Tipologia: Contratto collettivo decentrato integrativo
Data firma: 7 luglio 2000
Validità: 31.12.2001
Parti: Delegazione trattante pubblica e Delegazione trattante sindacale
Comparto: Enti Locali, P.A., Comune di Monticelli D'Ongina (Pc)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Campo di Applicazione
Contrattazione collettiva decentrata integrativa
Le scelte strategiche
Criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività
La formazione
Lavoro straordinario
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Indennità contrattuali
Salario aziendale e miglioramento dei servizi - produttività
Attività di innovazione e riorganizzazione
Fondo per la progressione economica orizzontale nella categoria
Il nuovo sistema classificatorio del personale
Criteri di valutazione delle progressioni orizzontali
Note applicative
Pesatura dei diversi criteri presi a riferimento
Le politiche degli orari
Banca delle ore
Pari opportunità
Copertura assicurativa per particolari responsabilità
Patrocinio legale
Procedure per l'interpretazione autentica del contratto
Norme di rinvio
Protocollo d'intesa sulle relazioni sindacali 12/5/2000
Strumenti
Contrattazione collettiva decentrata integrativa
Concertazione e confronto
Informazione
Relazioni sindacali
Diritto di pubblicità ed affissione
Dotazioni e strumentazioni
Locali
Agibilità sindacali
Assemblee sindacali
Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali
Salute e sicurezza nel luogo di lavoro
Piano occupazionale
Modifica, revisione e innovazione degli assetti organizzativi
Comune di Monticelli - Protocollo d'intesa sulle materie oggetto di concertazione ed altri istituti 12/5/2000

La progressione verticale
Criteri di valutazione per la progressione verticale tra categorie
Area delle posizioni organizzative
Conferimento degli incarichi
Graduazione delle posizioni
Valutazione periodica e dei risultati
Ferie
Servizio mensa
Attuazione di specifiche discipline contrattuali
Norme disciplinari
Collegio di conciliazione
Lavoratori della polizia locale
Diritti collettivi ed individuali
Permessi brevi per motivi di salute
Diritto allo studio dpr. 395/88
Mobilità
Mobilità esterna
Mobilità interna
Mobbing
Dichiarazione congiunta per la lotta contro il lavoro dei bambini
Lavoratori ad altra Tipologia di Rapporto di Lavoro
Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa o similari.
Dipendenti di altre imprese che svolgono attività per conto degli Enti.
Contratto collettivo decentrato integrativo 1999-2001

Comune di Monticelli D'Ongina (PC)

Campo di Applicazione
1. Il presente contratto - di validità quadriennale - si applica al personale dipendente dell'amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato; gli effetti giuridici ed economici, salvo diversa indicazione, decorrono dal 1.1.1999.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite da successivo contratto collettivo.

Contrattazione collettiva decentrata integrativa
1. Il presente contratto collettivo integrativo di Ente si articola su tutte le materie espressamente previste dal CCNL 1998-2001 e dal CCNL Ordinamentale per la revisione del sistema di classificazione del personale, in particolare riguarda:
[…]
c) I programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione (art. 4/2d CCNL);
d) Le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili (art. 4/2e CCNL);
e) Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi (art. 4/2f CCNL);
f) Le pari opportunità (art. 4/2g CCNL);
[…]
h) Le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario (art. 4/2i CCNL);
[…]
m) Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro (art. 4/2m CCNL);
[…]

Le scelte strategiche
1. La necessità che il presente contratto integrativo costituisca elemento di raccordo fra la crescita della qualità dei servizi e lo sviluppo di nuove e più avanzate forme di organizzazione e di valorizzazione del lavoro, comporta il consolidamento e l'espansione di un sistema di relazioni che, oltre alle materie già previste dal CCNL, guardi al coinvolgimento delle rappresentanze sindacali anche nel confronto su temi di interesse più generale.
2. In questa fase, le parti concordano sull'opportunità di utilizzare la contrattazione integrativa come opportunità per riaffermare, senza preconcette posizioni ideologiche ma attraverso una preciso confronto di merito, la potenziale concorrenzialità dell'intervento pubblico.
3. L'aspetto della qualità assume particolare rilevanza nell'ambito dei servizi alla persona, in quanto in quei settori il livello della prestazione è prioritario rispetto a valutazioni di carattere esclusivamente economico.
4. Per questo, si concorda di attivare un canale di informazione che riguardi in primo luogo le scelte strategiche (anche in termini di investimenti), gli eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di gestione in convenzione di servizi.
5. Particolare attenzione va indirizzata ai processi, sempre più frequenti, di gestione associata di servizi e ai progetti di unione comunale. Queste esperienze, inserite nell'ottica della qualità, della razionalizzazione e di un potenziamento della rete delle prestazioni, vanno sostenute facendo parte di un piano volto all'effettivo conseguimento degli obiettivi sopra enunciati.
6. Strumento strategico per la realizzazione degli obiettivi descritti è l'analisi e la concertazione sulla struttura organizzativa. A tal proposito le parti concordano sulla necessità che la struttura organizzativa e gli atti che la definiscono siano trasparenti al fine di verificare la sua corrispondenza agli obiettivi dell'amministrazione ma anche agli obiettivi di valorizzazione dei lavoratori.
7. Il confronto annuale fra amministrazione e soggetti sindacali sulla dotazione organica è fondamentale per:
* Collegare gli obbiettivi dell'Amministrazione alle necessità in termini di quantità e qualità di personale;
* Determinare i percorsi di valorizzazione dei dipendenti in termini verticali e orizzontali e le conseguenti necessità di accesso dall'esterno;
8. Monitorare ed avviare un confronto sul ricorso a tutte le forme di lavoro atipico quali ad esempio: LSU, LPU, collaborazioni coordinate e continuative, consulenze, incarichi e contratti a tempo determinato.

Lavoro straordinario
1. Si concorda che l'utilizzo dell'orario straordinario non può essere considerato un fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, ma deve essere utilizzato in casi eccezionali per fronteggiare particolari situazioni altrimenti non gestibili.
[…]
3. Dal 31/12/99 le risorse a tal fine destinate sono ridotte del 3% ed il limite individuale per le prestazioni straordinarie è ridotto da 200 a 180 ore annue.
4. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno - e comunque in sede di concertazione entro il 30 giugno di ogni anno - per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario, per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione - anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi - nonché per verificare possibili scostamenti di spesa rispetto alle previsioni ed apportare le relative correzioni. A tal fine l'Ente provvederà a fornire i dati di utilizzo delle prestazioni straordinarie, distinti per settore/servizio.
5. In alternativa al pagamento del lavoro straordinario prestato i dipendenti, su loro richiesta, potranno concordare con il proprio responsabile del servizio il recupero dello stesso, fatte salve esigenze di servizio motivate, di norma entro un mese dalla effettuazione delle ore straordinarie ovvero potranno immetterle nella propria banca ore.
6. In caso di recupero richiesto a fronte di prestazioni straordinarie notturne, festive e/o festive-notturne, sarà corrisposto una indennità specifica di disagio pari ad almeno la quota di maggiorazione prevista dalle vigenti normative contrattuali
7. Salvo i casi di possibile gestione dell'orario annuo in senso verticale (banca ore), potrà essere recuperato un massimo di 30 ore pro-capite annue.
[…]

Le politiche degli orari
1. Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all'obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi da contemperare con l'efficienza e l'efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e la frammentazione delle competenze e degli interventi, in relazione agli orari di servizio definiti in sede di concertazione.
2. Conseguentemente, l'orario di lavoro dei diversi servizi è articolato come da provvedimento sindacale in vigore.
3. Ogni mutamento successivo dovrà comunque essere oggetto di accordo tra le parti.
4. Per tutti i servizi che non prevedono orari specifici e vincolati è concessa una flessibilità in entrata ed in uscita di 30 minuti comunque nel rispetto dell'orario di apertura al pubblico.
5. Eventuali debiti o crediti orari vanno recuperati nell'ambito delle fasce di flessibilità ovvero, laddove istituita, nell'ambito della banca delle ore.

Banca delle ore
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo è istituita presso l'Ente la banca delle ore, al fine di coniugare, attraverso una flessibilizzazione concertata dei tempi di lavoro, la richiesta di maggiore elasticità proveniente dalle lavoratrici e dai lavoratori con la necessità dell'ente di favorire l'ampliamento dei servizi resi.
2. A tale scopo l'Ente mette a disposizione per la generalità dei servizi e per i dipendenti che ne facciano richiesta un ammontare annuo pari a 36 ore.
3. Le parti individuano attraverso un'analisi organizzativa delle strutture e dei servizi, i modelli di articolazione oraria attraverso cui è possibile definire la quantificazione e la modalità di effettuazione del prestito delle ore e del recupero del credito orario. I recuperi per le ore prestate saranno concordati dal dipendente con il responsabile del servizio/settore.
5. L'accumulo dell'orario in eccesso rispetto alle 36 ore contrattuali potrà avvenire per le seguenti motivazioni:
* Ingresso ed uscita dal lavoro diversificati rispetto alla generalità dei dipendenti secondo modalità che contemperino le necessità del lavoratore con la possibilità per l'ente di ampliare la fascia oraria dei servizi resi alla cittadinanza;
* Accumulo di ore dovuto alla partecipazione ai progetti di innovazione e riorganizzazione di volta in volta contrattati;
* Accumulo di ore dovuto a consolidati picchi lavorativi stagionali o collegati a particolari situazioni contingenti preventivamente comunicate al Responsabile del Servizio e con esso concordate.

Pari opportunità
1. Partendo dall'assunzione piena del principio delle pari opportunità e dalla volontà di promuovere le stesse per conoscere e rimuovere gli elementi diretti e indiretti di discriminazione le parti convengono di prevedere momenti di verifica annuale sulla stato delle iniziative.
2. La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio, terranno conto dei principi generali inerenti le pari opportunità e di un doveroso equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali, in rapporto anche ai servizi sociali disponibili sul territorio.

Procedure per l'interpretazione autentica del contratto
1. Quando emergono controversie sull'interpretazione del contratto integrativo la parte interessata invia all'altra una richiesta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei patti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
2. Le parti stipulanti il contratto integrativo si incontrano entro 30 gg. dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. Gli accordi sostituiscono le clausole controverse, nei loro effetti giuridici ed economici sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
3. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi come oggetto le materie dallo stesso regolate.

Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo e a dedicare una specifica seduta di contrattazione - da tenersi entro il 31/12/2000 - al fine di apportare gli eventuali correttivi che si rendessero necessari.
2. Entro la stessa data le parti si impegnano ad approfondire ed eventualmente trattare le materie oggetto di contrattazione non affrontate nel presente accordo.

Protocollo d'intesa sulle relazioni sindacali 12/5/2000
Strumenti

1. Le parti convengono sulla necessità di attivare un sistema stabile di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:
* contrattazione collettiva decentrata integrativa
* concertazione e confronto
* informazione

Contrattazione collettiva decentrata integrativa
i. Il contratto collettivo integrativo di Ente si articola su tutte le materie espressamente previste dal CCNL 1998-2001 e dal CCNL Ordinamentale per la revisione del sistema di classificazione del personale, in particolare riguarda:
[…]
m) I programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione (art. 4/2d CCNL);
n) Le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili (art. 4/2e CCNL);
o) Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi (art. 4/2f CCNL);
p) Le pari opportunità (art. 4/2g CCNL);
[…]
r) Le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario (art. 4/2i CCNL);
[…]
t) Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro (art. 4/2m CCNL);
[…]

Concertazione e confronto
1. Le parti partecipano alle riunioni con la disponibilità ad approfondire la materia in discussione ed a ricercare, se possibile, una soluzione che tenga conto dei diversi interessi coinvolti e in tal caso l'amministrazione adotterà formalmente la soluzione concordata, diversamente, dovranno essere evidenziati i motivi, le condizioni e i vincoli che non consentono all'Ente di tenere conto delle istanze o delle proposte avanzate da parte sindacale.
2. Sono oggetto di concertazione le seguenti materie:
a) Articolazione dell'orario di servizio (art. 8/1a CCNL);
b) Criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale (art. 8/1c CCNL);
c) Andamento dei processi occupazionali (art. 8/1d CCNL);
d) Criteri generali per la mobilità interna (art. 8/1e CCNL);
e) Svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche (art. 16/2a CCNL-ORDIN);
f) Valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni (art. 16/2b CCNL-ORDIN);
g) Conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica (art. 16/2c CCNL-ORDIN);
h) Metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica (art. 16/2d CCNL-ORDIN);
(art. 16/2g CCNL-ORDIN).
3. L'ente sottoporrà a confronto con i soggetti sindacali il proprio modello organizzativo e il piano occupazionale con il metodo della concertazione (art. 6/1 DLgs 29/93 modificato da DLgs 80/98). Ogni modificazione del modello organizzativo e del piano occupazionale è regolata dalla concertazione.
4. Sono oggetto di concertazione anche i regolamenti dell'Ente in materia di organizzazione del lavoro.
5. Sulle materie sopra indicate la concertazione è attivata automaticamente dall'Ente e si conclude o con un'intesa o con la registrazione del mancato accordo. L'eventuale intesa, redatta sempre in forma scritta, impegna la Giunta e/o la Direzione a darne esecuzione, quando la decisione sia di sua esclusiva competenza, o a sostenerne i contenuti nelle sedi deliberanti. Il mancato accordo dà luogo alla stesura di un verbale nel quale vengono descritte le posizioni conclusive delle parti. Il verbale viene trasmesso dall'ente a tutti i componenti degli organi deliberanti e viene allegato alla proposta di deliberazione.
6. Per tutta la durata della concertazione le parti si astengono dall'assumere qualunque autonoma iniziativa relativa ai temi oggetto della concertazione medesima.
7. Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare il termine di trenta giorni previsto dal CCNL.

Informazione
1. Si conviene che la procedura informativa rimanga regolata dall'art. 7 del CCNL 1.4.1999.

Relazioni sindacali
1. Fatto salvo quanto sopra specificato, al fine di garantire corrette relazioni sindacali tra le parti, si conviene quanto segue:
a) L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni concordando preventivamente la data, ogni qual volta le stesse ne facciano richiesta. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo;
b) Gli accordi sottoscritti verranno recepiti con atto dell'organo competente di norma entro 15 giorni o, oltre tale termine, nella prima riunione utile;
c) Dovrà essere consolidata l'esperienza della conferenza di servizio o di unità operativa, stabilendone gli obiettivi di miglioramento di qualità ed i campi di intervento
d) Gli accordi raggiunti e formalizzati in atti saranno distribuiti a tutti i dipendenti a cura dell'Ente.

Diritto di pubblicità ed affissione
1. I componenti della RSU e le OO.SS. territoriali hanno il diritto di affiggere, nelle apposite bacheche che l'Ente si impegna a predisporre in luoghi di facile accesso e di agevole consultazione per tutto il personale, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione.
2. Stampati e documenti potranno essere inviati negli uffici distaccati per l'affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o esposte e siglate a cura del rappresentante sindacale o da persona designata.

Dotazioni e strumentazioni
1. La RSU può avvalersi della strumentazione dell'Ente (fotocopiatrice o centro stampa) per la riproduzione di materiale di interesse sindacale, in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione;
2. Ove disponibili, alla RSU è consentito l'utilizzo delle strumentazioni informatiche anche ai fini della trasmissione dell'informazione;
3. Per la diffusione della informazione, è consentito alla RSU l'utilizzo della posta interna;
4. È consentito, inoltre alla RSU l'utilizzo del fax per ricezione o trasmissione di materiale di interesse sindacale;
5. L'Ente metterà a disposizione, su richiesta della RSU, materiale di supporto di tipo legislativo ed amministrativo.

Locali
1. L'Ente pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti titolari della rappresentanza sindacale l'uso continuativo di un idoneo locale comune, organizzato con modalità concordate con i medesimi, per consentire l'esercizio delle loro attività.

Agibilità sindacali
1. Si concorda che le riunioni tra Ente e delegazione di parte sindacale sono convocate dalla Amministrazione stessa. La partecipazione a tali riunioni dei dipendenti eletti nella RSU non inciderà sul monte ore di spettanza delle OO.SS. e della RSU.
2. I permessi previsti dal D.Lgs. 626/94 sono considerati aggiuntivi al monte ore di cui sopra e sono stabiliti secondo quanto previsto dalla particolare normativa.
3. L'Amministrazione garantirà l'esercizio delle agibilità sindacali avendo cura di assicurare ai servizi le necessarie sostituzioni o modalità organizzative del lavoro, senza aumento di carichi di lavoro per il personale del servizio e senza riduzione della qualità dei servizi, soprattutto di quelli alla persona.
[…]

Assemblee sindacali
1. Ad integrazione dei diritti riconosciuti dal CCNL sulle Assemblee Sindacali, quantificate in 12 ore annue individuali in orario di lavoro, le parti concordano che, per alcuni servizi particolari che operano in stretto rapporto con l'utenza esterna, qualora l'assemblea del personale sia convocata dalle RSU e/o dalle OO.SS. al di fuori dell'orario di servizio, saranno riconosciute - ai soli partecipanti - le corrispondenti ore quali orario ordinario di lavoro, sino a concorrenza del monte ore individuale sopra specificato. Sarà cura dei soggetti richiedenti l'assemblea comunicare formalmente all'Amministrazione i nominativi dei partecipanti.
2. L'assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole qualifiche e profili professionali e normalmente verrà indetta dalle RSU.
3. L'Amministrazione si impegna a fornire idonei locali per lo svolgimento delle assemblee.

Salute e sicurezza nel luogo di lavoro
1. Le parti, considerando prioritario il raggiungimento dei massimi livelli di sicurezza all'interno dell'Ente, concordano, nel pieno rispetto della normativa vigente, quanto segue:
* Gli interventi di formazione ed informazione del personale, saranno svolti con frequenza periodica in modo da garantire un sufficiente e continuo grado di aggiornamento e di informazione;
* Il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
* Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
* Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
* In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
* I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
* Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
* Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
* Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
* Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
* Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.

Modifica, revisione e innovazione degli assetti organizzativi
1. In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, l'amministrazione avvierà le procedure nei tempi e modi previsti dal CCNL e dal presente protocollo d'intesa sulle relazioni sindacali.
[…]

Comune di Monticelli - Protocollo d'intesa sulle materie oggetto di concertazione ed altri istituti 12/5/2000
Servizio mensa

1. L'Amministrazione si impegna a riconoscere, entro la vigenza contrattuale, il diritto dei lavoratori dell'Ente ad avvalersi della mensa o di apposito servizio sostitutivo, secondo il seguente modello:
Diritto alla mensa e modo di fruizione
Ai lavoratori che per specifiche esigenze e soluzioni organizzative delle strutture in materia d'orario di lavoro, prestano servizio su orario spezzato e/o con rientri pomeridiani e/o con prolungamento pomeridiano di almeno 2 ore per lavoro straordinario autorizzato, è riconosciuto il diritto alla mensa.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro, in un intervallo minimo di 30 minuti e indicativamente, dalle ore 13.00 alle ore 15 e/o dalle ore 19.00 alle ore 21.00.
Hanno inoltre diritto al servizio di mensa, in deroga a quanto sopra e con le seguenti modalità:
* I lavoratori che effettuano prestazioni in caso d'emergenza neve, protezione civile, servizio elettorale o altri eventi eccezionali (incidenti, etc...) anche senza interruzione tra il normale orario di lavoro e la prestazione straordinaria;
* I lavoratori reperibili che a causa di un'eventuale chiamata siano presenti in servizio all'orario dei pasti (12.00/14.00) e che vi rimangano per almeno quattro ore continuate;
* Il personale ausiliario, educativo e assistente di base che, contestualmente, è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori o agli anziani nei Centri Diurni. In questo caso il pasto è gratuito ed il tempo relativo, è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.
Non può usufruire del diritto alla mensa il personale che effettua esclusivamente orario unico (esempio 8-14).
Modalità d'erogazione e costi a carico del dipendente
Il diritto alla mensa ai dipendenti è garantito con le seguenti modalità:
* Con il pasto direttamente erogato dall'Amministrazione nelle mense comunali o in locali idonei. In tali ipotesi il costo a carico del lavoratore sarà pari ad 1/3 del costo di produzione del pasto effettuata dall'Amministrazione stessa.
* Con la consegna di Buoni pasto ai dipendenti, il cui valore è pari ad un terzo del costo unitario definito sulla base d'apposita convenzione stipulata con gli esercizi di ristorazione.
[….]
La convenzione e le strutture abilitate all'erogazione di tale servizio dovranno garantire, nel rispetto del costo stabilito, l'accesso alla mensa da parte di tutto il personale interessato e qualora non fosse possibile (es. chiusura festiva) al lavoratore andrà riconosciuto il raddoppio del buono pasto stabilito.

Attuazione di specifiche discipline contrattuali
Norme disciplinari

1. In attuazione di quanto stabilito nel vigente CCNL e dal Regolamento interno, l'Amministrazione si impegna ad informare il personale dipendente sulle norme disciplinari previste mediante consegna delle stesse e del Regolamento interno.

Collegio di conciliazione
1. In ottemperanza a quanto prevede l'art. 69 del d.lg. 29/93, per le controversie individuali il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge davanti al collegio di conciliazione.
2. Il collegio di conciliazione, istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione (cfr. art. 69 bis DLgs. 29/93)
3. La presente normativa verrà adeguata a quanto sarà stabilito in materia in sede di contrattazione nazionale (art. 24 del CCNL)

Mobilità interna

[…]
Art. 8 Mobilità per inidoneità fisica
1. L'Amministrazione si impegna alla piena applicazione del DLgs. 626/94 prevedendo una particolare attenzione alla ricollocazione dei lavoratori con capacità residue lavorative limitate.
2. A tal fine va predisposto uno specifico protocollo, con la mappatura dei rischi dei posti di lavoro, per poter utilizzare al meglio le capacità professionalità e salvaguardare la dignità del lavoratore; protocollo che deve prevedere l'individuazione dei responsabili delle procedure di ricollocazione.
3. Qualora il dipendente dovesse essere collocato in una qualifica funzionale inferiore esso conserverà il trattamento economico.
[…]

Mobbing
Il problema dell'insorgenza di condizioni di isolamento dell'individuo nell'ambito del contesto lavorativo, spesso correlato a problemi di natura psicologica, deve trovare, all'interno di ogni Ente, un primo momento di monitoraggio al fine di valutarne la consistenza e, immediatamente dopo, gli opportuni strumenti di intervento.
Può essere utile, soprattutto nelle amministrazioni più grandi, sperimentare ricerche su questo tema e aprire sportelli di ascolto che, con le dovute garanzie di preparazione e di riservatezza, accolgano le richieste di aiuto da parte dei dipendenti.

Dichiarazione congiunta per la lotta contro il lavoro dei bambini
In relazione agli impegni delle istituzioni internazionali e del Governo italiano, il quale ha sottoscritto con la parti sociali il 16.4.98 la "Carta degli impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile", le parti si adopereranno per combattere tale fenomeno secondo i propri ruoli istituzionali e politici.
In particolare l'Amministrazione si impegna a richiedere alle imprese fornitrici e agli enti, aziende pubbliche e private che gestiscono servizi in appalto, concessione o convenzione che i prodotti utilizzati e forniti siano fabbricati nel rispetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL ed in particolare della Convenzione 138 sull'età minima, inserendo apposite clausole nei capitolati, prevedendo anche la rescissione dei contratti quando siano riscontrate l'inosservanza delle stesse.
Le parti si impegnano altresì a far osservare e a denunciare il mancato rispetto delle singole normative contro il fenomeno dello sfruttamento dei minori.
Al riguardo, nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali, l'Amministrazione provvederà ad elaborare specifici programmi di intervento sia di carattere informativo e preventivo che repressivo.

Lavoratori ad altra Tipologia di Rapporto di Lavoro
E' fondamentale l'obiettivo di estendere ai lavoratori coinvolti nell'attività dell'Ente con altre tipologie di rapporto di lavoro, che sono sottoposti a regole diverse e di minore tutela, i diritti derivanti dal CCNL e dalle normative generali sul lavoro, cercando di coinvolgere nei momenti di confronto con le Amministrazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative di queste nuove forme di lavoro.
Per tutti questi lavoratori si deve affermare il diritto esplicitato all'art. 26 comma 4 del CCNL che, nella stipulazione dei contratti individuali gli Enti non possono inserire clausole peggiorative delle disposizioni dei CCNL o in contrasto con norme di legge, a partire dagli elementi retributivi.

Rapporti di lavoro a tempo determinato.
E' necessario prevedere per il personale assunto a tempo determinato:
* la partecipazione alle iniziative per il miglioramento degli uffici e dei servizi (produttività);
* le modalità di fruizione delle ferie;
* i casi di accesso a permessi retribuiti e la relativa modalità di fruizione;
* i casi di accesso a permessi non retribuiti e la relativa modalità di fruizione (con particolare riferimento all'obbligo per l'Ente di concedere permessi per partecipare a prove concorsuali;
* l'eventuale periodo di preavviso richiesto dall'ente in caso di dimissioni volontarie, scongiurando il rischio di addebiti ingiustificati a carico del lavoratore.

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa o similari.
Questi tipi di contratto devono escludere innanzitutto, mansioni di bassa e media professionalità, e vanno concordate regole ed indirizzi generali quali il rispetto del principio dell'equo trattamento (confrontato con quello del personale a cui si applica il contratto delle AA.LL.), i requisiti professionali da richiedersi, le modalità di ricerca e selezione di tali professionalità, le modalità di svolgimento dell'incarico in relazione all'orario di lavoro.
Per queste prestazioni di lavoro gli Enti sono tenuti al rispetto dell'obbligo di tenuta e comunicazione dell'anagrafe tributaria dei contratti, allo scopo di rendere sempre più trasparente e di ricondurre a limiti fisiologici minimi questo fenomeno.
Per questi lavoratori, che sono frequentemente lavoratrici donne, occorre estendere parte dei diritti collegati alla L. 1204/71, al diritto a malattia ed infortunio, al diritto a giorni di ferie.

Dipendenti di altre imprese che svolgono attività per conto degli Enti.
L'esternalizzazione delle attività, come già affermato, dovrà essere uno degli argomenti fondamentali del confronto fra l'Amministrazione e le OO.SS., prevedendo l'inserimento di clausole contrattuali, nei Bandi di Gara d'appalto, che garantiscano ai lavoratori interessati la piena applicazione dei contratti di riferimento e delle normative sulla prevenzione e la sicurezza sul lavoro, oltre che l'agibilità sindacale delle organizzazioni di categoria, la cui inosservanza produca l'annullamento dei contratti stessi.
La materia dell'orario di lavoro e dei diritti individuali può diventare oggetto di sperimentazione di forme di accordo che coinvolgano i rappresentanti dei lavoratori delle aziende esterne, avendo particolare attenzione all'utilizzazione delle cooperative sociali che presentano la problematica specifica dell'utilizzo dei soci-lavoratori.
Condizione fondamentale per la decisione e la valutazione dell'esternalizzazione di attività è la verifica sulla qualità e quantità del lavoro, che devono almeno essere uguali o desumibili ad analoghe attività svolte in proprio da altre Amministrazioni.
Oltre a questa valutazione di qualità diventa indispensabile un confronto di merito sui costi effettivi di ogni attività esternalizzata, per consentire un chiaro paragone con forme di gestione diretta.
Anche per queste ragioni non si devono più attivare procedure di gara al massimo ribasso, così come previsto dalle normative europee e dal Patto sociale 1998.

Contratto collettivo decentrato integrativo 1999-2001
A seguito dell'autorizzazione della Giunta Comunale, dell'approvazione dell'assemblea dei lavoratori, dopo aver acquisito il parere in merito all'attendibilità dei costi quantificati ed alla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, esperite le procedure previste dal CCNL 1.4.99 sulla piattaforma siglata dalle parti in data 12.05.2000, oggi 7.7.2000
Per la delegazione di parte pubblica: Segretario comunale, Assessore al personale delegato, Responsabile serv. Finanziario, Responsabile Socio-culturale, Responsabile serv. Urbanistica, Responsabile serv. Lavori pubblici
Per la delegazione di parte sindacale: Segreteria territoriale Fp Cgil, Segreteria territoriale Fist Cisl, Segreteria territoriale Sulpm, RSU
Sottoscrivono in via definitiva il Contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il periodo 1999/2001.