Tipologia: Accordo
Data firma: 12 marzo 2001
Validità: 01.03.2001
Parti: Caggiati e RSU e RLS
Settori: Metalmeccanici, Caggiati Parma
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. D.Lgs. 626
2. Prestazione lavorativa: sviluppo di più assi di riconoscimento delle mansioni
3. Indennità di disagio - fatica
Allegato

Verbale di accordo

Addì 12 marzo 2001 tra la Ditta Caggiati spa […] e le maestranze dipendenti rappresentate dal Sig. U.R. in qualità di RSU nonché di RLS
Si conviene quanto segue:

1. D.Lgs. 626
Nello sforzo di rafforzare il modello partecipativo sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro le parti concordano sui seguenti temi:
Incontri (Art. 11): le parti instaurano un canale di confronto permanente Gli incontri con i soggetti e sui temi previsti dall'art. 11 potranno essere tenuti non solo con cadenza annuale, ma ogni qualvolta il Documento di valutazione dei Rischi venga integrato e/o modificato e/o il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza lo ritenga. In tale sede i cambiamenti verranno esposti al RLS aziendale. In tal sede il RLS può estendere l'invito a partecipare alle riunioni alle Organizzazioni sindacali
Formazione RLS: oltre al monte ore previsto dall'Accordo Interconfederale del 22.06.95, l'Azienda è disposta a fornire al RLS un ulteriore monte-ore per corsi di aggiornamento di 16 ore per triennio. L'azienda è disponibile ad effettuare corsi di aggiornamento anche congiunti tra RLS e RSPP per approfondire tecnicamente le questioni della sicurezza.
Formazione lavoratori (Art. 22): l'Azienda si dichiara disponibile a concordare con l'RLS i tempi e le modalità della formazione dei lavoratori in particolare con appositi programmi per i neo-assunti
Appalti (art. 7): Ai corsi di formazione dei lavoratori della azienda parteciperanno anche i lavoratori dipendenti di altre aziende presenti per effetto di appalto. Il RLS verrà informato dell'appalto stipulato, della durata del numero di lavoratori utilizzati e dei possibili rischi da cui debbono essere protetti.

2. Prestazione lavorativa: sviluppo di più assi di riconoscimento delle mansioni
Le parti riconoscono la classificazione dei lavoratori prevista dal vigente CCNL all'art. 4 Disciplina Generale Sezione Terza come elemento premiante la professionalità "verticale" (o grado di specializzazione, autonomia capacità di coordinamento del reparto ecc.) nello svolgere la mansione.
Le parti vogliono però integrare questa scala professionale con ulteriori parametri:
1. Professionalità orizzontale (capacità di coprire più mansioni alla bisogna, polifunzionalità ecc.)
2. Capacità di inserimento affrancamento addestramento dei nuovi assunti ecc.
3. Indennizzo del disagio lavorativo (fatica ecc.)

3. Indennità di disagio - fatica
Il presente articolo ha lo scopo di integrare la classificazione dei lavoratori col 3° parametro di cui sopra.
Le parti dichiarando di comune interno di volere valorizzare e riconoscere il lavoro disagiato in azienda.
Scopo del presente articolo è riconoscere, a parità di orario di lavoro, la superiore fatica nonché disagio che comporta lo svolgimento della propria mansione per i lavoratori impiegati in reparti e con mansioni di seguito individuate.
Il presente articolo non ha dunque lo scopo di sottrarre l'azienda all'obbligo di bonifica ambientale del posto di lavoro in ottemperanza alla vigente legislazione in materia giacché Caggiati spa conferma come suo obiettivo ricercare quanto serva onde evitare ogni rischio di infortunio o malattia professionale. Analogamente il presente articolo non ha lo scopo di impedire - dietro monetizzazione - la crescita professionale dei lavoratori che svolgono mansioni faticose, disagiate, senza elevate professionalità.
La Ditta Caggiati è organizzata logisticamente in 3 settori:
* Palazzina amministrativa
* Magazzino
* Fonderia
Le parti hanno ritenuto prioritario iniziare dalla fonderia per compiere uno studio sul disagio aziendale così concluso
Si stabilisce di riconoscere ai dipendenti che svolgono mansioni disagiate nei reparti sopra menzionati una indennità di disagio del seguente valore annuale.
Fascia disagio alta 600.000 £ lorde da ripartirsi per l'erogazione nel periodo dell'anno individuato in tab. 1 (sub periodo dell'anno)
Fascia disagio bassa 400.000 £ lorde da ripartirsi per l'erogazione nel periodo dell'anno individuato in tab. 1 (sub periodo dell'anno)
Fascia disagio estiva alta 200.000 £ lorde da ripartirsi per l'erogazione nel periodo dell'anno individuato in tab. 1 (sub periodo dell'anno)
[…] Per avere l'intero valore della quota giornaliera sarà sufficiente svolgere per almeno 4 ore nel corso della giornata la mansione disagiata.
Nel caso il limite minimo di quattro ore non sia raggiunto per sopraggiunta malattia o abbandono dei posto di lavoro non si procederà alla erogazione dell'indennità di disagio giornaliera.
Viceversa nel caso in cui il limite minimo di quattro ore non sia rispettato per sopraggiunto infortunio si procederà alla erogazione della indennità giornaliera di disagio.