Cassazione Penale, Sez. 1, 23 ottobre 2014, n. 44295 - Infortunio in una struttura scolastica e competenza del giudice


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S - Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul conflitto di competenza sollevato da:
TR ANCONA - SEZ. DIST. JESI;
nei confronti di:
GIUD. PACE ANCONA;
con il provvedimento n. 708/2014 TRIB. SEZ. DIST. di JESI, del 18/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG dott. SPINACI Sante il quale ha chiesto dichiarasi la competenza del giudice di pace di Ancona.

Fatto


1. Con sentenza resa il 6 dicembre 2011 il Giudice di Pace di Ancona declinava in favore del Tribunale di Ancona la competenza per materia a prendere cognizione del procedimento penale a carico di B. L. in ordine al reato di lesioni personali colpose, contestatogli per avere per imperizia e negligenza cagionato a N.G. lesioni personali giudicate guaribili in giorni due, fatto commesso in (OMISSIS). A fondamento della decisione il Giudice di Pace osservava che il reato ascritto all'imputato doveva ritenersi aggravato dalla violazione delle prescrizioni antinfortunistiche, stante il legame causale tra l'infrazione e l'evento dannoso, a nulla rilevando che il soggetto leso non fosse un lavoratore o il destinatario delle prescrizioni a tutela della sicurezza e dell'incolumità.

2. Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, avanti al quale l'imputato era stato successivamente tratto a giudizio per rispondere del medesimo reato, con ordinanza del 18 marzo 2014 si è a sua volta dichiarato incompetente per materia a giudicare di tale illecito, ravvisando la competenza del Giudice del Pace e sollevando conflitto negativo.


Diritto


1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione del procedimento di cognizione, promosso a carico dello stesso imputato in ordine al medesimo fatto illecito, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 c.p.p., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Giudice di Pace di Ancona.

1.1 A norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 il giudice di pace è competente a giudicare il delitto di cui all'art. 590 c.p., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e con esclusione dei casi in cui la condotta sia connessa alla colpa professionale e risulti posta in essere con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o ne sia derivata una malattia professionale di durata superiore ai venti giorni.

1.2 Ebbene, l'addebito mosso all'imputato riguarda l'aver cagionato alla parte lesa con una condotta omissiva colposa lesioni personali giudicate guaribili in giorni due; la descrizione in punto di fatto dell'accusa, contenuta nell'imputazione, induce a ritenere che oggetto di contestazione sia un comportamento contrassegnato da colpa generica, caratterizzata da imperizia e negligenza per avere l'imputato sottovalutato la situazione di pericolo esistente nella struttura scolastica ed avere ritardato i necessari interventi per eliminarla, e non già, diversamente da quanto ritenuto dal G.d.P., da colpa specifica in relazione alla violazione di regole e prescrizioni dettate a presidio della sicurezza degli ambienti di lavoro. Del resto l'imputazione non indica in modo preciso la trasgressione di una norma siffatta, nè degli adempimenti che gravano sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela della integrità fisica del lavoratore o dei soggetti ad esso equiparati; e detta lacuna nemmeno la sentenza del G.d.P. declinatoria della competenza ha colmato, essendosi affidata piuttosto a concetti generali, di indubbia validità, ma non applicabili al caso, nel quale difetta nell'atto col quale è stata esercitata l'azione penale una specifica contestazione all'imputato dell'aggravante in questione.

Pertanto, essendo esclusa nel caso di specie l'applicazione della normativa antinfortunistica, il reato di lesioni colpose rientra nella competenza del giudice di pace, al quale devono essere trasmessi gli atti.


P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Ancona, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014