Tipologia: Contratto collettivo decentrato
Data firma: 6 ottobre 2000
Validità: 31.12.2001
Parti: Provincia Bologna e RSU e Cgil-Fp, Cisl-Fps, Diccap
Settori: Enti locali, P.A., Provincia Bologna
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Protocollo di intesa sulle relazione sindacali
Art. 1 - Oggetto del protocollo
Art. 2 - Strumenti
Art. 3 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione del contratto collettivo integrativo
Art. 5 - Concertazione e confronto
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Diritto di pubblicità ed affissione
Art. 8 - Dotazioni e strumentazioni
Art. 9 - Locali
Art. 10 - Agibilità Sindacali
Art. 10 bis - Contributi sindacali
Art. 11 - Assemblee sindacali
Determinazione del fondo previsto dall'art. 15 del CCNL vigente
Utilizzo delle risorse previste per le politiche di sviluppo delle risorse umane
a) Salario aziendale e miglioramento dei servizi
b) Verifiche intermedie.
c) Verifica dei risultati e valutazione dell'apporto individuale.
d) Trasparenza organizzativa, trasparenza delle verifiche e della valutazione.
Contenzioso.
Produttività collettiva
Attività di innovazione e riorganizzazione.
Progressione economica orizzontale
Regime transitorio
Orario di lavoro
Formazione
Sicurezza e prevenzione nei posti di lavoro
Buono mensa
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Sistema di valutazione per la progressione economica orizzontale da applicare a partire dal regime transitorio anno 2000, periodicamente adeguabile per renderlo applicabile anche a regime

Provincia di Bologna
Contratto collettivo decentrato tra l'amministrazione provinciale di Bologna ed i sindacati Pre-intesa


Premessa.
La fase di riorganizzazione, razionalizzazione e progressivo decentramento delle funzioni della Pubblica Amministrazione richiede, per gli Enti del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed in particolare per la Provincia di Bologna, l'adozione di scelte e strategie che coniughino la qualità, l'efficienza e l'espansione dei servizi con il processo di valorizzazione delle risorse umane presenti nell'ente.
La diffusione di un modello che guardi ad una nuova organizzazione del lavoro e delle strutture, meno frammentata e più orientata per obbiettivi e per processi, attenta in primo luogo al contributo che le conoscenze interne all'amministrazione possono fornire, è la condizione preliminare per il realizzarsi della fase di modernizzazione che può trovare nella presente tornata contrattuale un momento di impulso e di sviluppo senza precedenti.
Si ritiene pertanto che a tale scopo occorra:
- realizzare un modello organizzativo fondato sulla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici nel quale sia anche possibile la promozione di forme di autorganizzazione del lavoro;
- gestire la contrattazione integrativa in modo da coniugare la qualità dei servizi con l'arricchimento professionale e la valorizzazione del lavoro;
- qualificare le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'ente e, nello stesso tempo, consolidare quelle direttamente gestionali portando ad un livello più alto il binomio costi/benefici;
- disporre di un moderno sistema di relazioni sindacali che, nella distinzione dei ruoli, esalti il metodo del confronto, le capacità propositive ed il principio di responsabilità, e sia un veicolo essenziale per la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti condividono l'obbiettivo di assegnare al presente contratto integrativo la funzione di leva strategica rispetto ai temi sovraesposti, nell'ottica di un condiviso e concertato progetto di consolidamento e rilancio della pubblica funzione all'interno di un nuovo assetto del Welfare locale.
Pertanto, le parti riconoscono al CCNL di Comparto, integrato dall'Accordo per il nuovo Ordinamento Professionale, le funzioni di struttura normativa di riferimento - soglia minima per i diritti e il trattamento economico del personale; al contratto integrativo di Ente spetta la definizione delle materie ad esso demandate dal CCNL.
Pur nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, le parti confermano e valorizzano il sistema di relazioni sindacali adottato nell'Ente negli anni recenti, incentrato sul metodo del costante confronto sulla generalità degli aspetti relativi al rapporto di lavoro.
Sulla base di questi presupposti e nella conferma che i soggetti sindacali di riferimento sono quelli espressamente indicati dal CCNL, le parti definiscono, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, il seguente protocollo di relazioni sindacali.

Protocollo di intesa sulle relazione sindacali
Art. 1 - Oggetto del protocollo

L'Ente Provincia di Bologna e le OO.SS. rappresentative di categoria e le RSU stipulano il seguente protocollo d'intesa per disciplinare ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata e le modalità di conduzione delle relazioni sindacali nell'ente, in conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo I, del CCNL e dell'art. 45 del D.Lgs. 29/93.

Art. 2 - Strumenti
1. Il raggiungimento degli obbiettivi indicati e concordati in premessa comporta la necessità di un sistema stabile di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva decentrata integrativa;
b) informazione;
c) concertazione e confronto.
2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche (organizzazione del lavoro, ambiente e sicurezza, servizi sociali, etc.) possono essere costituite a richiesta commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di analizzare le suddette problematiche e formulare proposte in merito.
Tali proposte, valutate dalle parti, potranno essere oggetto di apposito accordo.

Art. 3 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa
1. Il contratto collettivo integrativo di Ente si articola su tutte le materie previste dall'art. 4 del CCNL 1998/2001 e inoltre su:
[…]

Art. 5 - Concertazione e confronto
[...]
3. Le parti, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, co. 1 lett. c) e d) del CCNL, concordano nell'attivare la procedura di concertazione relativamente al piano occupazionale ed ai processi di dismissione, esternalizzazione e modifica delle forme gestionali dei servizi in quanto aspetti attinenti all'andamento dei processi occupazionali ed ai criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimenti di attività proposti dagli organi di governo dell'Ente o disposti per legge.
L'Amministrazione, inoltre, fornirà alle RSU ed alle OO.SS. territoriali preventiva informazione sugli atti che intende adottare concernenti i modelli organizzativi ed il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'informazione verrà data in tempi utili per consentire alle parti di verificare se tali atti o parte di essi contengano elementi che il CCNL riconduce a materie su cui attivare la contrattazione o la concertazione.
4. La concertazione è attivata con le procedure previste dal CCNL e si conclude o con un'intesa o con la registrazione del mancato accordo. L'eventuale intesa, redatta sempre in forma scritta, impegna la Giunta e/o la Direzione a darne esecuzione, quando la decisione sia di sua esclusiva competenza, o a sostenerne i contenuti nelle sedi deliberanti. Il mancato accordo dà luogo alla stesura di un verbale nel quale vengono descritte le posizioni conclusive delle parti. Il verbale viene trasmesso dall'ente a tutti i componenti degli organi deliberanti e viene allegato alla proposta di deliberazione.
5. Per tutta la durata della concertazione le parti si astengono dall'assumere qualunque autonoma iniziativa relativa ai temi oggetto della concertazione medesima.
6. Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare il termine di trenta giorni previsto dal CCNL.

Art. 6 - Informazione
1. Le parti ritengono di affidare all'informazione, intesa come fattore determinante ai fini del coinvolgimento ottimale delle rappresentanze sindacali dei lavoratori sulle linee programmatiche e gestionali dell'Ente, il compito di garantire il confronto su tutte le questioni sin dalle fasi preliminari dei processi decisionali e in ogni modo preventivamente all'adozione di atti e di procedure attuative degli orientamenti assunti dall'Amministrazione.
2. Sono oggetto di informazione anche il bilancio dell'Ente, gli incarichi e le consulenze che a qualsiasi titolo l'ente si propone di attivare, nonché gli incarichi interni ed esterni affidati a personale di ruolo.
[…]
5. Con cadenza annuale si svolgerà una sessione specifica di confronto informativo, sulla dotazione organica e sul piano occupazionale dell'Ente (comprensivo dei rapporti di lavoro non dipendenti e di collaborazione, consulenze), sulle linee di organizzazione degli uffici e dei servizi, sulle iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi. L'esito di tale sessione rinvierà eventualmente ad ulteriori momenti di informazione a fronte di scelte e di esigenze (non previste e/o modificate) che dovessero manifestarsi in corso d'anno.
6. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi; a tal fine l'Ente provvederà a fornire i dati di utilizzo delle prestazioni straordinarie, distinti per settore/servizio, con l'indicazione delle ore effettuate da ogni singolo lavoratore.
7. Nei casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94 è prevista la consultazione del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 7 - Diritto di pubblicità ed affissione.
1. I componenti della RSU e gli altri soggetti individuati dal CCNQuadro in materia di distacchi e permessi sindacali del 1998 nonché dal CCNL 1° aprile 1999 hanno il diritto di affiggere nelle apposite bacheche predisposte in luoghi di facile accesso e di agevole consultazione per tutto il personale, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione.
2. Stampati e documenti potranno essere inviati negli uffici distaccati per l'affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o esposte e siglate a cura del rappresentante sindacale o da persona designata.

Art. 8 - Dotazioni e strumentazioni
1. La RSU e gli altri soggetti individuati dal CCNQuadro in materia di distacchi e permessi sindacali del 1998 nonché dal CCNL 1° aprile 1999 possono avvalersi della strumentazione dell'Ente (fotocopiatrici) per la riproduzione di materiale di interesse sindacale aziendale, in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione;
2. Ove disponibili, alla RSU e agli altri soggetti individuati dal CCNQuadro in materia di distacchi e permessi sindacali del 1998 nonché dal CCNL 1° aprile 1999 è consentito l'utilizzo delle strumentazioni informatiche anche ai fini della trasmissione dell'informazione;
3. per la diffusione della informazione, è consentito alla RSU e agli altri soggetti individuati dal CCNQuadro in materia di distacchi e permessi sindacali del 1998 nonché dal CCNL 1° aprile 1999 l'utilizzo della posta interna, privilegiando, in ogni caso in cui sia possibile, l'utilizzo della posta elettronica;
4. è consentito, inoltre alla RSU l'utilizzo del fax per ricezione o trasmissione di materiale di interesse sindacale aziendale e quant'altro necessario alla comunicazione;
5. l'Amministrazione, tramite l'Ufficio Relazioni Sindacali, metterà a disposizione, su richiesta della RSU, materiale di supporto di tipo legislativo ed amministrativo.

Art. 9 - Locali
1. L'Ente pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 del presente protocollo l'uso continuativo di un idoneo locale, per consentire l'esercizio delle loro attività, la cui collocazione viene concordata con le OO.SS. in relazione alla disponibilità dell'Ente.

Art. 10 - Agibilità Sindacali
1. Si concorda che la partecipazione alle Commissioni bilaterali/paritetiche tra Amministrazione e delegazione di parte sindacale sono convocate dalla Amministrazione stessa. La partecipazione a tali riunioni dei dipendenti convocati è considerata a tutti gli effetti orario di lavoro e non inciderà sul monte ore di spettanza delle OO.SS. e della RSU.
Per le riunioni di contrattazione o concertazione si richiama quanto previsto dal contratto decentrato precedente, stabilendo che il limite di 8 partecipanti da considerarsi in orario di lavoro sia riconosciuto dando priorità ai partecipanti componenti le RSU, ed in via subordinata e sino alla concorrenza del numero di 8 partecipanti anche ai rappresentanti delle OO.SS. territoriali rappresentative che non abbiano eletti nelle RSU, qualora risultino dipendenti dell'Ente.
[…]
3. I permessi previsti dal D.Lgs. 626/94 sono considerati aggiuntivi al monte ore di spettanza delle RSU e delle OO.SS. territoriali e sono stabiliti secondo quanto previsto dall' accordo aziendale vigente che diventa parte integrante del presente protocollo.
[…]

Art. 11 - Assemblee sindacali
1. Ad integrazione dei diritti riconosciuti dal CCNL sulle Assemblee Sindacali, quantificate in 12 ore annue individuali in orario di lavoro, le parti concordano che, per alcuni servizi particolari che operano in stretto rapporto con l'utenza esterna, qualora l'assemblea del personale sia convocata dalle OO.SS. al di fuori dell'orario di servizio, la partecipazione del lavoratore a tali assemblee verrà calcolata nel monte ore e recuperata nella misura di dodici ore annue, così come previsto dalla disciplina contrattuale.
Vengono riconfermati gli accordi esistenti sugli spostamenti del personale che diventano parte integrante del presente protocollo.
Le assemblee sono convocate fuori dell'orario di lavoro al solo fine di garantire la massima partecipazione dei dipendenti senza che ciò comprometta la qualità del servizio erogato all'utenza esterna.
2. Si ritiene importante attivare un accordo per garantire la partecipazione democratica di tutte le componenti sindacali presenti nel RSU.

Orario di lavoro
Le parti si impegnano ad individuare entro il 31.10.2000 le figure professionali a cui dovrà essere applicata la riduzione dell'orario di lavoro.
Tale nuova organizzazione del lavoro che ne scaturirà non dovrà in alcun caso comportare maggiori oneri, secondo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 1.4.1999.

Sicurezza e prevenzione nei posti di lavoro
Le parti danno atto che l'Amministrazione ha già provveduto a dare piena e completa attuazione a quanto richiesto in piattaforma in materia di sicurezza e prevenzione nei posti di lavoro.
L'Amministrazione si impegna per il futuro a mantenere il medesimo livello di eccellenza nel puntuale rispetto della normativa in materia.
L'Amministrazione si impegna con la necessaria collaborazione delle RSU a mettere a disposizione gli strumenti necessari per procedere al rinnovo degli RLS, fissando preliminarmente con le OO.SS. un regolamento, alla luce della nuova normativa vigente.