Tipologia: Contratto collettivo decentrato integrativo
Data firma: 4 maggio 2000
Validità: 31.12.2001
Parti: Provincia Piacenza e DElegazione OO.SS.
Settori: Enti Locali, P.A., Provincia Piacenza
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

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2 - Art. 4 c. 2 lett. A) - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15 CCNL, per le finalità previste dall'art. 17 CCNL, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17
3 - Art. 4 c. 2 lett. B) - Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio
Criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lett. a)
4 - Art. 4, c. 2 lett. C) - Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, c. 2, lettere e), f), g) CCNL
5 - Art. 4 c. 2 lett. D) - Programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione.
6 - Art. 4 c. 2 lett. E) - Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.
7 - Art. 4 c. 2 lett. F) - Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda dei servizi.
8 - Art. 4 c. 2 lett. G) - Pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del D.P.R. 19.11.1990 n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991 n. 125
9 - Art. 4 c. 2 lett. I) - Modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22 CCNL
10 - Art. 4 c. 2 lett. L) - Modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 35 del D.Lgs. 29/93
11 - Art. 4 c. 2 lett. M) - Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro
12 - Art. 16 c. 1 CCNL 31.3.1999 - Modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali, costituiti per la copertura dei costi collegati allo scorrimento del personale all'interno delle categorie professionali (progressione orizzontale), nonché per l'eventuale finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato da corrispondere ai titolari dell'area delle posizioni organizzative
13. - Art. 5 c. 4 CCNL 1.4.1999 - Tempi, modalità e procedure di verifica

Amministrazione provinciale di Piacenza
Contratto collettivo decentrato integrativo


1.1 Il presente contratto si regola secondo i seguenti principi:
* Valorizzazione dell'attività e delle funzioni del personale attraverso anche la razionalizzazione delle linee gerarchiche e la realizzazione di progetti obiettivo;
* Finalizzazione a miglioramenti evidenti e rilevabili di efficienza, efficacia e qualità;
* Programmazione delle risorse finanziarie su base pluriennale destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL);
* Corresponsione dei compensi incentivanti in modo selettivo e secondo i risultati accertati e non con metodologie di distribuzione a pioggia;
* Centralità e stabilità del sistema di relazioni sindacali basati sulla contrattazione collettiva decentrata, integrata, concertazione.

5 - Art. 4 c. 2 lett. D) - Programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione.
[…]
5.5 I programmi di formazione saranno anche sostenuti dalla partecipazione attiva della dirigenza e in questo contesto si potrà garantire un quadro organico di formazione interna. Particolare rilevanza avrà la formazione d'ingresso per i nuovi assunti, la quale potrà essere supportata da figure di tutor tra lavoratori più esperti (l'attività di tutor sarà riconosciuta nell'ambito della valutazione annuale).
5.6 Le attività di formazione esterna potranno anche coinvolgere enti di formazione.
5.7 L'Amministrazione si impegna a favorire la collaborazione finalizzata alla gestione associata con altri Enti dei percorsi formativi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

6 - Art. 4 c. 2 lett. E) - Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.
6.1 In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si dovrà dare piena attuazione alla normativa vigente.
6.2 Gli interventi di formazione ed informazione del personale saranno svolti con frequenza periodica in modo da garantire un sufficiente e continuo grado di aggiornamento e di informazione.
6.3 Il programma degli accertamenti sanitari, predisposto dal Medico Competente, sarà tempestivamente adeguato in relazione ai mutamenti organizzativi e professionali che si realizzeranno.

7 - Art. 4 c. 2 lett. F) - Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda dei servizi.
7.1 Nell'attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica e normativa, in relazione alle innovazioni organizzative che verranno introdotte nell'Ente al fine di esaltare il suo ruolo di soggetto di programmazione ed anche erogatore di servizi, la professionalità richiesta ai dipendenti deve necessariamente adeguarsi.
7.2 La qualità del lavoro dovrà perseguire livelli ottimali, ed in tale senso saranno forniti i supporti necessari, sia in ambito tecnologico che formativo.

8 - Art. 4 c. 2 lett. G) - Pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del D.P.R. 19.11.1990 n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991 n. 125
8.1 Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, sono concordate a seguito di proposte operative presentate dalle parti.
8.2 La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio, terranno conto dei principi generali inerenti le pari opportunità e di un doveroso equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

9 - Art. 4 c. 2 lett. I) - Modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22 CCNL
9.1 Le parti convengono che la materia dell'orario di lavoro sia di tale rilevanza da richiedere un approfondimento i cui tempi sono incompatibili con l'urgenza di concludere le trattative sugli altri istituti rimessi alla contrattazione decentrata e pertanto rinviano il confronto.

11 - Art. 4 c. 2 lett. M) - Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro
11.1 Le politiche dell'orario di lavoro saranno coerenti con i seguenti criteri:
* funzionalità al servizio ed all'utenza esterna e alle correlate esigenze di flessibilità gestionale e dei tempi di apertura al pubblico anche attraverso la programmazione plurisettimanale o plurimensile dell'orario di lavoro;
* la prestazione giornaliera non sarà frazionata in più di due periodi, salvo eccezionali esigenze di servizio;
* l'arco temporale di impegno giornaliero individuale normalmente richiesto non sarà superiore alle 10 ore;
* assicurare e garantire specifiche articolazioni ai dipendenti in particolare situazione di difficoltà.