Cassazione Penale, Sez. Fer., 10 ottobre 2014, n. 42317 - Infortunio con il transpallet: forte urto contro la serranda non ancora completamente sollevata


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
R.P. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 319/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 26/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. Cocchi Renato del foro di Torino che insiste per l'accoglimento del ricorso.


Fatto

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 26 novembre 2013, ha confermato quella resa dal Tribunale di Ravenna con la quale R.P. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p. in relazione all'incidente occorso al lavoratore T.E. ed ha ridotto a 200 Euro di multa la pena inflitta in primo grado.

2. Al R. era stato contestata la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2 per aver omesso di attuare le misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro (transpallet) da parte dei lavoratori; pericolo costituito dalla relazione esistente tra la velocità massima raggiungibile dai transpallet (3,5 mt/s), la posizione del sensore di apertura della serranda verticale (2 metri) e la velocità di apertura della medesima che non consentiva al lavoratore di transitare sotto la serranda con una tempistica adeguata alla sua velocità.

Al momento dell'infortunio ((OMISSIS)) T. lavorava da circa due mesi nel deposito della LIDL di (OMISSIS), di cui R. era legale rappresentante, come addetto al "commissionamento" cioè al trasporto del prodotto orto-frutticolo dal magazzino dove era conservato all'area destinata alla vendita e viceversa, attività per la quale si serviva di un muletto (trans pallet) a trazione elettrica che poteva raggiungere la massima velocità di 12 km/h (3,5 m/s), con uno spazio di frenata in tale situazione di 3 metri, pari a 12 aggiunto lo spazio psicotecnico; nel magazzino vi era una serranda che consentiva di accedere alla attigua cella più fredda e che veniva azionata da un sensore posto a 2 mt. dalla stessa; avveniva che T., al termine del turno di lavoro, mentre si avvicinava alla serranda a bordo del muletto sul quale aveva collocato anche una scopa da rimettere a posto, procedendo a velocità elevata, superiore a quella di norma tenuta nell'approssimarsi alla serranda, pur avendo azionato il freno, non riusciva a bloccare il mezzo e urtava violentemente contro la saracinesca, non ancora completamente sollevatasi, riportando gravi lesioni.

Secondo i giudici di primo e secondo grado sussisteva la responsabilità del R., nella qualità di datore di lavoro del T., per non aver tenuto conto della situazione di rischio costituita dal fatto che, in relazione alla rispettiva posizione della serranda e del sensore di apertura, allorchè il trans pallet procedeva alla velocità massima consentita (12 km/h, 3,5 m/s) non era garantita la sicurezza dell'attraversamento della porta, atteso che la serranda non faceva in tempo ad alzarsi completamente; mancava inoltre qualunque segnale di attenzione o di pericolo in prossimità della zona.

3. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Con un primo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E per travisamento della prova in relazione allo stato dei luoghi dove si è svolto l'incidente. Precisa il ricorrente che vi era una prima cella costituita da un ampio ambiente a temperatura più elevata, separato, attraverso due serrande parallele in corrispondenza dei due sensi di marcia, da una seconda cella più piccola, di profondità di soli 12 metri, a temperatura più bassa.

La Corte di Appello avrebbe sbagliato nell' indicare il luogo dove doveva essere riposta la scopa che il T. aveva caricato sul carrello, collocandolo nello "spazio tra le due serrande", cioè nella seconda cella, laddove invece, come esattamente rilevato dalla sentenza di primo grado, il contenitore della scopa (cd. gavone) era nel primo, più vasto ambiente, precedente la saracinesca; la difesa aveva sostenuto che lo stesso T. aveva dichiarato di dover fermarsi per riporre la scopa nel gavone prima della serranda, le cui modalità di apertura risultavano pertanto, se così avesse fatto, del tutto irrilevanti; l'incidente si è verificato solo perchè la persona offesa ha scelto di non fermarsi per collocare la scopa nel gavone, proseguendo la corsa a velocità eccessiva, nonostante avesse ricevuto istruzioni di moderare la velocità; da quanto si è detto deriverebbe, secondo la difesa, un fraintendimento dei motivi di appello ed una illogicità della risposta ad essi fornita. Con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 606, lett. B ed E, erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 590 c.p., art. 41 c.p., comma 2 per il mancato riconoscimento della sussistenza di una causa sopravvenuta che da sola ha determinato l'evento risultante dal testo del provvedimento impugnato e dalle emergenze processuali prima richiamate; secondo il ricorrente l'incidente sarebbe dovuto, come già si era rappresentato, a causa dell'imprevedibile ed assolutamente anomalo comportamento del lavoratore che pur intendendo, come dallo stesso ammesso, fermarsi per riporre la scopa, non ha però attivato il sistema frenante del mezzo; è del tutto illogico ed imprevedibile che il lavoratore ometta volontariamente di azionare i freni pur avendo intenzione di fermarsi. Con un terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 606, lett. B ed E in relazione agli artt. 590 e 43 c.p. e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 stabilisce che le misure tecniche ed organizzative che il datore di lavoro deve attuare devono essere "adeguate a ridurre al minimo i rischi"; certamente non a ingenerarne dei nuovi. La motivazione della Corte di appello è manifestamente illogica laddove non tiene conto che unica misura organizzativa veramente idonea ed efficace era quella, già prevista nelle "Norme di comportamento per il personale" , documento prodotto in giudizio fin dal primo grado, di "Moderare la velocità nell'avvicinarsi a porte veloci". A seguito dell'arretramento del sensore si è finito per accettare il rischio che un dipendente transitasse attraverso la porta alla massima velocità, creando in tal modo nuovi rischi per altri lavoratori e per sè stesso stante la possibilità di trovare un ostacolo dietro la porta. Di ciò si è resa conto la stessa Corte di appello che ha però fatto riferimento genericamente alla possibilità di fronteggiare tali ulteriori rischi con ulteriori regole cautelari, dando luogo in tal modo un circolo vizioso. Con il quarto motivo si lamenta il mancato riconoscimento della delega conferito al capo magazzino, signor M.M., a prescindere dalla assenza di accettazione scritta, all'epoca dei fatti non richiesta. Non è corretta la motivazione della Corte di appello che fa riferimento alla non delegabilità della valutazione dei rischi, dal momento che la contestazione aveva riferimento non già alla valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4), ma alla adozione di misure tecniche e organizzative. Da ultimo ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.



Diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento risultando infondati o manifestamente infondati motivi proposti.

1.1 Il primo motivo è inammissibile. Sostiene il ricorrente che vi sarebbe stato travisamento della prova circa il luogo destinato alla custodia della scopa, il cd. gavone, che si trovava nella prima cella a lato della serranda e che invece la Corte di appello avrebbe collocato nella seconda. Al riguardo rileva preliminarmente il Collegio che il preteso travisamento è nel ricorso sostenuto (pag.

6) con riferimento alle pagine 4 e 5 della sentenza, riportando brani della medesima che secondo il ricorrente conterrebbero affermazioni della Corte di appello ma che invece sono riferiti come parte dei motivi di appello formulati dalla difesa del R.. Già solo per questo il motivo è inammissibile, essendo evidentemente privo del necessario e specifico riferimento ad una prova che non esiste o ad un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, che rappresentano i requisiti indispensabili del vizio in esame.

Ma anche sotto un ulteriore profilo il motivo è inammissibile. Per essere deducibile il travisamento della prova deve riguardare una prova decisiva cioè una circostanza di fatto idonea a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato probatorio pretermesso.

Nella specie invece la circostanza cui si riferisce il ricorso, e cioè la posizione del gavone, non ha assunto alcuna concreta rilevanza nella decisione dei giudici di merito essendo stato pacificamente accertato che l'infortunio si è verificato perchè il T., a bordo del muletto, si è avvicinato a velocità eccessiva alla serranda, la cui apertura era regolata da sensore, non riuscendo ad attraversarla perchè la stessa non si era ancora sollevata per intero e non essendosi accorto di ciò in tempo per effettuare con successo la manovra di arresto.

1.2 In presenza di tale concorde accertamento dei due giudici di merito non assume alcuna rilevanza la ragione per la quale il T. decise di non riporre la scopa nel gavone, collocato a lato della serranda, ma di effettuare prima il controllo dell'altra cella, attività che aveva comunque intenzione di compiere (come risulta dalle sue stesse dichiarazioni riportate in ricorso). Si è trattato di una operazione pacificamente posta in essere nell' ambito dell'attività lavorativa, allorchè l'operaio giunto al termine del turno di lavoro doveva controllare la presenza di pallett rimasti fuori posto e riporre gli attrezzi di lavoro, tra cui evidentemente la scopa. In quanto tale la detta operazione è stata ritenuta, correttamente, non interruttiva del nesso causale, come invece si sostiene con il secondo motivo di ricorso, in applicazione del principio in numerosissime occasioni affermato da questa Corte secondo cui le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica del lavoratore, anche in (ordine ad incidenti derivati da negligenza, imprudenza od imperizia di questi;
anche in riferimento a tali possibili comportamenti incongrui occorrendo adottare adeguate cautele. Pertanto la condotta colposa del lavoratore infortunato (e non diversamente può essere considerata quella del T. che nell'occasione non ha calcolato bene la velocità del mezzo in relazione all'apertura della porta) non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, rilevante ai sensi dell'art. 41 cpv. c.p., essendo comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta. A tal proposito è opportuno sottolineare che la presenza nel luogo di lavoro di una porta cd. ad apertura veloce azionata a distanza tramite sensore, costituisce una installazione che può essere fonte di pericolo e pertanto costituisce un rischio della lavorazione di cui il datore di lavoro deve farsi carico. (Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità per esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze che ne discendono presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute (tra le altre Cass. 10 novembre 1999, Addesso, Rv. 183633;Cass. 25 settembre 1995, Dal Pont, in Cass. pen. 1997; Cass. 8 novembre 1989, Dell'oro, Rv. 183199; Cass. 11 febbraio 1991, Lapi, Rv. 188202; Cass. 18 marzo 1986, Amadori, Rv. 174222; Cass. 14 giugno 1996, Ieritano, Rv. 206012; Cass. 13 novembre 1984, Accettura, Rv. 172160; Cass. 3 giugno 1999, Grande, Rv. 214997).In tali situazioni estreme, in effetti, si è completamente al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso; e quindi oltre la pur estesa sfera di responsabilità del datore di lavoro. Invece, quando si è comunque all'interno dell'area di rischio nella quale si colloca l'obbligo del datore di lavoro di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, non è possibile ipotizzare l'esonero da responsabilità. Ne deriva la infondatezza del secondo motivo proposto.

1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, sostiene il ricorrente che sarebbe illogico aver ritenuto accorgimento utile ad evitare il rischio di cui si discute l'arretramento del sensore, come poi effettuata dopo l'incidente; infatti in tal modo si creavano altri rischi per la possibilità che il muletto, giungendo alla serranda alla massima velocità, andasse a urtare un ostacolo che vi era dietro o addirittura si schiantasse sulla parete della seconda cella, atteso che le dimensioni assai ridotte di essa non avrebbero consentito di fermare il veicolo; anche l'apposizione di bande rumorose era inutile in quanto l'ostacolo era ben visibile; sostiene che in realtà unica cautela possibile e valida era quella di moderare la velocità, come già era stato stabilito.

Il Collegio concorda sulla opportunità ed efficacia, in generale e in particolare nel caso specifico, di una adeguata condotta di guida sotto il profilo della velocità che è senz'altro il primo presidio contro il verificarsi di incidenti; rileva tuttavia che non è però certamente l'unico presidio possibile, essendo di comune esperienza nel campo della circolazione stradale che numerose e puntuali sono le regole che disciplinano la circolazione dei veicoli; nello specifico però non sembra al Collegio che fosse possibile affidarsi alla sola percezione soggettiva da parte dello stesso lavoratore della velocità idonea a far aprire la porta con il sensore, senza che il pericolo stesso fosse nemmeno segnalato nè con segnali visive nè con bande sonore; diversa è la situazione in presenza di un ostacolo fisso, la cui presenza è nota e immodificabile, e di uno mobile, come la serranda azionata automaticamente a distanza, essendo evidentemente in quest'ultimo caso ben più prevedibile un errore di valutazione dovuto a disattenzione o stanchezza. Pertanto sembra che logicamente sia stato ritenuto utile presidio di sicurezza l'arretramento del sensore, peraltro accompagnato dalla realizzazione di bande sonore sul pavimento il cui effetto, come evidenziato dalla sentenza, è quello di fare istintivamente ridurre la velocità. E ciò a prescindere che come già ha osservato la Corte di appello, ove vi fossero rischi ulteriori, si tratta di problematiche da risolvere mediante la introduzione di specifiche norme cautelari e sulle quali non è possibile esprimere alcuna seria valutazione essendo le stesse estranee all'oggetto del presente giudizio.

1.4 La difesa contesta ancora la mancata considerazione della delega a favore del capo magazzino M., cui andava riconosciuta la qualità di dirigente della piattaforma logistica di (OMISSIS) e la titolarità di poteri in tema di sicurezza tali da escludere quelli del datore di lavoro. Rileva il Collegio che al riguardo è corretta la motivazione fornita dalla Corte di appello che si è richiamata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, relativa alla situazione esistente all'epoca del commesso reato, secondo cui pur potendo in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, è tuttavia necessario che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo; investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38425 del 19/06/2006 Ud. (dep. 22/11/2006), Del Frate, Rv. 235184; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9343 del 22/06/2000 Ud. (dep. 25/08/2000), Archetti, Rv. 216727); e che ha ritenuto, con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, che tutti questi requisiti fossero mancanti atteso che la procura versata in atti era stata conferita da soggetto diverso dall'indagato;

attribuiva al delegato un potere di spesa assai basso; non emergeva alcun riscontro sulla adeguatezza professionale del delegato e non era stata data prova alcuna della sua accettazione; considerazione quest'ultima non contestata con il presente ricorso che si limita a rilevare la non necessità dei prova scritta ma che trascura il fatto che la prova deve comunque esservi, laddove nella specie nulla risultava al riguardo.

1.5 Da ultimo neppure è censurabile la motivazione data in ordine alla negata prevalenza delle attenuanti generiche basata sul rilievo della scarsa attenzione dimostrata alla sicurezza dei lavoratori atteso che la situazione pericolosa sarebbe stata facilmente rimuovibile mentre il datore di lavoro di era limitato a generiche indicazioni sugli obblighi di moderare la velocità.

3. Al rigetto del ricorso fa seguito, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2014