Tipologia: Accordo per l'unificazione del testo contrattuale*
Data firma: 12 novembre 2008
Validità: 01.01.2010 **
Parti: Unionchimica/Confapi e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Concia, Plastica e gomma, PMI
Fonte: FILCEM-CGIL

Sommario:

 Dichiarazione comune
Parte generale
Capitolo I
Relazioni industriali
1. Livello nazionale
1.1 Osservatorio nazionale plurisettoriale
1.2. Commissione paritetica
A - Compiti, funzioni e composizione
B - Controversie
2. Livello regionale/territoriale
3. Livello aziendale
• Dichiarazione dell'Unionchimica
4. Appalti, terziarizzazione, decentramento produttivo e lavoro a domicilio
4.1. Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo
4.2. Personale inviato a prestare lavoro all'estero
4.3. Lavoro a domicilio
5. Organizzazione del lavoro
6. Innovazione tecnologica
7. Azioni positive per le pari opportunità
8. Formazione continua
9. Lavoratori disabili
10. Volontariato
11. Assistenza sanitaria integrativa
Capitolo II
Mercato del lavoro
Art - Disciplina dell'apprendistato
Premessa
Apprendistato a valere per tutti i settori (ai sensi del D. Lgs. N. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni), in vigore dal 1.1.2010.
1) Apprendistato - Per il diritto/dovere di istruzione e formazione - (Art. 48 D.Lgs. n. 276/03)
2) Apprendistato professionalizzante (art. 49 D. Lgs. 276/03)
Informazione alle RSU
• Formazione
Periodo di prova
Durata
   1 - Plastica - Gomma .
   2 - Chimica - Concia
   3 - Abrasivi
   4 - Ceramica
   5 - Vetro
Nota a verbale per i settori plastica-gomma e chimica - concia
Inquadramento
   1 - Plastica - Gomma
   2 - Chimica - Concia
   3 - Abrasivi
   4 - Ceramica (v. Retribuzione)
   5 - Vetro
Retribuzione
   1 - Plastica - Gomma
   2 - Chimica - Concia
   3 - Abrasivi (v. inquadramento)
   4 - Ceramica c
   5 - Vetro (v. inquadramento)
Ferie
Premio per obiettivi
Anzianità di servizio
Preavviso
 Malattia o infortunio non sul lavoro
Malattia professionale o infortunio sul lavoro
Facoltà di recesso
Informazione alle RSU
Formazione
Art - Contratto di inserimento
Nota a verbale per il settore abrasivi
Inquadramento e trattamento retributivo
Art - Contratto a termine - somministrazione di lavoro
Art - Contratto a tempo parziale
Capitolo III
Disciplina generale unificata del rapporto di lavoro
Art - Assunzione
Art - Cumulo di mansioni
Art - Passaggio di mansioni
Art - Passaggi di qualifica
Art - Deroghe alla normativa legale dell'orario di lavoro, dei riposi e del lavoro notturno
Normativa comune a tutti i settori
Lavoro notturno
Art - Riposo settimanale- giorni festivi
Art - Contrattazione aziendale
Art - Premio per obiettivi
Art - Trasferimento
Art - Aspettativa
Art - Congedo matrimoniale
Art - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
A) Lavoratori studenti
B} Diritto allo studio
Art - Inizio e fine del lavoro
Art - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art - Visita di inventario e di controllo
Art - Permessi ed assenze
A) Permessi retribuiti
B) Assenze
C) Permessi non retribuiti
D) Permessi parzialmente retribuiti
E) Congedi parentali
F) Permessi per donatori di midollo osseo
G) Volontariato
Art - Rapporti in azienda
Art - Provvedimenti disciplinari
Art - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art - Licenziamento per mancanze
Art - Trattenute per risarcimento danni
Ambiente e sicurezza
Art - Rappresentanza sindacale unitaria
Art - Assemblee
Art - Permessi per cariche sindacali
Normativa particolare per il settore plastica e gomma
Normativa particolare per il settore vetro
Art - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art - Affissioni
Art - Versamento dei contributi sindacali
Art - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art - Decorrenza e durata

Addì,12 novembre 2008, in Roma tra l'Unionchimica/Confapi e le Organizzazioni sindacali Filcem-Cgil, Femca_Cislci, Uilcem-Uil si è convenuto il presente verbale di accordo per l'unificazione di un testo contrattuale a valere per i lavoratori dipendenti dalle Piccole e Medie Industrie operanti nei seguenti settori di attività:
Chimica-Concia e settori accorpati;
Plastica-Gomma e settori accorpati;
Abrasivi;
Ceramica (escluso il settore delle piastrelle);
Vetro e settori accorpati.

Dichiarazione comune
Le Parti convengono che il presente CCNL è composto da una Parte Generale, che comprende la normativa unificata a valere per tutti i settori di attività a cui si applica il presente CCNL
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti gli istituti normativi, compresi quelli avente contenuto economico, riguardanti il rapporto di lavoro e non regolamentati dal presente accordo verranno inseriti nella fase di stesura, e comunque non oltre la data del 31.12.2009 e riguarderanno ogni singolo settore a cui si applica il presente CCNL unificato.

Parte generale
Capitolo I
Relazioni industriali

1. Livello nazionale
Unionchimica e Filcem-Femca-Uilcem, in relazione alle sfide dei cambiamenti in corso, all'esigenza di una crescente competitività e consapevoli del ruolo fondamentale che il comparto della PMI gioca per la salvaguardia dei settori rappresentati, fondamentali per tutta l'industria italiana e di rilevanza in termini occupazionali, convengono di consolidare un modello di Relazioni Industriali partecipativo che rafforzi consapevolezza, competenze e responsabilità reciproche attraverso un flusso continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti per le imprese e per i lavoratori.
A questo scopo verrà stabilito anche l'opportuno collegamento con l'Osservatorio permanente del settore Chimico istituito con Decreto del Ministero dell'Industria, ai fini dell'assunzione di misure di politica industriale di interesse del settore, con particolare riferimento alle piccole e medie industrie.
Le Parti firmatarie del presente CCNL convengono di sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le Parti.
1.1 Osservatorio nazionale plurisettoriale
L'Osservatorio Nazionale e paritetico analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale di Settore.
Gli studi e le analisi svolte dalle Parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle Parti stesse.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l’informativa.
Le Parti si danno atto che quanto nella presente Parte concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le Parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le Parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo dei settori rappresentati.
L'apporto così fornito da Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le Parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
L'Osservatorio Nazionale Plurisettoriale è suddiviso nelle seguenti macroaree:
Chimico - Farmaceutico;
Plastica - gomma;
Concia;
Ceramica - Abrasivi;
Vetro
L'Osservatorio nazionale sarà altresì articolato in Comitati paritetici nazionali per:
• la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle Parti stipulanti;
• [...]
• l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, quali ad es. apprendistato, contratti di inserimento, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, somministrazione e altre forme di lavoro anche non subordinato;
• verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
• monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
• l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
• le azioni positive:
• realizzando le disposizioni legislative;
• promuovendo azioni positive a favore del personale femminile. predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, verificando l'efficacia dei programmi applicati;
• promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie- strutture associative.
Nell'Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad Unionchimica e Filcem-Femca-Uilcem di procedere a verifiche relativamente a:
• prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
• fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali;
• [...]
• previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
• l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile;
• sviluppo di professionalità (anche legate all'O.d.L.) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
• [...]
• elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
• l'elaborazione di linee guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
• monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
• l'elaborazione di linee guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing nei luoghi di lavoro;
• monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
• Monitoraggio sul numero e sulle tipologie degli infortuni sul lavoro.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla Legge 46/82, nei dati informativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
Le Parti, nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio nazionale e territoriale plurisettoriale quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione Paritetica di cui al successivo punto 1.2), convengono di procedere ad una cadenza programmata di incontri, da tenersi di norma semestralmente.
Le Parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'Osservatorio Nazionale e per i Comitati Nazionali, fornendo alle rispettive strutture regionali i dati informativi raccolti sui quali sarà possibile effettuare confronti tra le Parti allo stesso livello.
1.2. Commissione paritetica
Le Parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull’uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza.
A - Compiti, funzioni e composizione
A tale fine viene confermata la Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
a) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale;
h) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lettera B).
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 membri di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.
B - Controversie
[...]
Le Parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione paritetica di cui al presente punto.
[...]
La decisione della Commissione paritetica costituirà interpretazione congiunta delle parti.
[...]
2. Livello regionale/territoriale
A livello regionale una volta l'anno, di norma entro il 1° quadrimestre, Unionchimica territoriale porterà a conoscenza della Filcem-Femca-Uilcem regionale, in apposito incontro, informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate nel contesto territoriale su:
• previsioni sugli investimenti;
• [...]
• natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
• natura delle attività conferite in appalto e, in tale ambito, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell'insieme delle aziende associate;
• dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
• dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
• elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione delle varie tipologie contrattuali (quali ad es: apprendistato, contratto di inserimento, somministrazione, a tempo determinato ed a tempo parziale ecc.);
• elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
• acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
Le predette informazioni saranno suddivise nei settori rappresentati.
L'incontro di cui al presente punto potrà effettuarsi anche con la partecipazione delle rispettive organizzazioni orizzontali territoriali.
Nell'ambito regionale le Parti potranno individuare aree geografiche più limitate, cioè province e/o comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende rappresentate; in tal caso l'Unionchimica specificherà le informazioni previste per 11 livello regionale relative a tali aree.
Inoltre, a fronte della identificazione di nuove professionalità emergenti o mutamenti di professionalità già esistenti o arricchimenti di profili professionali già esistenti derivanti da modifiche alla organizzazione del lavoro, le parti procederanno all'inserimento dei nuovi profili concordati nell'ambito del sistema di inquadramento.
A tal fine Unionchimica e Filcem-Femca-Uilcem nazionali, in occasione del successivo rinnovo contrattuale, provvederanno ad inserire tali nuovi profili, se ritenuti generalizzabili, negli elenchi della classificazione contrattuale, operando le relative correlazioni
Le Parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
Le Parti attiveranno studi di fattibilità per l'individuazione di distretti industriali per comparti omogenei, in linea ed in coerenza con la legislazione in vigore. In caso di individuazione, le Parti attiveranno iniziative comuni per il riconoscimento da parte degli Enti competenti.
3. Livello aziendale
In attuazione del D.Lgs. n. 25/2007, le imprese con almeno 50 dipendenti nel territorio italiano, anche se distribuite su più unità produttive, annualmente, di norma entro ilio quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Filcem-Femca-Uilcem e della RSU:
• prospettive produttive;
• previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche e cambiamenti organizzativi/strutturali e prevedibili implicazioni occupazionali;
• dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso é per classi di età;
• a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
• andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile; della Legge 903/77 e 125/91;
• il numero delle varie tipologie contrattuali quali ad es: part-time, di somministrazione, a termine, apprendistato, inserimento, ecc.;
• iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
• previsione sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge 223/91;
• gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza, anche con riferimento ai progetti di formazione continua;
• informazioni e iniziative ai fini della corretta applicazione e gestione della Legge 53/2000 e del D.Lgs. 151/2001, in merito ai congedi parentali.
Per le imprese articolate su più unità produttive, che non consentano, per il loro limite dimensionale di dar luogo all'informativa prevista, tale procedura sarà esperita nell'unità con il maggior numero di dipendenti.
Su richiesta della RSU le Parti effettueranno un esame congiunto per l'analisi delle informazione fornite attivando le consultazioni previste dal D.Lgs. n. 25/2007. La consultazione si intende in ogni caso esaurita ed esperita decorsi giorni 5 dal primo incontro.
Dichiarazione dell'Unionchimica
In presenza di situazioni di crisi di rilevante entità, con particolare attenzione al Mezzogiorno, l'Unionchimica si impegna a presentare, congiuntamente con gli altri soggetti e organizzazioni imprenditoriali pubbliche e/o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di reindustrializzazione.
4. Appalti, terziarizzazione, decentramento produttivo e lavoro a domicilio
Le parti considerate le evoluzioni di prodotto e di mercato che possono portare alla ricerca di organizzazioni di maggiore efficienza e competitività, alte specializzazioni ed economicità, convengono di dotarsi di un valido strumento informativo che consente, nell'autonomia reciproca, alle parti aziendali di avere maggiore conoscenza del fenomeno, al fine di valutare gli effetti occupazionali.
4.1. Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferita all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dai normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di particolari professionalità non presenti nell'organico aziendale, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con la RSU le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
Le aziende informeranno annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, la RSU sulla natura delle attività da conferire in appalto e la data di scadenza dei relativi contratti.
Tutte le aziende:
inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme dì legge (assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro) nonché dai contratti di loro pertinenza. garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti" servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti, fornendo a tali lavoratori le adeguate informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 626/94.
Le aziende informeranno preventivamente la RSU su casi di terziarizzazione che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Qualora la terziarizzazione configuri uno scorporo o cessione di ramo di azienda si applicheranno le procedure previste dalle disposizioni di legge in materia (Legge 29.12.1990, n. 428, art. 47. così come modificata dal Decreto Legislativo 18/2001).
4.2. Personale inviato a prestare lavoro all'estero
Nel caso dell'invio all'estero di dipendenti, gli stessi potranno farsi assistere dalla RSU circa le circostanze in cui si svolgerà il lavoro.
[...]
4.3. Lavoro a domicilio
Fermo restando il disposto della Legge 18.12.1973, n. 877, le aziende che ricorrono al lavoro a domicilio comunicheranno di norma entro il 1° quadrimestre di ogni anno alla RSU e per conoscenza alla Filcem-Femca-Uilcem territoriale il numero dei lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro da commissionare.
5. Organizzazione del lavoro
Premesso che i modelli organizzativi del lavoro discendono e sono strettamente condizionati dalle tipologie dei prodotti e delle tecnologie utilizzate nelle singole aziende, nonché dalle caratteristiche degli specifici mercati in cui esse operano, le parti si danno atto che possano realizzarsi nuovi modelli organizzativi del lavoro anche in presenza di mutamenti tecnologici, finalizzati al conseguimento:
a) di miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) di sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Nelle aziende in cui si concordi tra le parti la possibilità dì introduzione di tali nuovi modelli di organizzazione del lavoro, si opererà tramite specifiche iniziative formative e qualitative (quali il Fondo Sociale Europeo) al fine di realizzare arricchimenti professionali con caratteristiche di polivalenza funzionale che possano comprendere mansioni anche non esclusivamente produttive; tali interventi dovranno tener conto delle necessarie gradualità che consentono il normale svolgimento dell'attività produttiva e della disponibilità dei mezzi produttivi esistenti in azienda.
I criteri e le modalità di attuazione della nuova organizzazione del lavoro dovranno partire da un esame tra la direzione aziendale e la RSU in merito a:
- aree di sperimentazione, durata e verifiche,
- distribuzione degli orari,
- organici,
- riflessi sull'ambiente di lavoro,
- riflessi sulla globalità delle attività produttive dell'azienda;
ferma restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
La Direzione aziendale e la RSU, a conferma avvenuta della nuova organizzazione, potranno provvedere alla definizione delle eventuali nuove figure professionali risultanti dalla polivalenza funzionale, anche con l'applicazione di parametri rètributivi intermedi rispetto a quelli contrattualmente previsti.
6. Innovazione tecnologica
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale, la Direzione Aziendale fornirà alla RSU, preventivamente rispetto all'installazione degli impianti in Azienda, sommarie informazioni, nella doverosa tutela del segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative contenute negli impianti in oggetto.
L'Unionchimica negli incontri previsti per l'informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nei settori rappresentati, che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nei singoli comparti tecnici, tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale addetto.
8. Formazione continua
L’Unionchimica-Confapi e Filcem-Femca-Uilcem [...] convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le RSU potranno definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art .... (Diritto allo studio) del presente CCNL. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla legge.
[...]
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale, previa verifica tra le Parti dei fabbisogni formativi, saranno predisposti piani formativi concordati con le RSU/OO.SS, finanziati attraverso le risorse del Fondo Formazione PMI di cui al D.M. 21.01.2003.
Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché della diffusione della conoscenza delle normative inerenti la sicurezza sul lavoro, i rischi ambientali e la relativa prevenzione, le tematiche economiche relative alle caratteristiche dei mercati in cui opera l'azienda, le conoscenze linguistiche necessarie all'integrazione nel contesto europeo ed internazionale.
9. Lavoratori disabili
Le Aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico/organizzative, il problema dell'inserimento dei lavoratori disabili, ai sensi della Legge 68/99, in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando percorsi di inserimento mirato attraverso l'ausilio delle competenti strutture pubbliche e con il coinvolgimento delle RSU

Capitolo II
Mercato del lavoro
Art - Disciplina dell'apprendistato

Premessa
Per gli apprendisti assunti fino al 31.12.2009, il rapporto è regolamentato dalle relative normative di cui ai CCNL per i settori a cui si applica il presente CCNL unificato.
Apprendistato a valere per tutti i settori (ai sensi del D. Lgs. n. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni), in vigore dal 1.1.2010.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
1) Apprendistato - Per il diritto/dovere di istruzione e formazione - (Art. 48 D.Lgs. n. 276/03)
In attesa della riforma del sistema di istruzione e formazione, per l'assunzione di apprendisti di età compresa tra i 16 e i 18 anni rimane in vigore la parte economica e normativa, anche con riguardo ai contenuti formativi, di cui ai rispettivi articoli dei CCNL indicati in premessa. Prima dell'entrata in vigore di tale riforma le parti si incontreranno per definire la parte economica e normativa ed i relativi contenuti formativi.
2) Apprendistato professionalizzante (art. 49 D. Lgs. 276/03)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato:
- con i giovani di età compresa tra i diciotto (fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003) e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali;
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
[...]
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
Informazione alle RSU
La Direzione Aziendale informerà la RSU e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. La formazione è regolamentata dalle specifiche contrattuali di riferimento.

Art - Contratto di inserimento
Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs 276/2003 e dell'Accordo interconfederale 11.02.2004.
[...]
Nel progetto verranno indicati:
[...]
la durata e le modalità della formazione
[...]
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi da addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione, dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
[...]
La Direzione Aziendale informerà la R8U e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di inserimento e la relativa tipologia.

Capitolo III
Disciplina generale unificata del rapporto di lavoro
Art - Assunzione

[...]
L'azienda, fatti salvi gli obblighi di legge, potrà altresì richiedere l'effettuazione di una visita medica preventiva, come previsto dall'art .... del presente CCNL.
[...]

Art - Deroghe alla normativa legale dell'orario di lavoro, dei riposi e del lavoro notturno
Normativa comune a tutti i settori
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs 66/2003, si conviene che la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi.
La disposizione di cui sopra non modifica l'attuale disciplina contrattuale in materia di effettuazione dello straordinario e di corresponsione delle relative maggiorazioni.
In applicazione di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs 66/2003, si conviene che il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso di anticipo di turno motivato dalla necessità di far fronte a situazione di emergenza, di garantire l'incolumità delle persone, di mettere in sicurezza gli impianti, di assicurare la loro manutenzione e di evitare comunque il rischio di danni economici rilevanti quali ad esempio quelli che possono derivare dal mancato flusso energetico, dal mancato o irregolare approvvigionamento dei reparti di produzione o da interruzioni di lavorazioni in corso. Ulteriori specifiche necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali e sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente contratto. Considerata l'eccezionalità che deve caratterizzare la fattispecie disciplinata dal presente comma, l'azienda informerà tempestivamente la RSU sui casi di anticipo di turno avvenuti e sulle relative motivazioni. In caso di assenza della RSU, l'azienda farà pervenire le informazioni alle Organizzazioni sindacali provinciali, competenti per territorio, per il tramite della locale Associazione territoriale dei datori di lavoro.
Lavoro notturno
Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs 8.4.2003 n. 66, l'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria; la consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
[...]
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, qualora l'avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle otto ore nelle ventiquattro ore, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 12 mesi erogando, all'atto dell'effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista.
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, anche in altre mansioni o altri ruoli equivalenti, se esistenti e disponibili.
In applicazione dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoro notturno per le donne è vietato dalle 24.00 alle 6.00 dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
[...]
É vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 10, D. Lgs. 4.8.1999, n. 345 che ha modificato l'art. 15 della legge n. 977 del 17.1 0.1967).
Gli adolescenti (art. 11, D. Lgs. 4.8.1999, n. 345 che ha modificato l'art. 17 della legge n. 977 del 17.1 0.1967), che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tal caso il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.

Art - Riposo settimanale- giorni festivi
In applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dalla Legge n. 133/2008, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica; tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
[...]

Art - Contrattazione aziendale
Le parti, nel pieno rispetto dei contenuti del Protocollo 23.07.1993, definiscono i seguenti principi di raccordo tra la contrattazione di 10 livello (contrattazione collettiva nazionale) e di 20 livello (contrattazione aziendale):
1) i due livelli di contrattazione non possono sovrapporsi in termini di materie e di tempi;
2) in relazione al precedente punto vengono definite nel presente accordo le materie di contrattazione del livello aziendale attraverso la seguente elencazione di materie:
a) materie espressamente richiamate nel CCNL;
b) nell'ambito delle previsioni del CCNL e nelle casistiche contrattualmente e legislativamente previste: prospettive produttive, occupazionali, di ricerca e innovazione, interventi di innovazione tecnologica e relativi riflessi organizzativi;
c) nell'ambito delle previsioni del CCNL gestione degli orari contrattuali di lavoro;
d) obiettivi di redditività, produttività, efficienza, qualità e risparmio energetico da porre alla base della contrattazione di natura salariale.
[...]

Art - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
A. Per il trattamento normativo ed economico in caso di maternità/paternità valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
I periodi di assenza dal lavoro sono stabiliti dal D. Lgs. n. 151/2001.
[...]
Una volta concluso il periodo di astensione facoltativa post-partum, la lavoratrice potrà richiedere una aspettativa non retribuita fino al compimento dell'anno di vita del bambino.
[...]

Art - Consegna e conservazione utensili e materiali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna, [...]
É preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui è affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione della azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; [...].
Il lavoratore non può apportare modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art - Rapporti in azienda
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona alla quale essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l'orario di lavoro [...];
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) Avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati.

Art - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dal precedente art. . o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
[...]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[...]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti;
[...]
m) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza.
n) che si rifiuti di adempiere a disposizioni legittime impartite dai suoi superiori.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per due volte dì provvedimenti di multa non prescritti.
[...]

Art - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidività al divieto di fumare di cui alla lettera d) del precedente art , sempreché la infrazione non costituisce pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[...]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[...]
m) grave insubordinazione;
n) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal primo comma del presente articolo.
o) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
p) precedente adozione per due volte di provvedimenti di sospensione non prescritti.
[...]

Ambiente e sicurezza
Le Parti concordano che le normative in materia di ambiente e sicurezza di cui ai CCNL di riferimento rimangono in vigore fino alla data del 31.12.2010 e verranno riportate nel nuovo testo unificato.
Dal 01.01.2011 nelle Aziende fino a 15 dipendenti viene riconosciuto al RLS o, in sostituzione del RLS, al RLSSA la possibilità di richiedere 1 ora di assemblea retribuita per la riunione periodica prevista dalla vigente normativa.
Per le Aziende comprese tra 10 e 15 dipendenti l'ora di assemblea, laddove richiesta, deve intendersi aggiuntiva rispetto al monte ore di assemblea di cui all'art ..... previsto per le aziende rientranti nella suddetta fascia dimensionale.
Fermo restando quanto sopra, le Parti altresì convengono di procedere, entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, alla costituzione di una Commissione Paritetica, eventualmente integrata da esperti indicati dalle Parti stesse, per procedere all'adeguamento delle normative in materia di ambiente e sicurezza, a valere per ogni singolo settore di attività, con le nuove disposizioni di legge che saranno emanate in proposito.
La Commissione concluderà i propri lavori entro il 31.12.2010.
Le normative in materia di ambiente e sicurezza decorreranno dalla data successiva all'ultimazione dei lavori della Commissione.

Art - Rappresentanza sindacale unitaria
[...]
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui ai precedenti CCNL di riferimento e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla Legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[...]
Eventuali agibilità/permessi previsti in sede aziendale per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza restano comunque salvi a favore di tale rappresentante.
[...]
Nell'ambito delle disposizioni previste dalla Legge 20.05.1970, n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.).
[...]

Art - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU ed ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]

Art - Decorrenza e durata
II presente CCNL unificato, nell'ambito di ogni singolo settore di applicazione, decorre a far data dal 01.01.2010 e avrà come durata quella stabilita a livello interconfederale dagli accordi nel frattempo intervenuti in materia di riforma degli assetti contrattuali.
Nel corso del mese di gennaio 2010 le Parti si incontreranno per la definizione dei nuovi minimi contrattuali che avranno durata pari a quella individuata negli accordi di cui al precedente comma.
Con l'entrata in vigore del presente CCNL le relative normative contrattuali di cui ai CCNL di riferimento vengono a decadere in ogni singola parte in quanto sostituiti dal presente accordo.