Tipologia: Contratto collettivo decentrato integrativo
Data firma: 28 settembre 2000
Validità: 29.09.2001 - 31.12.2001
Parti: Delegazione pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: Enti Locali, P.A., Bondeno (Fe)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Parte I Campo d'applicazione - Validità e durata
Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Validità e durata
Parte II Le relazioni sindacali - Agibilità
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Contrattazione
Art. 5 Concertazione
Art. 6 Informazione
Art. 7 Agibilità sindacale e prerogative sindacali
Parte III - Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Criteri di riparto e di utilizzo.
Art. 8 Costituzione del fondo
Art. 9 Criteri generali di riparto del fondo
Art. 10 Criteri relativi all'attribuzione del salario aziendale di produttività collettiva (Art. 17, lettera a)
Art. 11 Criteri relativi alla progressione economica all'interno della categoria (art. 17, lettera b)
Art. 12 Area delle posizioni organizzative (art. 17, lettera c)
Art. 13 Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, indennità
Art. 14 Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate e relativi compensi (art. 17, lettera e).
Art. 15 Criteri per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di categoria B, C e D (art. 17, lettera f).
Art. 16 Utilizzazione di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (Art. 17 lettera g)
Art. 17 Tempi e modi di liquidazione degli incentivi
Art. 18 Fondo per il lavoro straordinario: quantificazione ed utilizzo
Parte IV Politiche generali Orario di lavoro

Art. 19 Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro
Art. 20 Orario di lavoro - Orario di servizio - Orario di apertura al pubblico
Art. 21 Piano di riduzione dell'orario di lavoro
Norme finali e transitorie
Art. 22 Interpretazioni autentiche
Art. 23 Norma di rinvio
Dichiarazione congiunta
Allegati
Allegato “A”
Allegato "B"
Allegato "C"
Allegato "D"

Comune di Bondeno (Provincia di Ferrara)
Contratto collettivo decentrato integrativo comparto regioni e autonomie locali 1998/2001 stipulato ai sensi dell'art. 5 del CCNL 01/04/1999


Parte I Campo d'applicazione - Validità e durata
Art. 1 Campo d'applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, dipendente di quest'Amministrazione Comunale, con i criteri e limiti più oltre definiti.
2. L'eventuale successiva previsione di nuove forme flessibili di lavoro, introdotte dall'Accordo integrativo del 14/09/2000 al vigente CCNL 01/04/1999, sarà oggetto di separata ed apposita integrazione al presente accordo.

Art. 2 Validità e durata
[…]
5. la contrattazione si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale tra i soggetti negoziali di cui all'art. 10 del CCNL 01/04/1999 e con le procedure che questi ultimi prevedono, quali più avanti si individuano.
[…]

Parte II Le relazioni sindacali - Agibilità
Art. 3 Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità, è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Esso si articola nei seguenti modelli:
* Contrattazione collettiva decentrata integrativa (art. 4 - 5 del CCNL 01/04/1999 e art. 16, 1° comma, CCNL 31/03/1999);
* Concertazione (art. 8 CCNL 01/04/1999 e art. 16, 2° comma, CCNL 31/03/1999);
* Informazione (art. 7 CCNL 01/04/1999);
2. Allo scopo di rendere effettivi i principi che stanno alla base di un sistema di relazioni sindacali che risponda agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, le parti concordano i seguenti criteri e regole integrativi della normativa contrattuale:
a) convocazione: l'Amministrazione garantisce la convocazione della delegazione trattante, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta, previo avviso scritto di convocazione. Tale termine potrà essere più breve in casi di particolare urgenza e la convocazione potrà essere fatta telefonicamente ovvero via fax o posta elettronica il giorno precedente la data dell'incontro. In tale caso l'informazione potrà essere fatto oralmente. Le organizzazioni sindacali ai fini delle presente disposizione comunicano con tempestività all'Amministrazione ogni variazione dei propri recapiti;
b) ordine del giorno: per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare: eventuali modifiche intervenute successivamente agli stessi dovranno essere tempestivamente comunicate ai soggetti interessati.
c) verbali: di ogni seduta verrà redatto apposito verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni operative assunte; lo stesso verrà contestualmente sottoscritto dai componenti la delegazione trattante. Qualora gli argomenti all'ordine del giorno non siano integralmente trattati o vengano rinviati, alla fine della riunione verrà fissata la data del successivo incontro.
d) esecuzione degli accordi: una volta concluso l'iter previsto dal CCNL per la sottoscrizione definitiva del CCDI, al fine di dare concreta attuazione a quanto convenuto fra le parti, copia del contratto verrà trasmesso agli tutti gli uffici preposti alla sua attuazione.
e) informazione: l'accordo sottoscritto sarà distribuito a cura dell'Amministrazione a tutti i dipendenti in servizio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del comparto.

Art. 4 Contrattazione
1. La contrattazione, costituisce il momento negoziale fra la delegazione di parte pubblica, nominata dall'organo di governo, e la delegazione di parte sindacale composta dalle RSU e dai rappresentati delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL.
2. Essa si svolge sulle materie indicate dal CCNL, con le modalità e nei tempi ivi previsti, nonché con le modalità previste dal presente accordo. Tali materie sono state in dettaglio rappresentate nel quadro sinottico allegato al presente accordo sotto la lettera A).
[…]

Art. 5 Concertazione
1. La concertazione costituisce un momento di partecipazione delle Rappresentanze sindacali, propedeutico alla formazione delle scelte politiche in materia di organizzazione dell'Amministrazione e di sviluppo delle risorse umane.
2. Essa si svolge sulle materie indicate dal CCNL, con le modalità e nei tempi ivi previsti, Tali materie sono state in dettaglio rappresentate nel quadro sinottico allegato al presente accordo sotto la lettera A).
3. I soggetti titolari del potere di attivazione della procedura concertativa sono quelli indicati all'art. 10, comma 2, del CCNL 01/04/1999.
4. Ciascuno dei soggetti sindacali abilitati alle trattative, mediante richiesta scritta, può attivare la concertazione che avrà inizio entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta e si concluderà nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla stessa data. La concertazione si può concludere con una intesa o con un mancato accordo fra le parti. In entrambi i casi dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno risultare le posizioni delle parti. Tale verbale verrà trasmesso a tutti i componenti degli organi deliberanti ed allegato alla proposta di deliberazione. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto di concertazione.

Art. 6 Informazione
1. L'informazione è un'altra forma di relazione tra Ente ed i soggetti sindacali. Tale relazione deve essere periodica e tempestiva su tutti gli atti di valenza generale (non solo atti di gestione), concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. L'informazione è preventiva nel caso in cui si tratti di materie soggette a contrattazione e concertazione.

Art. 7 Agibilità sindacale e prerogative sindacali
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono unicamente quelli previsti dall'art. 9 del CCNL 01/04/1999. Essi esercitano i diritti e le prerogative previsti dal comma 2 del citato art. 9 nonché quelli previsti dal presente accordo.
[…]
3. sono messi a disposizione delle RSU e delle OO.SS firmatarie del presente accordo, idonei spazi, per la comunicazione di interesse sindacale e di lavoro (bacheche in ogni luogo di lavoro) in conformità alle norme sul diritto di affissione e senza preventiva autorizzazione. Qualsiasi pubblicazione avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Rappresentanza del Sindacato Unitario.
4. La RSU può avvalersi della strumentazione dell'Ente (fotocopie o centro stampa) per la riproduzione di materiale di interesse sindacale, in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione. Ove disponibili all'interno della struttura, alla RSU è consentito l'utilizzo di un locale idoneo per le riunioni, nonché delle strumentazioni informatiche anche ai fini della trasmissione delle informazioni, come pure della posta interna;

Parte III - Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Criteri di riparto e di utilizzo.
Art. 13 Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, indennità del personale educativo degli asili nido, secondo la vigente disciplina (art. 17, lettera d).

1. A questo istituto sono destinate per il triennio e nel limite dello stanziamento complessivo relativo a ciascun fondo generale le risorse rappresentate in allegato C) da servire per il pagamento delle seguenti indennità, salva diversa previsione contrattuale:
[…]
* Il Rischio, di cui all'ex art. 34, lettera f , del DPR 268/87, ora sostituito dall'art. 37 del Contratto integrativo nazionale, è corrisposto mensilmente a tutto il personale dipendente impiegato in prestazioni lavorative che comportano diretta e continua esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato B) al DPR 347/83, i cui profili sono stati opportunamente individuati in allegato alla DGM n. 1527 del 28/12/1994. Le parti concordano altresì di integrare il suddetto elenco con i profili professionali indicati al termine del presente periodo riscontrando nelle loro prestazioni un equivalente grado di pregiudizio per la salute ed integrità dei loro addetti, ciò con effetto dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Non rileva ai fini dell'individuazione delle tipologie di attività soggette a rischio la prestazione lavorativa resa con orario ridotto; Si precisa che in caso di part-time verticale l'indennità verrà corrisposta per i giorni di effettiva esposizione a rischio. La corresponsione di tale somma avente carattere indennizzante è dovuta per il periodo di effettiva esposizione a rischio, intendendosi per questo necessaria la reale prestazione lavorativa che dovrà essere attestata mensilmente dal Responsabile di servizio ai fini della liquidazione.
[…]
* La pronta Reperibilità, di cui agli ex art. 34, lettera g, del DPR 268/87 e dell'ex art. 49 del DPR 333/90, ora sostituito dall'art. 23 del Contratto integrativo nazionale, viene confermata nei confronti di tutto il personale operaio del Settore tecnico interessato, nonché del personale di vigilanza del Comando di Polizia Municipale. La liquidazione del compenso avverrà mensilmente sulla base delle attestazioni prodotte dai rispettivi Responsabili di Servizio.
[…]

Art. 18 Fondo per il lavoro straordinario: quantificazione ed utilizzo
[…]
6. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro; il suo impiego deve servire per fronteggiare situazioni di lavoro d'emergenza non prevedibili e per attività diversamente non prorogabili o gestibili mediante l'istituto della flessibilità dell'orario di lavoro. Qualsiasi prestazione di lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzata.
7. Le parti si incontreranno almeno due volte all'anno per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'utilizzo del lavoro straordinario e per individuare soluzioni che possano consentire una progressiva e stabile riduzione del lavoro straordinario, tenuto conto della sempre minore disponibilità di spesa allo stesso riservata.
[…]

Parte IV Politiche generali Orario di lavoro
Art. 19 Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro

1. In materia di orario di lavoro il presente contratto integrativo si propone l'obiettivo di contemperare le esigenze dei lavoratori e dell'amministrazione, sviluppando una politica oraria che soddisfi al meglio le esigenze della collettività e garantisca l'osservanza delle prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
2. È pertanto necessario prevedere modulazioni orarie diverse in relazione alle esigenze dei servizi, che non siano ad esclusivo vantaggio delle amministrazioni. A tale fine i Dirigenti, in apposita conferenza, valutano la possibilità di concedere al personale che esprima particolari esigenze, adeguatamente documentate, l'utilizzo di forme flessibili di orario, anche per periodi limitati e compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Sarà data comunque priorità al personale che si trovi in situazione di svantaggio personale, familiare, nonché ai dipendenti con figli in età scolare. È vietata qualsiasi forma di discriminazione tra il personale; Le forme flessibili di orario possono essere revocate con congruo anticipo in caso di necessità di servizio.
4. L'Amministrazione si impegna nell'arco della vigenza del presente CCDI ad attuare tutte le iniziative atte a dar corso alla armonizzazione dei propri orari di servizio ed apertura al pubblico con le norme europee.
5. È parimenti necessario garantire una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi ampliando, ove possibile, l'utilizzo della flessibilità oraria (in entrata e/o in uscita), e dell'orario plurisettimanale, attualmente in uso presso il servizio viabilità.

Art. 20 Orario di lavoro - Orario di servizio - Orario di apertura al pubblico
1. L'orario di lavoro, escluso quanto previsto dal successivo art. 22, è di 36 ore settimanali.
2. La prestazione individuale di lavoro deve essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero superiore a 10 ore.
3. L'orario di lavoro è articolato sulla base dei seguenti criteri:
* Diversificazione d'orario in base alla natura del servizio;
* Per esigenze di servizio il Dirigente può disporre modifiche temporanee dell'orario di lavoro. Tali modifiche possono inoltre essere autorizzate su richiesta motivata del dipendente, previa valutazione del caso specifico in correlazione alle esigenze operative- organizzative;
* Per particolari servizi (viabilità, educatori ecc. ) si possono prevedere orari differenziati nel corso dell'anno.
4. L'orario di apertura al pubblico deve consentire la massima fruizione possibile da parte dell'utenza, senza creare impedimento al più efficace sistema di lavoro.
5. Le parti sono dell'avviso che il vigente accordo sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la Sede Municipale e presso gli Uffici Amministrativi della sede P.M., vado modificato in tale senso, mediante rimozione di tutte quelle rigide impostazioni che impediscono una gestione funzionale all'organizzazione del lavoro.

Art. 21 Piano di riduzione dell'orario di lavoro
Per il personale che opera in servizi articolati su orari plurisettimanali o più turni, dopo la stipula del presente accordo, si procederà ad attivare, mediante, confronto con le OO.SS. e le RSU, un percorso di riorganizzazione degli assetti organizzativi dei servizi che porti gradualmente alla riduzione dalle attuali 36 alle 35 ore di lavoro settimanali.

Norme finali e transitorie
Art. 22 Interpretazioni autentiche

1. Quanto insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi decentrati integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire contestualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 23 Norma di rinvio
1. Le parti s'impegnano a negoziare, a partire dal mese successivo alla data di stipulazione del presente accordo, la regolamentazione dei seguenti istituti, ciò anche in relazione al contenuto del nuovo contratto integrativo nazionale del 14/09/2000:
* Formazione;
* Condizioni di lavoro;
* Pari opportunità;
* Orario (per quanto resta da definire);
* Posizioni organizzative;
* Organico - progressioni verticali - part-time ed eventuali altre forme flessibili di lavoro;
* Servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;
2. Le parti si impegnano altresì a rivedere gli aspetti del presente accordo che nella fase applicativa lamentano punti di criticità, come pure a verificare lo stato d'attuazione della DGM n. 172 del 11/05/2000 avente ad oggetto: "annotazioni sulla struttura comunale - Approvazione linee guida per riorganizzazione alcuni servizi comunali"