Cassazione Penale, Sez. 4, 09 ottobre 2014, n. 42235 - Responsabilità per assegnazione a mansioni incompatibili con lo stato di salute del lavoratore




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
D.P.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 147/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 13/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Maturo Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Di Pillo per l'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.




FattoDiritto

 

1. Il Tribunale di Sulmona ha assolto l'imputato in epigrafe dal reato di cui all'art. 590 c.p., commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno del dipendente P.S..

A seguito di impugnazione del pubblico ministero e delle parti civili la sentenza è stata riformata: è stata affermata la penale responsabilità ed è stata pure adottata pronunzia di condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

All'imputato, nella veste di legale rappresentante della S. International S.p.A., è stato mosso l'addebito di aver cagionato lesioni all'indicato dipendente, addetto alla portineria ed alla sorveglianza per postumi di precedente infortunio sul lavoro, adibendolo a mansioni di imballo incompatibili con l'impossibilità di mantenere a lungo la stazione eretta e di sollevare pesi.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo quattro motivi.

2.1 Con il primo motivo si lamenta che la affermazione di responsabilità è stata basata sulle dichiarazioni del teste G. che ha tuttavia espresso valutazioni tipicamente peritali. Non si spiega perchè sia stata ritenuta la decisività di tale deposizione.

2.2 Con il secondo motivo assume che l'applicazione della vittima P. ad altra lavorazione ha avuto luogo in presenza di tutti i presupposti medici, come da documentazione prodotta.

2.3 Con il terzo motivo si deduce che erroneamente e senza base è stata ritenuta la connessione causale tra le condotte imputate e la malattia. Non vi è prova di sforzi eccessivi per sollevare i tubi, anche perchè era stato installato un carroponte.

2.4 Con l'ultimo motivo si assume che la responsabilità è stata basata su una incompiuta valutazione delle prove e segnatamente di testi a difesa che hanno escluso prestazioni lavorative abnormi.

3. La parte civile ha presentato una memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

4. Il ricorso è infondato.

La sentenza ripercorre minutamente la vicenda oggetto del processo:

il precedente grave infortunio del lavoratore; i rilevanti postumi;

la conseguente assegnazione a prestazione di portineria e sorveglianza compatibile con lo stato di parziale invalidità; la successiva assegnazione, nel 2007, a mansioni di imballo;

l'opposizione del lavoratore che segnalava i postumi invalidanti nella misura del 30%;

la determinazione dell'azienda nell'applicazione alla indicata lavorazione sulla base di valutazione del medico aziendale, che escludeva che il lavoratore dovesse sollevare carichi rischiosi in considerazione della riorganizzazione del reparto di imballo;

l'accertamento della Asl che determinava la inidoneità permanente alle attività che comportino la stazione eretta e la movimentazione di carichi di peso superiore ai 10 kg; la ritenuta congruità della prestazione richiesta, da parte dell'azienda, in considerazione dell'esistenza di impianto semiautomatico di imballo; la valutazione del dottor G., dirigente della Asl locale, il quale riteneva il lavoratore non idoneo alla prestazione in atto, documentata anche con fotografie delle posizioni assunte dai lavoratori; la rilevanza ponderale dei tubi da imballare e delle altre operazioni che vengono minutamente descritte, tutte ritenute impegnative; la conferma delle valutazioni da parte del G. nel corso della deposizione dibattimentale; l'apprezzamento in ordine alla attendibilità ed indipendenza delle valutazioni espresse dal tecnico; la confutazione della tesi difensiva secondo cui l'imballo era in larga misura automatica, considerando la necessità di operazioni di spinta, trazione e torsione nonchè di sollevamento, sempre in posizione eretta.

Si aggiunge che, nonostante le reiterate valutazioni tecniche della Asl contrarie alla utilizzazione del lavoratore nella mansione indicata, l'azienda non ha receduto. L'episodio lesivo si è verificato allorchè il lavoratore era intento ad una impegnativa attività di movimentazione dei tubi per allinearli ed incassarli, dovendo tal fine spingerli o tirarli per farli scivolare dentro la cassa. In tale situazione egli ebbe una fortissima fitta alla schiena, si accasciò e venne ricoverato al pronto soccorso. La situazione del lavoratore è stata confermata dal collega B. che ha narrato dei ricorrenti mal di schiena e delle difficoltà nel far fronte alle mansioni richieste.

La conclusione dell'argomentazione è che indebitamente il lavoratore è stato assegnato ad una prestazione incompatibile con la sua condizione e che vi è chiaro nesso causale tra l'attività svolta e l'evento lesivo, considerata la contestualità con lo sforzo sopra descritto. In tale situazione si ravvisa che si configurino tutti profili dell'illecito contestato.

Tale apprezzamento è basato su plurime, significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logici o giuridici. Esso, pertanto, non può essere sindacato nella presente sede di legittimità. Rileva che gli organi della Asl avevano motivatamente accertata l'inidoneità allo svolgimento di mansioni del genere di quella in esame. Il teste G. non ha fatto altro che dar conto di quanto accertato e, pertanto, la sua deposizione non è in alcun modo irrituale o esorbitante. Pure non censurabile è l'argomentato apprezzamento in ordine all'incongruo impegno fisico richiesto al lavoratore ed alla connessione causale dello sforzo compiuto con la lesione verificatasi: situazione del resto coerente con i ricorrenti disturbi alla schiena riferiti da un teste.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali ed a quelle di parte civile che appare congruo liquidare in Euro 2.500, oltre accessori, come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014