Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 novembre 2014, n. 25250  - Infortunio mortale di un tirocinante: assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 4200-2014 proposto da:
P.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato PACE EUGENIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato REGAZZO GIANLUCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati OTTOLINI TERESA e ROMEO LUCIANA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 603/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/12/2013 r.g.n. 910/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato PACE EUGENIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Fatto

P.F. subì un infortunio, con gravissime conseguenze, mentre si recava presso lo stabilimento industriale dove svolgeva il tirocinio formativo e di orientamento promosso dall'Istituto Professionale Enrico Mattei di San Stino di Livenza (VE), che frequentava.

Rimasta senza esito la denuncia inoltrata all'Inail dall'Istituzione scolastica, i genitori del P., all'epoca minorenne, convennero in giudizio l'Inail, al fine di conseguire le prestazioni assicurative del caso.

Radicatosi il contraddicono, il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva, accertò il diritto del P. alla copertura assicurativa Inail e, con successiva sentenza definitiva, condannò l'Inail alla corresponsione delle prestazioni ritenute di spettanza.

Entrambe le pronunce vennero, con distinti gravami, impugnate dall'Inail.

Con sentenza del 3.10-4.12.2013, la Corte d'Appello di Venezia, previa riunione dei procedimenti, accogliendo il gravame dell'Inail, respinse la domanda, osservando che:

- l'eccezione di inammissibilità dell'appello era infondata, poichè il gravame avverso la sentenza non definitiva, attuato mediante il deposito del relativo ricorso, era anteriore alla riserva d'appello formulata dal difensore dell'Inail, la quale, pertanto, era incompatibile con la proposizione di un'impugnazione autonoma già intervenuta;

- L. n. 196 del 1997, art. 18 stabiliva un preciso obbligo per gli istituti che svolgono l'attività formativa di stipulare un'apposita convenzione con l'Inail per l'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e, nel caso di specie, pacificamente tale convenzione non era stata stipulata;

- contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non poteva reputarsi che il D.P.R. n. 156 del 1999, art. 2 avesse superato il contenuto della L. n. 196 del 1997, predetto art. 18, poichè una tale ricostruzione del quadro normativo non era fondata sull'applicazione dei principi sulla gerarchia delle fonti;

- doveva escludersi che potesse applicarsi il principio dell'automaticità delle prestazioni assicurative e previdenziali, perchè il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 67 si riferiva esclusivamente ai rapporti di lavoro non regolarizzati, laddove le fonti normative escludevano che il tirocinio formativo costituisse un rapporto di lavoro o fosse ad esso assimilabile.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, P. F., ormai maggiorenne, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria. L'intimato Inail ha resistito con controricorso.


Diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'ari. 340 cpc, deduce che le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo di tale art. non contemplano la presente fattispecie, con riferimento alla quale non sarebbe perciò applicabile la previsione ivi contenuta di perdita di efficacia della riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive.

1.1 Osserva la Corte che indubbiamente l'art. 340 c.p.c., commi 2 e 3 riguardano fattispecie diverse da quella all'esame; l'argomento non è però conducente, ove si consideri che funzione della riserva facoltativa di appello è precipuamente quella di differire la proposizione del gravame avverso la sentenza non definitiva (cfr il comma 1) e che tale scopo non può essere conseguito nell'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui l'impugnazione sia già stata perfezionata, con il deposito del ricorso d'appello avverso la sentenza non definitiva, al momento della formale proposizione della riserva; la quale, proprio perchè ormai inidonea al perseguimento della sua funzione tipica, resta necessariamente priva di qualsivoglia efficacia ed è da considerare tamquam non esset.

2. Con il secondo motivo, denunciando errata applicazione della L. n. 196 del 1997 in luogo del D.P.R. n. 156 del 1999, il ricorrente deduce che l'art. 2 di tale ultima fonte normativa ha natura di norma speciale rispetto alla previsione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3, disponendo la copertura antinfortunistica dei tirocinanti mediante la gestione per conto dello Stato.

2.1 Appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento.

Il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127, comma 2, primo periodo, prevede che "Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto", rimandando poi alle autorità ministeriali competenti per l'emanazione delle relative norme. Il D.M. 10 ottobre 1985 (Regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL), all'art. 1, prevede infatti che per i "dipendenti delle amministrazioni statali" che vi siano "soggetti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4", l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali "è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per ciascuna amministrazione dello Stato dalla quale il personale medesimo dipende, col sistema di gestione per conto dello Stato".

La L. n. 196 del 1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) prevede, all'art. 18, l'emanazione di disposizioni dirette a "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico", dettando i relativi principi e criteri generali, fra i quali, per ciò che qui rileva:

"d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; "è obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico".

Il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento), in linea con i summenzionati principi e criteri generali, ha previsto che: "i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro" (art. 1, comma 2);

"i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative" (art. 3, comma 1).

Anteriormente all'emanazione della L. n. 196 del 1997 e del conseguente regolamento di attuazione, il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) all'art. 1 aveva previsto (nel testo originario, prima della modifica introdotta dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105, art. 2, comunque non rilevante ai fini che qui ne occupano), che "Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali".

Il D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, art. 2 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche), aggiunse al D.P.R. n. 567 del 1996, art. 1 bis, secondo il quale "Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento".

E' appunto in base a quest'ultima norma che il ricorrente sostiene che, anche per i tirocinanti, deve ritenersi che la copertura assicurativa Inail sia garantita "per conto dello Stato".

2.2 Osserva la Corte che il D.P.R. n. 567 del 1996, art. 1 bis prevede che rientrano nell'ambito delle "attività scolastiche a tutti gli effetti" tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, ricomprendendovi anche i tirocini. Non specifica tuttavia tale norma chi siano i destinatari, per quanto qui specificamente rileva, "dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato"; poichè però, come detto, tale "ordinaria" copertura assicurativa è limitata, a mente del D.M. 10 ottobre 1985, art. 1, ai "dipendenti delle amministrazioni statali" che vi siano "soggetti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4", deve ritenersi che solo a tali soggetti, in quanto addetti alle attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, e non anche ai tirocinanti, che dipendenti statali certo non sono, la norma all'esame si riferisca. Diversamente opinando, nel senso cioè prospettato dal ricorrente, la norma regolamentare in parola, di grado secondario, per quanto (asseritamente) riferita anche ai tirocinanti, non sarebbe del resto applicabile, siccome modificativa della disposizione sancita dalla fonte primaria (quindi di rango superiore) di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 18, che, al pari del ricordato regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142), impone l'obbligo, nella specie rimasto inadempiuto, da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Inail, contemplando quindi per tali soggetti una forma di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali diversa da quella per conto dello Stato riservata ai dipendenti statali. Anche il motivo all'esame va pertanto disatteso.

3. In definitiva il ricorso va rigettato; la complessità della normativa di riferimento, testimoniata dagli orientamenti ermeneutici tra loro difformi seguiti nei gradi di merito, e l'assenza di precedenti specifici di legittimità, consiglia la compensazione delle spese; attesi l'esito del giudizio e la data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014