Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA F. LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE XVIII - NORMATIVA TECNICA


IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA


Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 399/93;
Vista la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE;
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della Direttiva 2006/42/CE;
Visto in particolare l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 17/2010 secondo cui, “qualora la Commissione Europea, secondo le procedure di cui all’art. 9, paragrafo 3, della Direttiva 2006/42/CE, adotta misure che richiedono agli Stati Membri di vietare o limitare l’immissione sul mercato di macchine di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede sulla base delle indicazioni fomite dalla Commissione Europea'’;
Vista la Decisione della Commissione del 10 febbraio 2014, notificata con il numero C(2014) 633 final e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea D/l673 del 11 febbraio 2014, che ritiene giustificato il divieto di immissione sul mercato della macchina per movimento terra multifunzione serie Avant 600, prodotta dalla Avant Tecno Oy, Ylotie 1, FIN-33470 Ylojarvi, Finlandia;
Tenuto conto che nelle premesse della suddetta decisione si dà atto delle consultazioni tra gli Uffici della Commissione e il fabbricante e che, le risposte date dal fabbricante, alla luce di quanto contenuto all’Allegato I alla direttiva 2006/42/CE ai punti:
- 1.1.2 lettera a) - stabilisce che, per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.
- 1.1.2, lettera b) - Le misure devono essere adottate in base ai principi di integrazione della sicurezza, che danno la priorità a misure integrate di protezione rispetto alle informazioni per gli utenti.
hanno fatto ritenere alla Commissione che non si siano raggiunti gli obiettivi posti dai requisiti essenziali di sicurezza di cui sopra;
Considerato che la predetta decisione è motivata dalla constatazione che le non conformità rilevate comportano un grave rischio di lesioni per gli operatori trasportati, connessi con cadute di oggetti o di materiali, in quanto non sono rispettati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della Direttiva 2006/42/CE di cui al punto:
- 3.4.4 - Caduta di oggetti:la macchina è stata immessa sul mercato senza una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

DECRETA:

Art. 1

1. È vietata l’immissione sul mercato di macchine per movimento terra multifunzione della serie Avant 600, prodotte dalla Avant Tecno Oy, Ylotie 1, FIN-33470 Ylojarvi, Finlandia sprovviste di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
2. Qualora sul mercato siano presenti macchine per il movimento terra multifunzione della serie Avant 600, prodotte dalla Avant Tecno Oy, Ylotie 1, FIN-33470 Ylojarvi, Finlandia è imposto al fabbricante di adottare misure correttive riguardo alle stesse.
3. Ai fini dei controlli, dei provvedimenti specifici relativi a singoli prodotti di cui al comma 1, degli oneri relativi al ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l’articolo 6 e l’articolo 15, comma 1.
4. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di vigilanza del mercato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e alla Commissione Europea.

Roma, 03/09/14

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio