Tipologia: Contratto Integrativo Decentrato
Data firma: 26 settembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2001
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione Sindacale
Comparti: Enti Locali, P.A., Carpi (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Premessa
Art. 2 Campo di Applicazione Validità e Durata
Art. 3 Principi su cui si basa l'accordo in termini di politiche del personale
Art. 4 Relazioni Sindacali
Art. 5 Costituzione e criteri di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie incentivanti delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 6 Produttività collettiva
Art. 7 Prestazione individuale
Art. 8 Progressione orizzontale
Art. 9 Posizioni organizzative
Art. 10 Indennità accessorie
Art. 11 Reperibilità
Art. 12 Indennità di responsabilità e coordinamento
Art. 13 Regole e Criteri con cui si attribuiscono i fondi incentivanti derivanti da specifiche disposizioni di legge (Art. 15, lett. K, CCNL del 1.4.99)
Art. 14 Formazione Professionale, Riqualificazione del Personale
Art. 15 Piano Occupazionale Mobilità interna, Riconversioni Professionali, Eccedenza di Personale
• Piano Occupazionale
• Mobilità Interna
• Riconversioni Professionali
• Eccedenze di Personale
Art. 16 Disposizioni transitorie - Valutazioni dei progetti per l'anno 2000.
Art. 17 Indirizzi e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per la prevenzione e sicurezza, per la tutela dei disabili in servizio.
Art. 18 Tutela delle pari opportunità per tutte le "minoranze" in servizio.
Art. 19 Modalità di verifica ambiti di possibile attuazione della riduzione d'orario a 35 ore ed eventuale indicazione iter successivo.
Art. 20 Criteri generali per le politiche degli orari di lavoro.
Art. 21 Norma Finale
Nota a verbale

Comune di Carpi
Contratto Integrativo Decentrato anni 2000-2001
Ipotesi di accordo siglata a seguito di condivisione da parte del personale in sede di assemblee retribuite, della prima ipotesi (in atti col n. 28574 del 24.07.2000), da proporre alla Giunta per la sottoscrizione


Art. 1 Premessa
Il presente contratto integrativo decentrato è stipulato fra il Comune di Carpi per parte della delegazione di parte pubblica: Direttore Generale, Dirigente all'Amministrazione delle Risorse umane e le OO.SS. e RSU per parte della delegazione Sindacale riunite presso una delle Sale della Sede del Comune di Carpi, C.so A. Pio, n. 91, in data 26.09.2000
Il presente contratto collettivo decentrato è stato negoziato e predisposto ai sensi dell'art. 4 del CCNL 01.04.99 secondo la procedura prevista dall'art. 5 del citato CCNL.

Art. 2 Campo di Applicazione Validità e Durata
Il presente contratto si applica al personale dipendente del Comune di Carpi vincolato dal CCNL del Comparto Enti Locali. Sono pertanto esclusi i dirigenti e il personale regolato da CCNL nazionali diversi.
Gli effetti del presente accordo riguardano il periodo che va dal 01.01.2000 al 31.12.2001, fatte salve specifiche differenti indicazioni riportate di seguito.
Alla scadenza del presente contratto, le clausole in esso riportate rimangono in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo decentrato o fino a quando normative di legge, contrattuali o di altra natura, non ne determinino il decadimento.
Per tutto quanto non espressamente esplicitato in questo accordo si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali vigenti nel tempo.

Art. 3 Principi su cui si basa l'accordo in termini di politiche del personale
[…]
3.4 Lo straordinario non è considerato un elemento che costituisce la normale programmazione del tempo lavorativo, ma è utilizzato per fronteggiare casi eccezionali di servizio, non altrimenti sostenibili e comunque in accordo con quanto specificato dall'Art. 14 del CCNL del 01.04.1999.

Art. 4 Relazioni Sindacali
4.1 Le delegazioni trattanti sono definite secondo quanto previsto dall'art. 10 del CCNL del 01.04.1999.
4.2 Le Relazioni Sindacali si articolano secondo tre diversi livelli
1 Informazione
2 Concertazione
3 Contrattazione
L'Informazione avviene secondo quanto previsto dall'Art. 7 del CCNL del 01.04.1999.
La Concertazione avviene nei casi e nei modi previsti dall' Art. 8 del CCNL del 01.04.1999 e dall'Art. 16, c 2, del CCNL del 31.9.1999.
La Contrattazione a livello locale avviene nei casi e nei modi previsti dall'Art. 4, 5 e 6 del CCNL del 01.04.1999 dall'Art. 16, c 1, del CCNL del 31.9.1999.
4.3 Gli accordi o i verbali relativi alla Informazione, Concertazione, Contrattazione, e Consultazione hanno validità quando sono sottoscritti dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale.
4.4 In caso di disaccordo di parte delle componenti che costituiscono la delegazione trattante sindacale, la parte in disaccordo potrà richiedere la convocazione dell'Assemblea dei lavoratori che deciderà in merito entro e non oltre 20 giorni dalla data di formulazione della richiesta.
[…]
4.6 Le ore di permesso sindacale necessarie al personale dipendente che compone le RSU per partecipare alle riunioni di Informazione, Concertazione, Contrattazione, qualora le predette siano svolte durante il normale orario di servizio, sono a carico dell'Amministrazione Comunale che si impegna anche a sostituire tale personale quando esso ricopra ruoli che operano a stretto contatto con l'utenza.
4.7 Le Assemblee retribuite possono essere svolte anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Le ore di assemblea retribuite effettuate fuori orario di lavoro sono considerate "ore ordinarie" qualunque sia l'orario ed il giorno in cui viene effettuate l'assemblea.
I dipendenti che partecipano alle assemblee retribuite fuori orario di lavoro recupereranno individualmente le ore in accordo con il responsabile di servizio, fatte salve le modalità di giustificazione/accantonamento già definite in precedenti accordi per il personale che opera nelle Scuole, nei Nidi e nella Assistenza Sociale.
4.8 Tutti gli atti e gli strumenti necessari al dispiegarsi di efficaci relazioni sindacali saranno forniti gratuitamente alla delegazione trattante di parte sindacale.
4.9 L'Amministrazione Comunale di Carpi su richiesta delle RSU metterà a disposizione per la consultazione materiale di supporto di tipo legislativo ed amministrativo, nel rispetto delle normative e delle regole interne in materia di riservatezza e privacy.
4.10 L'Amministrazione metterà a disposizione, in luogo ben visibile nelle principali sedi di lavoro, una bacheca per le comunicazioni ai dipendenti da parte delle OO.SS. e delle RSU.
4.11 Su richiesta delle OO.SS. e/o delle RSU, l'Amministrazione Comunale di Carpi metterà a disposizione una sala riunioni ed un armadio ove archiviare il materiale Sindacale.

Art. 11 Reperibilità
11.1 La indennità di reperibilità sarà erogata tramite il fondo FRD nei limiti di legge e contrattuali a dipendenti operanti nelle linee operative presso le quali è o verrà attivato il servizio in parola, rigorosamente negli orari in cui le funzioni normali risulteranno chiuse o sospese.
La predetta si interromperà in caso di pronto intervento, da attivare (con i relativi compensi) entro un intervallo di tempo non superiore alla mezz'ora dalla chiamata.

Art. 17 Indirizzi e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per la prevenzione e sicurezza, per la tutela dei disabili in servizio.
17.1 Entro il 30 settembre ed entro il 31 marzo di ogni anno verrà effettuata congiuntamente, sulla base delle analisi e delle relazioni predisposte, verifica sugli interventi portati a termine nell'ultimo semestre.
In tale sede verranno fornite indicazioni sulle misure più urgenti da attuare.

Art. 18 Tutela delle pari opportunità per tutte le "minoranze" in servizio.
18.1 Nessuna discriminazione dovrà essere effettuata nei confronti dei dipendenti in servizio che si configurino come "minoranze" all'interno dello stesso.
Gli atti che saranno predisposti dai diversi Organi della Amministrazione garantiranno, nel rispetto delle diversità di condizione, l'uguaglianza di tutti i dipendenti, evitando in ogni caso che la tutela diventi privilegio a danno di altre categorie.

Art. 19 Modalità di verifica ambiti di possibile attuazione della riduzione d'orario a 35 ore ed eventuale indicazione iter successivo.
19.1 Le parti si impegnano ad avviare entro il 30.4.2001 analisi accurata nei confronti dei servizi considerabili per la possibile riduzione d'orario dalle 36 alle 35 ore, mantenendo gli stessi livelli di qualità senza avere costi aggiuntivi, ipotizzando eventuali forme organizzative di tipo diverso.

Art. 20 Criteri generali per le politiche degli orari di lavoro.
20.1 Per le politiche degli orari di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale, si fa riferimento alla normativa legislativa e contrattuale vigente.
In ogni caso gli orari normali di lavoro non potranno comunque essere autorizzati non tenendo conto degli orari di servizio e di apertura al pubblico individuati, con i quali i primi devono raccordarsi necessariamente.