Cassazione Penale, Sez. 4, 21 ottobre 2014, n. 43846 - Mansioni di "stradino": infortunio per il taglio di un ramo di propria iniziativa e fuori dall'orario di lavoro. Condotta abnorme?


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -
Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
C.V. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 342/2010 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 28/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Neri Claudio, del Foro di Campobasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.



Fatto


C.V. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella di primo grado, ha affermato la sua responsabilità per un infortunio sul lavoro, nella qualità di Sindaco del Comune di Montefalcone del Sannio, e datore di lavoro di S.V., svolgente le mansioni di stradino (fatto del 28.3.2007).

E' rimasto accertato, all'esito del giudizio di merito, che in quella data S.V., il quale aveva timbrato il cartellino di entrata alle ore 8,50 ed era uscito alle 13,03, di sua iniziativa, senza che nessuno gli avesse dato l'incarico, si era recato con il camion in dotazione del Comune in una strada interpoderale vicino al lago perchè aveva notato che un ramo di un albero pendente impediva la circolazione delle autovetture e mentre era posizionato sulla scala, alta metri 2,20, veniva travolto dal ramo, da lui stesso tagliato, che aveva fatto sbilanciare la scala, provocando la caduta del lavoratore, il quale aveva subito le lesioni gravi ivi descritte.

Per quanto interessa, l'addebito formalizzato e ritenuto a carico del C. era concretizzato nella violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1, per avere omesso, nella qualità di datore di lavoro, di assicurarsi che i lavoratori avessero ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute.

Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato ritenendo che la condotta del lavoratore si configurasse abnorme e tale da interrompere il nesso di causalità rispetto alle carenza riscontrabili nelle misure di prevenzione adottate dall'imputato.

La Corte di merito, accogliendo l'appello di PM, ha affermato che l'attività espletata dall'infortunato (il taglio del ramo) rientrava tra le mansioni svolte dallo S. (individuate in quelle di "stradino") e che nessun rilievo aveva la circostanza dell'avere lo S. svolto quell'attività di propria iniziativa e fuori dell'orario di lavoro in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio. Il giudizio di responsabilità del C. era, pertanto, fondato sulla posizione di garanzia rivestita dal Sindaco che, nella qualità di datore di lavoro, era venuto meno all'obbligo di informare e formare il lavoratore sulle corrette modalità di esercizio delle varie mansioni, che avrebbero dovuto riguardare anche l'utilizzo di scale o altre attrezzature per effettuare i lavori in quota.

Con il ricorso si censura il giudizio di responsabilità, con due motivi strettamente connessi.

Si sostiene la manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, laddove la sentenza impugnata aveva escluso l'abnormità della condotta del lavoratore, tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento lesivo.

In tal senso viene evidenziato che la Corte di merito aveva trascurato di dare rilievo alle circostanze accertate dell'esclusiva ed autonoma iniziativa del dipendente di potere il ramo dell'albero al di fuori dell'orario di lavoro, dopo essersi messo alla guida di un camion di proprietà del Comune, custodito nel garage comunale, tutte rilevanti ai fini della interruzione del nesso di causalità.

Si sostiene, sotto altro profilo, che non era stato compiuto alcun accertamento sulla proprietà della quercia e che, pertanto, non era stato affrontato il tema se nella mansioni dello stradino muratore rientri anche quella di potare e tagliare i rami degli alberi anche se fossero di proprietà di terzi.



Diritto


Il ricorso è fondato.

I giudici di merito hanno fondato la responsabilità dell'imputato, oltre che sulla posizione di garanzia dallo stesso ricoperta nella qualità di datore di lavoro, sulla violazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 22, comma 1, secondo il quale il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (v. ora D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 richiamato dall'art. 18, lett. l, che lo prevede tra gli obblighi del datore di lavoro (e del dirigente).

Non vi è, pertanto, dubbio sulla sussistenza della posizione di garanzia del C., nella qualità di sindaco/datore di lavoro, del dipendente comunale S.V., svolgente le mansioni di "stradino".

Ciò che non si comprende dalla motivazione della sentenza impugnata è se l'imputato abbia violato gli obblighi di formazione imposti dalla legge, in quanto non è stato chiarito se l'evento e la condotta posta in essere dalla persona offesa che vi ha dato causa rientri nell'area di rischio propria della prestazione lavorativa assegnata al dipendente.

La questione da trattare nel caso in esame è, pertanto, se sussistano le condizioni per ritenere che la condotta posta in essere dal lavoratore si collochi al di fuori dell'area di rischio propria della prestazione lavorativa svolta dallo stesso.

Solo in questa prospettiva la violazione dell'obbligo di formazione astrattamente contestata al datore di lavoro può assumere concretezza e fondare la responsabilità per colpa del datore di lavoro per essere venuto meno all'obbligo di "governare" il rischio afferente lo svolgimento della prestazione lavorativa.

E' principio, infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturali all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale imprudenza e disattenzione dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele (v. tra le tante, Sezione 4, 28 aprile 2011, n. 23292, Millo ed altri).

Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità oggettiva fondata esclusivamente sulla posizione di garanzia.

In questa prospettiva, in più occasioni è stata affrontata da questa Corte la questione, posta anche nel ricorso, che può sinteticamente così riassumersi: in che termini ed a quali condizioni la condotta del lavoratore possa ritenersi imprevedibile ed inevitabile, sì da poter assurgere a causa unica ed autonoma dell'evento lesivo, con esclusione della responsabilità del datore di lavoro (ex art. 41 c.p., comma 2).

Sul punto è stato, innanzitutto, affermato, come può rilevarsi dalle sentenze sotto indicate, che ciò può verificarsi in presenza di comportamenti "abnormi" del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

L'ipotesi tipica di condotta "abnorme" è stata individuata in quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento "esorbitante" rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore)(v. in tal senso in epoca risalente la casistica di interesse, Sezione 4, 13 novembre 1984, Accettura, rv. 172160; 7 maggio 1985, Bernardi, rv. 171215; 18 marzo 1986, Amadori, rv. 174222; 8 novembre 1989, Dell'Oro, rv. 183199; 11 febbraio 1991, Lapi, rv. 188202; 25 settembre 1995, Dal Pont; 14 giugno 1996, Ieritano, rv. 206012; 10 novembre 1999, Addesso, rv. 183633; 25 settembre 2001, Intrevado, rv. 221149; ed in epoca più recente 21 ottobre 2008, n. 40821, Petrillo; 16 febbraio 2012, n. 10712, Mastropietro).

Con la sentenza della Sezione 4, 10 novembre 2009, parte civile Iglina ed altro in proc. Brignone ed altri si è esteso il concetto di "abnormità", ammettendo che questo possa ravvisarsi anche in situazioni e in comportamenti "connessi" con lo svolgimento delle mansioni lavorative. In tale occasione, la Corte di legittimità, riprendendo alcuni spunti giurisprudenziali (cfr. Sezione 4, 3 giugno 2004, Giustiniani; nonchè, Sezione 4, 27 novembre 1996, Maestrini), ha puntualmente precisato che il carattere dell'abnormità può essere attribuito non solo alla condotta tenuta in "un ambito estraneo alle mansioni" affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ma anche a quella che pur "rientrando nelle mansioni proprie" del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Per converso è stato escluso che presenti le caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore, trattandosi di comportamento "connesso" all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (cfr., per utili riferimenti, tra le altre, Sezione 4, 16 febbraio 2012, n. 10712, Mastropietro)).

Ciò che conta, in sostanza, è la considerazione della prevedibilità/imprevedibilità della condotta del lavoratore, che può presentarsi negli stessi termini anche quando si discuta di attività strettamente connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Da un'altra angolazione, strettamente connessa alla prima - e più aderente al caso in esame in cui è in discussione l'ambito delle mansioni svolte dal dipendente comunale, strettamente connesso al contenuto dell'obbligo di formazione imposto al datore di lavoro - la condotta abnorme del lavoratore può ritenersi interruttiva del nesso di condizionamento quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" non perchè eccezionale ma perchè eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a "governare" (v. Sezione 4, 23 novembre 2012, n. 49821, Lovison ed altri).

Il percorso di rigore qui patrocinato, perchè l'unico coerente con i principi della responsabilità personale colpevole, evita di trasformare la posizione di garanzia in una sorta di fonte automatica di responsabilità oggettiva, basata solo sulla "posizione" giuridica del soggetto, e consente, nel contempo, di attribuire il giusto rilievo alla nozione del "comportamento abnorme" del lavoratore che, come tale, non può che essere concettualmente "residuale" ed eccezionale proprio perchè rilevante per recidere il nesso di causalità ex art. 41 c.p., comma 2, mentre la prevalente, tralaticia interpretazione finisce con il trasformarla quasi in una vuota affermazione retorica tanto che è evocata, pressochè sempre, in una prospettiva negativa, ossia per affermare, e mai per escludere, la responsabilità del datore di lavoro.

Alla luce dei principi suesposti, ritiene il Collegio che nel caso in esame il giudizio di responsabilità non sia stato congruamente motivato.

Il giudice di appello ha fatto precedere le argomentazioni in diritto dalle premesse in fatto, in cui ha esplicitato le mansione alle quali era addetto lo S. come "stradino muratore": manutenzione ordinaria dell'impianto di acquedotto e rilevazione delle letture dei contatori del servizio idrico comunale. A tale elencazione il giudicante ha aggiunto, senza però precisare se tali attività rientravano nell' ambito della qualifica attribuita alla parte offesa, che lo S. svolgeva anche "piccoli interventi di manutenzione degli impianti elettrici, la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali comunali ed i servizi cimiteriali, in caso di assenza del personale incaricato".

Del tutto apoditticamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che il taglio del ramo effettuato dallo S. rientrasse tra le mansioni di "stradino" dallo stesso esercitate e che il lavoratore non aveva ricevuto la necessaria informazione e formazione, così che, intervenendo a svolgere un compito che rientrava nelle sue funzioni, vi provvedeva con modalità non idonee in quanto non adeguatamente informato e formato sulle procedure da adottare e sulle attrezzature da utilizzare per un corretto esercizio di quelle attività.

Parimenti, del tutto apoditticamente è stato affermato l'inadempimento dell'obbligo di formazione da parte del datore di lavoro, essendo, all'evidenza, tale obbligo strettamente correlato alle attività svolte dal lavoratore ed all'area di rischio alla stessa inerente.

Non rileva, invece, ai fini della configurabilità dell'abnormità/eccentricità della condotta del lavoratore, la circostanza che l'attività sia stata posta in essere al di fuori dell'orario di lavoro. (v. Sezione 4, 28 febbraio 2008, n. 15241, Dadda).

E' appena il caso, infine, di rilevare che la prospettazione generica in fatto, contenuta nel ricorso, secondo la quale il taglio avrebbe riguardato un albero di proprietà di terzi e non dell'ente territoriale, è del tutto inammissibile in questa sede, riguardando circostanza mai dedotta nel giudizio di merito e, comunque, implicando valutazioni incompatibili con il giudizio di legittimità.

La pronunzia deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopra esposti.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2014