Ministero dell’interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA


Prot. n. 0011002 del 12/09/2014

Alle Direzioni Regionali/Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

OGGETTO:

Decreto 28 febbraio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone” - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.



PREMESSA
Con decreto ministeriale 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Detta disposizione, entrata in vigore il 13 aprile 2014, è strutturata secondo uno schema innovativo che contempla la possibilità di seguire, limitatamente alle attività esistenti, due percorsi applicativi tra loro alternativi.
In particolare, mentre nel Titolo I della regola tecnica viene adottato un approccio di tipo tradizionale sia per le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti, con il Titolo II viene invece introdotto un approccio alternativo, applicabile alle sole attività esistenti e basato su un giudizio esperto, che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali. Suddetto Titolo II potrà comunque trovare, se del caso, utile applicazione anche nell’ambito dei procedimenti di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.
Considerato il carattere innovativo del provvedimento si forniscono di seguito i primi indirizzi applicativi al fine di un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

a) Decreto
Ai fini dell’applicazione del decreto si forniscono i seguenti chiarimenti:
1. i villaggi turistici, come chiarito dalla scrivente Direzione con nota Prot. n. 4756 del 09.04.2013, rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta; sono quindi soggetti alla disciplina di prevenzione incendi se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone;
2. ai fini dell’applicazione della lettera a) dei commi 1 e 2 dell’art. 6, per idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad esempio, punti di raccolta ed incroci della viabilità principale; 

b) Regola Tecnica
TITOLO I - CAPO I - ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

  • p.to 2.1 - Distanze di protezione: la disposizione è tesa a limitare la possibilità che eventi incidentali esterni al sedime dell’attività turistico - ricettiva, si propaghino all’interno della stessa, cosi come già accaduto in occasione di eventi passati. In tali fasce di protezione è comunque possibile mantenere elementi naturali già presenti (siepi, aiuole, piantumazioni varie, ecc...) per scopi estetici e/o funzionali all’attività, introducendo accorgimenti per una rapida rivelazione ed allarme di eventuali incendi esterni.

  • p.to 5.1: in presenza di elementi schermanti incombustibili, la distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative può essere misurata orizzontalmente con il metodo del “filo teso”;

  • p.to 5.4: la disposizione è tesa a regolamentare l’installazione di appositi punti fuoco, intesi come aree, destinate a più utenti, con presenza di plurime fiamme libere concentrate in uno spazio limitato, appositamente predisposte per la cottura in sicurezza dei cibi;

  • p.to 8.1: la distanza fra i punti di segnalazione manuale di incendio deve essere misurata lungo il percorso effettivamente praticabili dalle persone;

  • p.to 9 (divieto di accensione fuochi): la disposizione è diretta ad evitare che l’accensione, da parte dei singoli avventori ed ospiti, di fuochi eccessivamente vicini alle unità abitative possa costituire fonte d’innesco per le stesse; gli ospiti dell’attività ricettiva potranno utilizzare apparecchi di cottura appositamente predisposti a tale scopo. Per l’utilizzo di detti apparecchi, dovranno comunque essere adottate le comuni cautele di sicurezza e gestione antincendio, da indicarsi nel regolamento da fornire all’utenza (quali, ad esempio, pulizia delle aree ove sono installati, distanza da elementi combustibili, controllo dell’effettivo spegnimento della fiamma e assenza di braci, ecc.), nonché quelle eventualmente fomite dal produttore degli stessi apparecchi.


TITOLO II - METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO
Il metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio di cui al Titolo II è un metodo alternativo all’approccio prescrittivo di soluzioni conformi introdotte dal Titolo I - Capo II per le attività esistenti.
Il metodo è teso a definire contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dello scenario emergenziale potenziale che il responsabile dell’attività potrebbe essere chiamato a fronteggiare.
A determinare le caratteristiche dello scenario emergenziale concorrono tre fattori sostanziali: a) la criticità dello scenario incidentale, in termini di gravità dell’incendio e numero di persone potenzialmente coinvolte; b) le condizioni di vulnerabilità funzionale, in termini di prontezza di assistenza esterna nella risposta all’evento; c) l’interdipendenza con il contesto esterno all’insediamento, in termini di influenza reciproca in caso di evento interno o esterno all’insediamento.
L’applicazione del metodo avviene in due fasi: la prima finalizzata a caratterizzare e categorizzare in modo sostanziale gli scenari emergenziali potenziali (Parte A), la seconda, finalizzata a definire le contromisure per le varie categorie di scenari emergenziali presenti (Parte B). Il principio di proporzionalità trova riscontro nel fatto che le disposizioni della Parte B del Titolo II prevedono contromisure più severe per situazioni classificate come più critiche dalle procedure di caratterizzazione della Parte A del Titolo II e meno severe per situazioni categorizzate come meno critiche.
Il metodo proporzionale, diversamente dall’approccio di tipo tradizionale del Titolo I, introduce dunque una sorta di flessibilità condizionata in quanto la scelta della strategia antincendio può essere fatta dal responsabile dell’attività con un margine di discrezionalità ossia individuando la strategia per lui più opportuna all’interno di un set di soluzioni predefinite e pre-valutate dal normatore.

PARTE A
CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA APERTA AI FINI ANTINCENDIO
A.1 - ANALISIDEL CONTESTO INSEDIATIVO

L’analisi del contesto insediativo analizza la possibilità che un eventuale incendio sviluppatosi all’interno di un insediamento ricettivo possa propagarsi al di fuori dello stesso estendendosi alle aree adiacenti. Oppure, viceversa, considera la possibilità in cui un incendio sviluppatosi all’esterno di un insediamento ricettivo si possa propagare all’interno di esso. Tale condizione di reciproca relazione, sia in termini di interessamento dell’azione avversa che di raccordo funzionale nella gestione della risposta, si definisce come interdipendenza.
Si precisa inoltre che, indipendentemente dal concetto di interdipendenza, le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

A. 2 - CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO
A. 2.1 - Suddivisione dell’insediamento in compartì

Ai fini dell’effettuazione dell’analisi e della caratterizzazione antincendio con i criteri definiti nella Parte A, si procede con la preliminare suddivisione dell’area dell’insediamento ricettivo in sotto-aree (comparti) identificando, convenzionalmente, come elementi di suddivisione, quelli definiti nel Prospetto A.2. Tale suddivisione non va intesa come identificazione di una compartimentazione antincendio ma ha solo lo scopo di identificare sotto-aree funzionalmente distinguibili che saranno oggetto di specifiche analisi per la caratterizzazione ai fini antincendio.
Relativamente alla delimitazione dei comparti secondo i criteri di cui al Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione - si chiarisce che per dislivello a strapiombo si deve intendere un dislivello con salto di quota di altezza Hd 2 m e pendenza della scarpata pari a 1 a 2 o superiore come rappresentato in figura 1.

Dislivelli a strapiombo
Dislivelli a strapiombo con salto di quota Hd almeno pari a 2 m e con un pendenza della scarpata pari a 1 a 2 o superiore





Figura 1 – Caratteristiche geometriche di un dislivello a strapiombo

A. 2.2 - Individuatone e caratterizzazione delle zone omogenee
Ai fini della determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo delle aree a campeggio, necessaria per la classificazione dello scenario incidentale di riferimento per ogni zona con i criteri definiti dal Prospetto A.4, la procedura convenzionale da adottare è la seguente:
a) per ogni comparto individuato con la procedura di cui al punto A.2.1, si tracciano le linee di demarcazione del confine tra le varie zone omogenee in esso presenti (ossia che presentano una sostanziale invarianza nelle caratteristiche dell’habitat antropico e naturale);
b) in corrispondenza degli elementi di suddivisione del tipo fasce libere o specchi d’acqua si traccia una linea di demarcazione a distanza convenzionale massima di 1.5 m dal bordo della zona stessa; vengono identificate come linee di demarcazione anche i confini dell’insediamento ricettivo;
c) l’area convenzionale da considerare per la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo di ogni zona è computata con riferimento alla superficie delimitata dalle linee di demarcazione (linee tratteggiate riportate in figura 2);
d) si calcola l’areale di pertinenza dividendo l’area convenzionale definita al precedente punto c), per il numero di unità abitativa presenti nella zona;
e) si confronta la superfìcie dell’areale di pertinenza calcolato con i criteri di cui al punto d) con le superfìcie dell’areale di pertinenza riportato nel Prospetto A.3 per le varie unità abitative presenti nella zona;
f) si considera come tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della zona quello più gravoso tra quelli individuati nel precedente punto e).


Figura 2 - Esempio di identificazione delle aree convenzionali da considerare per la determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo


Ai fini della determinazione della superficie lorda dell’unità abitativa (Su.a) e del perimetro del rettangolo che inscrive l’unità abitativa (p) si forniscono i seguenti chiarimenti.
In presenza di pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.) in materiali combustibili, il computo della superfìcie lorda dell’unità abitativa (Su.a) comprende anche la superfìcie di pertinenze e accessori. Conseguentemente, il perimetro del rettangolo che inscrive l’unità abitativa (p) deve comprendere anche le pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.).
Se invece le pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.) sono costruite in materiali incombustibili (es. metallo, ecc.) le stesse non sono da considerare nel calcolo di superfìcie lorda dell’unità abitativa (Su.a) e del perimetro del rettangolo che inscrive l’unità abitativa (p).
In figura 3 è riportato un esempio di identificazione della superfìcie lorda dell’unità abitativa (Su.a) e del perimetro del rettangolo che inscrive l’unità abitativa (p) in presenza di pertinenze e accessori in materiale combustibile e incombustibile.


Figura 3 - Esempio di identificazione della superficie lorda dell’unità abitativa e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa in presenzia di pertinenze e accessori in materiale combustibile e incombustibile

A titolo di esempio in figura 4 si riporta la rappresentazione degli areali di pertinenza che differenziano i tassi di sfruttamento ricettivo moderato, normale e intensivo per una unità abitativa fissa codificata Hb. Si precisa che l’unità abitativa può essere collocata in qualsiasi posizione all’interno dell’areale di pertinenza (la posizione centrata, rappresentata in figura 4, consente di meglio comprendere l’algoritmo che definisce l’area dell’areale di pertinenza come la superficie dell’unità abitativa sommata all’area di una fascia perimetrale di larghezza prestabilita).

Figura 4 - Esempi di areali di pertinenza di una unità abitativa classificata Hb (con Su.a.> 25 m2) nel Prospetto A.3


Ai fini dell’applicazione del Prospetto A.3 relativo alla determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo si chiarisce che con la dizione mezzo, riportata nella colonna “descrizione tipologia”, si intende un autoveicolo e/o un rimorchio con natante combustibile.

A.3 - CARATTERIZZAZIONE DELL9UBICAZIONE E DEL LAY-OUT
A. 3.1 - Vulnerabilità funzionale dell’insediamento

La vulnerabilità funzionale dell’insediamento è valutata con riferimento ad una serie di fattori che concorrono a determinare eventuali limitazioni al pronto supporto esterno per fronteggiare l’emergenza.
Tra questi fattori viene considerato anche il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile che consente di facilitare la percorribilità interna con i mezzi di soccorso.
A tal fine per viabilità interna carrabile si intende la viabilità che consente il transito di mezzi che presentano una portata almeno fino a 35 q e presenta una larghezza almeno pari a 3 m; il sistema viario interno da considerare nell’applicazione del Prospetto A.5 è pertanto quello che consente il transito a mezzi di 35 q.
Per organizzazione a maglia si intende un sistema di viabilità interna carrabile come sopra definita che consente di raggiungere ogni comparto da almeno due vie indipendenti anche qualora una tratta del sistema viario sia interessata da un evento che ne compromette la transitabilità; possono essere considerati a maglia anche i sistemi con comparti esterni al sistema magliato purché asserviti da tratte di lunghezza non superiore a 30 m.
Per organizzazione a pettine o mista si identificano tutte le configurazioni che non possono ricondursi al sistema a maglia.
In figura 5 sono riportati degli esempi di lay-out distributivo della viabilità interna carrabile.

Figura 5 - Esempi di lay-out distributivo

PARTE B
MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza sono stabilite con diretto riferimento alla categoria antincendio definita con la procedura di analisi e caratterizzazione descritta nella Parte A.
Al riguardo rileva osservare che, generalmente, le attività ricettive in aria aperta presentano regimi di esercizio variabili durante il periodo di apertura; tale variabilità, oltre che riflettersi nel numero di ospiti presenti, può determinare anche modifiche alla categoria antincendio del l’insediamento ricettivo; una struttura può essere categorizzata in modo diverso a seconda si faccia riferimento ai mesi di alta stagione o bassa stagione.
Anche in tal caso, le misure di sicurezza devono essere riferite per tutto il periodo di apertura alla categoria antincendio più gravosa. Il numero degli addetti all’esodo, comunque determinato coerentemente con le risultanze della specifica valutazione dei rischi, può invece essere rapportato al diverso numero di persone effettivamente presenti all’interno dell’insediamento ricettivo.

B.1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE
p.to B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni - La disposizione è tesa a favorire il rapido allertamento ed il successivo coordinamento in caso di emergenza antincendio dei soggetti coinvolti, in caso di attività interdipendenti.
In tale ottica, nel Piano di Emergenza dell’attività, devono essere chiaramente indicati:
- i riferimenti dei soggetti esterni (numeri telefonici);
- le procedure che il personale addetto deve attuare in caso di emergenza per la chiamate agli enti di soccorso;
- le informazioni da fornire agli enti di soccorso per la gestione dell’emergenza.

B.2 - PRECAUZIONI
p.to B.2.3 lettera b): in presenza di elementi schermanti incombustibili, la distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative può essere misurata orizzontalmente con il metodo del “filo teso”.

B.5 - CONTRASTO
Il punto B.5.2 consente di ritenere adeguata una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente il 13 aprile 2014 qualora la stessa sia in grado di garantire i requisiti prestazionali minimi previsti nel Prospetto B.6; in esito alla verifica di dette prestazioni, sarà redatta, a cura di professionista antincendio, la corrispondente attestazione di rispondenza, da allegare all’asseverazione di cui all’art. 4 dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)