Tipologia: CCNL
Data firma: 20 giugno 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Enav S.p.a. e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-T, Ugl-Trasporti, Cisal-Av, Cobas del lavoro privato, Anpac, Unione Piloti, Cisal-Av, Sacta, Cisal-Fta
Settori: Trasprti, ENAV
Fonte: FIT-CISL

Sommario:

Costituzione delle parti
Parte generale
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza e procedure di rinnovo contrattuale
Art. 3 Distribuzione del testo contrattuale
Art. 4 Interpretazione delle norme contrattuali
Art. 5 Relazioni sindacali
Art. 6 Materie e limiti della contrattazione
Art. 7 Contrattazione di secondo livello
Art. 8 Osservatorio
Art. 9 Diritti di informazione
Art. 10 Rapporti con l'utenza
Capo II
Procedure per la regolamentazione dei conflitti
Art. 11 Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive
Art. 12 Comitato dei saggi
Art. 13 Procedure per la proclamazione degli scioperi
Art. 14 Procedure di conciliazione delle controversie individuali
Capo III
Diritti sindacali
Art. 15 Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 16 Assemblee
Art. 17 Permessi sindacali
Art. 18 Diffusione di materiale sindacale
Art. 19 Contributi sindacali
Art. 20 Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Capo IV
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 21 Procedura per le assunzioni
Art. 22 Lavoro a tempo parziale
Art. 23 Lavoro a tempo determinato
Art. 24 Somministrazione di lavoro
Art. 25 Lavoro intermittente
Capo V
Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 26 Classificazione del personale
•Tabella A Nuove classi stipendiali
•Tabella B
•Norma transitoria
Art. 27 Quadri
•Inquadramento
•Livello A)
•Livello B)
•Informazione
•Formazione
•Responsabilità civile e/o penale
•Orario di lavoro
•Indennità di funzione
•Retribuzione individuale d’anzianità
•Superminimo contrattuale
•Minimo contrattuale
Art. 28 Mobilità geografica del personale
Art. 29 Orario di lavoro
Art. 30 Lavoro straordinario
•Tabella "A"
•Tabella “B”
Art. 31 Festività
Art. 32 Ferie
Art. 33 Assenze per motivi personali o familiari
Art. 34 Diritto allo studio
Art. 35 Malattia
Art. 36 Infortunio sul lavoro
Art. 37 Tutela delle condizioni particolari
Art. 38 Idoneità psico-fisica alle mansioni e/o al proficuo lavoro
Art. 39 Tutela della maternità/paternità
Art. 40 Richiamo alle armi
Art. 41 Buono pasto
Art. 42 Assistenza legale
Art. 43 Pari opportunità
Capo VI
Elementi della retribuzione
Art. 44 Struttura della retribuzione
Art. 45 Minimo contrattuale
Art. 46 Indennità integrativa speciale conglobata
Art. 47 Retribuzione individuale di anzianità
Art. 48 Scatto anomalo
Art. 49 Elemento distinto della retribuzione
Art. 50 Superminimo professionale
Art. 51 Indennità di controllo
•Tabella "D"
Art. 52 Indennità tecnico informatica
Art. 53 Indennità di volo
Art. 54 Indennità flessibilità d'impiego
Art. 55 Indennità di funzione
Art. 56 Indennità di turno
Art. 57 Lavoro domenicale e notturno
Art. 58 Tredicesima mensilità
Art. 59 Quattordicesima mensilità
Art. 60 Trattamento di trasferta
Art. 61 Trattamento di trasferimento
Art. 62 Corresponsione della retribuzione
Capo VII
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 63 Disposizioni generali
Art. 64 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 65 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 66 Permessi
Art. 67 Riunioni periodiche
Art. 68 Controlli sanitari
Art. 69 Indumenti di lavoro
Capo VIII
Doveri del dipendente
Art. 70 Doveri del dipendente
Art. 71 Provvedimenti disciplinari
Art. 72 Sospensione cautelare
Art. 73 Procedimento disciplinare
Capo IX
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 74 Cause di risoluzione
Art. 75 Licenziamento
Art. 76 Dimissioni
Art. 77 Decesso del dipendente
Art. 78 Trattamento di fine rapporto lavoro
Art. 79 Previdenza integrativa
Art. 80 Istituti di patronato
Art. 81 Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 82 Polizza sanitaria
Art. 83 Disposizioni finali
Parte specifica
Categoria professionale del personale controllore del traffico aereo

Art. 1 Inquadramento
Art. 2 Impiego
Art. 3 Formazione
Art. 4 Articolazione dell'orario di lavoro
Parte specifica della categoria professionale controllore del traffico aereo non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Parte specifica della categoria professionale controllore del traffico aereo non quadro impiegato in struttura con regime orario H 36 (ST)
Art. 5 Ferie
Art. 6 Permessi
Art. 7 Norme a tutela della specificità
Parte specifica
Categoria professionale personale esperto di assistenza al volo

Art. 1 Inquadramento
Art. 2 Impiego
Art. 3 Formazione
Art. 4 Articolazione dell'orario di lavoro
Parte specifica della categoria professionale esperto di assistenza al volo non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Parte specifica della categoria professionale esperto di assistenza al volo non quadro impiegato in struttura con regime orario H 36 (ST)
Art. 5 Ferie
Art. 6 Permessi
Art. 7 Norme a tutela della specificità
Parte specifica
Categoria professionale personale meteorologo

Art. 1 Inquadramento
Art. 2 Impiego
Art. 3 Formazione
Art. 4 Articolazione dell'orario di lavoro
Parte specifica della categoria professionale personale meteorologo non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Parte specifica della categoria professionale meteorologo non quadro impiegato in struttura con regime orario H 36 (ST)
Art. 5 Ferie
Art. 6 Permessi
Art. 7 Norme a tutela della specificità
Parte specifica
Categoria professionale personale navigante

"Parte specifica della categoria professionale personale navigante non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)"
Art. 1 Inquadramento
Art. 2 Formazione
Art. 3 Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 4 Ferie
Art. 5 Permessi
Art. 6 Norme a tutela della specificità
Parte specifica
Categoria professionale personale tecnico

Art. 1 Inquadramento
Art. 2 Formazione
Art. 3 Articolazione dell'orario di lavoro
Parte specifica della categoria professionale personale tecnico non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Parte specifica della categoria professionale tecnico non quadro impiegato in struttura con regime orario H3 6 (ST)
Art. 4 Ferie
Parte specifica della categoria professionale tecnico non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Art. 5 Permessi
Parte specifica
Parte specifica della categoria professionale personale informatico

Art. 1 Inquadramento
Art. 2 Formazione
Art. 3 Articolazione dell'orario di lavoro
Parte specifica della categoria professionale personale informatico non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Parte specifica della categoria professionale informatico non quadro impiegato in struttura con regime orario H 36 (ST)
Art. 4 Ferie
Art. 5 Permessi
Parte specifica
Categoria professionale personale amministrativo

Art. 1 Inquadramento
Art. 2 Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 3 Permessi
Parte specifica
Categoria professionale personale operaio

Art. 1 Inquadramento
Art. 2 Articolazione dell'orario di lavoro

Costituzione delle parti
Addì 20 giugno 2008 in Roma, tra Enav S.p.A., […] e la Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti Filt-Cgil, […]; la Federazione Italiana Trasporti Fit-Cisl, […]; l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti Uil-T, […]; l'Unione Generale del Lavoro Trasporti Ugl-T, […]; la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi dei Lavoratori Assistenza al Volo Cisal-Av, […]; l'Assivolo Quadri, […]; il Cobas del lavoro privato, […]; l'Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale Anpac, […]; l'Unione Piloti UP, […]; è stato sottoscritto il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente di Enav S.p.A..
In data 24 giugno 2008 il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è stato sottoscritto tra Enav S.p.A., […] e i Segretari Nazionali del Trasporto Aereo, […] la Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti Filt-Cgil […] la Federazione Italiana Trasporti Fit-Cisl […] Unione Italiana Lavoratori Trasporti Uil-T […] l'Unione Generale del Lavoro Trasporti Ugl-T […] Confederazione Italiana Sindacati Autonomi dei Lavoratori Federazione Trasporto Aereo Cisal-Fta.
Il giorno 18 settembre 2008 il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è stato sottoscritto dal Sindacato Autonomo Controllori Traffico Aereo Sacta, […]

Parte generale
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
1 Le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai
rapporti di lavoro fra la Società ed il personale da essa dipendente.
2 Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è articolato in una parte generale
riguardante tutto il personale dipendente e nelle seguenti parti specifiche:
• categoria professionale controllori del traffico aereo;
• categoria professionale esperti di assistenza al volo;
• categoria professionale meteorologi;
• categoria professionale naviganti;
• categoria professionale tecnici;
• categoria professionale informatici;
• categoria professionale amministrativi;
• categoria professionale operai.

Art. 5 Relazioni sindacali
1 La Società si impegna ad instaurare e mantenere rapporti sindacali esclusivamente con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2 Alle altre organizzazioni sindacali, riconosciute e non firmatarie del presente contratto, la Società garantisce, comunque, i diritti d'informazione ed il servizio di trattenuta dei contributi associativi sindacali.

Art. 6 Materie e limiti della contrattazione
1 Appartengono al livello negoziale le materie concernenti il trattamento economico e normativa dei dipendenti, nel rispetto degli ambiti e con le modalità previste dal presente contratto.
2 Sono escluse dalla contrattazione le seguenti materie:
[…]
• l'organizzazione del lavoro;
• i processi di selezione del personale;

Art. 7 Contrattazione di secondo livello
1 La contrattazione di secondo livello, per quanto riguarda la quantificazione e la distribuzione del premio di risultato spettante al personale delle varie categorie, si svolge a livello centrale con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, secondo quanto previsto nello specifico allegato.
2 La contrattazione di secondo livello con le rappresentanze sindacali aziendali presso le varie sedi aziendali riguarda le seguenti materie:
• applicazione della rotazione dei periodi di ferie;
• verifica su igiene e sicurezza del lavoro (per il tramite del responsabile dei lavoratori per la sicurezza);
• programmazione e verifica dei piani di formazione professionale;
• le tematiche espressamente indicate nelle parti specifiche delle categorie professionali e le altre materie esplicitamente delegate da accordi con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie.

Art. 8 Osservatorio
1 Appartengono al livello della concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, le linee generali della politica della Società concernenti:
• i piani di attività e gli investimenti;
• il disegno della rete e dei servizi;
• le innovazioni tecnologiche, organizzative ed operative;
• i piani di formazione ed aggiornamento professionale;
• le politiche delle pari opportunità.
A tal fine, le Parti, in merito ai temi di comune interesse sopracitati, pur nel rispetto delle distinte prerogative, ed allo scopo di favorire momenti di confronto finalizzato a porre le basi per una decisione maggiormente partecipata, concordano di istituire un organismo paritetico denominato "Osservatorio".
2 L'Osservatorio è un organismo paritetico, costituito, per parte aziendale dal Direttore Generale e dai responsabili delle funzioni Risorse Umane e Qualità, Relazioni Industriali, Gestione Risorse Umane e Area Operativa e, per parte sindacale, da un componente per ogni organizzazione sindacale firmataria del presente contratto.
Il regolamento di funzionamento dell'Osservatorio è allegato al presente contratto.
3 L'Osservatorio costituisce la sede stabile per l'informazione, l'elaborazione ed il conseguimento di una posizione condivisa in particolare sulle seguenti materie:
• andamento delle imprese di servizi di assistenza al volo, anche comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo;
linee di sviluppo tecnologico del settore connesse alle opportunità di mercato; analisi delle dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici del settore;
• formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed agli adempimenti normativi europei;
• piani di attività ed investimenti;
• disegno della rete dei servizi;
• monitoraggio degli indicatori di produttività;
• analisi dell'ordinamento professionale;
• verifiche sulla mobilità geografica del personale;
• ruolo del personale, con particolare riferimento al personale operativo appartenente alle categorie esperti di assistenza al volo e tecnici in relazione ai futuri scenari derivanti dalle innovazioni tecnologiche e dai nuovi assetti societari;
• analisi in merito agli aspetti professionali conseguenti alle specifiche direttive europee;
• verifica dell’applicazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
• politiche delle pari opportunità ed azioni positive proposte dal "Comitato Pari Opportunità" .
4 L'Osservatorio è un organismo concertativo e non negoziale, pertanto l'attività e le risultanze in esso prodotte non costituiscono in alcun modo forme di contrattazione sostitutive delle normali relazioni industriali.
Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da un apposito regolamento allegato al presente contratto (allegato n. 3).

Art. 9 Diritti di informazione
1 La Società, nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, fornisce informazioni alle segreterie nazionali di tutte le organizzazioni sindacali sulle seguenti materie al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed all'efficienza dei servizi gestiti:
• criteri generali dell'organizzazione del lavoro;
• fabbisogni di personale e piani di assunzione;
• qualità e produttività dei servizi;
• carichi di lavoro.

Capo III
Diritti sindacali
Art. 16 Assemblee
1 Le organizzazioni e le rappresentanze sindacali aziendali possono tenere nei locali della Società, con esclusione dei locali operativi, riunioni di personale per problemi riguardanti attività sindacale, fatta salva la completa funzionalità dei servizi operativi, la sicurezza del personale e la salvaguardia degli impianti.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi.
[…]

Capo IV
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 21 Procedura per le assunzioni
[…]
3 L'assunzione è subordinata all'esito positivo della visita medica e degli ulteriori eventuali esami psicofisici richiesti.
[…]

Capo V
Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 29 Orario di lavoro
1 L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell'ambito dell'orario di servizio della sede in cui presta la propria attività.
Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato con sistemi imparziali ed automatici, che assicurino piena ed oggettiva conformità tra i dati rilevati e l'effettiva prestazione di lavoro.
2 Per il personale non quadro impiegato in struttura H36 (ST), l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali, pari a 1877 ore su 365 giorni.
Le modalità di resa sono le seguenti:
[…]
• la durata della giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 10 ore, con una pausa non retribuita di 30 minuti - e di eventuali ulteriori 15 minuti da recuperare a fine prestazione giornaliera - , obbligatoria per le prestazioni lavorative superiori alle 6 ore, da fruire all'interno della fascia oraria 12,30-14,30.
La durata della prestazione nelle singole giornate lavorative è stabilita a livello locale, d’intesa con le rappresentanze sindacali aziendali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, in relazione alle esigenze di servizio dei vari uffici.
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, fermi restando i limiti giornalieri sopra indicati, la Società e le rappresentanze sindacali aziendali possono concordare l'impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale non quadro impiegato in struttura secondo una articolazione diversa da quanto sopra previsto.
Il personale di struttura, sulla base dei requisiti professionali posseduti, può essere impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), anche temporaneamente.
Per tutto il tempo della sua utilizzazione in operativo, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H35 (LO).
Tutto il personale tecnico, informatico ed il personale del CED/AOIS, non impiegato in regime orario H35 (LO), al fine di garantire gli interventi necessari per il ripristino degli apparati, è tenuto ad assicurare una flessibilità d'impiego nelle ore di chiusura dei servizi, finalizzata ad intervenire entro un'ora dalla chiamata per la resa del servizio al di fuori del normale orario di apertura.
A fronte di tale flessibilità d'impiego al personale in questione viene riconosciuta una indennità giornaliera pari a 18,00 euro lordi.
[…]
3 Per il personale non quadro impiegato in linea operativa H35 (LO), l'orario ordinario di lavoro è di 35 ore medie settimanali, comprensive di tutte le attività, pari a 1825 ore su 365 giorni.
L'articolazione del suddetto orario settimanale è stabilita nelle relative parti specifiche.
Per esigenze di servizio il personale non quadro impiegato in linea operativa H35 (LO) può essere impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), anche temporaneamente, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Per tutto il tempo della sua utilizzazione in struttura, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H36 (ST). L'assegnazione non temporanea in struttura può essere disposta, di norma, per il personale operativo che abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio di almeno cinque anni.
4 All'ora prevista per l'inizio del lavoro, il personale dipendente deve trovarsi al proprio posto. Nessun dipendente può cessare il lavoro e abbandonare il posto di lavoro prima del termine previsto.
Durante l'orario di lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo o allontanarsi dalla sede di lavoro se non debitamente autorizzato.
[…]
6 Salvo autorizzazione o urgenti motivi di servizio, non è consentito entrare o intrattenersi nella sede di lavoro al di fuori del proprio orario di lavoro.

Art. 30 Lavoro straordinario
1 Tutto il personale dipendente, escluso il personale quadro, è tenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 250 ore annue.
[…]
3 La Società può ricorrere a lavoro straordinario entro il limite massimo di 2 ore giornaliere, di norma in prolungamento della prestazione lavorativa, e di 250 ore annuali pro capite.
[…]

Art. 36 Infortunio sul lavoro
1 Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere immediatamente comunicato alla Società entro le prime 24 ore successive all'evento.
In caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge, il dipendente interessato è tenuto a dare immediata comunicazione, anche telefonica, al proprio diretto superiore.
Analogo comportamento dovrà essere osservato dal dipendente in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio verificatosi negli specifici casi disciplinati dall'articolo 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
[…]

Art. 37 Tutela delle condizioni particolari
[…]
5 La Società dispone l'accertamento della idoneità al lavoro del dipendente in stato di tossicodipendenza o alcolismo che non voglia sottoporsi ai previsti programmi di recupero ovvero al termine degli stessi.
6 Il dipendente in stato di tossicodipendenza o alcolismo, compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere trasferito allo scopo di ricongiungersi con la propria famiglia ed impiegato in mansioni rientranti in quelle del profilo di appartenenza ma diverse da quelle normalmente espletate, qualora ciò sia ritenuto utile dal programma di riabilitazione
7 A seguito dell'accertamento dello stato di tossicodipendenza o alcolismo, il controllore del traffico aereo che interagisce con gli operatori di aeromobile, e comunque ogni altro dipendente che svolge funzioni tali da poter comportare rischi per l'incolumità di terzi, se non espletata nel pieno equilibrio psico-fisico, deve essere immediatamente distolto da tali attività ed impiegato in mansioni del proprio profilo non aventi le caratteristiche sopracitate nel rispetto della necessaria riservatezza, ai sensi della vigente normativa di legge e delle intese Stato-Regioni.

Art. 38 Idoneità psico-fisica alle mansioni e/o al proficuo lavoro
1 Nei confronti del dipendente riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni previste per la categoria ed il profilo professionale di appartenenza, la Società non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, per recuperarlo al servizio attivo.
2 La Società accerta, per il tramite dell'azienda sanitaria locale o di altra apposita struttura medica collegiale, le mansioni che il dipendente è in grado di svolgere.
3 Nel caso in cui il dipendente, esperita la procedura prevista al punto precedente, risulti idoneo al lavoro ma inidoneo allo svolgimento delle mansioni previste per la categoria contrattuale e/o per il profilo professionale di appartenenza, viene collocato in un profilo o un categoria diversa, anche di classe stipendiale inferiore a quella precedente.
In tale caso, il dipendente conserva la retribuzione lorda fissa già percepita se più favorevole con successivo riassorbimento, in futuro, dei maggiori importi eventualmente attribuiti.
4 La procedura sopraindicata può essere attivata anche nei confronti del dipendente temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni per oltre trenta giorni e per il solo periodo di inidoneità indicato dalla competente struttura sanitaria.

Art. 39 Tutela della maternità/paternità
1 Fermo restando quanto disposto dalla vigente legislazione in materia[…]

Art. 43 Pari opportunità
[…]
4 Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, devono essere individuate condizioni e modalità per l'affermazione della pari dignità delle persone, anche per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personale e superare quegli atteggiamenti che rechino pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Capo VII
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 63 Disposizioni generali
1 Per le parti non esplicitamente disciplinate dagli articoli che seguono trovano integrale applicazione il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 in quanto applicabile.

Art. 64 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1 In tutte le unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2 Le modalità e le procedure per l'elezione o la designazione del rappresentante per la sicurezza sono disciplinate dalle specifiche norme dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 in quanto applicabile.
3 Nelle unità produttive il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è pari a:
• 1 rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 lavoratori;
• 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre i 200 lavoratori.
Fermo restando il presente articolo, le Parti convengono che nei Centri di Controllo d'Area (ACC) il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è pari a tre unità.

Art. 65 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1 Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle previste dall'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2 Il rappresentante ha diritto ad accedere nei luoghi di lavoro, nei limiti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto delle esigenze produttive, segnalando preventivamente al datore di lavoro l'intenzione di effettuare tali visite.
Queste potranno essere svolte anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con i1 responsabile del sito interessato

Art. 66 Permessi
1 A ciascun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno attribuite, per l'espletamento delle attività, 40 ore di permessi retribuiti senza pregiudizio delle ore spettanti alle rappresentanze sindacali in azienda.
Inoltre vengono attribuite ore di permesso retribuito per la formazione obbligatoria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2 Nelle unità produttive costituite da più sedi, ubicate in province diverse, a ciascun rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, in aggiunta alle 40 ore di cui al precedente comma, 8 ore per ogni impianto aeroportuale ulteriore a quello principale.
4 In tale ultimo caso, sono rimborsate dalla Società esclusivamente le eventuali spese di trasporto, sostenute dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, previa presentazione di idonea documentazione.
5 Il trattamento economico spettante durante i permessi è pari all'intera retribuzione.

Art. 67 Riunioni periodiche
1 In conformità al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le riunioni periodiche sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione della Società.
Della riunione viene redatto verbale.
2 Il rappresentante è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Art. 68 Controlli sanitari

1 La Società, in applicazione agli obblighi di legge, fa effettuare visite periodiche e preventive in relazione alle esigenze di mantenimento delle abilitazione e dei brevetti e di integrità psico-fisica dei dipendenti.
Le visite sono effettuate da strutture pubbliche e/o da quelle designate dalla Società.
2 I risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche sono custoditi, nel rispetto della necessaria riservatezza, dalla Società.

Art. 69 Indumenti di lavoro
1 La Società mette a disposizione dei dipendenti gli eventuali dispositivi di protezione individuali (OPI) il cui uso è prescritto dal documento di valutazione dei rischi (DVR) nonché gli indumenti speciali di lavoro curandone la scelta, le modalità d'uso, il rinnovo ed il controllo.
Dispositivi e indumenti speciali sono assegnati in dotazione di squadra e/o individualmente e devono essere obbligatoriamente indossati in relazione alla specificità dei rischi e mantenuti dal dipendente in stato di efficienza; ove siano previsti appositi armadietti, questi sono sottoposti a periodica disinfestazione.
2 I dispositivi di protezione individuali, che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle vane prestazioni, sono determinati dalla Società.

Capo VIII
Doveri del dipendente
Art. 70 Doveri del dipendente
1 Nell'esercizio della propria attività, il dipendente ha l'obbligo di osservare le disposizioni di legge e di contratto, i regolamenti aziendali nonché tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di disciplina, correttezza, buona fede, dignità e moralità di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile.
In particolare è fatto obbligo al dipendente di:
[…]
b. osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dai propri superiori in relazione alla disciplina ed alle modalità di adempimento della prestazione lavorativa;
c. avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, degli automezzi, dei macchinari e strumenti affidati, […];
f. astenersi da ogni comportamento lesivo della dignità della persona, anche in ragione delle condizioni sessuali;
[…]
j. rispettare le disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
k. informare immediatamente i propri superiori di qualsiasi infortunio gli accada durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
[…]
n. non permanere nei locali aziendali fuori dal normale orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con l'autorizzazione di un superiore;
[…]
2 Oltre ai sopracitati doveri, la cui elencazione non è da intendersi esaustiva ma a mero titolo esemplificativo, il dipendente ha l'obbligo di rispettare ogni altra norma di legge e di contratto nonché le disposizioni emanate dalla Società nei limiti delle leggi vigenti.

Art. 71 Provvedimenti disciplinari
1 Il dipendente responsabile di azioni od omissioni in contrasto con i propri doveri o che commetta violazioni delle norme di civile convivenza è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla Società o a terzi, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• multa;
• sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
• licenziamento.
2 Le sanzioni non sono tenute in alcun conto decorsi due anni dalla data della loro applicazione.
Esse sono comminate tenendo conto sia della gravità della mancanza sia dei precedenti disciplinari, nel limite temporale suddetto, e delle circostanze in cui si è svolto il fatto, nel rispetto delle opportune forme di riservatezza.
3 Richiamo verbale
Qualora il dipendente commetta una violazione avente carattere di lieve gravità, lo stesso può essere richiamato dal diretto superiore gerarchico al corretto comportamento.
[…]
4 Richiamo scritto
Qualora il dipendente commetta una violazione avente carattere di maggiore gravità rispetto a quella che può dare luogo al richiamo verbale, lo stesso può essere richiamato, per iscritto, al corretto comportamento dal responsabile della sede di lavoro, sulla base di un'eventuale relazione del diretto superiore gerarchico.
[…]
5. Multa
Il dipendente che, in via semplificativa:
[…]
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
• danneggi per negligenza o disattenzione, anche lievemente il materiale affidatogli dalla Società;
• esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
[…]
• sia recidivo in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due richiami scritti negli ultimi dodici mesi;
può essere oggetto di una multa d'importo pari fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione da devolvere ad un'organizzazione di solidarietà, stabilita in accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie.
5 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Il dipendente che, in via semplificativa:
[…]
• tenga un comportamento pregiudizievole di natura razziale, sessuale, di credo politico, religioso, sindacale, volto a ledere la dignità e la libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori;
[…]
• violi deliberatamente le disposizioni vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza o sotto il palese effetto di sostanze stupefacenti;
• sia recidivo per qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due multe negli ultimi dodici mesi;
è sospeso dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.
6. Licenziamento
Il licenziamento per motivi disciplinari può essere adottato dalla Società nei confronti del dipendente al verificarsi di mancanze di particolari gravità quali, in via esemplificativa, quelle di seguite indicate:
[…]
• tenuta di un comportamento discriminante e/o offensivo sulla base di motivazioni di carattere razziale, religioso, sessuale, politico o sindacale volto a ledere gravemente la dignità e la libertà personale e sessuale di altri lavoratori ovvero mantenimento di un comportamento simile anche se di minore gravità, nonostante precedenti provvedimenti;
[…]
• danneggiamento volontario di beni per i quali il dipendente è comunque tenuto al risarcimento;
[…]
• recidiva nei comportamenti già sanzionati con la sospensione dal servizio e retribuzione.

Parte specifica
Categoria professionale del personale controllore del traffico aereo
Art. 3 Formazione
[…]
4 In occasione di innovazioni tecnologiche e/o operative, la Società provvede a predisporre per tutto il personale interessato adeguati iter di aggiornamento e addestramento professionale.
[…]
6 Le modalità di effettuazione della formazione sono annualmente stabilite dalla Società in modo differenziato per sede, sulla base di apposita programmazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 4 Articolazione dell'orario di lavoro
Parte specifica della categoria professionale controllore del traffico aereo non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Orario
1 Per il personale controllore del traffico aereo non quadro impiegato in linea operativa, l'orario di lavoro è di 35 ore medie settimanali, pari a 1825 ore su 365 giorni.
2 L'orario di lavoro è comprensivo dell'orario d'impiego in posizione operativa, dei tempi di attività di formazione non operativa, dei tempi di acquisizione dati e sovrapposizione turni e dei tempi della visita medica di idoneità psicofisica.
Orario operativo
3 L'orario ordinario d'impiego in posizione operativa, articolato in turnazioni periodiche e/o avvicendate su sette giorni settimanali comprensivo delle attività di aggiornamento professionale continuo, è di 136 ore per 30 giorni.
4 L'orario d'impiego in posizione operativa non può superare le 152 ore per 30 giorni, incluse le ore operative rese in regime di lavoro straordinario.
[…]
Pausa
7 Durante l'orario d'impiego in posizione operativa, il personale non quadro impiegato in linea operativa ha diritto a pause retribuite da effettuarsi all'interno del luogo di lavoro.
8 Per il personale non quadro impiegato in linea operativa degli ACC e SAAV nella fascia oraria 07,00/23,00, la pausa è resa fruibile tramite l'utilizzo di apposito personale aggiuntivo ed è pari al 33% dell'orario d'impiego in posizione operativa, mentre, nella fascia oraria 23,00/07,00, la pausa è pari al 50% dell'orario d'impiego in posizione operativa.
Per il personale non quadro degli aeroporti, ove viene fornito il servizio radar di avvicinamento, nella fascia oraria 07,00/23,00, la pausa è resa fruibile tramite l'utilizzo di apposito personale aggiuntivo ed è pari al 33% dell'orario d'impiego in posizione operativa, mentre, nella fascia 23,00/07,00, la pausa è pari al 50% della configurazione prevista.
9 Per il personale non quadro impiegato in linea operativa delle restanti sedi, la pausa è resa fruibile con l'utilizzo di personale di supporto in turno, ove disponibile, ovvero attraverso riconfigurazione dei team, accorpamento delle posizioni operative, compatibilmente con l'andamento del traffico e/o delle attività.
Criteri della turnazione
10 La predisposizione e l'articolazione dei turni di lavoro del personale non quadro impiegato in linea operativa sono effettuati dalla Società - a parità di trattamento fra tutti i dipendenti - nel rispetto delle vigenti norme sulle modalità della prestazione in turno e sulla tutela psicofisica dei dipendenti e in relazione alle concrete esigenze del servizio, al fine di renderlo sempre più efficace ed efficiente.
11 I turni d'impiego operativo vanno predisposti in via preventiva per un periodo di quattro mesi (giugno - settembre, ottobre - gennaio, febbraio - maggio) e comunicati al personale ed alle rappresentanze sindacali aziendali locali con un preavviso di almeno quindici giorni calendariali.
Con la pubblicazione dei turni d'impiego operativo vengono contestualmente individuate le giornate di reperibilità mensili e le ore per attività di addestramento professionale continuo.
Non possono essere programmate più di sei giornate lavorative consecutive di impiego in posizione operativa, comprensive dell'eventuale giornata di reperibilità.
Il personale eventualmente eccedente rispetto al livello di servizio previsto è inserito in un turno di supporto, da attivare nei giorni e nelle fasce orarie di maggiore domanda di servizio.
12 I turni d’impiego operativo vanno predisposti in maniera ciclica e tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è avvicendato nei vari spezzoni di turno programmati come necessari. Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 13 del presente articolo, in sede di pianificazione quadrimestrale dei turni la Società può programmare uno spezzone di turno diurno al mese al di fuori della normale ciclicità della turnazione applicata.
[…]
Riposo
13 Devono essere programmate almeno otto giornate di riposo nel mese, inclusi i riposi domenicali.
[…]
Modalità della prestazione in turno
15 Fatto salvo quanto previsto dal punto successivo, la durata del turno diurno (antimeridiano o pomeridiano) non può essere inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore, elevabile alle 10 ore per il personale non quadro impiegato in linea operativa di impianti con orario di apertura inferiore alle 24 ore.
La durata del turno notturno non può essere inferiore alle 8 ore e superiore alle 11 ore (comprendendo di norma la fascia oraria 21,00 - 07,00).
16 L'intervallo tra una prestazione operativa programmata e l'altra è di:
• almeno 6 ore dopo il termine del turno antimeridiano o pomeridiano;
• almeno 9 ore dopo il termine di quello serale, riducibile a 8 ore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, ovvero a 6 ore per il personale di UAA V e NAA V;
• almeno 29 ore dopo il termine di quello notturno, riducibile a 24 ore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto.
[…]
Reperibilità
22 Nella giornata di reperibilità il dipendente è tenuto a rendersi raggiungibile a domicilio, per l'eventuale comunicazione che ne comporta l'intervento, per un periodo di tempo complessivamente pari ad otto ore, distribuite rispettivamente in due ore prima ed un'ora dopo l'inizio dei turni diurni (antimeridiano e pomeridiano) ed un'ora prima ed un'ora dopo l'inizio del turno notturno, oppure, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, secondo una diversa articolazione temporale.
[…]
Straordinario
[…].
29 Le prestazioni straordinarie devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere, di norma in prolungamento dell'orario, e di 250 ore annuali pro capite.
[…]
32 Per tutto il quadriennio 2008-2011, le Parti convengono che tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è tenuto a prestare attività operativa sino a 8 ore mensili oltre l’orario mensile d’impiego in posizione operativa e la prevista giornata di reperibilità mensile.
Conseguentemente, la Società potrà programmare per l'intero quadriennio 2008-2011 attività d'impiego in posizione operativa sino ad un massimo di 144 ore per 30 giorni, secondo oggettivi criteri di rotazione ed in assoluta parità di trattamento d'impiego tra tutti i dipendenti in servizio in ciascun impianto.

Parte specifica della categoria professionale controllore del traffico aereo non quadro impiegato in struttura con regime orario H 36 (ST)
35 Per il personale controllore del traffico aereo non quadro impiegato in struttura (H36 ST), l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali, pari a 1877 ore su 365 giorni. Le modalità di resa sono le seguenti:
[…]
• la durata della giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 10 ore, con una pausa non retribuita di 30 minuti - e di eventuali ulteriori 15 minuti da recuperare a fine prestazione giornaliera -, obbligatoria per le prestazioni lavorative superiori alle 6 ore, da fruire all'interno della fascia oraria 12,30-14,30.
La durata della prestazione nelle singole giornate lavorative è stabilita a livello locale, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, in relazione alle esigenze di servizio dei vari uffici.
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, fermi restando i limiti giornalieri sopra indicati, la Società e le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, possono concordare l'impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale controllore del traffico aereo non quadro impiegato in struttura secondo una articolazione diversa da quanto sopra previsto.
Il personale controllore del traffico aereo impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), sulla base dei requisiti professionali posseduti, può essere impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), anche temporaneamente.
Per tutto il tempo della sua utilizzazione in operativo, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H35 (LO).

Art. 7 Norme a tutela della specificità
1 In relazione alla specificità del servizio reso la Società approfondirà gli studi per l'attivazione di eventuali coperture assicurative specifiche per il personale controllore del traffico aereo in relazione ai rischi per:
• perdita dell'idoneità psico/fisica;
• invalidità dipendente da causa di servizio che abbia determinato la perdita dell'idoneità psico/fisica;
• morte.
2 I controllori del traffico aereo che interagiscono con gli operatori di aeromobile effettuano gli accertamenti sanitari dello stato di tossicodipendenza e alcool dipendenza, secondo le modalità previste dalla vigente normativa di riferimento nonché dalle intese Stato-Regioni del 16 marzo 2006 e del 30 ottobre 2007.

Parte specifica
Categoria professionale personale esperto di assistenza al volo
Art. 3 Formazione
[…]
4 In occasione di innovazioni tecnologiche e/o operative, la Società provvede a predisporre per tutto il personale interessato adeguati iter di aggiornamento e addestramento professionale.
[…]
6 Le modalità di effettuazione della formazione sono annualmente stabilite dalla Società in modo differenziato per categoria e sede, sulla base di apposita programmazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 4 Articolazione dell'orario di lavoro
Parte specifica della categoria professionale esperto di assistenza al volo non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Orario
1 Per il personale esperto di assistenza al volo non quadro impiegato in linea operativa, l'orario di lavoro è di 35 ore medie settimanali, pari a 1825 ore su 365 giorni.
2 L'orario di lavoro è comprensivo dell'orario d'impiego in posizione operativa, dei tempi di attività di formazione non operativa, dei tempi di acquisizione dati e sovrapposizione turni.
Orario operativo
3 L'orario ordinario d'impiego in posizione operativa, articolato in turnazioni periodiche e/o avvicendate su sette giorni settimanali comprensivo delle attività di aggiornamento professionale continuo, è di 136 ore per 30 giorni.
4 L'orario d'impiego in posizione operativa non può superare le 152 ore per 30 giorni, incluse le ore operative rese in regime di lavoro straordinario.
[…]
Pausa
7 Per il personale non quadro impiegato in linea operativa la pausa è resa fruibile all'interno della sede di lavoro e per il tempo strettamente necessario - con l'utilizzo di personale di supporto in turno, ove disponibile, ovvero attraverso riconfigurazione dei team, accorpamento delle posizioni operative compatibilmente con l'andamento delle attività.
Criteri della turnazione
8 La predisposizione e l'articolazione dei turni di lavoro del personale non quadro impiegato in linea operativa sono effettuati dalla Società - a parità di trattamento fra tutti i dipendenti - nel rispetto delle vigenti norme sulle modalità della prestazione in turno e sulla tutela psicofisica dei dipendenti e in relazione alle concrete esigenze della resa del servizio, al fine di renderlo sempre più efficace ed efficiente.
9 […]
Non possono essere programmate più di sei giornate lavorative consecutive di impiego in posizione operativa, comprensive dell'eventuale giornata di reperibilità.
Il personale eventualmente eccedente rispetto al livello di servizio previsto è inserito in un turno di supporto, da attivare nei giorni e nelle fasce orarie di maggiore domanda di servizio.
10 I turni d'impiego operativo vanno predisposti in maniera ciclica e tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è avvicendato nei vari spezzoni di turno programmati come necessari.
Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 11 del presente articolo, in sede di pianificazione quadrimestrale dei turni la Società può programmare uno spezzone di turno diurno al mese al di fuori della normale ciclicità della turnazione applicata.
[…]
Riposo
11 Devono essere programmate almeno otto giornate di riposo nel mese, inclusi i riposi domenicali.
[…]
Modalità della prestazione in turno
13 Fatto salvo quanto previsto dal punto successivo, la durata del turno diurno (antimeridiano o pomeridiano) non può essere inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore, elevabile alle 10 ore per il personale non quadro impiegato in linea operativa di impianti con orario di apertura inferiore alle 24 ore.
La durata del turno notturno non può essere inferiore alle 8 ore e superiore alle 11 ore (comprendendo di norma la fascia oraria 21,00 - 07,00).
14 L'intervallo tra una prestazione operativa programmata e l'altra è di:
• almeno 6 ore dopo il termine del turno antimeridiano o pomeridiano;
• almeno 9 ore dopo il termine di quello serale, riducibile a 8 ore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, ovvero a 6 ore per il personale di UAAV e NAAV;
• almeno 29 ore dopo il termine di quello notturno, riducibile a 24 ore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto.
[…]
19 La reperibilità viene richiesta per una giornata al mese e programmata, con la stessa ciclicità delle turnazioni, in uno dei giorni liberi dal turno operativo mensile.
Negli impianti dove l'organico non consente di coprire le esigenze di reperibilità con una sola giornata mensile la Società può pianificare sino ad un massimo di tre giornate di reperibilità mensili, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull’impianto.
20 Nella giornata di reperibilità il dipendente è tenuto a rendersi raggiungibile a domicilio, per l'eventuale comunicazione che ne comporta l'intervento, per un periodo di tempo complessivamente pari ad 8 ore, distribuite rispettivamente in due ore prima ed un'ora dopo l'inizio dei turni diurni (antimeridiano e pomeridiano) ed un'ora prima ed un'ora dopo l'inizio del turno notturno, oppure, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, secondo una diversa articolazione temporale.
[…]
Straordinario
[…]
27 Le prestazioni straordinarie devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere, di norma in prolungamento dell'orario, e di 250 ore annuali pro capite.
[…]
30 Per tutto il quadriennio 2008-2011, le Parti convengono che tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è tenuto a prestare attività operativa sino a 8 ore mensili oltre l'orario mensile d'impiego in posizione operativa e la prevista giornata di reperibilità mensile.
Conseguentemente, la Società potrà programmare per l'intero quadriennio 2008-2011 attività d'impiego in posizione operativa sino ad un massimo di 144 ore per 30 giorni, secondo oggettivi criteri di rotazione ed in assoluta parità di trattamento d'impiego tra tutti i dipendenti in servizio in ciascun impianto.

Parte specifica della categoria professionale esperto di assistenza al volo non quadro impiegato in struttura con regime orario H 36 (ST)
[…]
33 Per il personale esperto di assistenza al volo non quadro impiegato in struttura (H36 ST), l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali, pari a 1877 ore su 365 giorni. Le modalità di resa sono le seguenti:
[…]
• la durata della giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 10 ore, con una pausa non retribuita di 30 minuti - e di eventuali ulteriori 15 minuti da recuperare a fine prestazione giornaliera -, obbligatoria per le prestazioni lavorative superiori alle 6 ore, da fruire all'interno della fascia oraria 12,30-14,30.
La durata della prestazione nelle singole giornate lavorative è stabilita a livello locale, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, in relazione alle esigenze di servizio dei vari uffici.
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, fermi restando i limiti giornalieri sopra indicati, la Società e le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, possono concordare l'impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale esperto di assistenza al volo non quadro impiegato in struttura secondo una articolazione diversa da quanto sopra previsto.
Il personale esperto di assistenza al volo impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), sulla base dei requisiti professionali posseduti, può essere impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), anche temporaneamente.
Per tutto il tempo della sua utilizzazione in operativo, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H35 (LO).

Art. 7 Norme a tutela della specificità
1 In relazione alla specificità del servizio reso la Società approfondirà gli studi per l'attivazione di eventuali coperture assicurative specifiche per il personale esperto di assistenza al volo in relazione ai rischi per:
• perdita dell'idoneità psico/fisica;
• invalidità dipendente da causa di servizio che abbia determinato la perdita dell’idoneità psico/fisica;
• morte

Parte specifica
Categoria professionale personale meteorologo
Art. 3 Formazione
[…]
4 In occasione di innovazioni tecnologiche e/o operative, la Società provvede a predisporre per tutto il personale interessato adeguati iter di aggiornamento e addestramento professionale.
[…]
6 Le modalità di effettuazione della formazione sono annualmente stabilite dalla Società in modo differenziato per categoria e sede, sulla base di apposita programmazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 4 Articolazione dell'orario di lavoro
Parte specifica della categoria professionale personale meteorologo non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Orario
1 Per il personale meteorologo non quadro impiegato in linea operativa, l'orario di lavoro è di 35 ore medie settimanali, pari a 1825 ore su 365 giorni.
2 L'orario di lavoro è comprensivo dell'orario d'impiego in posizione operativa, dei tempi di attività di formazione non operativa, dei tempi di acquisizione dati e sovrapposizione turni.
Orario operativo
3 L'orario ordinario d'impiego in posizione operativa, articolato in turnazioni periodiche e/o avvicendate su sette giorni settimanali comprensivo delle attività di aggiornamento professionale continuo, è di 136 ore per 30 giorni.
4 L'orario d'impiego in posizione operativa non può superare le 152 ore per 30 giorni, incluse le ore operative rese in regime di lavoro straordinario.
[…]
Pausa
7 Per il personale non quadro impiegato in linea operativa la pausa è resa fruibile - all'interno della sede di lavoro e per il tempo strettamente necessario - con l'utilizzo di personale di supporto in turno, ove disponibile, ovvero attraverso riconfigurazione dei team, accorpamento delle posizioni operative compatibilmente con l'andamento delle attività.
Criteri della turnazione
8 La predisposizione e l'articolazione dei turni di lavoro del personale non quadro impiegato in linea operativa sono effettuati dalla Società - a parità di trattamento fra tutti i dipendenti - nel rispetto delle vigenti norme sulle modalità della prestazione in turno e- sulla tutela psicofisica dei dipendenti e in relazione alle concrete esigenze del servizio, al fine di renderlo sempre più efficace ed efficiente.
9 […]
Non possono essere programmate più di sei giornate lavorative consecutive di impiego in posizione operativa, comprensive dell'eventuale giornata di reperibilità.
Il personale eventualmente eccedente rispetto al livello di servizio previsto è inserito in un turno di supporto, da attivare nei giorni e nelle fasce orarie di maggiore domanda di servizio.
10 I turni d'impiego operativo vanno predisposti in maniera ciclica e tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è avvicendato nei vari spezzoni di turno programmati come necessari.
Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 11 del presente articolo, in sede di pianificazione quadrimestrale dei turni la Società può programmare uno spezzone di turno diurno al mese al di fuori della normale ciclicità della turnazione applicata.
[…]
Riposo
11 Devono essere programmate almeno otto giornate di riposo nel mese, inclusi riposi domenicali.
[…]
Modalità della prestazione in turno
13 Fatto salvo quanto previsto dal punto successivo, la durata del turno diurno (antimeridiano o pomeridiano) non può essere inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore, elevabile alle 10 ore per il personale non quadro impiegato in linea operativa di impianti con orario di apertura inferiore alle 24 ore. La durata del turno notturno non può essere inferiore alle 8 ore e superiore alle 11 ore (comprendendo di norma la fascia oraria 21,00 - 07,00).
14 L'intervallo tra una prestazione operativa programmata e l'altra è di:
• almeno 6 ore dopo il termine del turno antimeridiano o pomeridiano;
• almeno 9 ore dopo il termine di quello serale, riducibile a 8 ore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno 2/3 dei loro iscritti sull’impianto, ovvero a 6 ore per il personale di UAAV e NAAV;
• almeno 29 ore dopo il termine di quello notturno, riducibile a 24 ore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto.
[…]
Reperibilità
[…]
17 La reperibilità viene richiesta per una giornata al mese e programmata, con la stessa ciclicità delle turnazioni, in uno dei giorni liberi dal turno operativo mensile.
Negli impianti dove l'organico non consente di coprire le esigenze di reperibilità con una sola giornata mensile la Società può pianificare sino ad un massimo di tre giornate di reperibilità mensili, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto.
18 Nella giornata di reperibilità il dipendente è tenuto a rendersi raggiungibile a domicilio, per l'eventuale comunicazione che ne comporta l'intervento, per un periodo di tempo complessivamente pari ad 8 ore, distribuite rispettivamente in due ore prima ed un'ora dopo l'inizio dei turni diurni (antimeridiano e pomeridiano) ed un'ora prima ed un'ora dopo l'inizio del turno notturno, oppure, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, secondo una diversa articolazione temporale.
[…]
Straordinario
[…]
24 Le prestazioni straordinarie devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere, di norma in prolungamento dell'orario, e di 250 ore annuali pro capite.
[…]
27 Per tutto il quadriennio 2008-2011, le Parti convengono che tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è tenuto a prestare attività operativa sino a 8 ore mensili oltre l'orario mensile d'impiego in posizione operativa e la prevista giornata di reperibilità mensile.
Conseguentemente, la Società potrà programmare per l'intero quadriennio 2008-2011 attività d'impiego in posizione operativa sino ad un massimo di 144 ore per 30 giorni, secondo oggettivi criteri di rotazione ed in assoluta parità di trattamento d'impiego tra tutti i dipendenti in servizio in ciascun impianto.
[…]

Parte specifica della categoria professionale meteorologo non quadro impiegato in struttura con regime orario H 36 (ST)
[…]
30 Per il personale meteorologo non quadro impiegato in struttura (H36 ST), l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali, pari a 1877 ore su 365 giorni.
Le modalità di resa sono le seguenti:
• l'orario d'inizio della prestazione lavorativa è fissato alle ore 08,00, con un'elasticità d'ingresso sino a 60 minuti, con recupero alla fine della prestazione giornaliera;
• l'orario settimanale è articolato su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì;
• la durata della giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 10 ore, con una pausa non retribuita di 30 minuti - e di eventuali ulteriori 15 minuti da recuperare a fine prestazione giornaliera - obbligatoria per le prestazioni lavorative superiori alle 6 ore, da fruire all'interno della fascia oraria 12,30-14,30.
La durata della prestazione nelle singole giornate lavorative è stabilita a livello locale, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, in relazione alle esigenze di servizio dei vari uffici.
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, fermi restando i limiti giornalieri sopra indicati, la Società e le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, possono concordare l'impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale meteorologo non quadro impiegato in struttura secondo una articolazione diversa da quanto sopra previsto.
Il personale meteorologo impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), sulla base dei requisiti professionali posseduti, può essere impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), anche temporaneamente.
Per tutto il tempo della sua utilizzazione in operativo, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H 35 (LO).

Art. 7 Norme a tutela della specificità
1 In relazione alla specificità del servizio reso la Società approfondirà gli studi per l'attivazione di eventuali coperture assicurative specifiche per il personale meteorologo in relazione ai rischi per:
• perdita dell'idoneità psico/fisica;
• invalidità dipendente da causa di servizio che abbia determinato la perdita dell'idoneità psico/fisica;
• morte.

Parte specifica
Categoria professionale personale navigante
"Parte specifica della categoria professionale personale navigante non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)"
Art. 2 Formazione
[…]
4 In occasione di innovazioni tecnologiche e/o operative, la Società provvede a predisporre per tutto il personale navigante interessato adeguati iter di aggiornamento e addestramento professionale.
[…]
6 Le modalità di effettuazione della formazione sono annualmente stabilite dalla Società in modo differenziato per categorie professionali, sulla base di apposita programmazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 3 Articolazione dell'orario di lavoro
Orario
1 Per il personale navigante, piloti e tecnici di volo, non quadro impiegato in linea operativa l'orario di lavoro, è di 35 ore medie settimanali, pari a 1825 ore su 365 giorni.
2 L'orario di lavoro è comprensivo dei tempi d'impiego in volo, tempi di attività formazione, compresi quelli per il controllo annuale al simulatore, dei tempi intercorrenti tra la presentazione in aeroporto ed il momento in cui il dipendente lascia l'aeroporto ovvero due ore prima del primo volo e due ore dopo l'ultimo volo, dei tempi per le soste a terra di possibilità di riposo, dei tempi di riserva e dei tempi per le visite mediche di idoneità psicofisica.
[…]
3 L'articolazione dell'orario di lavoro, programmata su turnazioni che coprono sette giorni alla settimana, con quattro giorni d'impiego, di cui una di riserva e tre giorni liberi, è articolata in modo flessibile su periodi di trenta giorni o diverso ciclo plurisettimanale. L'articolazione della prestazione giornaliera, tenuto conto delle esigenze di servizio, prevede in generale una resa flessibile della prestazione compresa tra le sei e le nove ore giornaliere. La relativa valutazione è rimessa al DOV o, fuori sede, al comandante.
La resa della prestazione giornaliera del personale navigante quando impiegato in posizione operativa di volo può essere estesa su valutazione del dirigente o, fuori sede, dal comandante in relazione alle esigenze di servizio e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, sino ad un massimo di tredici ore giornaliere di servizio.
4 L'orario d'impiego in posizione operativa, comprensivo delle attività di formazione, è di 136 ore per 30 giorni. Il tempo d'impiego in volo, identificato dal momento in cui l'aereo lascia il parcheggio sino al rientro nello stesso, non può eccedere i seguenti limiti di programmazione:
• 4 ore e 30 minuti giornalieri di attività radiomisure per VOR, OME, TACAN, NDB, e ILS con impiego del DGPS;
• 3 ore e 30 minuti giornalieri di attività sull'ILS e IOP senza impiego del OGPS;
• 70 ore nei trenta giorni consecutivi di calendario;
• 880 ore annue pro capite.
In caso di assenze o di ferie superiori a tre giorni di calendario, il limite delle 70 ore mensili di volo viene ridotto in misura proporzionale.
L'orario d'impiego in posizione operativa, incluse le ore operative rese in regime di lavoro straordinario, non può superare le 152 ore per 30 giorni.
5 Qualora il personale di condotta sia richiesto per impieghi non correlati all'attività di volo, può essere impiegato in turnazioni settimanali con cinque giorni di lavoro e due liberi.
Nel caso in cui il periodo debba superare i venti giorni consecutivi nell'arco del mese, tale impiego dovrà essere concordato in sede locale con le rappresentanze sindacali aziendali sull'impianto.
6 Il personale Tecnico di volo per esigenze non correlate all'attività di volo può essere impiegato in turnazione settimanale con cinque giorni di impiego e due giorni liberi.
Nel contesto della turnazione settimanale su cinque giorni di impiego l'orario da assicurare resta di 35 ore medie settimanali.
Straordinario
[…]
9 Le prestazioni straordinarie devono essere contenute entro il limite massimo di 250 ore annuali pro capite.
10 Tenuto conto che, in genere, lo sviluppo ciclico delle turnazioni può non garantire la resa costante dell'orario ordinario d'impiego operativo mensile previsto è ammesso un modesto scarto mensile, comunque non eccedente lo spezzone di turno minimo previsto per l'impianto di riferimento.
[…]
11 L'eventuale superamento del limite massimo annuale suddetto (250 ore) darà luogo alla trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti.
La fruizione dei riposi compensativi dovrà realizzarsi in funzione delle esigenze di servizio. A livello di unità produttiva saranno individuati fra le Parti i criteri e le modalità di recupero. I limiti, giornaliero ed annuale, non trovano applicazione nei casi di esigenze eccezionali connesse all'espletamento del servizio.
Criteri della turnazione
12 La predisposizione e l'articolazione dei turni di lavoro del personale navigante sono effettuati dalla Società - a parità di trattamento fra tutti i dipendenti - nel rispetto delle vigenti norme sulle modalità della prestazione in turno e sulla tutela psicofisica dei dipendenti e in relazione alle concrete esigenze del servizio, al fine di renderlo sempre più efficace ed efficiente.
[…]
14 Per esigenze di servizio, un giorno al mese di riposo programmato può essere modificato con un preavviso minimo di 12 ore e riprogrammato nei due mesi successivi o retribuito come straordinario su richiesta del dipendente.
15 Su richiesta aziendale, fermo restando i limiti massimi di impiego, possono essere prestati fino a quattro giorni/mese di impiego aggiuntivo.
16 Qualora esigenze impreviste, che non possono essere fronteggiate con il ricorso ai previsti strumenti contrattuali, rendano necessario modificare il turno pubblicato, la Società è tenuta a comunicare tempestivamente le relative modifiche alle rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto ed al personale interessato.
17 Le richieste di modifica del turno da parte dei dipendenti devono essere comunicate in tempo utile per consentire alla Società di predisporre gli interventi necessari per garantire in ogni condizione la continuità del servizio e potranno essere accordate qualora non comportino il ricorso al lavoro straordinario.
Riposo
[…]
19 Dopo sei giorni di impiego continuativo in attività di lavoro e/o volo compete, in ogni caso, un giorno di riposo fisiologico in aggiunta al riposo domenicale o compensativo della domenica.

Art. 6 Norme a tutela della specificità
1 In relazione alla specificità del servizio reso La Società approfondirà gli studi per l'attivazione di eventuali coperture assicurative specifiche per il personale CTA in relazione ai rischi per:
• perdita dell'idoneità psico/fisica;
• invalidità dipendente da causa di servizio che abbia determinato la perdita dell'idoneità psico/fisica;
• morte.

Parte specifica
Categoria professionale personale tecnico
Art. 1 Inquadramento
Declaratoria
Dipendente che svolge attività di gestione e manutenzione di strumenti e apparati con funzione di controllo e di sicurezza del sistema ATM.
Svolge con attività di supporto o direttamente compiti di collaborazione tecnica, studio, sperimentazione, individuazione e risoluzione di problemi tecnici inerenti l'elaborazione dati e/o la schedulazione delle procedure.
Cura le misurazioni e i rilevamenti topografici.
In possesso di adeguate competenze e requisiti professionali può partecipare alla progettazione, supervisione, gestione, collaudo, direzione nei lavori di infrastrutture e dei sistemi in conformità alle norme che regolano la materia.
Svolge funzioni ispettive e di controllo, di addestramento e formazione nell'area di propria competenza.
Profili professionali
Operatore Tecnico
(classi stipendiali dalla 3a all'Ba): dipendente addetto all'uso ed alla manutenzione di infrastrutture e di sistemi per la fornitura di servizi di navigazione aerea, anche con funzione di controllo, secondo procedure definite, applicando conoscenze acquisibili con specifico tirocinio e/o mediante addestramento o esperienze equivalenti. Svolge compiti di individuazione e soluzione di problemi tecnici.
Esegue misurazioni e rilevazioni topografiche, verifica la corretta applicazione delle normative afferenti la sicurezza del lavoro.

Art. 2 Formazione
[…]
2 AI fine di conseguire e mantenere i necessari standard professionali, il personale tecnico con regime orario H35 (LO) è sottoposto, ogni anno, nei periodi di minore domanda dei servizi istituzionali, a periodi dedicati di aggiornamento attraverso l'effettuazione di 25 ore minime individuali di formazione professionale da effettuarsi anche in regime orario H36 (ST).
[…]
4 In occasione di innovazioni tecnologiche e/o operative, la Società provvede a predisporre per tutto il personale interessato adeguati iter di aggiornamento e addestramento professionale.
5 Nelle sedi ove sono previsti livelli professionali differenziati, la Società si adopererà per avviare gradualmente il personale interessato ai cicli di formazione necessari per il conseguimento della professionalità più elevata prevista.
6 Le modalità di effettuazione della formazione sono annualmente stabilite dalla Società in modo differenziato per categoria e sede, sulla base di apposita programmazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 3 Articolazione dell'orario di lavoro
Parte specifica della categoria professionale personale tecnico non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Orario
1 Per il personale tecnico non quadro impiegato in linea operativa, l'orario di lavoro è di 35 ore medie settimanali, pari a 1825 ore su 365 giorni.
2 L'orario di lavoro è comprensivo dell'orario d'impiego in posizione operativa, dei tempi di attività di formazione non operativa, dei tempi di acquisizione dati e sovrapposizione turni.
Orario operativo
3 L'orario ordinario d'impiego in posizione operativa, articolato in turnazioni periodiche e/o avvicendate su sette giorni settimanali è di 136 ore per 30 giorni.
4 L'orario d'impiego in posizione operativa non può superare le 152 ore per 30 giorni, incluse le ore operative rese in regime di lavoro straordinario.
[…]
Pausa
6 Per il personale non quadro impiegato in linea operativa la pausa è resa fruibile all'interno della sede di lavoro e per il tempo strettamente necessario - con l'utilizzo di personale di supporto in turno, ove disponibile, ovvero attraverso riconfigurazione dei team, compatibilmente con le esigenze di resa del servizio.
Criteri della turnazione
7 La predisposizione e l'articolazione dei turni di lavoro del personale non quadro impiegato in linea operativa sono effettuati dalla Società - a parità di trattamento fra tutti i dipendenti - nel rispetto delle vigenti norme sulle modalità della prestazione in turno e sulla tutela psicofisica dei dipendenti e in relazione alle concrete esigenze della resa del servizio, al fine di renderlo sempre più efficace ed efficiente.
8 […]
Non possono essere programmate più di sei giornate lavorative consecutive di impiego in posizione operativa, comprensive dell'eventuale giornata di reperibilità.
Il personale eventualmente eccedente rispetto al livello di servizio previsto è inserito in un turno di supporto, da attivare nei giorni e nelle fasce orarie di maggiore domanda di servizio.
9 I turni d'impiego operativo vanno predisposti in maniera ciclica e tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è avvicendato nei vari spezzoni di turno programmati come necessari. Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 10 del presente articolo, in sede di pianificazione quadrimestrale dei turni la Società può programmare uno spezzone di turno diurno al mese al di fuori della normale ciclicità della turnazione applicata.
[…]
Riposo
10 Devono essere programmate almeno otto giornate di riposo nel mese, inclusi riposi domenicali.
[…]
Modalità della prestazione in turno
12 Fatto salvo quanto previsto dal punto successivo, la durata del turno diurno (antimeridiano o pomeridiano) non può essere inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore, elevabile alle 10 ore per il personale non quadro impiegato in linea operativa di impianti con orario di apertura inferiore alle 24 ore.
La durata del turno notturno non può essere inferiore alle 8 ore e superiore alle 12 ore (comprendendo di norma la fascia oraria 21,00 - 07,00).
13 L'intervallo tra una prestazione operativa programmata e l'altra è di:
• almeno 6 ore dopo il termine del turno antimeridiano o pomeridiano;
• almeno 9 ore dopo il termine di quello serale, riducibile a 8 ore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, ovvero a 6 ore per il personale di UAAV e NAAV;
• almeno 29 ore dopo il termine di quello notturno, riducibile a 24 ore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto.
[…]
Reperibilità
15 Tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è tenuto ad assicurare, . oltre al normale orario d'impiego operativo mensile, una prestazione di reperibilità a domicilio, finalizzata a fronteggiare eventuali esigenze di servizio.
16 La reperibilità viene richiesta per una giornata al mese e programmata, con la stessa ciclicità delle turnazioni, in uno dei giorni liberi dal turno operativo mensile.
Negli impianti dove l'organico non consente di coprire le esigenze di reperibilità con una sola giornata mensile la Società può pianificare sino ad un massimo di tre giornate di reperibilità mensili, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto.
17 Nella giornata di reperibilità il dipendente è tenuto a rendersi raggiungibile a domicilio, per l'eventuale comunicazione che ne comporta l'intervento, per un periodo di tempo complessivamente pari ad 8 ore, distribuite rispettivamente in due ore prima ed un'ora dopo l'inizio dei turni diurni (antimeridiano e pomeridiano) ed un'ora prima ed un'ora dopo l'inizio del turno notturno, oppure, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, secondo una diversa articolazione temporale.
[…]
Straordinario
[…]
22 Le prestazioni straordinarie devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere, di norma in prolungamento dell'orario, e di 250 ore annuali pro capite.
23 Tenuto conto che, in genere, lo sviluppo ciclico delle turnazioni può non garantire la resa costante dell'orario ordinario d'impiego operativo mensile previsto è ammesso un modesto scarto mensile, comunque non eccedente lo spezzone di turno minimo previsto per l'impianto di riferimento.
24 Qualora si verifichi l'assenza del personale titolare di posizione, in mancanza di personale di supporto in turno, la Società provvede a convocare il personale programmato di reperibilità.
25 Per tutto il quadriennio 2008-2011, le Parti convengono che tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è tenuto a prestare attività operativa sino a 8 ore mensili oltre l'orario mensile d'impiego in posizione operativa e la prevista giornata di reperibilità mensile.
Conseguentemente, la Società potrà programmare per l'intero quadriennio 2008-2011 attività d'impiego in posizione operativa sino ad un massimo di 144 ore per 30 giorni, secondo oggettivi criteri di rotazione ed in assoluta parità di trattamento d'impiego tra tutti i dipendenti in servizio in ciascun impianto.
[…]

Parte specifica della categoria professionale tecnico non quadro impiegato in struttura con regime orario H3 6 (ST)
[…]
28 Per il personale tecnico non quadro impiegato in struttura (H36 ST), l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali, pari a 1877 ore su 365 giorni.
Le modalità di resa sono le seguenti:
[…]
• la durata della giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 10 ore, con una pausa non retribuita di 30 minuti - e di eventuali ulteriori 15 minuti da recuperare a fine prestazione giornaliera-, obbligatoria per le prestazioni lavorative superiori alle 6 ore, da fruire all’interno della fascia oraria 12,30-14,30.
La durata della prestazione nelle singole giornate lavorative è stabilita a livello locale, d’intesa con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull’impianto, in relazione alle esigenze di servizio dei vari uffici.
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, fermi restando i limiti giornalieri sopra indicati, la Società e le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, possono concordare l'impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale tecnico non quadro impiegato in struttura secondo una articolazione diversa da quanto sopra previsto.
Il personale tecnico impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), sulla base dei requisiti professionali posseduti, può essere impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), anche temporaneamente.
Per tutto il tempo della sua utilizzazione in operativo, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H35 (LO).

Parte specifica
Parte specifica della categoria professionale personale informatico
Art. 2 Formazione
[…]
4 In occasione di innovazioni tecnologiche e/o operative, la Società provvede a predisporre per tutto il personale interessato adeguati iter di aggiornamento e addestramento professionale.
5 Nelle sedi ove sono previsti livelli professionali differenziati, la Società si adopererà per avviare gradualmente il personale interessato ai cicli di formazione necessari per il conseguimento della professionalità più elevata prevista.
6 Le modalità di effettuazione della formazione sono annualmente stabilite dalla Società in modo differenziato per categoria e sede, sulla base di apposita programmazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 3 Articolazione dell'orario di lavoro
Parte specifica della categoria professionale personale informatico non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H 35 (LO)
Orario
Per il personale informatico non quadro impiegato in linea operativa, l'orario di lavoro è di 35 ore medie settimanali, pari a 1825 ore su 365 giorni.
2 L'orario di lavoro è comprensivo dell'orario d'impiego in posizione operativa, dei tempi di attività di formazione non operativa, dei tempi di acquisizione dati e sovrapposizione turni.
Orario operativo
3 L'orario ordinario d'impiego in posizione operativa, articolato in turnazioni periodiche e/o avvicendate su sette giorni settimanali è di 136 ore per 30 giorni.
4 L'orario d'impiego in posizione operativa non può superare le 152 ore per 30 giorni, incluse le ore operative rese in regime di lavoro straordinario.
[…]
Pausa
6 Per il personale non quadro impiegato in linea operativa la pausa è resa fruibile all'interno del sede di lavoro e per il tempo strettamente necessario - con l'utilizzo di personale di supporto in turno, ove disponibile, ovvero attraverso riconfigurazione dei team, compatibilmente con le esigenze di resa del servizio.
Criteri della turnazione
7 La predisposizione e l'articolazione dei turni di lavoro del personale non quadro impiegato in linea operativa sono effettuati dalla Società - a parità di trattamento fra tutti i dipendenti - nel rispetto delle vigenti norme sulle modalità della prestazione in turno e sulla tutela psicofisica dei dipendenti e in relazione alle concrete esigenze della resa del servizio, al fine di renderlo sempre più efficace ed efficiente.
8 […]
Non possono essere programmate più di sei giornate lavorative consecutive di impiego in posizione operativa, comprensive dell'eventuale giornata di reperibilità.
Il personale eventualmente eccedente rispetto al livello di servizio previsto è inserito in un turno di supporto, da attivare nei giorni e nelle fasce orarie di maggiore domanda di servizio.
9 I turni d'impiego operativo vanno predisposti in maniera ciclica e tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è avvicendato nei vari spezzoni di turno programmati come necessari.
Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 10 del presente articolo, in sede di pianificazione quadrimestrale dei turni la Società può programmare uno spezzone di turno diurno al mese al di fuori della normale ciclicità della turnazione applicata.
[…]
Riposo
10 Devono essere programmate almeno otto giornate di riposo nel mese, inclusi i riposi domenicali.
[…]
Modalità della prestazione in turno
12 Fatto salvo quanto previsto dal punto successivo, la durata del turno diurno (antimeridiano o pomeridiano) non può essere inferiore alle 6 ore e superiore alle 9 ore, elevabile alle 10 ore per il personale non quadro impiegato in linea operativa di impianti con orario di apertura inferiore alle 24 ore.
La durata del turno notturno non può essere inferiore alle 8 ore e superiore alle 12 ore (comprendendo di norma la fascia oraria 21,00 - 07,00).
13 L'intervallo tra una prestazione operativa programmata e l'altra è di:
• almeno 6 ore dopo il termine del turno antimeridiano o pomeridiano;
• almeno 9 ore dopo il termine di quello serale, riducibile a 8 ore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, ovvero a 6 ore per il personale di UAAV e NAAV;
• almeno 29 ore dopo il termine di quello notturno, riducibile a 24 ore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto.
[…]
Reperibilità
Tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è tenuto ad assicurare, oltre al normale orario d'impiego operativo mensile, una prestazione di reperibilità a domicilio, finalizzata a fronteggiare eventuali esigenze di servizio.
16 La reperibilità viene richiesta per una giornata al mese e programmata, con la stessa ciclicità delle turnazioni, in uno dei giorni liberi dal turno operativo mensile.
Negli impianti dove l'organico non consente di coprire le esigenze di reperibilità con una sola giornata mensile la Società può pianificare sino ad un massimo di tre giornate di reperibilità mensili, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto.
17 Nella giornata di reperibilità il dipendente è tenuto a rendersi raggiungibile a domicilio, per l'eventuale comunicazione che ne comporta l'intervento, per un periodo di tempo complessivamente pari ad 8 ore, distribuite rispettivamente in due ore prima ed un'ora dopo l'inizio dei turni diurni (antimeridiano e pomeridiano) ed un'ora prima ed un'ora dopo l'inizio del turno notturno, oppure, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, secondo una diversa articolazione temporale.
[…]
Straordinario
[…]
22 Le prestazioni straordinarie devono essere contenute entro il limite massimo di due ore giornaliere, di norma in prolungamento dell'orario, e di 250 ore annuali pro capite.
23 Tenuto conto che, in genere, lo sviluppo ciclico delle turnazioni può non garantire la resa costante dell'orario ordinario d'impiego operativo mensile previsto è ammesso un modesto scarto mensile, comunque non eccedente lo spezzone di turno minimo previsto per l'impianto di riferimento.
[…]
24 Qualora si verifichi l'assenza del personale titolare di posizione, in mancanza di personale di supporto in turno, la Società provvede a convocare il personale programmato di reperibilità.
25 Per tutto il quadriennio 2008-2011, le Parti convengono che tutto il personale non quadro impiegato in linea operativa è tenuto a prestare attività operativa sino a 8 ore mensili oltre l'orario mensile d'impiego in posizione operativa e la prevista giornata di reperibilità mensile.
Conseguentemente, la Società potrà programmare per l'intero quadriennio 2008-2011 attività d'impiego in posizione operativa sino ad un massimo di 144 ore per 30 giorni, secondo oggettivi criteri di rotazione ed in assoluta parità di trattamento d'impiego tra tutti i dipendenti in servizio in ciascun impianto.
[…]

Parte specifica della categoria professionale informatico non quadro impiegato in struttura con regime orario H 36 (ST)
[…]
28 Per il personale informatico non quadro impiegato in struttura (H36 ST), l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali, pari a 1877 ore su 365 giorni.
Le modalità di resa sono le seguenti:
[…]
• la durata della giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 10 ore, con una pausa non retribuita di 30 minuti - e di eventuali ulteriori 15 minuti da recuperare a fine prestazione giornaliera -, obbligatoria per le prestazioni lavorative superiori alle 6 ore, da fruire all’interno della fascia oraria 12,30-14,30.
La durata della prestazione nelle singole giornate lavorative è stabilita a livello locale, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, in relazione alle esigenze di servizio dei vari uffici.
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, fermi restando i limiti giornalieri sopra indicati, la Società e le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, possono concordare l'impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale informatico non quadro impiegato in struttura secondo una articolazione diversa da quanto sopra previsto.
Il personale informatico impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), sulla base dei requisiti professionali posseduti, può essere impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), anche temporaneamente.
Per tutto il tempo della sua utilizzazione in operativo, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H35 (LO).

Parte specifica
Categoria professionale personale amministrativo
Art. 2 Articolazione dell'orario di lavoro
[…]
2 Per il personale amministrativo non quadro impiegato in struttura (H36 ST), l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali, pari a 1877 ore su 365 giorni. Le modalità di resa sono le seguenti:
[…]
• la durata della giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 10 ore, con una pausa non retribuita di 30 minuti - e di eventuali ulteriori 15 minuti da recuperare a fine prestazione giornaliera -, obbligatoria per le prestazioni lavorative superiori alle 6 ore, da fruire all'interno della fascia oraria 12,30-14,30.
La durata della prestazione nelle singole giornate lavorative è stabilita a livello locale, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, in relazione alle esigenze di servizio dei vari uffici.
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, fermi restando i limiti giornalieri sopra indicati, la Società e le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, possono concordare l'impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale amministrativo non quadro impiegato in struttura secondo una articolazione diversa da quanto sopra previsto.
Il personale amministrativo impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), sulla base dei requisiti professionali posseduti, può essere impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), anche temporaneamente.
Per tutto il tempo della sua utilizzazione in operativo, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H35 (LO).

Parte specifica
Categoria professionale personale operaio
Art. 2 Articolazione dell'orario di lavoro
[…]
2 Per il personale operaio impiegato in struttura (H36 ST), l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali, pari a 1877 ore su 365 giorni. Le modalità di resa sono le seguenti:
[…]
• la durata della giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 10 ore, con una pausa non retribuita di 30 minuti - e di eventuali ulteriori 15 minuti da recuperare a fine prestazione giornaliera -, obbligatoria per le prestazioni lavorative superiori alle 6 ore, da fruire all'interno della fascia oraria 12,30-14,30.
La durata della prestazione nelle singole giornate lavorative è stabilita a livello locale, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, in relazione alle esigenze di servizio dei vari uffici.
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, fermi restando i limiti giornalieri sopra indicati, la Società e le rappresentanze sindacali aziendali locali firmatarie del presente contratto, purché rappresentative di almeno i 2/3 dei loro iscritti sull'impianto, possono concordare l'impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale operaio non quadro impiegato in struttura secondo una articolazione diversa da quanto sopra previsto.
Il personale operaio impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), sulla base dei requisiti professionali posseduti, può essere impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), anche temporaneamente.
Per tutto il tempo della sua utilizzazione in operativo, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H35 (LO).