Tipologia: Accordo
Data firma: Metalmeccanici, P.M.I., Oleodinamica Pederzani & Zini Calderara di Reno (Bo)
Validità: 31.12.2004
Parti: Oleodinamica Pederzani & Zini e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I., Oleodinamica Pederzani & Zini Calderara di Reno (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Politica Industriale e Relazioni Sindacali.
Art. 2 Organizzazione del lavoro.
Art. 3 Formazione professionale.
Art. 4 Inquadramento Professionale e Competenze Aggiuntive.
• Definizione delle competenze aggiuntive
Art. 5 Carta delle competenze e della professionalità acquisita
Art. 6 Trattamento di fine rapporto.
Art. 7 Occupazione
Art. 8 Visite Mediche.
Art. 9 Aspettative non retribuite.
Art. 10 Sanità Integrativa.
Art. 11 Salario dell'accordo aziendale del 19/3/1996
Art. 12 Armonizzazione dei lavoratori ex Olam e Tome
Art. 13 Premio annuo
Art. 14 Premio di risultato annuo
Art. 15 Salario di ingresso
Art. 16 Calendario Annuo.
Art. 17 Turni di Lavoro
Art. 18 Quota Contratto
Art. 19 Decorrenza e Durata
Allegato 1 all'accordo sindacale aziendale dell'8/3/2001

Verbale di accordo

Calderara di Reno, 8 marzo 2001, presso la sede Aziendale di Via Persicetana 2/b Calderara di Reno (BO), la Società Oleodinamica Pederzani & Zini spa […], e la RSU […], in rappresentanza delle maestranze, assistiti da [...] Organizzazioni Sindacali di categoria Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil Territoriali, convengono e si impegnano su quanto nel presente accordo è contenuto.
[…]
Il presente accordo recepisce e ratifica l'ipotesi di accordo del 27/2/2001 e la assorbe e sostituisce.

Art. 1 Politica Industriale e Relazioni Sindacali.
In aggiunta ai precedenti accordi Aziendali in materia, l'informazione in essi prevista sarà estesa anche al contesto produttivo e di mercato del gruppo Interpump Hidraulics.
L'Azienda consegnerà alle RSU il bilancio Aziendale annuale entro un mese da quando lo stesso è depositato in Tribunale, o una sintesi autocertificata corredata della relazione sulla gestione.
Entro il mese di Marzo 001, la nuova saletta ad uso della RSU e RLS, sarà opportunamente arredata (due tavoli, otto sedie, due armadietti) anche con telefono ad uso esterno, Personal computer con appositi programmi (Office in uso in azienda; attualmente Office 1998), stampante e servizio Internet con casella di posta elettronica.
Il telefono ad uso esterno potrà essere utilizzato esclusivamente per attività sindacale e, di norma per chiamate telefoniche nel Comune di Bologna.
Entro il mese di marzo 2001 saranno predisposte tre bacheche con vetro di protezione ad uso sindacale nei luoghi aziendali concordati tra Direzione aziendale e RSU.
È definito un monte ore aggiuntivo di quattro ore l'anno, specificatamente per attività di coordinamento Sindacale con le RSU del gruppo Interpump Hidraulics, non cumulabili negli anni.

Art. 2 Organizzazione del lavoro.
In riferimento alla riorganizzazione aziendale e alla predisposizione di nuovi modelli organizzativi, tali da comportare apprezzabili modificazioni degli assetti professionali od occupazionali e delle condizioni di lavoro, si darà luogo ad un confronto di merito, dove le RSU potranno presentare proposte.
L'incontro potrà essere attivato anche su richiesta della RSU.

Art. 3 Formazione professionale.
La formazione è elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento organizzativo, tendente a favorire la proficua applicazione dei lavoratori in attività e funzioni sempre più qualificate, al fine di conseguire il miglioramento della qualità del prodotto/processo, delle professionalità e delle condizioni di lavoro.
Nel corso della vigenza del presente accordo, l'Azienda predisporrà, secondo le necessità legate al suo sviluppo, programmi di formazione tesi al miglioramento delle capacità individuali e di miglioramento delle competenze utili al sistema Azienda.
I programmi suddetti saranno oggetto di preventivo esame congiunto con la RSU, finalizzato ad un auspicabile accordo.
L'Azienda effettuerà, di norma annualmente, l'analisi del fabbisogno formativo per ciascuna area aziendale; i risultati dell'analisi saranno illustrati in apposito incontro alle RSU.
Le modalità di svolgimento dei corsi, oggetto dell'accordo di cui sopra, potranno variare, previo esame congiunto fra le parti, in base alle caratteristiche dei corsi stessi.
I corsi si svolgeranno, di norma, durante l'orario di lavoro.
Relativamente alle attività di formazione, le spese di materiale didattico e quant'altro sia necessario saranno a carico dell'azienda o dell'ente formatore.
L'ente formatore/il tutor didattico, come parte integrante della attività, valuteranno i risultati di ciascuna attività formativa, al fine di adottare correttivi necessari al miglioramento delle attività stesse.

Art. 8 Visite Mediche.
Vengono riconosciute 12 ore nell'anno di permesso retribuito per visite mediche specialistiche e analisi di laboratorio ed il relativo tempo di viaggio.
Le ore suddette non fruite nel corso dell'anno non si cumulano con quelle dell'anno successivo.
Il lavoratore dovrà consegnare la documentazione relativa al tempo della visita medica specialistiche o dell'analisi di laboratorio ed una autocertificazione per il relativo tempo di viaggio.
Situazioni di carattere eccezionale che richiedano un numero di ore superiore a quello sopra pattuito, verranno esaminate, su richiesta del lavoratore, dalla Direzione aziendale e dalla RSU, per la ricerca di soluzioni compatibili con le necessità del lavoratore e dell'Azienda.

Art. 12 Armonizzazione dei lavoratori ex Olam e Tome
A decorrere dal mese di marzo 2001 tutti i trattamenti economici e normativi dei lavoratori delle società incorporate dalla Società Oleodinamica Pederzani & Zini spa (Tome ed Olam), già oggetto di procedura di consultazione sindacale dell'art. 47 L. 428/90 e del verbale del 24/12/1999, verranno armonizzati e resi uguali a quelli dei lavoratori della Società Oleodinamica Pederzani & Zini spa con assorbimento fino a concorrenza dei trattamenti retributivi individuali (superminimi) non previsti e non regolati da accordi sindacali o da leggi e contratti collettivi.

Art. 17 Turni di Lavoro
Il lavoro su due turni avvicendati giornalieri sarà effettuato con i seguenti orari:
1° Turno dalle 06.00 alle 13.00 dal Lunedì al Venerdì.
2° Turno dalle 13.00 alle 20.00 dal Lunedì al Venerdì.
L'orario di lavoro settimanale sarà di 35 ore settimanali retribuite 40.
Si darà luogo all'assorbimento delle 72 ore dei permessi annui retribuiti previsti dal CCNL nell'ora giornaliera retribuita e non lavorata.
La maggiorazione per il lavoro notturno in turni rimane invariata rispetto al CCNL.
La mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda prevista dal CCNL per i lavoratori inseriti in turni avvicendati di lavoro è trasformata in riduzione retribuita dell'orario di lavoro e pagata nell'ora giornaliera retribuita e non lavorata.
Le parti, inoltre, convengono di istituire una indennità di turno aggiuntiva di 3.500 lorde giornaliere per ciascuno dei due turni che non saranno considerate ai fini di ogni istituto contrattuale e di legge diretto, indiretto e differito in quanto se ne è tenuto conto nella determinazione del suo ammontare.
L'indennità di turno spetterà per ogni giorno di lavoro, o frazione di giorno superiore alla metà dell'orario di lavoro, effettivamente prestato su due turni avvicendati.
I lavoratori godranno del servizio mensa dopo la fine del turno per il primo turno e prima dell'inizio del turno per il secondo turno.