Consiglio di Stato, Sez. 2, 09 ottobre 2014, n. 3072 - Funzioni di “datore di lavoro” ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008


 



REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 luglio 2014

NUMERO AFFARE 00629/2014
OGGETTO:
Ministero della salute, Dipartimento della programmazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla dott.ssa Maria CORVINO avverso il conferimento delle funzioni di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2009 (ndr 81/2008). Istanza di sospensiva.

LA SEZIONE


Vista la relazione n. 0014799-P del 18 marzo 2014, trasmessa con nota avente pari numero e data e pervenuta in Segreteria il 25 successivo, con la quale il Ministero della Salute (Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;


PREMESSO E CONSIDERATO.


Con atto prot. n. 12448 del 22 marzo 2012 l’Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro comunicava ai Direttori di Dipartimento, ai Responsabili dei vari Distretti Sanitari, nonché ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri, facenti riferimento all’ambito territoriale dell’Azienda, che a far data dal 1° aprile 2012 con singoli atti di servizio sarebbero state attribuite le funzioni delegate come “datore di lavoro” ai fini indicati dal d.lgs. n. 81 del 2008. Facendo seguito alla predetta comunicazione, il Commissario straordinario della ASL Napoli 1 Centro, con nota prot. n. 147 del 20 aprile 2012, provvedeva a comunicare alla dott.ssa Maria Corvino la sua nomina a datore di lavoro presso la struttura sanitaria, di cui al Presidio Ospedaliero Cardinale Ascalesi.
Al fine di consentire l’espletamento delle funzioni di datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela della salute, l’Azienda statuiva di assegnare un budget per il concreto espletamento delle funzioni di datore di lavoro ex d.lgs. n. 81 del 2008. Tale budget veniva quantificato per il Presidio Ospedaliero Ascalesi in € 50.000,00 (cinquantamila/00). Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la dott.ssa Maria Corvino chiede l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti e/o provvedimenti: 1) nota del Commissario straordinario dell’Azienda U.S.L. NA/l Centro prot. n. 12448/2012 del 22 marzo 2012, avente ad oggetto “attribuzione delle funzioni di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008”; 2) disposizione di servizio del Commissario straordinario della medesima Azienda sanitaria n. 147 del 20 aprile 2012 prot. n. 17630/2012, avente ad oggetto “nomina a datore di lavoro”, relativamente al Presidio Ospedaliero Cardinale Ascalesi; 3) delibera del Commissario straordinario della medesima A.S.L. Napoli I Centro, n. 744 del 23 aprile 2012, avente ad oggetto “determinazione ed assegnazione budget annuale 2012”; 4) ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale. La ricorrente ritiene i provvedimenti impugnati affetti dai seguenti vizi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 81 del 2008. Eccesso di potere; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008. Violazione dell’art. 22, l. r. Campania n. 32 del 3 novembre 1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento. Illogicità manifesta; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 81 del 2008. Violazione della l.r. n. 32 del 1994. Eccesso di potere.; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 81 del 2008. Violazione dell’art. 22, l.r. n. 32 del 1994. Eccesso di potere. Tuttavia, come può essere facilmente constatato, la controversia instaurata con il ricorso straordinario in oggetto concerne la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti e dei presupposti per l’assunzione delle funzioni di “datore di lavoro”, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008; il che attiene all’attuazione del rapporto di lavoro, che va qualificato come di pubblico impiego privatizzato.
L’atto di conferimento dell’incarico di “datore di lavoro” concerne materia privata, in quanto espressione dei poteri organizzativi del datore di lavoro. Esso, lungi dall’essere espressione della pubblica potestà, spettante all’Amministrazione, costituisce dunque atto con il quale il datore di lavoro esercita i propri poteri di direzione dell’azienda. Anche se, nella fattispecie concreta, la sua legittimità appare dubbia, spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sindacarne la conformità alla legislazione e la sua eventuale lesività dei diritti soggettivi dei destinatari. Ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, infatti, sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale comunque denominate, con l’esclusione di quelle in materia di procedure concorsuali. Poiché l’art. 7, u.c., del c.p.a. stabilisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile esclusivamente nelle materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo e poiché il ricorso in oggetto è successivo all’entrata in vigore del c.p.a., il ricorso in oggetto, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.


L'ESTENSORE                                           IL PRESIDENTE F/F
Damiano Nocilla                                           Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca