Tipologia: Testo unico accordi sindacali
Data firma: 25 maggio 2000
Parti: Italcarni e RSU
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Italcarni Carpi (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Relazioni sindacali: Comitati bilaterali - Durata dei contratti - Informazione e confronto sulle strategie bilancio di previsione - Determinazione e utilizzo delle ore spettanti alle strutture sindacali - Presidio di unità organizzative durante le assemblee sindacali
1. Relazioni sindacali ed informazioni aziendali

1A) Comitati Bilaterali
1B) Informazione e confronto sulle strategie
1C) Bilancio di previsione
1D) Determinazione e utilizzo delle ore spettanti alle strutture sindacali
1E) Presidio di unità organizzative durante lo svolgimento delle assemblee sindacali (punto 2B precedente)
2A) Carichi di lavoro
2B) Tecnologia e ambiente di lavoro
2C) Slittamento - Rotazione
2D) Gruppo rifilatura prosciutti
2E) Struttura organico e organizzazione del lavoro
2G) Macellazione mezzene intere
2H) Reperibilità addetti manutenzione
2I) Norme di comportamento aziendale
2L) Visite di inventario e di controllo sanitario
2M) Rotazione
2N) Consumazione del pasto
2O) Lavoro a turni
3) Ambiente di lavoro: Malattie e infortuni - Prevenzione infortuni - Temperatura ambienti di lavoro - Mezzi di protezione individuale - Igiene ambientale - Cure termali - Malattia e preavviso - Cartellino sanitario
3A) Malattie e infortuni
3B) Prevenzione infortuni
3C) Temperatura ambienti di lavoro
3D) Mezzi di protezione individuale
3E) Igiene ambientale
3F) Cure termali
3G) Malattia e preavviso
3H) Cartellino sanitario
4) Occupazione: Passaggi da una azienda all'altra del gruppo - Trasferimenti per mobilità - Occupazione femminile e pari opportunità - Contratti formazione lavoro - Periodo di prova
4A) Passaggi da una azienda all'altra del gruppo
4B) Trasferimenti per mobilità
4C) Occupazione femminile e pari opportunità
4D) Contratti Formazione Lavoro (CFL)
4E) Periodo di prova
5) Profili professionali
6) Formazione professionale: Professionalità - Corsi di addestramento e formazione
6A) Formazione professionale

6B) Professionalità
6C) Corsi di addestramento e formazione
7) Orario di lavoro: Distribuzione orari di lavoro - Orario di lavoro nei diversi settori - Orario notturno donne - Pause - Pausa mensa - Orario di lavoro della manutenzione - Pausa cambio indumenti e pulizia personale - Part-time - Assenze e permessi - Permessi parentali - Comunicazione in caso di assenza per malattia/infortunio - Accertamento stato infermità normative assenze - Ferie - Flessibilità straordinario - Contatore ore (Ferie anno precedente - ferie nuove - flessibilità) - Week end lungo - Doppio turno in spedizione - Interruzioni del lavoro - Superamento orario di lavoro al discensore - Rotture tecnologiche degli impianti - Non limite orario per alcune figure professionali
Criteri di carattere generale ai quali ci si è riferiti

Orario di lavoro
7A) Distribuzione orari di lavoro
7B) Orario di lavoro nei diversi settori
7C) Orario notturno donne
7D) Pause
7E) Pausa mensa
7F) Orario lavoro della manutenzione
7G) Pausa cambio indumenti e pulizia personale
7H) Part-time o Tempo lavorativo ridotto
7I) Assenze e permessi
7L) Permessi parentali
7M) Comunicazione in caso di assenza per malattia/infortunio
7N) Accertamento stato di infermità
7O) Normative assenze
7P) Ferie
7Q) Flessibilità
7R) Straordinario
7S) Contatore ore (ferie anno precedente, ferie nuove, flessibilità)
7T) Week end lungo
7U) Doppio turno in spedizione
7V) Interruzioni del lavoro
7Z) Superamento orario di lavoro al discensore
7X) Rotture tecnologiche degli impianti
7Y) Non limite orario per alcune figure professionali
8) Normativa quadri aziendali
Art. 1) Riconoscimento quadri
Art. 2) Periodo di prova
Art. 3) Informazione
Art. 4) Formazione
Art. 5) Indennità di funzione
Art. 6) Indennità non limite orario
Art. 7)
Art. 8) Quote di prestazione legate a criteri di valutazione
Art. 9)
9) Responsabili di reparto, ufficio
10) Trattamento economico: Premio di produzione - Salario aziendale per obiettivi (SAO) - Generi in natura - Giorno di pagamento delle retribuzioni - Modalità di pagamento delle retribuzioni - Trattamento fine rapporto: anticipi sul TFR - Indennità per lavoro pesante e disagiato - Maggiorazione turni - Prestazioni di lavoro in trasferta - Indennità disagio di manutenzione di reperibilità - Indennità casa/lavoro - Festività patrono, 2 giugno, 4 novembre o cadenti in domenica - Assorbimento ore - Lavaggio indumenti - Retribuzione ore lavorazione mezzene - Procure
10A) Premio di produzione
10B) Salario aziendale per obiettivi (SAO)
10C) Generi in natura
10D) Giorni di pagamento delle retribuzioni
10E) Modalità di pagamento delle retribuzioni
10F) Anticipi sul trattamento di fine rapporto
10G) Indennità per lavoro pesante e disagiato
10H) Maggiorazione turni
10I) Prestazioni di lavoro in trasferta
10L) Indennità disagio manutenzione
10M) Indennità di reperibilità
10N) Indennità casa/lavoro
10O) Festività patrono, 2 giugno, 4 novembre o cadenti in domenica
10P) Assorbimento ore
10Q) Lavaggio indumenti
10R) Retribuzione ore lavorazione mezzene
10S) Procure
11) Mensa aziendale
• Parte normativa

• Parte economica
12) Dotazione e uso del vestiario aziendale

Testo unico degli accordi sindacali e integrativi aziendali al 25/05/2000

Il giorno 25 Maggio 2000 tra la delegazione dell'Italcarni […] e la RSU […], si è convenuto quanto segue
Il presente accordo aziendale annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi aziendali verbali accordi integrativi, stipulati nelle seguenti date: 28/11/67 - 4/02/70 - 10/02/71 - 22/6/71 - 8/7/71 - 17/4/72 - 19/6/72 - 7/2/74 - 8/5/74 - 14/3/75 - 30/4/75 - 25/8/75 - 25/2/76 - 25/3/76 - 28/4/76 - 8/10/76 - 22/10/76 -4/12/76 - 9/12/76 (1°) - 9/12/76 (2°) - 10/1/77 - 6/2/77 - 20/6/77 - 4/8/77 - 11/10/77 -10/12/77 - 26/4/78 - 19/6/78 (1°) - 19/6/78 (2°) - 19/6/78 (3°) - 19/6/78 (4°) - 30/6/78- 17/8/78 - 8/9/78 - 24/10/78 - 17/12/78 - 27/3/79 - 30/3/79 - 2/5/79 - 20/6/79 -21/6/79 - 11/7/79 - 13/11/79 - 4/12/79 - 1/4/80 (1°) - 1/4/80 (2°) - 2/4/80 - 28/5/80(1°) - 28/5/80 (2°) - 4/6/80 - 24/6/80 - 2/7/80 - 11/7/80 - 1/4/81 - 15/5/81 - 22/6/81 -25/6/81 - 14/7/81 - 15/7/81 - 26/8/81 - 30/10/81 - 1/4/82 - 6/4/82 - 1/6/82 - 24/6/82 - 15/10/82 - 29/10/82 - 1/12/82 - 22/2/83 - 30/3/83 - 26/4/83 - 10/6/83 - 23/6/83 - 24/8/83 - 27/12/83 - 3/1/84 - 1/2/84 - 13/2/84 - 29/2/84 - 1/6/84 - giugno 84 - 21/6/84 - 5/11/84 - 15/11/84 - 10/4/85 - 18/4/85 - 30/4/85 - 20/5/85 - 4/6/85 - giugno 85 - 8/7/85 - 31/7/85 - 3/9/85 (1°) - 3/9/85 (2°) - 14/9/85 - 19/9/85 - 4/11/85 - 27/11/85 -4/3/86 - 16/3/86 - 20/3/86 - 3/5/86 (1°) - 3/5/86 (2°) - 30/6/86 - 1/7/86 - 26/8/8612/9/86 - 20/11/86 - 15/12/86 - 19/12/86 - 9/1/87 - 14/1/87 - 24/2/87 - 12/3/8719/3/87 - 3/4/87 - 27/4/87 - 11/5/87 (1°) - 11/5/87 (2°) - 29/6/87 - 10/11/87 - 16/11/87 - 2/12/87 - 15/12/87 - 21/12/87 - 22/12/87 (verbali da 1 a 6) - 9/2/88 - 23/3/88 (verbali da 7 a 11) - 25/3/88 - 12/5/88 - 2/6/88 - 2/6/88 (Testo Unico) - 27/10/88 - 28/12/88 - 30/12/88 (1°) - 30/12/88 (2°) - 31/12/88 (Testo Unico) - 07/4/89 - 13/4/89 - 27/4/89 - 9/5/89 - 5/6/89 - 20/7/89 - 9/8/89 - 10/8/89 - 24/8/89 - 28/9/89 - 18/10/89 - 8/11/89 - 13/11/89 - 16/11/89 - 19/12/89 - 20/12/89 - 27/12/89 - 28/12/89 - 31/12/89 (Testo Unico) - 8/2/90 - 13/2/90 - 9/4/90 - 10/4/90 - 15/4/90 - 5/7/90 - 22/8/90 - 6/11/90 - 19/10/90 - 25/10/90 - 12/11/90 - 19/11/90 - 12/12/90 - 13/12/90 -14/12/90 (1°) - 14/12/90 (2°) - 18/12/90 (1°) - 18/12/90 (2°) - 19/12/90 - 21/12/90 - 28/12/90 - 31/12/90 - 31/12/90 (Testo Unico) - 02/01/91 - 25/01/91 - 29/03/91 - 31/03/1991 (Testo Unico) - 19/06/1991 - 10/07/1991 - 02/08/1991 - 28/11/1991 - 27/12/1991 - 31/12/1991 (Testo Unico) - 02/01/1992 - 03/02/1992 - 05/04/1992 - 25/05/1992 - 06/07/1992 - 24/09/1992 - 06/10/1992 - 09/11/1992 - 28/12/1992 - 29/12/1992 - 30/12/1992 - -il/12/1992 (Testo Unico) 03/02/1993 18/03/1993 - 01/04/1993 - 28/04/1993 - 10/05/1993 - 30/06/1993 11/10/1993 29/10/1993 - 03/12/1993 - 31/12/1993 (Testo Unico) - 22/04/1994 - 28/05/1994 - 24/11/1994 - 14/12/1994 - 22/12/1994 - 31/12/1994 (Testo Unico) - 04/05/1995 - 01/09/1995 - 31/12/1995 (Testo Unico) - 23/01/1996 26/03/1996 - 04/10/1996 - 19/11/1996 - 02/01/1997 30/01/1997 - 06/02/1997 28/05/1997 - 31/12/1997 (Testo Unico) - 13/10/1998 31/12/1998 - 31/12/1998 (Testo Unico) - 11/01/1999 - 12/03/1999 (11) 12/03/1999 (2°) - 15/03/1999 -31/03/1999 - 01/06/1999 - 29/06/1999 (Poviglio) - 13/07/1999 - 31/03/2000 - 02/05/2000 - 17/05/2000 - 18/05/2000 - 24/05/2000 - 25/05/2000.

1) Relazioni sindacali: Comitati bilaterali - Durata dei contratti - Informazione e confronto sulle strategie bilancio di previsione - Determinazione e utilizzo delle ore spettanti alle strutture sindacali - Presidio di unità organizzative durante le assemblee sindacali
1. Relazioni sindacali ed informazioni aziendali

* L'Azienda, la RSU e la Flai - Fat - Uila in rapporto alla definizione delle scelte strategiche e dei piani di sviluppo (commerciali, produttivi, degli organici e degli investimenti), hanno convenuto nella opportunità di una informazione ed un confronto preventivo prima della adozione definitiva degli strumenti strategici aziendali.
* La discussione e l'approfondimento che si conviene di svolgere nel corso del confronto fra le parti, ha lo scopo di verificare i presupposti e gli obiettivi delle scelte strategiche nella loro logica e coerenza ed ha l'intento di cogliere eventuali apporti che il confronto medesimo potrà fare scaturire.
* Le parti convengono che gli attuali organici inquadrati sia come operai che come impiegati, costituiscono un dato strutturale prudenziale rispetto ai livelli produttivi ed alla situazione di mercato attuale, e comunque, non rientrano nelle strategie aziendali, se non per forza di causa maggiore, livelli di riduzione ed interventi di ristrutturazione dell'occupazione. Anzi, le parti convengono nella necessità di individuare e condividere strategie produttive aziendali tali da consolidare ed incrementare gli attuali livelli occupazionali.
Per quanto concerne il 1999, le parti convengono che se le condizioni di mercato saranno tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi produttivi, si procederà alla assunzione di circa 6 unità equamente distribuite nel corso dell'anno.
* Fermo rimanendo che gli organi aziendali rimangono depositari del pieno ed autonomo diritto di decisione sulle scelte strategiche, attraverso i meccanismi di informazione e confronto si intende definire un più ampio processo di democrazia nell'impresa e di partecipazione del Sindacato e dei Lavoratori nelle vicende aziendali
Con l'intento di migliorare e sviluppare il coinvolgimento sia dei Lavoratori che della RSU sugli obiettivi aziendali di SAO l'Azienda si impegna a trovare strumenti di informazione chiari e comprensibili da apporre nella apposita bacheca con periodicità mensile o bimestrale al fine di monitorare l'evoluzione degli scostamenti da risultati ed obiettivi.
Tali informazioni riguarderanno la produttività, il numero di suini macellati la % di ore di assenza, il MOL ecc.

1A) Comitati Bilaterali
Le parti, in coerenza con la volontà soprarichiamata di approfondire gli scopi, le forme e i contenuti di nuove relazioni sindacali che corrispondano alla logica della Codeterminazione, concordano di rivitalizzare ed arricchire i Comitati Bilaterali già previsti dagli accordi aziendali in vigore integrandone la normativa.
Scopi e funzioni
I Comitati hanno un ruolo conoscitivo, di approfondimento e consultivo. Essi rappresentano lo strumento e la sede in cui le parti si confrontano, a monte delle decisioni operative di competenza della Azienda, sulla innovazione tecnologica ed organizzativa, oltre che sulla costante ricerca di nuove ed efficaci forme di informazione, coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori Ciò allo scopo di individuare i possibili termini di consenso tra le parti nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità.
Le parti intendono per innovazione tecnologica, l'introduzione di nuovi macchinari e procedure all'interno dell'impresa (uffici e produzione) sia a base informatica che non, aventi la possibilità di apportare modifiche di carattere strutturale dei reparti e/o uffici e riflessi sulle condizioni di lavoro.
Per cambiamento organizzativo, rapportato all'innovazione tecnologica o indipendente da essa, si intende ogni possibile modifica significativa per gruppi di lavoratori che coinvolga aspetti quantitativi e/o qualitativi del lavoro nelle diverse aree funzionali dell'impresa.
Funzionamento dei Comitati
I Comitati bilaterali si riuniranno di norma durante l'orario di lavoro utilizzando i permessi retribuiti a disposizione della RSU. Essi potranno essere attivati da una delle due parti e dovranno organizzare il loro lavoro vincolandolo al rispetto dei mandati definiti dalle parti stesse.
Le parti concordano che i tempi di attivazione dei comitati (inizio e conclusione) devono esser tali da non compromettere i tempi decisionali definiti dall'Azienda.
Ai membri dei Comitati dovrà essere di norma consegnata la documentazione relativa ai temi da analizzare. Tale documentazione, salvo diversa disposizione dell'Azienda, dovrà essere utilizzata in modo riservato.
Il prodotto finale del lavoro dei comitati dovranno essere il documento o i documenti scritti che verranno consegnati ad ambo le parti. Sulla base di tale risultato e comunque prima di ogni decisione operativa, sarà attivato un confronto tra Azienda e RSU (unici soggetti deputati alla contraffazione).
Le parti potranno utilizzare all'interno dei comitati, esperti di propria fiducia esterni all'Azienda e alle Organizzazioni Sindacali.
Per tali esperti le parti convengono sull'opportunità che su di essi venga preventivamente espresso un giudizio di comune gradimento.
A tali esperti potrà essere richiesta la garanzia scritta di assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali di cui verranno a conoscenza.
Le parti convengono che fino all'esaurimento delle procedure sopradescritte non si darà luogo da parte dell'Azienda a decisioni operative e da parte delle Organizzazioni Sindacali e della RSU a manifestazioni di conflittualità sugli argomenti oggetto delle procedure stesse. In caso di mancata intesa le parti sono pienamente titolari dell'esercizio autonomo del proprio ruolo.
Costituzione dei Comitati
Le parti convengono di individuare due forme di comitati bilaterali: Permanenti e di Progetto.
Per Permanenti si intendono quelli che si occuperanno di una specifica tematica da considerare oggetto permanente di confronto tra le parti.
Per Comitati di Progetto si intendono quelli che verranno attivati di volta in volta sulla base di una comune decisione delle parti.
Questi ultimi Comitati, saranno vincolati a temi e tempi definiti ed esaurito il loro compito verranno sciolti.
Le parti decidono di costituire Comitati Permanenti sui seguenti temi:
1) Appalti e Decentramento Produttivo (l'Azienda in aggiunta a quanto previsto dal CCNL), si impegna ad informare la RSU sui contenuti qualitativi e quantitativi della attività da decentrare prima di prendere la decisione definitiva).
2) Ambiente di Lavoro e Salute.
3) Ritmi e Disagi e Organizzazione del Lavoro.
4) Formazione delle Risorse Umane: Piani e Programmi.
5) Condizione Femminile e Pari Opportunità
6) Salario per Obiettivi

1B) Informazione e confronto sulle strategie
L'Azienda, la RSU e la Flai - Fat - Uilias in rapporto alla definizione delle scelte strategiche e dei piani di sviluppo (piani commerciali piani produttivi, piano degli organici e piano degli investimenti) hanno convenuto quanto segue:
a) opportunità di una informazione e un confronto preventivo, prima della adozione definitiva degli strumenti strategici aziendali, tra le parti;
b) la discussione e l'approfondimento che si conviene di svolgere nel corso del confronto tra le parti, ha lo scopo di verificare i presupposti e gli obiettivi delle scelte strategiche nella loro logica e coerenza, ed ha l'intento di cogliere, eventuali apporti che il confronto medesimo potrà far scaturire; l'obiettivo ultimo è quello di rendere pienamente consapevoli le parti, del merito delle scelte strategiche aziendali, nella convinzione che la trasparenza e ancora di più il consenso sulle scelte strategiche sono elementi decisivi per la definizione delle conseguenti decisioni attuative della strategia (piani di investimento, progetti singoli);
c) gli organi aziendali rimangono depositari del pieno ed autonomo diritto di decisione delle scelte strategiche, per cui con i meccanismi dì informazione e confronto di cui ai punti a) e b) si intende definire un nuovo e più ampio processo di democrazia nell'impresa e di partecipazione del sindacato e dei lavoratori alle vicende aziendali.

1C) Bilancio di previsione
Le parti riconfermano che il bilancio di previsione aziendale con il relativo piano di investimenti annuale sia una sede di informazione e confronto non formale sulla politica e sulle scelte aziendali nella quale i lavoratori, la RSU e il Sindacato provinciale sono chiamati ad esprimere le loro proposte e i loro contributi nello spirito di partecipazione del CCNL.
L'Azienda al termine e delle discussioni svolte negli organismi aziendali, nelle sezioni soci, negli altri momenti di partecipazione interna ed esterna andrà alla assunzione di una decisione definitiva sul bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione, definito con il processo di partecipazione interno ed esterno, esce così da una pura dimensione contabile - amministrativa e diventa un fondamentale strumento di lavoro aziendale rappresentando nel concreto uno strumento di programmazione operativa delle scelte a breve termine.
Le parti dandosi reciprocamente atto che ogni problema che costituisce materia di contrattazione è stato e deve essere affrontato rispettando i livelli di negoziazione fra l'Azienda e il Sindacato (aziendale e territoriale) concordano sulla necessità che oltre alle normali riunioni tenute periodicamente dai Responsabili dei Reparti e degli Uffici con i lavoratori per ragioni tecniche e previa informazione del delegato, è utile proseguire l'esperienza delle assemblee congiunte in occasione della illustrazione del bilancio preventivo.

2A) Carichi di lavoro
Le parti convengono che la velocità della catena di macellazione e del nastro principale di sezionatura sia massimo 350 capi/ora dal 09.04.1996 (con oscillazioni di +2 o -2 capi/ora). Le parti si incontreranno per stabilire le condizioni di lavoro con la velocità di 350 capi/ora.
Le macellazioni si effettueranno di norma su 5 giorni settimanali.

2B) Tecnologia e ambiente di lavoro
Qualora l'Azienda realizzi interventi sull'ambiente di lavoro nonché interventi di aggiornamento tecnologico degli attuali impianti o modifiche nella organizzazione del lavoro le parti convengono di incontrarsi preventivamente per valutare e definire effettivo beneficio che ne potrà derivare al tempo di lavorazione per suino e all'insieme della organizzazione del lavoro.

2C) Slittamento - Rotazione
Viene definita rotazione il passaggio dal proprio posto di lavoro a quello contiguo; viene definito slittamento il passaggio dal proprio posto di lavoro ad uno diverso e più lontano.
È interesse dell'azienda oltre che del lavoratore acquisire conoscenze su più mansioni. Pertanto la modifica della situazione esistente non può portare ad avere lavoratori specializzati su una sola mansione.
D'altra parte l'attuale organizzazione del lavoro (che prevedeva rotazioni e slittamenti troppo frequenti) si scontrava sempre di più con una realtà che vede il bisogno di un lavoratore più fermo sulla mansione per rispondere meglio agli obbiettivi di qualità, produttività, formazione dei nuovi assunti, riprofessionalizzazione dei dipendenti rispetto alle nuove mansioni proposte.
Già precedentemente, in diverse mansioni la rotazione era su base settimanale o più lunga, e tale organizzazione rimane.
Ci riferiamo quindi in particolar modo alle mansioni precedentemente con altissima rotazione giornaliera (18 unità della sezionatura). Per queste mansioni (anche sulla base di quanto avviene già nel settore) le parti si pongono un primo obiettivo di slittamento che consenta di occupare la stessa posizione per mezza giornata.
La decisione in tal senso dovrà essere preceduta da una opportuna fase di sperimentazione che in particolare si proponga di attivare una formazione adeguata e una cadenza lavorativa che cominci con alcune volte alla settimana, di norma nel giorni di giovedì e venerdì e da una concordazione finale tra Azienda e RSU.
Rimangono validi ulteriori obiettivi di permanenza ma ore (quotidiana o settimanale) da perseguire e concordare successivamente.
L'azienda non si pone obiettivi di permanenza superiore in tali mansioni.
Le parti prima di attuare quanto precedentemente previsto, in particolare la scelta della settimana si incontreranno per verificare e superare eventuali ostacoli ancora esistenti (in particolare non completa professionalità esistente).
[…]

2D) Gruppo rifilatura prosciutti
* Viene costituito dal 01.01.1995 un gruppo di lavoro denominato Gruppo Rifilatura Prosciutti (GRP) che lavorerà in modo prevalente se non esclusivamente sul nastro rifilatura prosciutti.
* Il gruppo è formato da lavoratori con rapporto di dipendenza.
* Nel Gruppo lavoreranno (nell'ambito del numero dei lavoratori necessari in tale attività) i lavoratori che l'azienda giudicherà in possesso dei necessari requisiti professionali. Dal gruppo saranno esclusi i lavoratori che pur possedendo i requisiti professionali non avranno la oggettiva possibilità di svolgerlo (es. problemi di trasporto, motivi di salute ecc.).
Tenuto conto delle particolarità del mercato del prosciutto, l'orario di lavoro previsto dal CCNL nel GRP verrà determinato su base mensile e non settimanale.
[…]
L'orario giornaliero prima previsto può essere superato di 30 minuti in tutti i giorni di tutte le settimane. Nelle settimane in cui vi è flessibilità per nel GRP la flessibilità sarà distribuita secondo le esigenze del reparto.
* I lavoratori del GRP dovranno osservare le istruzioni loro impartite dal Responsabile indicato dall'azienda e le modalità previste in questo accordo.
* Nel gruppo lavoreranno solo i lavoratori che mi modo volontario accetteranno di essere in tale gruppo e risulterà da una lettera inviata dall'azienda e controfirmata per accettazione dal lavoratore.
* In caso di sopravvenuta impossibilità oggettiva a rimanere nel GRP, il lavoratore dovrà tempestivamente comunicarlo all'azienda che provvederà a sostituirlo nel più breve tempo possibile.
Nell'eventualità in cui il numero di lavoratori che accettano di fare parte del GRP fosse superiore agli organici previsti per tale gruppo, essi verranno utilizzati nel GRP per le sostituzioni e per il restante tempo nelle altre lavorazioni dell'azienda.
[…]

2G) Macellazione mezzene intere
Per andare ad una maggiore utilizzazione degli impianti, l'azienda ha acquisito una lavorazione particolare (mezzene intere) che investe tutti i lavoratori della prima parte della linea di macellazione.
Inoltre investe 4 - 5 lavoratori (appenditori) della sezionatura classica. Questa lavorazione deve essere svolta in orari particolari perché comunque interferisce con il tavolo principale di sezionatura.
Il mercato tende a richiedere il prodotto "caldo" e nelle prime ore del mattino, mentre lo sfruttamento razionale degli impianti porterebbe a sfruttare l'orario di fine mattinata o fine pomeriggio.
Tutte le occasioni di lavoro che portano ad uno sfruttamento più razionale dell'impianto saranno prioritariamente ricercate.

2I) Norme di comportamento aziendale
Orario di lavoro
[…]
B) Termine
Dopo il suono della sirena che segnala il termine dell'attività il Lavoratore deve procedere alla timbratura del cartellino. Non è consentito sospendere l'attività lavorativa prima del suono della sirena salvo i casi concordati sindacalmente; non è altresì consentito che il lavoratore di rechi a cambiare gli abiti o eseguire pulizie personali di fine lavoro prima del suono della sirena salvo i casi concordati sindacalmente.
[…]
D) Intervallo giornaliero
Gli accordi aziendali in essere prevedono nel corso della mattinata un intervallo giornaliero, nell'ambito dell'orario di lavoro di 15' (cosiddetta sosta per panino); l'inizio ed il termine dell'intervallo viene segnalato da appositi suoni della sirena.
Il Lavoratore è pertanto tenuto a non sospendere il lavoro prima del suono e in ogni caso a riprenderlo con il suono di rientro.
In considerazione anche degli aspetti assicurativi nel corso dell'intervallo giornaliero non è consentito uscire dai cancelli aziendali.
Il godimento dell'intervallo giornaliero non è previsto per quelle mattinate nelle quali, a qualsiasi titolo, vi sia una sospensione di almeno 3 ore di lavoro o una, sospensione di durata inferiore ma comprendente l'orario nel quale e previsto l'intervallo giornaliero.
E) Abbandono temporaneo del posto di lavoro
Qualora per effettive esigenze personali il Lavoratore abbia la necessità di abbandonare temporaneamente il posto di lavoro deve preventivamente farlo presente al Responsabile di reparto.
[…]

2L) Visite di inventario e di controllo sanitario
[…]
Il lavoratore a richiesta dell'Azienda e/o delle autorità sanitarie dovrà rendere accessibile l'armadietto personale ubicato negli spogliatoi.

2M) Rotazione
1) Le parti concordano che l'utilizzo della rotazione organizzata vuole perseguire i seguenti obiettivi:
a) aumentare la professionalità dei lavoratori, aumentando il numero di mansioni da eseguire;
b) aumentare la qualità della produzione;
c) diminuire i ruoli gerarchici di controllo per aumentare per i Responsabili il tempo a disposizione per la formazione;
d) bilanciare meglio i carichi di lavoro tra le posizioni;

2N) Consumazione del pasto
Non è possibile consumare il pasto negli spogliatoi.

2O) Lavoro a turni
È lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo.

3) Ambiente di lavoro: Malattie e infortuni - Prevenzione infortuni - Temperatura ambienti di lavoro - Mezzi di protezione individuale - Igiene ambientale - Cure termali - Malattia e preavviso - Cartellino sanitario
L'obiettivo della sicurezza in Azienda è di massima importanza per il lavoratore e per l'azienda stessa;
* un comportamento orientato alla sicurezza si ottiene più efficacemente se si crea in azienda una cultura della sicurezza, che si acquisisce con la partecipazione diretta dei preposti e dei lavoratori alla individuazione dei rischi, delle soluzioni e dei comportamenti da adottare.
Le parti concordano:
* in applicazione del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626;
* in attesa di specifica regolamentazione da definirsi mi sede di contrattazione collettiva nazionale;
* in attesa della successiva normativa complementare prevista dal decreto stesso;
* al fine di consentire un immediato riconoscimento del "rappresentante per la sicurezza" e dell'espletamento delle funzioni ad esso demandate dal D.Lgs. n. 626;
quanto segue:
a) i rappresentanti per la sicurezza, da nominarsi con le modalità previste dal D.Lgs. n. 626, saranno eletti mi misura di: N. 3. Di quale organismo faranno parte verrà visto nell'ambito di gruppo.
b) Essi godranno, per lo svolgimento del loro incarico, di permessi retribuiti in misura di NAO ore annue per rappresentante. Tali ore saranno assorbite fino a concorrenza da eventuali pacchetti previsti dalla Legge o dal CCNL.
c) Il programma di formazione dei rappresentanti verrà definito tenendo conto degli orientamenti stabiliti dagli appositi organismi paritetici territoriali all'uopo costituiti. La formazione avverrà durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei rappresentanti.
d) I rappresentanti per la sicurezza, per l'espletamento delle funzioni previste dall'Art. 19 del D.Lgs. N. 626, avranno diritto all'accesso alla documentazione ed alle informazioni previste dal D.Lgs. n. 626.
e) L'utilizzo dei permessi previsti dalla lettera b) dovrà essere comunicato preventivamente (almeno 24 ore prima, salvo i casi di consultazione tempestiva previsti dall'Art. 19 del D.Lgs. N. 626) al responsabile di reparto o ufficio.
Le parti, nel convenire che i contenuti delle lettere a) b) c) d) e), del presente accordo sono demandati dal D.Lgs. n. 626 alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, concordano che gli stessi saranno adeguati a quanto verrà definito in sede di rinnovo del CCNL di categoria, salvo condizioni dì miglior favore.

3A) Malattie e infortuni
Per quanto riguarda l'Andamento delle malattie e degli infortuni nonché il cambiamento dei dati ambientali, l'azienda si impegna a informare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) la RSU.
Le parti si impegnano a fare un esame di detti fenomeni allo scopo di ricercarne le cause e di promuovere idonee iniziative, per quanto possibile, al fine di eliminarli o ridurli.
La RSU potrà accedere alla relativa documentazione aziendale.

3B) Prevenzione infortuni
Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie alla prevenzione degli infortuni quali (scarpe chiuse, grembiuli protettivi); in particolare per i lavoratori addetti a quelle mansioni per le quali è necessario l'uso del coltello, si prevede l'uso del guanto protettivo e del bracciale
L'Azienda provvederà a dotare i lavoratori di un guanto individuale opportunamente contrassegnato.
Il lavoratore provvederà a custodirlo e conservarlo come per tutti gli altri attrezzi di lavoro già in uso (coltelli, acciarini ecc.).
Verranno consegnate a tutti i lavoratori le scarpe chiuse antinfortunistiche.

3C) Temperatura ambienti di lavoro
Nel reparti la temperatura dell'ambiente di lavoro deve essere rigorosamente mantenuta ai seguenti livelli massimi:
- Tutti i reparti: 10-12°

3D) Mezzi di protezione individuale
Fino a quando nelle aree produttive (inoltro/stordimento) permarranno livelli superiori ai 90 DBA, i lavoratori dovranno portare obbligatoriamente i mezzi di protezione individuale.

3E) Igiene ambientale
Le operazioni di manipolazione della materia prima devono essere condotte in modo da salvaguardare la qualità, garantirne la conservazione ed evitarne le contaminazioni microbiche e fungine.
A tale scopo dovranno essere messe in atto le seguenti misure (la cui gestione è demandata al Responsabile dell'attività di macellazione in base alle modalità indicate dall'azienda):
1) Pulizia e detersione dell'ambiente di lavoro, di conservazione della materia prima, delle attrezzature, in armonia con le norme operative di disinfezione.
2) igiene individuale degli addetti alla lavorazione che si attua mediante il lavaggio accurato delle mani prima dell'inizio del lavoro, l'uso di indumenti di lavoro puliti, la adozione di idoneo copricapo.

3H) Cartellino sanitario
Per il rinnovo del cartellino sanitario l'Azienda si attiverà, per quanto la riguarda, per utilizzare il servizio all'interno dello stabilimento.
L'Azienda si attiverà in tempo utile prima della scadenza, per avvisare i dipendenti della scadenza stessa.

4) Occupazione: Passaggi da una azienda all'altra del gruppo - Trasferimenti per mobilità - Occupazione femminile e pari opportunità - Contratti formazione lavoro - Periodo di prova
4C) Occupazione femminile e pari opportunità

L'Azienda si impegna a mantenere la sostanziale stabilità che da alcuni anni si verifica nel rapporto fra occupazione femminile e occupazione complessiva, evitando tuttavia rigidità che risulterebbero negative non solo per le esigenze tecnico - produttive dell'Azienda, ma anche per gli stessi diritti di pari opportunità che debbono essere offerti alle lavoratrici.

4D) Contratti Formazione Lavoro (CFL)
Le parti riconoscono i Contratti di Formazione Lavoro come strumento che può permettere l'inserimento lavorativo di nuovi lavoratori.
I Contratti di Formazione Lavoro non possono però avere una durata superiore ai 12 mesi quando vengono applicati per le categorie di più basso livello.

6) Formazione professionale: Professionalità - Corsi di addestramento e formazione
6A) Formazione professionale

Le parti individuano congiuntamente nella formazione professionale una leva strategica da utilizzare pienamente per realizzare gli obiettivi di sviluppo dell'impresa, la qualità del lavoro che in essa si svolge, e la crescita di un ruolo attivo dei lavoratori a fronte della innovazione tecnologica, organizzativa, e di prodotto.
A tale scopo verranno favorite prime sperimentazioni di corsi di formazione ed aggiornamento sulla base di adesioni volontarie di lavoratori, da attuarsi anche fuori dell'orario di lavoro e preferibilmente nei periodi di minore intensità produttiva.
Al fine di consentire la realizzazione dei corsi le parti concordano di attivare o utilizzare congiuntamente diversi strumenti:
le normative già previste contrattualmente in materia di diritto allo studio;
altre iniziative concordate tra le parti per i bisogni formativi.
In linea generale le parti convengono nell'individuare quali esigenze prioritarie alla base dei corsi, l'acquisizione, anche preventiva, delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e organizzative di base relative alla attività aziendale e agli eventuali programmi di innovazione nonché alle loro diverse possibilità d'applicazione e sviluppo.
La formazione professionale viene qui intesa come strumento di formazione di base per l'insieme dei Lavoratori in modo relativamente indipendente dagli specifici ruoli e dalle specifiche competenze che essi possono ricoprire nell'impresa

6B) Professionalità
L'Azienda si impegna ad operare per migliorare la professionalità dei lavoratori
A tale scopo si impegna ad inserire, nelle diverse fasi di lavorazione, lavoratori non professionalizzati in aggiunta alle normali posizioni di lavoro, per favorire una loro formazione e crescita professionale. Le ore di lavoro di tali lavoratori non verranno considerate nel calcolo della produttività dei banchi.
L'Azienda e la RSU s'incontreranno per definire un programma di rotazione e formazione professionale di tutto il personale.

7) Orario di lavoro: Distribuzione orari di lavoro - Orario di lavoro nei diversi settori - Orario notturno donne - Pause - Pausa mensa - Orario di lavoro della manutenzione - Pausa cambio indumenti e pulizia personale - Part-time - Assenze e permessi - Permessi parentali - Comunicazione in caso di assenza per malattia/infortunio - Accertamento stato infermità normative assenze - Ferie - Flessibilità straordinario - Contatore ore (Ferie anno precedente - ferie nuove - flessibilità) - Week end lungo - Doppio turno in spedizione - Interruzioni del lavoro - Superamento orario di lavoro al discensore - Rotture tecnologiche degli impianti - Non limite orario per alcune figure professionali
Criteri di carattere generale ai quali ci si è riferiti

A) La manovra di riduzione dell'orario di lavoro si propone di non penalizzare l'utilizzo degli impianti e di essere attuata in modo da corrispondere: alle esigenze produttive e della base sociale; alle esigenze di servizio verso la clientela e la rete commerciale; nonché per consolidare e garantire l'occupazione.
La durata massima settimanale del lavoro ordinano viene fissata per i singoli reparti tenuto conto:
* di nastri giornalieri e settimanali commisurati al tipo di produzione e alla tecnologia esistente;
* che la ripartizione dell'orario di lavoro può avvenire anche in modo non uniforme tra i diversi giorni;
* che l'orario settimanale ordinano di riferimento è quello concordato dalle parti e che può essere diverso tra i reparti.
Infatti l'orario deve tenere conto di un utilizzo della ROL prevista dal CCNL che può portare ad una diversificazione tra gli orari dei reparti o settori. Pertanto l'azienda computerà come ore straordinarie o di flessibilità tutte le ore che eccedano l'orario settimanale ordinano concordato nella contrattazione aziendale.
Anche qualora vengano concordati tra le parti temporanei cambiamenti nella distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale, il computo delle ore straordinarie o di flessibilità partirà dal superamento dell'orario settimanale ordinano (così come è stato concordato nella contrattazione aziendale), essendo questa una sola diversa distribuzione dell'orario settimanale concordato.
Con decorrenza dal 01.01.1995 anche nella spedizione, l'orario base settimanale è di 39 ore come negli altri reparti aziendali.
La particolarità della spedizione vede però una distribuzione diversa nell'arco della settimana dell'orario in base alla posizione occupata.
L'orario di lavoro è massimo di ore 9.30 al giorno e in un solo giorno (il lunedì o altro giorno nel caso di festa al lunedì) esso però raggiunge le 10 ore.
Il lunedì è il giorno nel settore dettaglio in cui vi è la mezz'ora di flessibilità mentre nel settore industriale la mezz'ora di flessibilità è effettuata in giornate che non sono necessariamente il lunedì.
In questo caso le 0.30 ore sono da considerarsi ore di flessibilità che fanno parte del pacchetto delle 56 ore annue.
A richiesta del Lavoratore, tali 0.30 ore possono anche essere considerate a tutti gli effetti ore straordinarie da retribuirsi con la maggiorazione del 45%.
Le modifiche alla organizzazione del lavoro, l'introduzione di nuova tecnologia o l'istituzione di doppi turni, porteranno le parti a discutere preventivamente i nuovi regimi orari, con particolare attenzione quando questi investiranno il venerdì pomeriggio o il sabato mattina.
B) Prevedere per i comparti o per gruppi di reparti omogenei una articolazione degli orari uguale o per lo meno simile.
Questa articolazione può prevedere però per alcuni lavoratori un regime di orario che inizia prima o finisce dopo di quello della normalità degli addetti al reparto.
Inoltre l'articolazione degli orari deve tenere conto della linearità del flusso produttivo fra i reparti e della necessità di integrare le diverse fasi del ciclo produttivo.
C) Prevedere, anche sulla base di una disponibilità dichiarata in proposito, una interruzione a metà giornata di 1 ora.
D) Per quanto riguarda il godimento dell'interruzione di 15' giornalieri si conferma che non è cumulabile né assorbibile.

Orario di lavoro
I regimi d'orario si dividono in 2 grandi aree:
La prima area ha in comune:
1) Il pacchetto annuo di ROL collettiva di 108 ore così costituito:
a) 76 ore riduzione CCNL
b) 32 ore delle ex festività
108 ore TOTALE
La seconda area ha in comune:
1) Il pacchetto di ROL collettiva come l'area precedente ma con un godimento però solo per mezzo di permessi individuali.
2) Un orario di 40 ore settimanali
Di questa area fanno parte anche i dipendenti NLO (non limite orario) che hanno una prestazione settimanale non soggetta a limitazioni di orario.
Questi dipendenti usufruiranno anche in seguito della misura dell'intero pacchetto ROL così come sarà stabilito per gli altri dipendenti.

7C) Orario notturno donne
Con decorrenza dal 04/09/1995 l'orario della macellazione per massimo 3/4 donne avrà inizio alle 5,30 del mattino (deroga art. 5 Legge 9/12/77 N. 903).

7D) Pause
a) Con decorrenza dal 09.04.1996 sono determinate nuove pause, con fermata della linea di produzione.
Pausa:
Tutte le mattine
8,30 - 8,45
10,30 - 10,40
Pomeriggio
Lunedì 15,00 - 15,10
Martedì - Mercoledì - Venerdì 14,30 - 14,40
Giovedì nessuna
Al pomeriggio viene prevista una pausa di 10' solo quando vi è un orario di lavoro superiore alle 2 ore.
Le parti con l'introduzione di queste pause, hanno convenuto una riduzione della produzione di 30' rispetto alla situazione precedente.
Perché la riduzione non fosse superiore i lavoratori hanno accettato una organizzazione dell'orario che vede, l'inizio dello stesso, avvenire sempre 5' prima. Come già avviene ora, l'orario finale termina 5' prima per le pulizie previste al successivo punto c).
[…]
L'orario così determinato, tenuto conto della scelta dei lavoratori di iniziare il lavoro prima, per usufruire in cambio di pause più lunghe durante lo svolgimento del lavoro, è sempre considerato di 39 ore settimanali.
b) Le pause così determinate possono per esigenze produttive avere una variabilità di 10 minuti (anticipati o posticipati).
[…]
c) Quando la macellazione finisce non alla fine dell'orario di lavoro del mattino o del pomeriggio, le pause previste possono avere una variabilità massima di 30' per far coincidere la fine della macellazione con la pausa.
In questo caso la pausa sarà a scalare in ogni posizione di lavoro e dopo i 10' o 15' di pausa si dovrà riprendere il lavoro nel nuovo posto assegnato.
Fuori dalle pause l'allontanamento dal posto di lavoro deve essere autorizzato Tenuto conto che tutti i lavoratori effettuano una pausa di 15' (c.d. panino) durante l'orario giornaliero di lavoro, l'orario settimanale di lavoro effettivo è dato dall'orario settimanale di presenza depurato di tanti 15' quanti sono i giorni di lavoro.

7E) Pausa mensa
Per meglio organizzare il flusso di accesso durante l'ora di sosta per il pranzo i diversi reparti coordineranno gli orafi di accesso.

7G) Pausa cambio indumenti e pulizia personale
a) Le parti confermano l'attuale organizzazione del lavoro nel reparto macellazione/sezionatura che vede un inizio e una fine a scalare nel diversi posti di lavoro.
Quando la macellazione termina alla fine del normale turno di lavoro della mattinata o del pomeriggio, la organizzazione del lavoro a scalare deve garantire una produzione della catena che alimenti la linea di sezionatura fino a 5 minuti prima della fine dell'orario di lavoro. Ad esempio nella mattina che il lavoro in sezionatura termina alle 12 il discensore deve essere alimentato fino alle 11.55.
Tale pausa serve per il lavaggio delle attrezzature e degli indumenti.
Nelle mattinate in cui non vi è completa macellazione e al pomeriggio vi è ripresa lavorativa il lavoro del mattino termina alle 12, per tutte le posizioni, non dovendo fare il lavaggio delle attrezzature e degli indumenti.
La fermata a scalare a ritroso della pausa compensa il fatto che all'inizio della lavorazione avviene esattamente l'opposto (esempio discesa coclea inizio ore 6.25 posizione attacco spali 6.32).
Questa pausa viene effettuata con le stesse modalità anche quando si macella nel pomeriggio. La macellazione del pomeriggio deve però essere aggiuntiva delle ore del mattino e non in sua sostituzione.
Nei giorni in cui la fine della macellazione (mattino e/o pomeriggio non coincide con la fine del turno di lavoro i 5' di pausa per la pulizia qui previsti vengono utilizzati immediatamente alla fine della macellazione, pertanto la successiva lavorazione in sezionatura termina con la fine del turno di lavoro.
b) Gli addetti alla catena di macellazione da stalle di sosta a stacco teste, quando la macellazione non termina alla fine del normale turno di lavoro della mattina o del pomeriggio e gli addetti finiscono l'orario di lavoro in sezionatura, viene riconosciuta una pausa di 15' per il cambio degli indumenti.
Queste pause assorbono fino a concorrenza le pause previste a pag. 70 del Testo Unico attuale Paragrafo 7D).
c) La organizzazione del lavoro nel "reparto macellazione" che si è determinata non prevede di usufruire i 5' di pausa finale come gli altri lavoratori alla fine del lavoro ma di essere usufruita in itinere durante l'orario di lavoro stesso.
Inoltre i lavoratori della macellazione complessivamente non superano l'orario di lavoro degli altri lavoratori però devono essere presenti sul posto di lavoro (nell'ambito del range previsto per la marcatura) alcuni minuti prima.
[…]
d) Quando c'è macellazione completa al mattino o al pomeriggio, tenuto conto della lunghezza della catena di macellazione e delle microfermate che possono avvenire, in alcuni casi si possono avere orari di lavoro effettivo con prolungamento nel posto di lavoro che superano di 3/4 <4 minuti l'orario degli altri lavoratori.
Questi minuti di lavoro in più non vengono rilevati dal cartellino magnetico essendo il range di 14'es: 12.00 - 12,14 è sempre 12.00 ai fini del riconoscimento dell'orario di lavoro.
Questo superamento effettivo dell'orario di lavoro è diverso dall'altra situazione organizzativa prevista al punto c) precedente.
Il disagio provocato da questi minuti di lavoro effettivo di superamento dell'orario di lavoro viene riconosciuto attraverso un aumento dei disagio orario per tutte le posizioni del macello sporco (da stalle a stacco teste).
Questo aumento di orario ha determinato i nuovi livelli di disagio previsti al paragrafo 10G).

7Q) Flessibilità
Al fine di cogliere le opportunità offerte dal mercato di riferimento e aumentare la economicità della produzione, le parti convengono di articolare la flessibilità prevista dal CCNL nel seguente modo:
a) L'orario annuale è determinato tenendo conto che l'orario settimanale è di 39 ore più 1 ora di ROL.
La flessibilità può essere richiesta solo con la settimana base a 39 ore e con queste modalità:
- settimana con o senza festività 1.30 tra Martedì (+0.30) e lo Mercoledì (+0.30) e Giovedì/Venerdì (le rimanenti ore non programmate nella settimana)
oppure
- 2,30 ore tra Giovedì/ Venerdì
- Con 3 giorni di 9 ore, in sezionatura, un giorno, di nonna, non deve essere di completa macellazione.
- Se al Venerdì si programmano 9 ore, il giorno dopo non può esserci macellazione.
b) Si avranno 7 settimane in cui e previsto il sabato lavorativo di massimo 5 ore (dalle 6.30 alle 11.30). 1 lavoratori individualmente saranno tenuti ad effettuarne non più di 5.
Nei sabati, oltre alle 5 ore, può essere chiesta 1 ora di lavoro straordinario (da effettuare solo in modo volontario).
Tutte le ore che superano le 39 settimanali sono da considerarsi ore di flessibilità o di straordinario se previste dal CCNL o dagli Accordi Aziendali.
c) I primi 3 sabati del punto. b) saranno considerati straordinario, i 2 sabati successivi in flessibilità e i restanti sabati in straordinario.
d) Inoltre la flessibilità può essere chiesta nel periodo Natale - Capodanno (1 dicembre - 6 gennaio) fino a 8 ore alla settimana.
Le 8 ore sono composte da 3 ore dal martedì al venerdì e da 5 ore del sabato della stessa settimana o da quella precedente. Tutto il punto è valido sia a 39 che a 40 ore, però a 40 ore le 3 ore sono dal giovedì al venerdì.
e) Quando si macella il sabato, il lunedì successivo sarà di non completa macellazione (massimo 8 ore compreso le pause). Possono essere richiesti massimo 2 sabati al mese e 3 nel periodo di Natale. Non si possono effettuare più di 3 sabati consecutivamente.
Il sabato lavorativo non è effettuato da coloro che sono in ferie nella stessa settimana mentre deve essere effettuato da coloro che iniziano il proprio periodo feriale nella settimana successiva al sabato lavorativo.
f) Nel definire il calendario annuale di lavoro (compreso le settimane con la flessibilità) si è superato il precedente paragrafo 7L T.U. 31.12.1994 nel quale erano minuziosamente indicati gli eventi per i quali erano previste le ore di flessibilità, introducendo quindi il concetto di flessibilità per settimana e non per eventi.
Rimangono però alcuni eventi eccezionali, non programmabili, non definibili a priori quali: difficoltà nell'approvvigionamento della materia prima, periodo di blocco dell'attività degli autotrasportatori deciso dalle autorità governative, blocco o interruzione delle attività di autotrasporto e delle attività di controllo del personale della sanità animale, della igiene pubblica dell'igiene e controllo degli alimenti, dei macelli pubblici, periodo ammasso AIMA, blocchi dello sdoganamento dei prodotti, l'Azienda comunicherà alla RSU le ore supplementari che si renderanno necessarie.
L'orario settimanale in questi casi potrà anche essere attuato:
1) attraverso una diversa distribuzione dell'orario che in questo specifico caso sarà considerato conteggiando le 2 settimane consecutive;
2) attraverso il ricorso ad ore supplementari.
Le ore supplementari saranno effettuate nell'ambito dei criteri prima previsti (56 ore in un anno, 7 sabati). L'eventuale ricorso al lavoro domenicale rientrerà nei 7 sabati. Il lavoro domenicale sarà richiesto solo a fronte del rischio di danni al patrimonio zootecnico.
[…]
g) Nel reparto spedizione le ore di flessibilità e le settimane di lavoro dovranno essere adattate, come adesso, alla concreta realtà del reparto fermo rimanendo i criteri generali già previsti.
h) La programmazione definitiva del calendario di svolgimento della flessibilità (che potrà riguardare anche solo parte dei reparti o uffici) dovrà avvenire tramite la comunicazione la settimana precedente dei programmi settimanali di lavoro da parte dell'Azienda, ma tenuto conto delle fluttuazioni delle vendite la comunicazione potrà essere data anche successivamente ed in ogni caso entro la giornata precedente.
Nel caso che uno degli eventi previsti per accedere alla flessibilità si verifichi successivamente alle scadenze prima indicate, verrà data tempestiva comunicazione alla RSU.
L'Azienda fornirà alla RSU l'elenco mensile complessivo delle ore di flessibilità effettuate, di quelle recuperate, di quelle rimaste.
2) Flessibilità a credito per il lavoratore […]
3) Flessibilità negativa […]
L'Azienda può richiedere in anticipo rispetto alla loro effettuazione, il recupero di ore di flessibilità, fino a un massimo di 8 ore.

7R) Straordinario
1) Il ricorso al lavoro oltre le ore che eccedono l'orario settimanale ordinario di reparto concordato nella contrattazione aziendale deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Il ricorso al lavoro straordinario e previsto in circostanze eccezionali ed regolamentato in base a quanto segue:
a) impraticabilità delle strade, incidenti agli automezzi che trasportano il bestiame, interruzioni di erogazioni di energia, avaria degli impianti salvaguardia degli impianti ecc.
* Punte anomale di assenze dal lavoro.
Sono considerate punte anomale le assenze giornaliere superiori alle assenze medie degli ultimi 12 mesi, (per malattia, infortunio, maternità).
Attualmente, pertanto, tenuto conto che nel 1999 si sono registrate le sottostanti medie:
Assenza infortunio, malattia, maternità
media 8,22% = N. operai in forza 142 = N. operai assenti 11.67
le parti considerano punte anomale l'assenza contemporaneamente per le cause soprarichiamate di N. 14 operai nella giornata
Non si ricorrerà allo straordinario collettivo, previsto per le punte anomale di assenza, nella misura in cui l'Azienda non avrà necessità della presenza contemporanea di tutti i lavoratori e/o nell'eventualità che attraverso la volontarietà trovi il numero occorrente di lavoratori e le professionalità corrispondenti.
* Esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna;
* Esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori accessori e complementari all'attività di produzione;
* Necessità di far fronte ad impreviste esigenze relative alla deperibilità delle materie prime con ricadute sulla qualità delle stesse (in particolare periodi di AIMA e Afta, blocco o avaria delle celle frigorifere);
* Necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari).
* Del lavoro effettuato secondo quanto descritto al presente punto a), sarà data successiva comunicazione alla RSU.
* Per le punte anomale di assenza, per l'effettuazione dello straordinario occorrente, l'azienda si impegna alla informazione preventiva, onde favorire il dialogo e la collaborazione tra direzione e RSU.
b) Dovessero presentarsi altre necessità al di là dei casi di cui al precedente punto a), il ricorso a ore di straordinario sarà contrattato preventivamente tra Direzione e la RSU nell'ambito delle ore previste dal CCNL.
La retribuzione delle ore effettuate (1.a e 1.b) sarà maggiorata del 45%.
b1) L'effettuazione al sabato, per alcune volte all'anno, di determinate produzioni è inevitabile.
Trattandosi di lavorazioni saltuarie e non preventivamente determinabili e quindi non strutturalmente risolvibili (es.: prosciutti per il Giappone) saranno effettuate in regime di straordinario con la maggiorazione del 45%.
L'azienda darà congruo preavviso (di almeno 10-15giorni) dei sabati lavorativi al lavoratori interessati e contestuale informazione alla RSU.
Si concorda altresì che:
* L'organico dei reparti e uffici sarà dimensionato tenendo conto delle percentuale di assenza verificatesi nell'anno precedente in ogni reparto;
* L'azienda si dichiara disponibile ad assunzioni temporanee per la sostituzione di lavoratori per i quali è prevista una lunga assenza dal lavoro.
Per le ore di flessibilità richieste dall'azienda sulla base degli eventi previsti dalla normativa dell'istituto della flessibilità, quando le parti concordano di considerare tali ore in straordinario, esse saranno maggiorate del 45% e non saranno considerate nel monte ore della flessibilità stessa.
2) Organizzazione del lavoro e regimi di orario
Tenuto conto che in diversi reparti l'organizzazione del lavoro impone l'esecuzione di una serie di lavori, da espletare prima dell'inizio del lavoro e dopo la fine del lavoro stesso, le parti possono concordare per alcune posizioni di lavoro, regimi giornalieri e/o settimanali di orario, diversi da quelli generalmente praticati nel reparto, al fine di evitare nastri orari che portino ad effettuare straordinari.
3) In tutti i regimi di orario rimane la possibilità di richiedere 2 mezze ore di straordinario volontario per tutte le mansioni (no macellazione) e le 0,30 ore giornaliere per tutti i giorni per i prosciutti. Le 2 mezze ore sono alternative al sabato volontario.
Prima di chiedere oltre le 2 mezzore al prosciutti deve essere richiesto agli altri lavoratori di fare le 2 mezzore (con le professionalità occorrenti).
Per i prosciutti comunque dopo le 2 mezz'ore si possono fare le altre se sempre dedicate ai prosciutti.
In alternativa alle due mezze ore di straordinario previsto si può nella stessa settimana ricorrere, al sabato di straordinario. Trattasi di straordinario volontario, non utilizzabile per la macellazione, di cui va data preventiva informazione alla RSU. Questi sabati di straordinario (max 5) non sono sostitutivi di quelli obbligatori di cui ai punti b) ed e) del paragrafo 7Q).
4) Nelle settimane con orario base tra 40 e 41 ore, 1 ora è straordinario questo orario può essere svolto massimo 10 settimane all'anno più 2 eventualmente da discutere con la RSU.
Queste settimane non devono esser precedute né seguite da settimane dell'orario di lavoro comprendente il sabato lavorativo. In un mese lavorativo le settimane da 41 ore non dovranno superare il numero di due e possibilmente non consecutive.
5) Per la macellazione mezzene intere:
- Non si possono superare per più di 2 giorni alla settimana le 10 ore giornaliere:
- Non si possono superare le 4/5 ore di lavoro alla settimana, rispetto all'orario della sezionatura.
6) Le parti convengono che sulle materie previste dal presente capitolo (straordinario), verrà data dettagliata comunicazione alla RSU.

7U) Doppio turno in spedizione
È prevedibile per alcune posizioni.
Esso diventa indispensabile attorno agli 8.500 - 9.000 maiali settimana (produzione strutturale); vi dovrà essere un organico sufficiente per ricoprire le e nuove posizioni, le parti si incontreranno per verificare la organizzazione dei lavoro, la distribuzione dell'orario e il numero di organici occorrenti.
Si verificherà opportunità di collegamento con altri reparti produttivi per facilitare l'organizzazione del lavoro sul doppio turno.

7X) Rotture tecnologiche degli impianti
In caso di breve rottura tecnologica o blocchi catena che causano interruzioni di non oltre 15' si andrà ad un recupero produttivo nella stessa giornata.
a) Indipendentemente dal momento in cui si verifica la rottura della catena di macellazione è possibile (dal lunedì al giovedì) procedere ad un recupero di macellazione (max 15') al giorno con regime straordinario.
b) Nel caso di gravi rotture al venerdì si darà corso a quanto previsto nel punto 7V dell'attuale T.U. Nel caso di rotture meno gravi, si andrà al recupero, in modo ragionevole, del numero di maiali che sosterebbero fino al lunedì nelle stalle di sosta.

7Y) Non limite orario per alcune figure professionali
Le parti riconoscono che in Azienda vi sono altre figure professionali che pur non essendo quadri, per le specifiche funzioni da esse ricoperte, richiedono una prestazione lavorativa che presuppone una disponibilità alla flessibilità d'orario anche in termini di eventuale eccedenza.
[…]

8) Normativa quadri aziendali
Art. 6) Indennità non limite orario

Le parti, riconoscono che l'esercizio delle specifiche funzioni e del ruolo del quadro, presuppone la disponibilità alla flessibilità della prestazione lavorativa, anche in termini di eventuale eccedenza d'orario.
A tale scopo viene istituita una indennità di non limite d'orario articolata su tre livelli, da corrispondere ai singoli quadri in base alla reale consistenza della suddetta eccedenza d'orario da essi sostenuta:
[…]

10) Trattamento economico: Premio di produzione - Salario aziendale per obiettivi (SAO) - Generi in natura - Giorno di pagamento delle retribuzioni - Modalità di pagamento delle retribuzioni - Trattamento fine rapporto: anticipi sul TFR - Indennità per lavoro pesante e disagiato - Maggiorazione turni - Prestazioni di lavoro in trasferta - Indennità disagio di manutenzione di reperibilità - Indennità casa/lavoro - Festività patrono, 2 giugno, 4 novembre o cadenti in domenica - Assorbimento ore - Lavaggio indumenti - Retribuzione ore lavorazione mezzene - Procure
10G) Indennità per lavoro pesante e disagiato

Sezionatura Lit/ora
- Attacco prosciutti (con 2 organici 950 (con 1 organico) 2.050
- Strappo pelli 1.200
- Appendimento lardello/gole (con 2 organici) 700
- Scotennatrice 950
- Sistemazione triti/carnette 700
- Sistemazione pelli 950
- Sega 1.300
- Lav. Lardo 1.200
- Taglio zampetti 950
- Taglio anchetta 1.200
- Scopertura anchetta 1.200
- Segnatura 1.200
- Distacco anchetta 1.200
- Distacco trito/fiocco 1.500
- Pulizia lombi 950
- Disosso spalle 1.350 (a)
- Strappo palette 1.200
- Segna palette 1.200
- Sgrasso spalle 1.300
- Bindello 1.550
- Disosso coppe a caldo 1.200 (durante la macellazione)
- Carrellisti 1.200
- Sugna 2.850
- Sez.prosciutto 3.700
- Sez.coppe 3.700 (b)
- Sez.lombi 4.000
- Sez.spalle 2.300
- Sez. spalle alta produttività 6.000
- Sez.pancetta/gola 3.700
Stalla macello sporco
- Stacco corate 1.750
- Sistemazione tagli 1.750
- Stalle di sosta 2.050
- Corsia alim. Suini 2.300
- Trappola 2.300
- Strappo unghie 1.750
- Messa in catena 2.300
- Spaccatura manuale 2.300 (senza robot)
- Iugulazione 2.300
- Stacco corpi 12.300 *
- Segnatura lingue 2.300 *
- Segnatura corate 2.300 *
- Distacco/attacco corate 2.300 *
- Segnatura teste 2.300
- Bilancino - Nervini 2.300
- Sega 4.000 (c)
- Stacco teste 2.050
* Quando la rotazione su queste posizioni viene sospesa (almeno 1 mese) il disagio passa a 2.800 Lire ora.
Disosso e Rifilatura coppe (GRC) (a freddo)
- Scarico 700
- Appendimento/Sist. Carnette 700
- Disossatori/Rifilatori 1.200
Rifilatura prosciutti (GRP)
- Carico bilancelle 1.300
- Appenditori 1.300
- Rifilatori/Collaudo 1.750
• Rifilatura/mondatura tritone filetto (in squadra organica con GRP) Lire 3.000/ora
• Trimming-carnette (in aggiunta a squadra organica) Lire 1.500/ora
Dal 01/05/2000 si confermano le Lire 350 orarie di disagio per le seguenti lavorazioni particolari:
• Disosso fondello
• Disosso filoni
• Disosso lombi
• Disosso prosciutti
(a) In questa posizione qualche volta si lavora fino al +7' rispetto al discensore (con 6 organici)
(b) Da lavorare in pelesina
(c) Il disagio previsto passa da Lire 4.000 a Lire 5.000/ora con effettuazione della rotazione, nella pausa di mezzogiorno, quando la macellazione avviene anche al pomeriggio.
a) Lavorazione speciale (gole per mortadelle produttività 600 pezzi/ora)
Scarico/appendimento Lire 1.200
Con coltello normale Lire 1.750
Con coltello elettrico Lire 2.300
b) Pancette (500 pezzi/ora - 7 organici)
Carico/appendimento Lire 1.200
Con coltello normale Lire 1.750
Quando a pancette non vi è il gruppo previsto l'indennità è di:
Carico/appendimento Lire 350
Con coltello normale Lire 950
N.B.: In tutte le settimane con orario base di 40 ore le indennità di disagio qui previste sono aumentate di Lire 50/ora. Con orario base superiore, le 50 Lire ogni ora sono sempre riconosciute per l'ora tra le 39 e 40 (che non ha la maggiorazione per flessibilità).
Ad alta produttività è riconosciuta una remunerazione così determinata:
- N. 5 Addetti agli occhialini Lire 6 ogni addetto per capo macellato
- N. 4 addetti alle palette Lire 12 ogni addetto per capo macellato
- N. 2 addetti sgrasso spalle Lire 12 ogni addetto per capo macellato
- N. 2 addetti lavorazione lardi Lire 7 ogni addetto per capo macellato
Durante la fase di inserimento nel processo produttivo di Italcarni, dei nuovi assunti ed in particolare nelle posizioni lavorative ad alta produttività e ad alta remunerazione questi dovranno essere affiancati da un Lavoratore esperto.
L'affiancamento dovrà protrarsi per il tempo necessario, affinché il Lavoratore in formazione, non avrà acquisito la metodologia lavorativa e sufficiente esperienza da garantirgli la piena autonomia operativa.
Il giudizio in merito sarà espresso dal Responsabile di reparto coinvolgendo nella valutazione il Lavoratore o i Lavoratori che hanno affiancato e seguito il neo assunto.

11) Mensa aziendale
Parte normativa

1) Il pasto di riferimento sul quale si applicherà la parte economica prevista al successivo punto è costituito da 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, pane.
2) Contestazioni, reclami, controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dall'attività di gestione della mensa Interna, nonché dall'inosservanza parziale o totale del Regolamento Interno, saranno demandati per la loro risoluzione unicamente al Comitato Mensa.
3) Le parti concordano di costituire, come in effetti costituiscono, un Comitato Mensa a cui partecipano di diritto due rappresentanti dell'Azienda e due indicati dalla RSU.
Il Comitato Mensa ha il compito di tenere un costante rapporto con l'Azienda per il controllo della qualità del pasto.
4) Le parti concordano altresì di riservare il servizio di mensa al soli dipendenti dell'Azienda.
L'Azienda potrà estendere, a sua discrezione, tale servizio limitatamente ai soci dell'Azienda, ai prestatori d'opera interni, ai familiari dei dipendenti, a rappresentanze e delegazioni ufficiali presenti in azienda.
Un addetto all'ufficio personale, dovrà adempiere alle incombenze amministrative e di controllo richieste dall'Azienda per seguire la gestione della mensa interna.

12) Dotazione e uso del vestiario aziendale
Ai lavoratori verrà consegnata annualmente la dotazione di vestiario specificata nell'elenco allegato per i vari reparti e attività aziendali, allo scopo di consentire loro un decoroso e igienico abbigliamento nel corso della settimana lavorativa.
Tenuto conto che la dotazione prevista è annuale, quando un Lavoratore opera su reparti che hanno una dotazione di vestiario diversa, il tempo di dotazione del vestiario è proporzionalmente previsto al tempo di permanenza nel diversi reparti. I Lavoratori assunti a tempo determinato sono tenuti, alla fine del loro periodo di lavoro a riconsegnare pulito al magazzino il vestiario ricevuto. In caso contrario sarà effettuata una corrispondente trattenuta. Questa norma vale anche per i Lavoratori a tempo indeterminato, quando si dimettono dall'Azienda.
L'ufficio personale dovrà comunicare al reparto magazzino i nominativi dei nuovi assunti e il reparto al quale sono stati assegnati, precisando se l'assunzione è a tempo determinato, o indeterminato.
Nell'ambito di ciascun reparto aziendale dovranno essere parto o attività rispettati, se richiesto dalle condizioni del vestiario, i tempi massimi di ricambio delle varie parti di vestiario specificatamente precisati; su richiesta dei capo reparto o del Veterinario Ispettore il lavoratore sarà tenuto ad un tempestivo cambio dell'indumento sporco o non più idoneo igienicamente per garantire un adeguato funzionamento del reparto rispetto alla normativa sanitaria vigente.
Per la sostituzione delle scarpe da lavoro si prevede un tempo di utilizzo di 12 mesi (salvo si verifichino prima, rotture o consumi che rendano inutilizzabili); scaduto tale termine il lavoratore potrà richiedere la nuova calzatura al magazzino aziendale che procederà a consegnargliela nei tempi tecnici necessari
I tipi di scarpe previsti hanno una caratteristica antinfortunistica.
Per ogni lavoratore si conviene di individuare un numero progressivo di identificazione da applicare sui vari capi di vestiario, sulle calzature, sull'armadietto e su ogni altro oggetto o attrezzo di dotazione personale al fine di favorire un esclusivo utilizzo da parte degli interessati. Mentre per i grembiuli gommati (ISCU) il magazziniere scriverà prima della consegna, il nome del dipendente (all'interno del grembiule stesso).
Tutti i dipendenti, nessuno escluso, sono tenuti a lavare in proprio il vestiario aziendale indossato (compresi i grembiuli gommati, i giubbini senza maniche, le giacche a vento personali, i guanti di acciaio e i guanti antitaglio).
È eventualmente possibile indossare anche indumenti personali (secondo le esigenze e le abitudini), ma esclusivamente al disotto del vestiario di dotazione aziendale.
Le parti convengono che, in ossequio alla normativa sanitaria vigente, i lavoratori non possono uscire dal cancelli aziendali 'indossando il vestiario aziendale in dotazione.
Quantità massima annuale da dare in dotazione a richiesta ai Dipendenti:
…omissis…