Tipologia: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Data firma: 31 agosto 2000
Validità: 31.12.2001
Parti: Comesa e RSU/Fim-Fiom-Uilm
Comparti: Enti Locali, P.A., Misano Adriatico (Rn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Campo di applicazione, validità e durata
Art. 2 La Rappresentanza Sindacale
Art. 3 Le relazioni sindacali
Art. 4 Pari opportunità
Art. 5 Tutela dell'handicap, dei lavoratori invalidi e disabili
Art. 6 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• Formazione del Rappresentante per la Sicurezza
• Formazione dei lavoratori sul tema della sicurezza
Art. 7 Orario di lavoro - Criteri generali
Art. 8 Formazione - Qualità del lavoro - Miglioramento professionalità
Art. 9 Principi per la gestione delle eccedenze di personale
Art. 10 Lavoro Straordinario
Art. 11 Costituzione del fondo
Art. 12 Ripartizione e destinazione delle risorse
Art. 13 Produttività - Criteri generali
Art. 14 Indennità per particolari condizioni di lavoro
Art. 15 Indennità per situazioni di disagio
Art. 16 Indennità correlata a specifiche attività e prestazioni
Art. 17 Criteri per la progressione economica all'interno delle categorie
Art. 18 Sistema di valutazione permanente
Art. 19 Norma finale
Allegati
Allegato "A"
Allegato "B"
Allegato "C"
Allegato "D"
Allegato "E"
Allegato "F"

Comune di Misano Adriatico - Provincia di Rimini
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Periodo 1999 - 2001


A seguito della autorizzazione della Giunta Comunale, dell'approvazione dell'assemblea dei dipendenti, esperite le procedure previste dal CCNL 01/04/1999 sulla piattaforma siglata dalle parti in data 01/08/2000, oggi 31 agosto 2000
Per la delegazione di parte pubblica: […] Sindaco, […] Assessore al personale, […] Funzionario resp. Serv. Segreteria e AA.GG., […] Funzionario resp. Serv. Finanziari
Per la delegazione di parte sindacale: […] Segr. territoriale Fist-Cisl, […] Segr. territoriale Uil-El, […] Segr. territoriale Fp-Cgil, […] RSU
Sottoscrivono in via definitiva il contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il periodo 1999 - 2001.

Art. 1 Campo di applicazione, validità e durata
Le disposizioni del presente contratto integrativo aziendale hanno validità fino al 31/12/2001 e si applicano al personale dipendente dell'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in quanto compatibili a tempo determinato.
[…]
Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove disposizioni contrattuali o legislative che trattino materie riguardanti la contrattazione decentrata.

Art. 2 La Rappresentanza Sindacale
La rappresentanza sindacale è stabilita dall'art. 10 del CCNL 01/04/1999.
La contrattazione decentrata è effettuata congiuntamente dalla RSU e dalle OO.SS. provinciali firmatarie del CCNL che costituiscono la delegazione trattante di parte sindacale.
Le ore di permesso necessarie alla RSU per la contrattazione, se svolte in orario di servizio, sono a carico dell'Ente.
I singoli rappresentanti ne daranno formale comunicazione al rispettivo responsabile di servizio.
Al fine di agevolare la partecipazione dei lavoratori impegnati in servizi con attività ciclica, che saranno definiti in apposito protocollo, si prevede l'utilizzo delle ore annue di assemblea retribuita anche fuori del normale orario di lavoro con recupero individuale delle ore in accordo con il responsabile del relativo servizio.

Art. 3 Le relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, garantite dalle disposizioni contrattuali di cui all'art. 16 del CCNL 31/03/1999 e all'art. 4 del CCNL 01/04/1999, sono finalizzate a favorire e stimolare la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative.
Saranno messi a disposizione della RSU e delle OO.SS. firmatarie del presente accordo idonei spazi per le comunicazioni di interesse sindacale, un armadio ove conservare la documentazione, sede idonea per le riunioni di lavoro, locali per le assemblee, accessi alle reti informatiche (intranet e similari), l'uso della strumentazione per l'espletamento dei compiti d'ufficio.
A cura dell'Amministrazione verranno distribuite gratuitamente a tutti i dipendenti copia del presente accordo e copia del CCNL vigente e di quelli a venire.
Le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto della seguente procedura che si applica alla concertazione e, in quanto compatibile, anche alla informazione:
1) comunicazione da parte dell'amministrazione con preavviso, di norma, di almeno 8 giorni delle proposte da assumere con l'invio della documentazione necessaria per le materie di cui all'art. 16, c. 2, del CCNL 31/03/1999 e agli artt. 7 e 8 del CCNL 01/04/1999;
2) eventuale richiesta da parte della delegazione di incontro/concertazione entro uguale termine;
3) convocazione da parte dell'Amministrazione della delegazione, entro 4 giorni dalla data di ricezione della richiesta; tale termine potrà essere abbreviato per motivi d'urgenza o ampliato in accordo fra le parti;
4) per ogni incontro deve essere previamente formulato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
5) di ogni seduta verrà redatto un verbale in cui dovrà essere riportata la sintesi degli argomenti trattati e delle eventuali decisioni operative; il verbale di cui sarà data lettura al termine della seduta, verrà sottoscritto dai delegati presenti; qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati e vengano rinviati, verrà, a fine incontro, fissata la data della riunione successiva;
6) nei provvedimenti degli organi dell'amministrazione e dei responsabili dei servizi riguardanti materie oggetto di concertazione devono essere indicati i pareri delle OO.SS. come risultanti dai verbali degli incontri.
Considerata la rilevanza degli atti, l'Amministrazione si impegna a fornire alla RSU copia del bilancio di previsione e del rendiconto con le relative relazioni.

Art. 4 Pari opportunità
L'Amministrazione si impegna ad attuare, secondo le finalità della legge n. 125/1991 e della disposizione di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 333/1990, le misure necessarie a favorire pari opportunità nel lavoro e a rimuovere gli elementi di discriminazione diretti e indiretti mediante l'attivazione di azioni positive; a tal fine si concorda di attivare, o riconsiderare se attivato, il Comitato per le pari opportunità che sarà composto da:
- Sindaco o Assessore o Consigliere delegato - Presidente
- N. 2 rappresentanti nominati dall'Ente
- N. 2 rappresentanti nominati congiuntamente da RSU e OO.SS. territoriali.
Il Comitato per le pari opportunità dovrà essere dotato di adeguata sede e delle risorse necessarie per il funzionamento.
Il Comitato, esclusivamente in relazione alla promozione delle condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, svolge compiti di raccolta dati e di formulazione di proposte, in particolare in materia di organizzazione del lavoro, ambiente, igiene e sicurezza del lavoro, dei servizi sociali.
Le parti concordano:
1) di promuovere una ricognizione iniziale e poi con cadenza annuale della distribuzione delle dipendenti e dei dipendenti nella struttura organizzativa, nelle categorie e nelle posizioni economiche;
2) di promuovere la realizzazione e la diffusione tra il personale di sondaggi per conoscere la realtà del clima organizzativo nella sua evoluzione allo scopo di valutare il livello di percezione delle/dei dipendenti rispetto all'esistenza o meno di discriminazioni; i dati risultanti da tali indagini potranno essere pubblicati e/o comunicati alle/ai dipendenti comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy;
3) di prevedere la partecipazione a corsi di formazione specifica per i componenti il Comitato e la RSU sulla cultura della differenza mirata alle pari opportunità: la partecipazione a tali corsi sarà considerata attività lavorativa;
4) di prevedere momenti di verifica a cadenza almeno semestrale sullo stato delle iniziative di promozione delle pari opportunità; detti momenti di verifica consisteranno in incontri della delegazione sindacale con i singoli organi istituzionali dell'Ente, il Comitato per le pari opportunità; agli incontri potrà essere invitato il consigliere provinciale per le pari opportunità.

Art. 5 Tutela dell'handicap, dei lavoratori invalidi e disabili
Le disposizioni delle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999 e del D.Lgs. n. 29/1993 (art. 42, c.2, sostituito da art. 36 D.Lgs. n. 80/1998) rappresentano il quadro normativo dettato a tutela dei lavoratori in condizioni di invalidità o disabilità o che devono assistere familiari in queste condizioni.
Le parti convengono che nel dare applicazione rigorosa e puntuale degli istituti regolamentati nelle disposizioni predette, deve rivestire carattere prioritario e qualificante l'impegno concreto di favorire l'integrazione delle persone in difficoltà personale e sociale e facilitare l'accesso nel mondo del lavoro avendo contemporaneamente attenzione alla salvaguardia degli stati di salute e dei diritti di cura e di assistenza; questo impegno deve essere accompagnato dalla predisposizione di tutti quegli interventi di natura ambientale ed organizzativa (abbattimento barriere architettoniche, arredi speciali, strumentazioni adeguate al tipo di minorazione, orari particolari) idonei ad eliminare ostacoli e barriere che spesso costituiscono un limite insormontabile per l'accesso, l'apprezzamento e la valorizzazione delle capacità e competenze delle persone in difficoltà.

Art. 6 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro occorre dare piena applicazione, secondo un programma di priorità, alla specifica normativa vigente.
Si da atto che per conto dell'Amministrazione è stato redatto da ASL di Rimini il primo documento di valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro (designato dall'Amministrazione comunale: dott. U.F.) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (delegato dalla RSU: geom. P.A.), dovranno garantire l'attuazione di quanto previsto nel predetto primo documento di valutazione dei rischi per la puntuale applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 626/1994; dovrà essere specificata la cadenza temporale delle visite mediche di controllo e degli esami clinici; gli oneri economici relativi sono posti a carico dell'Amministrazione.
Al rappresentante per la sicurezza spettano le seguenti attribuzioni:
- partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- consulta il rapporto di valutazione dei rischi
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori, all'organizzazione delle attività di formazione;
- accede ai luoghi di lavoro e avverte il responsabile prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e di protezione dei rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarla non siano idonei;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, realizzazione e verifica della prevenzione e programmazione;
- promuove l'elaborazione e l'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- può presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- partecipa agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concorda con l'Amministrazione, ogni qual volta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro ai sensi di legge;
- partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- concorda di volta in volta con l'Amministrazione, nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali, tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medico specialistici per il personale interessato nell'area di rischio;
- verifica l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
Al rappresentante per la sicurezza spettano le seguenti informazioni:
- informazione e documentazione in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nonché quelle inerenti alle macchine, agli impianti, all'organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali,
- informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- informazioni sulle attività formative;
- informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori;
- programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazione sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento all'interno dei luoghi di lavoro laddove previsti;
- informazione sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
- informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi.

Formazione del Rappresentante per la Sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad usufruire di un monte di n. 32 ore complessive per la formazione e successivi aggiornamenti annuali.

Formazione dei lavoratori sul tema della sicurezza
L'Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il rappresentante, le attività formative in materia di sicurezza e di salute sui posti di lavoro.
La formazione avviene in orario di lavoro o con recupero individuale delle ore di formazione nel caso questa si svolga fuori orario di lavoro e gli oneri sono a carico dell'Amministrazione.
L'attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
Nella vigenza del presente contratto la formazione sul tema della sicurezza dovrà coinvolgere, almeno una volta, tutti i dipendenti.

Art. 7 Orario di lavoro - Criteri generali
L'articolazione dell'orario di lavoro, che sarà oggetto di concertazione, dovrà garantire sia la funzionalità dei servizi che i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori anche mediante l'applicazione degli istituti della settimana corta e della flessibilità.
L'istituto della flessibilità d'orario dovrà riguardare tutti i dipendenti dei settori che non sono tenuti, in ragione della natura dei servizi erogati, alla effettuazione di orari specifici.
Nel caso di prestazione di lavoro con necessità di rientri i dipendenti avranno diritto ad usufruire di un idoneo servizio di ristorazione.
In sede di definizione degli orari dovranno essere tenute in particolare considerazione le situazioni dei dipendenti in difficoltà e le esigenze dei dipendenti con figli minori.
Per il personale che effettua orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, sarà applicata, alle condizioni e secondo quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL 01/04/1999, la riduzione dell'orario di lavoro fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali; le parti verificheranno le possibilità in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi e concorderanno le modalità di riduzione d'orario.

Art. 8 Formazione - Qualità del lavoro - Miglioramento professionalità
In un contesto di rapida evoluzione normativa e tecnologica e di esaltazione del ruolo dell'Ente quale azienda di erogazione dei servizi, i dipendenti devono necessariamente adeguare la loro professionalità; dovranno essere garantiti i supporti necessari, sia in ambito tecnologico che formativo, affinché l'attività lavorativa possa esplicarsi al massimo delle potenzialità e possano essere perseguiti livelli ottimali in ordine alla qualità del lavoro; strumento fondamentale è rappresentato da adeguata attività di formazione.
L'Amministrazione si impegna a destinare per la formazione, nell'ambito di vigenza del presente contratto, una quota di almeno l'1% della spesa complessiva del personale di cui almeno lo 0,50% nell'esercizio 2000.
Nel caso se ne verifichi l'opportunità e la convenienza, l'Amministrazione si impegna a perseguire la scelta di consorziarsi ad altri enti al fine di poter svolgere congiuntamente l'attività formativa.
Le parti si impegnano a concordare, entro il 31/12 dell'anno precedente, programmi formativi annuali e/o pluriennali definendo le priorità e comunque con l'obiettivo di coinvolgere tutto il personale entro il periodo di vigenza del presente contratto.
I piani formativi, finalizzati principalmente a favorire l'adeguamento del personale ai processi di sviluppo e innovazione, dovranno indicare le figure dei funzionari responsabili e prevedere tempi di inizio e fine attività certi; dovranno essere coerenti alle attività lavorative svolte o previste per il personale interessato; potranno consistere in forme di addestramento, aggiornamento (anche mediante partecipazione a corsi, seminari e iniziative simili), riqualificazione specifica per cambio di profilo.
Per l'anno 2000 i programmi dovranno essere approntati entro due mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 10 Lavoro Straordinario
Le parti danno atto che il lavoro straordinario non deve essere considerato un fattore ordinario di programmazione del tempo lavoro e che allo stesso può, quindi, farsi ricorso solo in casi eccezionali per fronteggiare situazioni particolari.
[…]
Le parti stabiliscono di incontrarsi periodicamente e comunque almeno entro il 30 ottobre di ogni anno al fine di effettuare le valutazioni di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999 ed in particolare per verificare l'utilizzo del lavoro straordinario, liquidato o recuperato dai dipendenti.
[…]

Art. 14 Indennità per particolari condizioni di lavoro
È prevista per ciascun anno una quota per remunerare particolari condizioni di lavoro: reperibilità - turnazione - rischio - maneggio valori - orario notturno - orario festivo - orario notturno/festivo.
Le relative indennità competono nelle misure stabilite dalle specifiche disposizioni contrattuali vigenti.
[…]

Art. 15 Indennità per situazioni di disagio
Le parti convengono di compensare con specifiche indennità anche situazioni di lavoro che comportino condizioni particolarmente disagiate; concordano di individuare dette situazioni e di stabilire le misure delle indennità e le decorrenze entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 19 Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto decentrato si rinvia alle disposizioni dei CCNL vigenti.