PROTOCOLLO DI INTESA
TRA I.N.A.I.L. MARCHE E C.P.R.A. IN TEMA DI PREVENZIONE


L'INAIL - Istituto Nazionale per 1'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro della Regione Marche - struttura pubblica che in forza della normativa di cui ai Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 19 marzo 1996 n. 242 svolge compiti di formazione/informazione nel campo della sicurezza sul lavoro in sinergia con altri enti ed istituzioni pubbliche/private

e

Il C.P.R.A. - Comitato Paritetico Regionale Artigianato - organismo bilaterale con compiti di coordinamento delle attività degli O.P.T.A. in materia di sicurezza e prevenzione;
Costituito dalle seguenti Confederazioni:
• CGIL
• CISL
• UIL
• CONFARTIGIANATO
• CASA
• CLAAI
• CNA

PREMESSO

che sussistono comuni interessi diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento dell'obiettivo di migliorare la sicurezza e la protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO

il ruolo fondamentale che intendono svolgere le parti sociali per diffondere la cultura della prevenzione in tutti gli ambiti lavorativi e promuovere ogni attività di prevenzione;

CONSIDERATO INOLTRE

le volontà espresse dal Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL e dagli altri Organi dell'Istituto, codificate, tra 1'altro, nelle delibere del 18.02.97 e nelle linee di indirizzo di cui alla delibera n. 17 del 19.04.2000, tendenti a valorizzare forme di collaborazione anche con le parti sociali e iniziative atte a diffondere la cultura della prevenzione negli ambienti di lavoro e "in particolare" nelle aziende di piccole dimensioni;

CONSIDERATO INFINE

che, a livello nazionale, è già stato siglato, in data 14 gennaio 1999, un protocollo di intesa tra il Comitato Paritetico Nazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro dell'Artigianato e l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in tema di "PREVENZIONE";

AUSPICATO

il pieno coinvolgimento della Regione Marche - Assessorato alla Sanità, Agenzia Regionale alla Sanità e A.R.P.A.M. - nella fase esecutiva del presente accordo, quale Ente di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro del territorio di competenza, anche in considerazione del Protocollo di Intesa firmato fra INAIL e Ministero della Sanità in data 11.11.1999;

VISTO

l'art. 23 del Decreto Legislativo n° 38/2000 sui "Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro";

CONCORDANO

di attivare una comune collaborazione di studio, elaborazione e gestione, nell'ambito degli obiettivi istituzionali delle parti, a sostegno di azioni dirette a favorire la cultura della prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro in ambito regionale, anche attraverso la formulazione di piani annuali e pluriennali che saranno successivamente concordati come parte integrante del presente accordo. La collaborazione fra le parti viene gestita da un Comitato Misto Regionale C.P.R.A./I.N.A.I.L., di seguito denominato semplicemente "Comitato". La costituzione del Comitato ed il suo funzionamento sono disciplinati secondo il seguente:

PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1

Il Comitato è costituito da componenti del C.P.R.A. e da un ugual numero di rappresentanti dell'INAIL espressamente individuati dalle parti. Il Comitato all'atto dell'insediamento, definisce le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

Art. 2

Il Comitato elabora il programma annuale /pluriennale delle attività rientranti nell'ambito delle sinergie instaurate con il presente accordo, definendone le modalità esecutive e le verifiche, sulla base:
1. delle linee di indirizzo stabilite nel soprarichiamato protocollo di intesa firmato in data 14/1/1999 dal C.P.N.A. e dall'INAIL;
2. dei compiti attribuiti agli Organismi Paritetici dall'accordo interconfederale del 3/9/96;
3. delle funzioni istituzionali assegnate all'INAIL dal D.Lgs n. 242/94 e dall'art. 55 della L. n. 144/99;
4. della declaratoria delle attività indicate dalle parti nel successivo art. 5.

Art. 3

Il presente accordo non comporta trasferimenti economici tra le parti, svolgendo ognuna di esse attività istituzionali. Qualora il raggiungimento di determinati obiettivi concordati, comporti spese squilibrate tra le parti, non esplicitamente approvate dalle parti che ne subiscono il maggiore peso, la relativa ripartizione verrà regolamentata da specifici accordi tematici.

Art. 4

L'INAIL si impegna a fornire al Comitato la sede, individuata presso la struttura della Direzione Regionale dell'INAIL, un supporto amministrativo, nella misura decisa dall'INAIL, e un supporto tecnologico per la gestione delle attività decise dal Comitato. La responsabilità sui locali messi a disposizione, sulle attrezzature d'ufficio e di comunicazione e sul personale del supporto tecnico ed organizzativo e assunta dall'INAIL.

Art. 5

Le parti concordano di impegnare le proprie energie economiche e professionali sui seguenti punti:
1. la raccolta e la diffusione delle informazioni e delle conoscenze in materia di rischi e danni da lavoro e la condivisione delle banche dati;
2. la promozione di campagne comuni di informazione promozionale della tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
3. la progettazione e realizzazione di azioni comuni in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, tenendo conto delle esigenze dei rappresentanti della sicurezza territoriali (RLST), dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei componenti dei Comitati Paritetici;
4. la promozione di azioni di studio e ricerca su temi della salute, della sicurezza e delle strategie di prevenzione di particolare comune interesse;
5. l'alimentazione e la gestione di notizie in uno specifico sito INTERNET, sede ideale di comunicazione interattiva con gli organismi paritetici territoriali.
Specifici gruppi di lavoro saranno attivati sulle seguenti materie:
• formazione/informazione;
• incidenti mortali;
• sito Internet

Art. 6

L'INAIL si impegna a realizzare a proprie spese, assumendosene gli oneri di gestione, il sito INTERNET citato nel precedente art. 5 punto e). L'INAIL si impegna, attraverso specifici finanziamenti che saranno appositamente individuati dalla Direzione Generale dell'INAIL, ad assumersi gli oneri derivanti dall'attività di diffusione delle informazioni, delle attività di formazione, delle attività di ricerca, nonché quelli connessi ai centri operativi periferici, nei limiti approvati dagli Organi competenti dell'Istituto.

Art. 7

Il presente accordo andrà in vigore entro il trentesimo giorno successivo alla data della sottoscrizione del relativo regolamento di funzionamento del Comitato, sottoscritto all'unanimità da tutte le parti, avrà durata di 5 anni ed e rinnovato tacitamente. Il presente accordo decade sessanta giorni dopo la disdetta scritta, che può essere inviata in qualsiasi momento, da parte anche di una sola delle parti sociali facenti parte del CPRA o dall'INAIL.

Ancona, 31.01.2001


REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CPRA/INAIL DEL 31.01.2001

ART. 1

Il presente Regolamento definisce la composizione e le regole di funzionamento del Comitato Misto Regionale CPRA/INAIL, di seguito denominato "Comitato", in relazione ai compiti ad esso attribuiti dall'art. 5 del Protocollo di Intesa del 31.01.2001

ART. 2
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Il Comitato è composto complessivamente da quattordici componenti: sette membri titolari del CPRA e sette membri designati dall'INAIL. Per ciascun membro titolare del CPRA e dell'INAIL viene notificato al Presidente del Comitato il nominativo di un supplente. I membri del Comitato durano in carica 2 anni. In caso di dimissioni, da presentare al Presidente, il dimissionario è sostituito con un altro membro, titolare o supplente, dell'organizzazione o istituzione che 1o ha espresso. Il Comitato è convocato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, dal Presidente con una scadenza, di norma, bimestrale in base al calendario annuale da stabilire. In casi eccezionali è previsto un preavviso di 3 giorni. La comunicazione avviene via fax o tramite e-mail ed è inviata al recapito che ogni singolo membro avrà notificato allo stesso Presidente. Le riunioni sono convocate dal Presidente anche su richiesta motivata di almeno 4 membri del Comitato. La riunione del Comitato si considera valida se sono presenti almeno 8 membri purché sia presente almeno un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro ed un rappresentante dell'INAIL. Le decisioni relative alla nomina del Presidente, alla definizione del programma annuale pluriennale, al finanziamento delle attività, fermo restando quanto espresso all'art. 6 del Protocollo di Intesa, alla costituzione o scioglimento dei gruppi di lavoro, alla definizione del loro mandato e all'approvazione del loro operato, alla costituzione dei Comitati territoriali OPTA/INAIL, alle modifiche del presente regolamento, vengono assunte all'unanimità dei presenti. Qualora dopo due riunioni non si raggiunga 1'unanimità, le decisioni vengono assunte a maggioranza qualificata (n. 9 membri). Le altre decisioni sono assunte a maggioranza semplice. Di ogni riunione verrà redatto una proposta di verbale sintetico, firmato dal Presidente e dal Segretario, che verrà inviato in copia a tutti i membri titolari del Comitato. L'approvazione del verbale sarà posta al primo punto dell'ordine del giorno della riunione successiva. La funzione di Segretario viene assunta dal Dott. Rimini Roberto che è coadiuvato dal supporto di segreteria di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 3
IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica un anno ed è nominato dal Comitato a rotazione tra i rappresentanti dell'INAIL, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro. Il Presidente ha il compito di convocare la riunione del Comitato stabilendo 1'ordine del giorno. In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il Comitato o non si verifichino le condizioni previste dal precedente art. 2, il Presidente assume le decisioni del caso che debbono essere portate comunque a ratifica al primo Comitato successivo.

ART. 4
GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato, per dare attuazione al programma annuale o pluriennale, istituisce Gruppi di Lavoro, definendone il mandato e la composizione. I Gruppi di Lavoro possono essere presieduti da un membro del Comitato e possono essere integrati da esperti esterni segnalati dai membri del Comitato stesso. Il Comitato nomina i Coordinatori dei Gruppi di lavoro con la stessa alternanza prevista all'art. 3. I Gruppi di Lavoro, rispondono del proprio operato al Comitato, al quale riferiscono costantemente con relazioni scritte e periodiche dell'andamento delle loro attività, al fine della redazione del documento finale. I1 Presidente pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato la valutazione e l'approvazione del documento contenente i risultati raggiunti dai Gruppi di Lavoro sulla base di quanto risulta anche dalle relazioni scritte. I Gruppi di Lavoro possono essere permanenti o costituiti per il raggiungimento di obiettivi specifici.

ART. 5
COMITATI TERRITORIALI OPTA/INAIL

Le parti concordano di rinviare, ad un anno dalla approvazione del presente regolamento, 1'eventuale costituzione dei Comitati Provinciali OPTA/INAIL

ART. 6
SEGRETERIA

Il Presidente, il Comitato ed i Gruppi di Lavoro saranno supportati da personale di segreteria messo a disposizione dall'INAIL, gestito dal personale dell'INAIL stesso. L'INAIL mette a disposizione presso la Direzione Regionale, in Ancona via Piave n. 25, la sede del Comitato e le attrezzature necessarie al suo funzionamento.

ART. 7
NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento è sottoposto a verifica entro un anno dalla sua approvazione.