendale ha iniziato ad adottare le politiche idonee a sostenere questa strategia, e anche la contrattazione aziendale, prevista dall'art. 55 del CCNL 18 Luglio 1995 "Industria del Metano", deve affermare dai contenuti che siano coerenti con il miglioramento dell'efficienza e della produttività aziendale nel sorso sopra indicato.

Art. 1 Informazioni
Per aggiornare i dipendenti sui programmi aziendali e discutere eventuali problematiche organizzative generali, si effettueranno incontri, di norma semestrali, fra i rappresentanti sindacali e la direzione aziendale, o su richiesta specifica di una delle parti, allo scopo di discutere:
- scelte produttive
- programmi di investimento
- iniziative promozionali
- organizzazione del lavoro e utilizzazione della mano d'opera.
Lo scopo di queste riunioni deve essere quello di trovare tecnicamente delle soluzioni ai problemi che insorgono, pertanto non devono avere assolutamente nessuna valenza contrattuale e la partecipazione dei delegati e loro eventuali interventi devono essere coerenti con quanto sopracitato.

Art. 2 Appalti
L'Azienda, in occasione dei periodici incontri informativi, fornirà notizie alla RSU sulla tipologia dei lavori dati in appalto, sull'importo globale dei lavori e i dati relativi alle opere appaltate.

Art. 5 Ambiente di lavoro
Le visite mediche ai lavoratori saranno orientate sulle diverse attività professionali ed avranno lo scopo di costituire e delineare un percorso di rischio per ogni singola lavorazione ed intervenire una volta identificate le cause sulla organizzazione del lavoro, portando quei correttivi possibili per diminuire le nocività e le pesantezze.

Art. 12 Reperibilità
Ai lavoratori che effettuano il servizio di reperibilità, verrà riconosciuta una indennità, così come previsto dal CCNL Industria del Metano. […]
I turni di reperibilità e i nominativi dei lavoratori chiamati a parteciparvi saranno stabiliti dalla Direzione aziendale bimestralmente, dando la precedenza ai volontari ed esaminate le professionalità occorrenti per lo svolgimento del servizio.
Ai lavoratori impegnati nel servizio di reperibilità, l'Azienda mette a disposizione un apparecchio telefonico cellulare ed un mezzo di trasporta equipaggiato per gli interventi di prima emergenza. Il personale addetta al servizio è responsabile in solido, per il corrette uso dei mezzi aziendali messi a disposizione e ne risponde per gli eventuali danni causati da cattiva uso. E' vietato qualsiasi uso personale dei mezzi ed apparecchi telefonici a disposizione del reperibile.
In caso di sciopero, l'Azienda indica in 3 il numero minimo di lavoratori addetti al mantenimento delle condizioni di sicurezza desti esercizi e necessari a garantire la continuità del servizio; tali lavoratori saranno indicati in funzione delle professionalità necessarie, tenendo in considerazione coloro che non aderiscono allo sciopero, nonché il calendario di reperibilità in atto. A titolo esemplificativo le figure professionali da utilizzarsi in caso di scioperi saranno: Caposquadra, saldatore e operatore di macchine.

Art. 15 Validità e durata
Il presente accordo integrativo aziendale ha decorrenza dal 01.05.2000 con scadenza al 30.04.2002. Per quanto in esso non espressamente richiamato si fa riferimento alle norme del CCNL Industria del Metano e per quanto non in contrasto restano valide le condizioni e gli accordi stabiliti con accordo aziendale del 13 gennaio 1999.