Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 13 gennaio 2009
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Platea, Eti, e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili
Fonte: UILCOM
Note*: Rinnovo del CCNL 13 luglio 2005

Sommario:

 Parte normativa
1) Assunzione
2) Contratti a termine
3) Percentuale di maggiorazione per i contratti a termine Previdenza complementare
4) Apprendistato
5) Aumenti di anzianità
A
B
C
D
Tabella A
Tabella B
6) Congedi per la formazione
7) Formazione
8) Relazioni sindacali
  Informazione
Informazione e confronto
9) Campo di applicazione del contratto
10) Appalti
11) Orario di lavoro
12) Banca ore
13) Trasferta
14) Servizio antincendio
Parte economica
A.
B.
C.
Dichiarazione a verbale
Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale

L'anno2009 il giorno 13 del mese di gennaio presso la sede dell'Agis in Roma, via di Villa Patrizi 1 tra una rappresentanza di Platea e dell'Eti e la Slc-Cgil la Fistel-Cisl la UILCOM-UIL è stato sottoscritto il seguente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13.07.2005 per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall'ETI


Parte normativa
1) Assunzione

I commi 7, 8 e 9 dell'art. 1l del CCNL 13/07/2005 sono così sostituiti:
"Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 5 comma 4-quater del d. Igs. 6.9.2001 n. 368 come modificato dall'art. 1 comma 40 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 e dall'art. 21 comma 3 del Decreto Legge 25.6.2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 resta convenuto che il teatro, nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato, darà la precedenza ai lavoratori assunti stagionalmente nel quinquennio precedente per un minimo di tre stagioni che, a giudizio della direzione aziendale, previa consultazione con l'organismo rappresentativo aziendale, siano in possesso dei requisiti per l'espletamento delle specifiche mansioni e non abbiano dato luogo a rilievi disciplinari.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali, a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al teatro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per le assunzioni stagionali di cui sopra il teatro si atterrà ai seguenti criteri di priorità:
[…]
b) mantenimento dei requisiti per l'espletamento della specifica mansione e mancanza di provvedimenti disciplinari;
[…]

4) Apprendistato
L'art. 11 del CCNL 13/7/2005 è così sostituito:
"L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove
[…]
La formazione, ovvero il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, è, in via esemplificativa, così articolata:
1. tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale; conoscenza dei servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro e ruolo dell'apprendista; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
2. tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. Le ore dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed, in ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso.
I percorsi formativi saranno definiti da una apposita Commissione composta da 3 rappresentanti di parte datoriale e 3 rappresentanti delle OO.SS. che dovrà concludere i lavori entro il 30-6-2009.
Per le competenze specifiche richieste da ogni qualifica il percorso formativo sarà formalizzato all'atto dell'assunzione nel progetto formativo individuale.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 120 ore annue retribuite, effettuate presso strutture esterne autorizzate o in azienda anche attraverso lo strumento della formazione a distanza, secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili negli esiti secondo modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto, ovvero dalla futura normativa regionale e nazionale. Tali ore devono essere destinate alla formazione teorico-pratica con prevalenza dì apprendimento teorico.
[…]
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.

8) Relazioni sindacali
L'art. 39 - Relazioni sindacali - Livello aziendale del CCNL 13/07/2005 è così sostituito:
Informazione
Annualmente, entro il 31 marzo, la Direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni riferite alla stagione teatrale in corso sull'attività programmata, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive occupazionali del teatro.
[…].
Annualmente, entro il 30 giugno, la Direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle OO.SS. territoriali di categoria informazioni sulle attività realizzate dal teatro e sulle risultanze occupazionali della stagione appena conclusa o in via di conclusione.
Entro la stessa data del 30 giugno, la Direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle OO.SS. territoriali di categoria informazioni riferite alla stagione teatrale successiva sulle linee e proposte di programmazione, […] sulle prospettive occupazionali.
La Direzione aziendale informerà la RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria delle proposte di eventuali modifiche della pianta organica del personale nonché dei criteri e delle modalità delle assunzioni.
Informazione e confronto
A. A richiesta scritta delle RSU e/o delle OO.SS. territoriali di categoria i temi di cui al 4° comma della "Informazione a livello aziendale" - linee e proposte di programmazione, situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo e prospettive occupazionali -costituiranno oggetto di confronto con le RSU e con le OO.SS. territoriali - secondo l'iter procedurale di cui appresso - anche con riferimento al dimensionamento, numerico e professionale, della forza occupazionale da ritenersi adeguata alle esigenze della stagione teatrale successiva, tenuto conto anche delle diverse esperienze organizzative e produttive realizzate nelle precedenti stagioni teatrali.
B. La Direzione aziendale informerà preventivamente RSU e OO.SS territoriali di categoria in ordine a:
• nuove forme di organizzazione del lavoro - anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie - e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
• nuove professionalità derivanti da nuove configurazioni organizzative;
• progetti di formazione professionale;
• misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• affidamento di servizi all'esterno. Ricevuta l'informazione RSU e OO.SS territoriali possono chiedere per iscritto l'attivazione di una procedura di esame e confronto sulle materie oggetto dell'informazione. La procedura si articola attraverso appositi incontri che iniziano di norma entro 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza. Dell'esito della procedura è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della Direzione aziendale, della RSU e delle OO.SS. territoriali, ferme restando le autonome determinazioni dell'Organo deliberante del Teatro, delle RSU e delle OO.SS. territoriali. Durante il periodo in cui si svolge la procedura, il teatro non adotta provvedimenti sulle materie in esame e le OO.SS. territoriali non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

9) Campo di applicazione del contratto
L'art. 39 - Campo di applicazione del contratto - del CCNL 13/7/2005 è così sostituito:
"Platea, Eti e OO.SS si danno atto che per il personale stagionale utilizzato per attività di produzione - si tratti di spettacoli prodotti dal Teatro o di spettacoli ospitati - troverà applicazione la disciplina contrattuale prevista per i tecnici scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale e rivista. Resta inteso che tale personale può essere utilizzato per l'attività di produzione dedotta nel contratto di scrittura in tutte le diverse sedi operative (palcoscenico, laboratori, etc), mentre ne è esclusa l'adibizione a qualsiasi forma di attività manutentiva del Teatro.
La Direzione aziendale informerà le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dell'utilizzazione di personale stagionale per il quale trovi applicazione la disciplina contrattuale prevista per i tecnici scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale e rivista."

10) Appalti
L'art. 41, comma 2 del CCNL 13/7/2005 è così sostituito:
"Platea, Eti e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne dei teatri nella logica della migliore utilizzazione delle risorse, umane e strumentali, concordano altresì, ai fini di una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, che i teatri inseriranno nei contratti di appalto una apposita clausola che preveda l'osservazione da parte delle imprese appaltataci degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse."

11) Orario di lavoro
Il comma 16 lett. c) degli artt. 51 e 61 del CCNL 13/7/2005 è così sostituito:
"Per il personale addetto alle attività di palcoscenico la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 13 ore per un massimo di 8 giorni nel mese e di 3 giorni nella settimana.
Oltre tali limiti la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore.
Restano salve in materia eventuali diverse intese in sede aziendale."

14) Servizio antincendio
L'art. 68 del CCNL 13/7/2005 è così sostituito:
"Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni in cui, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta un'indennità giornaliera non computabile ad alcun effetto nella retribuzione che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, è fissata nella misura di Euro 4,00."