Tipologia: Accordo
Data firma: 27 ottobre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2004
Parti: Ceramica del Conca e RSU/Filcea-Cgil, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Ceramica, Ceramica del Conca San Clemente (Rn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Relazioni industriali
2) Classificazione
3) Formazione
4) Orario di lavoro e indennità
5) Indennità
6) Premio aziendale di produttività ed efficienza
7) Norme di salvaguardia
8) Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Tra la Ceramica del Conca spa […], la RSU della Ceramica del Conca spa […], con l'assistenza […] Filcea Cgil e Cgil provinciale, […] Uilcem Uil e Uil provinciale;

Premesso
La globalizzazione dei mercati, determina la necessità per la Ceramica del Conca, di orientare le proprie strategie in un contesto competitivo che impone una continua ottimizzazione delle risorse volte a garantire la crescita e la conquista di nuove quote di mercato.
In tale logica, dovrà continuare la ricerca di sinergie in tutti i settori aziendali, finalizzata all'obiettivo di liberare le risorse necessarie a fronteggiare gli investimenti necessari.
La Ceramica del Conca ha dato prova di sapere rispondere, in modo adeguato, alle esigenze del mercato attraverso continui e massicci investimenti produttivi, miglioramenti dell'efficienza gestionale della qualità del prodotto, della produttività, dell'ambiente di lavoro.
Nell'ambito dei condivisi programmi di crescita, una particolare attenzione dovrà essere rivolta alla valorizzazione delle risorse umane attivando, se del caso a seguito di confronto tra le parti, gli strumenti formativi necessari, quale elemento strategico per la realizzazione degli obiettivi aziendali.

1) Relazioni industriali
Le parti ritengono che le relazioni industriali devono ispirarsi a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli, di sistematicità di rapporti sui temi di comune interesse e di ricerca di superamento delle occasioni di conflitto.
A tal fine le parti si propongono con il presente accordo di migliorare gli attuali assetti di relazioni industriali definendo, nell'ambito del protocollo 23 luglio 1993, procedure di raffreddamento delle vertenze aziendali attraverso l'individuazione di autonome regole di comportamento datoriale e delle RSU.
Le parti convengono quindi sulla necessità di una reciproca autodefinizione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur nel reciproco impegno di escludere l'attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza.
La RSU si impegna affinché anche eventuali forme di dissenso tengano conto dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi concordemente prefissati.
In relazione a quanto sopra ritenuto, le parti faranno precedere ogni situazione di possibile vertenzialità aziendale da un periodo di confronto tecnico informativo della durata di venti giorni, eventualmente prorogabile dalle parti, decorrente dalla richiesta di incontro, avente ad oggetto l'analisi della problematica e il chiarimento delle rispettive posizioni.
Le parti dichiarano che è comunque convincimento preferire la concertazione alla conflittualità, pertanto durante il periodo suindicato e per cinque giorni successivi all'ultima scadenza, non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo del contratto integrativo aziendale saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante il periodo e per due mesi successivi alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
In relazione a quanto in premessa, l'azienda fornirà in apposito incontro da tenersi entro il primo trimestre di ogni anno informazioni relative a:
a) Situazione generale del mercato. Saranno fornite indicazioni relative all'andamento del mercato nazionale ed internazionale, anche in termini previsionali e di collocazione strategica dell'azienda.
b) La previsione degli investimenti ed i programmi produttivi. In relazione al mercato ed alle sue implicazioni, saranno fornite indicazioni relative alle prospettive di produzione, agli investimenti complessivi, ai volumi produttivi ed ai dati qualitativi dell'anno precedente nonché i dati previsionali dell'anno corrente.
L'introduzione di significativi investimenti e innovazioni tecnologiche, saranno oggetto di preventiva informazione alla quale potranno seguire specifici incontri tra le parti al fine di verificarne ed eventualmente valutarne gli effetti sull'organizzazione del lavoro.
c) Elencazione dei lavoratori a tempo indeterminato ed a termine suddiviso per reparti con l'indicazione della categoria e posizione organizzativa. Per quanto concerne i CFL sarà fornito il numero di tali contratti in forza all'azienda e le rispettive finalità.
d) Situazione relativa alle ore di lavoro ordinarie dell'anno precedente, supplementari, straordinarie ed i giorni residuali di ferie suddivise per reparto, nonché prospetto delle postazioni - lavoro e le relative turnazioni.
e) Qualora l'azienda intenda ricorrere a contratti di lavoro interinale informerà preventivamente la RSU sul numero dei lavoratori ed il motivo di tale ricorso.
Eventuali forme di terziarizzazione saranno oggetto di preventiva comunicazione e confronto con la RSU.
Sino a quando il bilancio sarà liberamente fornito dal Tribunale a chiunque ne faccia richiesta, l'azienda ne fornirà copia alla RSU.
Il presente punto sulle relazioni industriali, integra e non modifica quanto a tale titolo è già stato definito in sede interconfederale e/o di categoria.

2) Classificazione
Annualmente la Direzione Aziendale e la RSU si incontreranno per una verifica degli inquadramenti professionali, in conformità alle declaratorie previste dal CCNL, con specifico riferimento sia alle mansioni svolte che ai livelli di responsabilità assunti nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.

3) Formazione
Le parti riconoscono che l'arricchimento permanente del fattore umano, gli stimoli per l'aggiornamento, l'interesse alla responsabilità del risultato di lavoro, costituiscono la premessa indispensabile per un equilibrato sviluppo dell'attività dell'Azienda.
A tal fine la Direzione Aziendale, la RSU, assistite dalle rispettive Organizzazioni, si confronteranno annualmente sulla necessità di attuazione di piani di formazione delle risorse occorrenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'Azienda.
Sarà oggetto di confronto periodico, la verifica dei fabbisogni formativi rivolti a neo assunti, alle eventuali esigenze di riconversione ed aggiornamento professionale
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione congiuntamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, assistiti dalla Dir. Az.le e dalle RSU individueranno le azioni formative ed informative per la diffusione della conoscenza delle norme relative all'igiene e alla sicurezza sul lavoro.
In considerazione della complessità tecnologica presente in azienda, ai lavoratori interinali l'informazione circa i rischi per la salute e per la sicurezza sul lavoro connessi all'attività produttiva viene posta a carico della Ceramica del Conca.

4) Orario di lavoro e indennità
Reparto scelta
In attesa di definire una eventuale diversa distribuzione dell'orario di lavoro e degli organici conseguenti, il ricorso al lavoro supplementare nella giornata del sabato comporterà una maggiorazione oraria […]
Riduzione orario di lavoro
Le parti nella ricerca di nuove articolazioni d'orario compatibili con il contesto organizzativo - produttivo convengono di operare una riduzione dell'orario lavorativo definita ROL, la quale, provvisoriamente, fermo restando la specifica natura dell'istituto, sarà fruito con le stesse modalità previste per le ferie
La misura della ROL è stabilita per l'anno 2001 in otto ore, per il 2002 in ulteriori otto ore, infine per il 2003 di successive otto ore per un totale di 24 ore.

5) Indennità
Indennità di turno
Viene riconosciuta ai turnisti una indennità di turno individuata in base al ciclo di lavoro e all'anno di erogazione.
[…]
Indennità festivo/domenicale […]
Indennità sostitutiva
Si istituisce una indennità per cambio di turno nella misura di L. 15.000 per il primo giorno di sostituzione o cambio turno.
Arretrati […]

7) Norme di salvaguardia
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i precedenti accordi aziendali esclusivamente nelle parti da esso trattato. I restanti accordi e le parti non modificate restano confermate ed in vigore.
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore