Tipologia: Accordo
Data firma: 5 dicembre 2000
Validità: 05.12.2000 - 30.11.2004
Parti: Zarri/Api e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I., Zarri Castello D'Argile (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Informazioni - Relazioni Sindacali
Permessi per visite mediche specialistiche ed analisi cliniche
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Servizio Mensa
Orari di lavoro, Turni avvicendati, Ferie, Straordinario
Inquadramento professionale
Sicurezza sul lavoro
Formazione
Occupazione
Premio di Risultato
Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Bologna, 5 dicembre 2000, tra la Società Zarri srl […], assistita dall'Api di Bologna […] e le Maestranze rappresentate dalle RSU e dalla Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil unitariamente sottoscriventi […], si concorda quanto segue.
[…]

Informazioni - Relazioni Sindacali
La Direzione aziendale darà annualmente alle RSU ed alle OO.SS. un'informazione di carattere generale riguardo la situazione aziendale e le prospettive di mercato e produttive, gli investimenti di prodotto/processo, gli assetti occupazionali.
La Direzione aziendale darà inoltre un'informazione preventiva alle RSU riguardo ai principali e rilevanti interventi innovativi sul piano tecnologico che interessino un reparto od un'area di dimensioni equivalenti, che modifichino sostanzialmente l'organizzazione del lavoro e che abbiano rilevanti riflessi sulla professionalità e sulle condizioni di lavoro.
L'Azienda ha acquistato recentemente un nuovo terreno con l'intenzione di ampliare lo stabilimento e gli uffici. La Direzione aziendale informerà le RSU sul relativo progetto.

Permessi per visite mediche specialistiche ed analisi cliniche
A decorrere dalla stipula del presente accordo sono riconosciute ad ogni dipendente 8 ore di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche specialistiche ed analisi cliniche.
I permessi non fruiti nell'anno non potranno essere fruiti negli anni successivi e decadranno alla fine dell'anno ad ogni effetto.
I suddetti permessi retribuiti verranno concessi per il tempo indispensabile alla visita medica specialistica od all'analisi clinica e si intenderanno comprensivi del tempo di viaggio strettamente necessario a raggiungere e rientrare dal luogo della visita medica o dell'analisi clinica.
Il tempo eccedente i limiti sopra previsti sarà considerato come permesso non retribuito.
I Lavoratori sono tenuti a richiedere i permessi in forma scritta, con almeno due giorni di anticipo; sono inoltre tenuti a produrre immediatamente una documentazione scritta comprovante il tempo impiegato per la visita medica specialistica o l'analisi clinica ed, una loro dichiarazione sottoscritta relativa al tempo di viaggio impiegato.
Qualora si presentino casi particolarmente gravi sotto il profilo della salute, la Direzione aziendale esaminerà eventuali richieste dei lavoratori di ulteriori permessi comunicando in tempi brevi la sua decisione.
Quanto previsto nel presente capitolo sarà assorbito fino a concorrenza da quanto in proposito eventualmente previsto dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro nonché da qualsiasi altra norma o disposizione contrattuale o di legge.

Servizio Mensa
A decorrere dal gennaio 2001 sarà istituito un servizio di mensa per la consumazione di un pasto al giorno, secondo le modalità contenute nelle disposizioni della Direzione aziendale.
Il servizio di mensa si realizzerà di norma tramite la fornitura di pasti in un locale mensa all'interno dell'azienda stessa, salvo diverse soluzioni logistiche derivanti da esigenze aziendali. Ogni lavoratore avrà diritto ad un pasto al giorno.
[…]
Il pasto deve essere consumato nel luogo indicato dall'azienda e non potrà essere portato al di fuori dello stesso.
[…]

Orari di lavoro, Turni avvicendati, Ferie, Straordinario
La Direzione aziendale si impegna, compatibilmente con le esigenze commerciali e produttive, ad esaminare le richieste dei singoli Lavoratori (specie se legate alla famiglia) per quanto concerne l'articolazione di ogni specifico orario di lavoro: sarà compito di ogni dipendente far conoscere alla Direzione stessa le proprie necessità (sia temporanee che permanenti) per permettere la verifica di compatibilità.
Richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, come di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, specie se legate a motivazioni famigliari o temporanee, saranno valutate dalla Direzione aziendale compatibilmente con le esigenze produttive ed il ruolo svolto dal lavoratore, fermo restando quanto previsto dalla lettera B) dell'art. 8 della disciplina generale del CCNL del 7/7/1999 Unionmeccanica/Confapi.
Richieste, formulate in forma scritta, occasionali di permessi con possibilità di recupero per un massimo di quattro ore di permesso non retribuito nell'arco di una giornata connesse a motivi famigliari o personali, potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale che ne esaminerà la concessione compatibilmente con le contingenti esigenze produttive e compatibilmente con la normativa di legge vigente. I Lavoratori saranno tenuti a recuperare le ore di permesso non retribuito concesse, di norma entro la settimana successiva.
[…]
I lavoratori lavoranti in più turni avvicendati di lavoro effettueranno 7 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro al termine dei quali saranno posti trenta minuti di riduzione retribuita dell'orario di lavoro per ogni turno di lavoro effettivamente prestato, da ridursi proporzionalmente in caso di minore prestazione lavorativa.
Nell'ambito delle 7 ore e 30 minuti di lavoro, i lavoratori fruiranno effettivamente di una pausa retribuita di venti minuti che, tuttavia, non potrà essere goduta nella prima ora di lavoro e nell'ultima ora di lavoro.
La pausa retribuita di venti minuti sopra indicata costituisce parte della mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda prevista per i lavoratori lavoranti in più turni avvicendati di lavoro dall'art. 7 della disciplina generale del CCNL Unionmeccanica/Confapi del 7/7/1999 e relativi rinnovi.
Venti minuti dei suddetti trenta minuti di riduzione retribuita dell'orario di lavoro saranno assorbiti fino a concorrenza da riduzioni retribuite dell'orario di lavoro, da permessi retribuiti o da qualunque altra assenza retribuita che saranno previsti dagli accordi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, dalla legge o, comunque, da qualsiasi disposizione o norma contrattuale.
Dieci minuti della suddetta mezz'ora retribuita senza prestazione lavorativa costituiscono la trasformazione in riduzione retribuita dell'orario di lavoro dei rimanenti dieci minuti della pausa prevista per i lavoratori lavoranti in più turni avvicendati di lavoro dall'art. 7 della disciplina generale del CCNL Unionmeccanica/Confapi del 7/7/1999 e relativi rinnovi e la assorbono e sostituiscono.
Esigenze di ricorso al lavoro straordinario (oltre le eccezionalità) che riguardino un numero consistente di Lavoratori o interi reparti aziendali, se in particolar modo coinvolgono la giornata del sabato, saranno comunicate ai Lavoratori con congruo anticipo ed anche mediante affissione in bacheca della esigenza stessa per dame opportuna pubblicità. La comunicazione alle RSU avverrà secondo quanto previsto dal CCNL.

Sicurezza sul lavoro
La Direzione aziendale metterà a disposizione del Delegato alla sicurezza dei Lavoratori un adeguato materiale di aggiornamento in riviste e libri per la sua formazione continua; lo stesso potrà fare proposte e dare suggerimenti in merito.
Nell'ambito della legge [dlgs] 626/94 sarà svolta sia all'assunzione che periodicamente tutta la necessaria ed opportuna formazione/informazione ai Lavoratori anche con riferimento specifico alle macchine ed agli ambienti in cui gli stessi sono chiamati ad operare.

Formazione
La Direzione aziendale, nella consapevolezza di quanto sia strategico l'investimento nelle risorse umane, considera la formazione professionale di tutto il personale dipendente uno strumento necessario allo sviluppo dell'Azienda, da svolgersi in modo direttamente funzionale e correlato con le strategie, gli obiettivi e le conseguenti esigenze aziendali.
La formazione che sarà decisa potrà articolarsi sia internamente (corsi specifici, addestramento, affiancamento) che esternamente, tenendo conto delle specifiche condizioni professionali di ogni lavoratore che, a partire dalle mansioni per cui è stato assunto e dalle sue conoscenze di base, tenda ad eliminare gli ostacoli di una sua crescita professionale nell'ambito delle esigenze aziendali.
Le RSU potranno presentare alla Direzione aziendale loro proposte sulla formazione professionale dei Lavoratori e potranno richiedere un incontro al riguardo.
La Direzione aziendale fornirà alle RSU il programma formativo generale annualmente predisposto, nell'ambito del quale si saranno anche valutati i suggerimenti e le proposte pervenute dalle RSU, dai Team aziendali e dai singoli lavoratori, che potranno anche essere oggetto di un successivo incontro e confronto.
La Direzione aziendale darà copia alle RSU dei progetti di formazione e dei percorsi formativi relativi ai Lavoratori assunti come Apprendisti o in Contratto di formazione lavoro.

Occupazione
La Direzione aziendale informerà le RSU sulle assunzioni a tempo determinato e sul ricorso al lavoro interinale secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
La Direzione aziendale, nell'ambito dell'informativa annuale sulla situazione e sulle prospettive aziendali, informerà pure le RSU sulle dinamiche occupazionali riguardo ai contratti a termine di cui al CCNL, ai contratti di formazione lavoro, ai contratti interinali, alle borse lavoro USL, al collocamento obbligatorio.