Tipologia: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Data firma: 27 aprile/1 giugno 2000
Validità: 31.12.2001
Parti: Delegazione trattante pubblica e Delegazione tratante sindacale
Comparto: Enti Locali, P.A., Comune Rimini
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Protocollo di intesa sulle relazioni sindacali [pre-intesa]
Premessa
1. - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17
2. - Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione; criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lett. a)
3. - Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g)
4. - Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k)
5. - Programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione
6. - Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2 del CCNL 31.3.99
7. - Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili
8. - Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi
9. - Pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125
10. - Modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22
11. - Modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 35 del D.Lgs. 29/93
12. - Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro
13. - Modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14
Protocollo di intesa sulle relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali
Regolamentazione del diritto di sciopero
Diritti e libertà sindacali
Progressione economica orizzontale Tabella dei criteri di valutazione per il quadriennio contrattuale 1998-2001

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo CCDI 1999 - 2001

Protocollo di intesa sulle relazioni sindacali [ pre-intesa ]
Premessa

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ha validità temporale per il periodo 1999 - 2001. Protrae i propri effetti fino alla stipula di un successivo contratto collettivo decentrato integrativo, salvo quanto diversamente disciplinato dalle norme contrattuali o di Legge.
Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo non può comunque essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Dalla data di stipulazione definitiva del presente Contratto Decentrato Integrativo cessano di produrre effetti i precedenti accordi e atti non conformi alla presente disciplina.
Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo costituisce altresì riferimento, limitatamente ai criteri generali, per le materie oggetto di successiva concertazione.

7. - Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili
7.1. L'ambiente di lavoro costituisce il luogo nel quale il dipendente trascorre la maggior parte del tempo della giornata. L'Ente si impegna ad attuare adeguati interventi di ripristino e salvaguardia degli ambienti di lavoro per assicurarne la garanzia ed il miglioramento nonché per garantirne la sicurezza e la funzionalità.
7.2. Le linee di indirizzo ed i criteri si concretizzano con interventi applicativi finalizzati a conseguire i seguenti risultati:
a) adeguare gli ambienti di lavoro, progressivamente con un piano prestabilito, rendendoli funzionali sotto l'aspetto della "vivibilità", quindi con riguardo alla confortevolezza, alla comodità degli stessi in termini di spazi, di arredi, ecc. e comunque compatibilmente alle sedi utilizzabili;
b) adeguare gli ambienti di lavoro, progressivamente con un piano prestabilito, uniformandoli alle prescrizioni delle norme di igiene e di sicurezza sul lavoro, con riguardo agli impianti, ai locali ed alle rispettive attività lavorative che vi sono svolte, secondo i contenuti del documento sulla valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 626/94;
c) dotare tutto il personale che ne ha necessità di attrezzature di lavoro, materiali e vestiario conforme alle normative sulla prevenzione delle malattie professionali e della sicurezza sul lavoro per la migliore tutela dell'integrità fisica;
d) effettuare una capillare informazione sui rischi derivanti dal lavoro svolto, rivolta a tutto il personale e qualificata riguardo ai contenuti informativi;
e) prevedere che i dirigenti ed il personale preposto alla responsabilità di uffici o posizioni organizzative si attivi, sollecitamente ed efficacemente, affinchè il personale coordinato osservi le norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
f) prevedere la tipologia e la programmazione temporale delle visite mediche di controllo e degli esami clinici, secondo il disposto dell'art. 16 del D.Lgs n. 626/94, riscontrandone la puntuale effettuazione.
7.3. Hanno la responsabilità di attivare e realizzare gli interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza sul lavoro, con diversa competenza, i seguenti soggetti:
a) Il dirigente preposto al Servizio Sicurezza sul Lavoro, con compiti di studio, sviluppo e coordinamento delle iniziative pertinenti;
b) I dirigenti delle strutture operative del Comune, i quali concorrono all'accertamento dell'idoneità degli ambienti, degli strumenti, dei materiali, di tutte le misure in generale necessarie e segnalano le necessità riscontrate, provvedendo direttamente per quanto possibile;
c) I dipendenti, ai quali è attribuito l'obbligo di segnalare le carenze e, in particolare, di osservare scrupolosamente le prescrizioni della disciplina attinente, di svolgere le mansioni utilizzando gli strumenti in dotazione con l'accortezza di non causare danni personali ed ai colleghi o ad eventuali persone terze.
7.4. Il personale è partecipe delle scelte, secondo le modalità previste dal già citato Decreto Legislativo n. 626/94, che si fanno rispetto ai punti precedenti 7.2. e 7.3. posto che, fatto salvo quanto disciplinato dalla Legge, l'esperienza consente di individuare, proporre ed attuare le soluzioni migliori.
7.5. Concorrono a perseguire le finalità premesse i rappresentanti per la sicurezza nominati dalle rappresentanze sindacali, nel numero di sei unità, che operano secondo la disciplina del Contratto Collettivo quadro per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94 sottoscritto il 10.7.96. In particolare ottemperano conformemente a quanto previsto nella parte prima, al titolo IV (permessi orari), VII (accesso ai posti di lavoro), VIII (consultazione), IX (informazione e documentazione), X (formazione), XI (riunioni periodiche), XII (strumenti), secondo le modalità che potranno essere ulteriormente definite tramite confronto con le Organizzazioni sindacali.
7.6. Al fine di attuare momenti di confronto per attuare le rispettive competenze, il dirigente preposto alla Sicurezza sul Lavoro ed i rappresentanti per la sicurezza nominati dalle rappresentanze sindacali effettuano incontri a cadenza trimestrale, programmati di comune accordo.
7.7. Gli interventi a tutela della sicurezza sul lavoro, decisi sulla base della procedura predefinita, sono attuati entro i termini tecnici necessari all'organizzazione e adozione degli atti preparatori.
7.8. A cadenza annuale i rappresentanti per la sicurezza sul lavoro redigono una relazione sintetica sulle iniziative proposte e sugli interventi realizzati.
7.9. L'Ente si impegna a prevedere un adeguato impiego dei lavoratori disabili, utilizzando gli strumenti della mobilità o altro, al fine di trovare una collocazione adeguata alle capacità lavorative che consenta al lavoratore di esprimere la propria professionalità.

9. - Pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125
9.1. Nella logica di consentire i migliori risultati l'organizzazione del lavoro è incentrata su criteri che tengano in debita considerazione le pari opportunità tra uomini e donne. Il principio trova applicazione dal momento dell'accesso alla posizione di lavoro e durante il periodo temporale di permanenza in servizio, con particolare riguardo all'impiego nelle diverse attività, all'assunzione di responsabilità, allo sviluppo professionale e formativo, ai riconoscimenti economici, al trattamento giuridico ed economico.
9.2. Il principio di pari opportunità tutela i lavoratori e le lavoratrici sotto il profilo dell'accesso alle opportunità professionali, per gli aspetti sinteticamente richiamati al punto precedente, fermo restando che sono i risultati conseguiti e le prestazioni a valorizzare, giuridicamente ed economicamente, i riconoscimenti previsti dagli istituti contrattuali.
9.3. Al fine di riscontrare e sviluppare l'effettiva parità uomini-donne è istituito, ai sensi dell'art. 25 del CCNL 1.4.99, il Comitato per le pari opportunità, presieduto da un rappresentante dell'Ente e costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Ente. Il Comitato può avvalersi di esperti in materia, la cui partecipazione ai lavori è di volta in volta chiesta dai componenti, limitatamente alle questioni specifiche di competenza.
9.4. L'attività del Comitato per le pari opportunità sviluppa, in particolare, le seguenti iniziative:
a) verifica sull'attuazione delle pari opportunità nell'Ente;
b) propone iniziative e azioni positive, praticabili nel contesto delle finalità dell'Ente;
c) sensibilizza i lavoratori e le lavoratrici sui temi delle pari opportunità;
d) propone iniziative per la formazione e per l'affermarsi di una cultura della differenza di genere;
e) formula pareri in merito alle seguenti materie, esclusivamente in relazione alla promozione di condizioni di pari opportunità:
e1) scelte in ordine alla gestione dei servizi e flessibilità degli orari di lavoro, in rapporto agli orari dei servizi sociali ed alla fruizione del part-time orizzontale;
e2) riorganizzazione dei servizi esistenti ed attuazione di nuovi servizi;
e3) criteri inerenti la mobilità interna ed esterna all'Ente, disposta per motivi di servizio.
9.5. Per la realizzazione delle proprie funzioni, il Comitato propone autonomamente l'organizzazione e le attività da svolgere. Per le funzioni previste il Comitato può accedere ai luoghi di lavoro ed agli atti, acquisendo le conoscenze necessarie che hanno pertinenza con la funzione preordinata, fermo restando il rispetto dei dati tutelati dalla Legge sulla privacy.
9.6. Compatibilmente con l'esigenza di funzionalità dell'organizzazione dei Servizi, l'esigenza di cura della famiglia non può precludere i lavoratori e le lavoratrici dall'esercizio di alcuna attività per cui siano professionalmente idonei.
9.7. A cadenza annuale il Comitato per le pari opportunità redige una relazione sintetica sulle iniziative proposte e sugli interventi realizzati.

10. - Modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22
10.1. Nell'esercizio delle attività istituzionali e organizzative l'Ente persegue finalità di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia gestionale, con particolare riguardo all'ampliamento della fruibilità dei servizi all'utenza. Successivamente alla revisione delle competenze e conseguente nuova organizzazione, l'Ente predispone la proposta di riduzione dell'orario, fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo un programma plurisettimanale.
10.2. L'eventuale riduzione dell'orario è preceduta da un esame sulle effettive esigenze di effettuazione dei turni, della programmazione plurisettimanale, dell'ampliamento dei servizi all'utenza in funzione della produzione da realizzare, degli utenti, dell'impegno temporale del personale.
10.3. L'eventuale riduzione dell'orario comporta, implicitamente, che il personale direttamente interessato, ed anche il personale che comunque lavora nello stesso servizio che viene realizzato in più turni nella stessa giornata o che comunque ha una copertura giornaliera superiore al turno ordinario, non effettua prestazioni di lavoro straordinario.
10.4. La disciplina del presente istituto, completato l'esame di cui al punto 10.1., è demandata ad un successivo e specifico accordo tra Ente e Organizzazioni sindacali.

12. - Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro
12.1. L'orario di lavoro costituisce uno strumento di gestione dell'organizzazione e conseguentemente del personale. Tale gestione si uniforma, di massima, ai seguenti principi:
a) migliore utilizzo e valorizzazione del personale in servizio;
b) potenziamento e miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi all'utenza;
c) aumento della possibilità di utilizzazione e di accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese;
d) miglioramento della possibilità di rapporti e contatti con altri enti ed uffici;
e) equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra le strutture;
f) raggiungimento di una maggiore flessibilità;
g) piena applicazione delle agevolazioni previste per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare.
12.2. Al fine di identificare coerentemente la materia, si definisce il significato dei termini per le diverse forme di orario richiamate nel contratto di lavoro:
a) l'orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale il dipendente assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b) l'orario di servizio è il tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza;
c) l'orario di apertura al pubblico è il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia di accesso ai servizi da parte dell'utenza.
12.3. Nell'ambito dei criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro e dell'articolazione della tipologia, la competenza per quanto concerne l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico è affidata al dirigente, secondo le direttive emanate a tale scopo dall'Ente.
12.4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici. Il dirigente disciplina l'orario dei dipendenti previa individuazione di una fascia temporale di funzionamento delle strutture e di loro apertura al pubblico, secondo le direttive generali emanate a tale scopo dall'Ente.
12.5. L'orario di servizio è di norma articolato su cinque o sei giorni settimanali. In caso di cinque giorni settimanali sono previsti rientri pomeridiani e sono esclusi i Servizi che devono assicurare prestazioni continuative. Si persegue gradualmente l'obbligo di armonizzazione con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 29/1993.
12.6. Per l'articolazione dell'orario di lavoro si definiscono i seguenti criteri generali:
a) flessibilità giornaliera nella gestione dell'orario e della fascia di competenza, prevista al massimo in un'ora, compatibilmente alle esigenze del singolo Servizio e con recupero da effettuarsi di norma nella medesima giornata, senza pregiudizio per il normale svolgimento dei compiti d'ufficio o di aggravio di lavoro per i colleghi e nel rispetto dell'orario di apertura al pubblico;
b) forme speciali di flessibilità giornaliera per i dipendenti che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, senza pregiudizio per il normale svolgimento dei compiti d'ufficio o di aggravio di lavoro per i colleghi e nel rispetto dell'orario di apertura al pubblico;
c) conguaglio di eventuali debiti o crediti di orario entro il bimestre successivo a quello dell'evento;
d) utilizzazione programmata di particolari istituti, quale il tempo parziale, per una gestione flessibile della organizzazione del lavoro e dei Servizi;
e) possibilità di effettuare almeno una giornata settimanale di apertura continuativa degli uffici al cittadino;
12.7. La disciplina dell'orario di lavoro potrà prevedere una particolare flessibilità settimanale, mensile o annuale, denominata "banca delle ore", per quei Servizi la cui produzione può essere gestita con tale articolazione e con modalità che verranno successivamente precisate.
12.8. L'articolazione dell'orario di servizio nonché dell'orario di lavoro è soggetta alla modalità della concertazione attuata da ciascun dirigente.

Protocollo di intesa sulle relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 6, 7, 10 e 47 del Decreto Legislativo n. 29/1993, come successivamente modificato ed integrato, e consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione degli atti inerenti l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la definizione delle dotazioni organiche complessive, nonché l'esercizio della attività sindacale nell'ente e attuare la consultazione, la concertazione e la contrattazione decentrata integrativa.
Le parti, ribadiscono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 1.4.99, con riferimento specifico agli obiettivi ed agli strumenti che il sistema delle relazioni sindacali "è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale".
2. L'Amministrazione, in attuazione anche di quanto disposto dal titolo II del CCNL 1.4.99, fornisce tempestivamente - di norma in via preventiva - tutte le informazioni riguardanti atti e procedure inerenti le materie come di seguito elencate, con la precisazione che qualora riferite alla generalità dei dipendenti, le informazioni sono fornite direttamente dal Servizio preposto a livello centrale alla gestione delle risorse umane, dal dirigente interessato, nei restanti casi:
a) rapporto di lavoro: disposizioni dirigenziali, circolari e comunicazioni di qualsiasi natura disciplinanti, in generale, gli aspetti giuridici ed economici connessi alla gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
b) organizzazione dei servizi e degli uffici, con riferimento sia alla struttura organizzativa generale dell'ente, che ad ogni specifica sua articolazione interna;
c) la consistenza e la variazione della dotazione organica complessiva;
d) la gestione delle risorse umane, per le finalità, gli ambiti e le modalità di cui alle norme legislative e regolamentari, salvaguardando le responsabilità gestionali attribuite "in via esclusiva" al dirigente ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 29/1993;
e) la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, come disposto dal Contratto Collettivo Quadro del 10.7.1996 disciplinante l'applicazione del Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) il trasferimento di attività tramite appalti, convenzioni o altre forme previste dalla legge.
3. Annualmente, prima della predisposizione del bilancio di previsione e in occasione della definizione di quello consuntivo di fine esercizio, viene effettuata una riunione di informazione con particolare riguardo alla programmazione o ai risultati conseguiti dalle attività dell'ente, l'analisi delle spese previste o sostenute nonché sull'andamento dell'occupazione.
4. La convocazione delle riunioni avviene, di norma, non meno di quindici giorni prima di quello stabilito per l'effettuazione delle stesse e l'Amministrazione si impegna a fornire, contestualmente, tutta la necessaria documentazione.
5. L'Amministrazione convoca le riunioni tramite lettera scritta inviata, anche a mezzo fax, ai nominativi ed ai recapiti espressamente e formalmente indicati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria e da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali.
6. In tutti i casi in cui venga avviata la consultazione o la concertazione, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa sia esaurita ovvero conclusa con un verbale di accordo od anche che prenda atto delle diverse posizioni e sia, in ogni caso, intercorsa la necessaria sottoscrizione.
7. La consultazione e la concertazione, quali modalità essenziali del sistema delle relazioni sindacali, sono attivate, a ciascun livello di articolazione organizzativa dell'ente, ogni qual volta una delle parti, ai sensi del titolo II, capo I, del CCNL 1.4.99, formalmente lo richieda; con l'espressa comune dichiarazione che durante tali fasi le parti si impegnano a non procedere unilateralmente.
8. Viene concordato e predisposto, con periodicità almeno semestrale, un calendario di riunioni al fine di permettere una razionale trattazione degli argomenti con particolare riferimento a quelli tra loro correlati.
9. Il testo dei contratti collettivi decentrati integrativi nonché quello relativo ai verbali di accordo o di conclusione della concertazione o della consultazione, dopo la sottoscrizione, sono forniti in copia a tutti i soggetti firmatari ed è compito dell'Amministrazione provvedere alla necessaria informazione e divulgazione fra tutti i dipendenti.
10. L'Amministrazione si impegna ad inviare copia dell'ordine del giorno delle sedute degli Organi nonché a far conoscere l'elenco dei relativi atti eventualmente adottati.
11. Per quanto non previsto dal presente protocollo si fa riferimento alle vigenti norme contrattuali e legislative, con particolare riferimento alle modalità nonché alle materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa di ente, di concertazione e di consultazione.
12. Per quanto riguarda, in particolare, le modalità della concertazione e della consultazione, le parti convengono, inoltre, quanto segue:
a) ai sensi dell'art. 8 del CCNL 1.4.99, ricevuta l'informazione, la Rappresentanza Sindacale può chiedere la concertazione ovvero la consultazione;
b) a tale fine, il Servizio preposto alla gestione delle risorse umane ovvero altro Servizio interessato, secondo le rispettive competenze, convoca un apposito incontro che inizia, in presenza di concertazione, entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta, entro quindici giorni nei restanti casi;
c) la fase di incontri e discussione termina improrogabilmente, in caso di concertazione, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
d) al termine della fase di consultazione o di concertazione viene redatto, in ogni caso, apposito verbale conclusivo dal quale risultino le posizioni delle parti;
e) le disposizioni e gli atti conseguenti assunti comunque dall'Amministrazione nelle materie oggetto di concertazione o consultazione danno atto dell'assolvimento dell'obbligo di informazione e delle modalità di espletamento della concertazione o della consultazione stessa.
13. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del CCNL 31.3.99 e art. 8, comma 1, del CCNL 1.4.99, costituiscono materie oggetto di concertazione i "criteri generali per la disciplina delle seguenti materie":
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni; conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;
c) metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.99;
d) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.99;
e) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6, del CCNL del 31.3.99;
f) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all'art. 14, comma 2, del CCNL del 31.3.99 in tema di lavoro straordinario per disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge;
g) articolazione dell'orario di servizio; calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
h) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
i) andamento dei processi occupazionali;
j) criteri generali per la mobilità interna;
Costituiscono materia di consultazione:
k) ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, "l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazione organiche";
l) l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo m. 626/1994 con esclusione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e) del CCNL 1.4.99;
m) ed inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 1.4.99, le parti si incontrano "in ogni caso in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione".

Diritti e libertà sindacali
[…]
3. Per quanto riguarda le assemblee, le parti concordano quanto segue:
a) nel rispetto del limite individuale massimo consentito di dodici ore annue retribuite, la Rappresentanza Sindacale Unitaria o ciascuna delle Organizzazioni Sindacali può indire l'assemblea del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno cinque giorni prima, la data, il luogo, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti esterni; l'assemblea potrà interessare la generalità o particolari gruppi di dipendenti ovvero anche singoli servizi;
b) l'Amministrazione garantisce la disponibilità di idonei locali, privi di barriere architettoniche, per lo svolgimento delle assemblee;
c) l'Amministrazione, previo accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e d'intesa con i dirigenti, individua, in caso di assemblea, i contingenti minimi di personale da escludere dalla partecipazione al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili;
d) l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, al fine di garantire l'erogazione continuativa dei servizi al pubblico;
e) nel caso in cui l'assemblea sia effettuata al di fuori del normale turno di lavoro giornaliero, si riconosce al dipendente la facoltà di effettuare il recupero del maggior orario determinato nella misura pari alla durata effettiva dell'assemblea stessa, secondo le modalità in uso disciplinanti l'orario di lavoro, con la precisazione che la durata dell'assemblea, in misura comunque non superiore a quella autorizzata, va rilevata a mezzo del sistema automatizzato di rilevazione delle presenze/assenze, o qualora ciò non sia possibile, a mezzo sottoscrizione di formale dichiarazione di responsabilità del dipendente interessato;
f) il personale operante fuori dalle sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato, previo inserimento di apposito codice nel sistema automatizzato di rilevazione della presenza/assenza, ad assentarsi dal luogo ordinario di lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa;
g) l'Amministrazione, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei dipendenti privi dell'udito e della voce, si impegna a garantire, in occasione dell'effettuazione di assemblee e su richiesta espressa delle rappresentanze sindacali, la presenza di un interprete nella lingua dei segni;
h) la disciplina del presente articolo si applica anche al personale in part- time, limitatamente al periodo di servizio prestato, in proporzione alla durata dell'orario di lavoro.
4. L'Amministrazione concede alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ed alle Organizzazioni Sindacali, in uso continuo e gratuito, un idoneo locale comune adeguatamente attrezzato per l'esercizio delle attività sindacali.
5. L'amministrazione, al fine di garantire agli organismi sindacali il diritto di affissione per informare in materie di interesse sindacale, si impegna a predisporre appositi spazi, almeno un punto presso ciascuna sede destinata a uffici, in luoghi accessibili a tutto il personale.
6. Al fine di rendere agevole l'attività di informazione delle rappresentanze sindacali, l'Amministrazione si impegna a concedere l'utilizzo delle procedure di casella di posta elettronica (bacheca elettronica), per permettere la ricezione e la trasmissione di messaggi e di documentazione inerente la contrattazione, la concertazione e la consultazione nonché su tematiche sindacali di ente in genere. L'Amministrazione fornisce, inoltre, a richiesta degli interessati, tutta la documentazione eventualmente anche su supporto informatico.

In data odierna, 27 Aprile 2000, alle ore 9:00, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale e hanno definito la "pre-intesa" del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Il presente documento si compone di 32 pagine compresa la presente.
Per l'Amministrazione Comunale Assessore alle Risorse Umane […], Dirigente Servizio Personale e Organizzazione […], Dirigente Settore Ragioneria Generale […]
Per le Organizzazioni Sindacali RSU […], Cgil Funzione Pubblica […], Fist Cisl […], Uil Enti Locali […], Diccap […]