• Datore di Lavoro
  • Delega di Funzione
  • Dispositivo di Protezione Individuale
  • Informazione, Formazione, Addestramento
  • Infortunio sul Lavoro
 
Responsabilità di un datore di lavoro e legale rappresentante di una società per aver per colpa  procurato lesioni personali ad una lavoratrice - Sussiste.
 
La Corte afferma che "il datore di lavoro è il primo garante della sicurezza nell'azienda ed in quanto tale è titolare del potere - dovere di controllare costantemente che ogni struttura ed impianto aziendale funzioni nel modo più adeguato sotto il profilo della tutela e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Alla luce di tale prospettazione, deve ritenersi che la delega di funzioni ad altro soggetto, per quanto formalmente corretta ed efficace, non può legittimare un sostanziale disinteresse del datore di lavoro- imprenditore, giacchè questi è sempre tenuto ad esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione dell'impresa e, in tale ambito, anche sulle funzioni delegate.
In particolare, la responsabilità dell'imprenditore appare ricorrente allorchè le carenze nella materia della sicurezza attengono a scelte di carattere generale nella politica aziendale ovvero a carenze strutturali dei macchinari ed impianti, specie con riferimento ad aziende di modeste e medie dimensioni."

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LICARI Carlo - Presidente -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) B.G., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 07/03/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. MONSUTTI Maurizio.
 
 
FATTO E DIRITTO
 
1. B.G. veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Latina - giudice monocratico - per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., perchè, nella qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della Società Scherer, aveva per colpa procurato alla lavoratrice R.S. lesioni personali (schiacciamento della mano destra con lacerazione tendinea) guarite in un tempo superiore ai quaranta giorni.
In fatto, era avvenuto che, in data 22-6-2001, la R. stava lavorando presso il reparto confezionamento dove venivano realizzati i blister contenenti un certo numero di capsule, intenta ad alimentare la macchina di confezionamento attraverso il sollevamento di un contenitore (silos) agganciato ad un paranco; il silos, contenente capsule per il peso di kg 250, veniva chiuso con una copertura, sollevato tramite una pulsantiera elettrica e traslato manualmente in via orizzontale sino alla tramoggia della macchina;
durante tale fase, la copertura del silos si era sganciata da un lato determinando l'improvvisa rotazione del contenitore con conseguente schiacciamento della mano destra della R..
 
2. Il Tribunale, con sentenza in data 16-6-2005, dichiarava B. G. colpevole per il reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di un mese di reclusione; lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
 
3. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Roma confermava, con decisione del 7-3-2008, la sentenza di primo grado.
Osservava, in primo luogo, che la delega di responsabilità per il servizio di sicurezza e prevenzione degli infortuni, che nella fattispecie risultava conferita al funzionario S.U., non era da sola sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro al quale incombeva comunque l'obbligo di controllare l'adempimento degli obblighi da parte del delegato.
Nel caso, non era emerso alcun elemento attestante che il S. di fatto avesse esercitato il controllo delle operazioni che avevano cagionato l'evento; di conseguenza, di tale controllo e vigilanza avrebbe dovuto farsi carico anche l'imprenditore.
Aggiungeva che, diversamente da quanto sostenuto dall'impugnante, l'inserimento del gancio della copertura del silos non risultava eseguito erroneamente dalla parte offesa, mentre era stata trovata fuori sede la staffa forata della chiusura stessa.
Escludeva che la condotta del lavoratore si fosse concretizzata in un'azione imprudente e pericolosa fornita del carattere dell'anomalia e dell'imprevedibilità.
 
4. Il prevenuto avanzava ricorso per cassazione.
Rilevava che il Giudice di Appello aveva affermato in modo del tutto generico che mancava la prova che S.U., delegato per il servizio di prevenzione infortuni, avesse in concreto esercitato tale funzione; per contro, risultava che il predetto aveva in modo continuativo collaborato con tutta la struttura aziendale in detto settore sorvegliando costantemente le operazioni di produzione.
Osservava che appariva contraddittorio quanto asserito dai Giudici secondo cui comunque non vi era la prova che fosse stata la dipendente R. ad inserire il gancio della copertura del silos;
mentre, l'operazione di riempimento del silos, l'inserimento del gancio e la traslazione manuale del contenitore costituivano una operazione unitaria che veniva effettuata dalla medesima persona.
Evidenziava che la motivazione si presentava manifestamente illogica laddove veniva addebitato ad esso istante la colpa di non avere informato adeguatamente il lavoratore circa i rischi delle operazioni cui questi era addetto e per non avere fornito i mezzi di protezione individuali appropriati.
Chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
 
5. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.
Si osserva che è principio più volte ribadito nella normativa antinfortunistica che il datore di lavoro è il primo garante della sicurezza nell'azienda ed in quanto tale è titolare del potere- dovere di controllare costantemente che ogni struttura ed impianto aziendale funzioni nel modo più adeguato sotto il profilo della tutela e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Alla luce di tale prospettazione, deve ritenersi che la delega di funzioni ad altro soggetto, per quanto formalmente corretta ed efficace, non può legittimare un sostanziale disinteresse del datore di lavoro- imprenditore, giacchè questi è sempre tenuto ad esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione dell'impresa e, in tale ambito, anche sulle funzioni delegate.
In particolare, la responsabilità dell'imprenditore appare ricorrente allorchè le carenze nella materia della sicurezza attengono a scelte di carattere generale nella politica aziendale ovvero a carenze strutturali dei macchinari ed impianti, specie con riferimento ad aziende di modeste e medie dimensioni.
Detti principi appaiono correttamente applicati dai Giudici di Appello, tenendo conto della concreta struttura aziendale e degli inconvenienti e manchevolezze, per quanto riguarda la sicurezza, presentati dal macchinario utilizzato dalla parte offesa.
 
6. In ordine alla seconda censura, va detto che l'eventuale comportamento non corretto del lavoratore, in relazione alle procedure di lavoro da seguirsi, non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta;
in tal senso, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore-infortunato e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. Il che, in considerazione della ricostruzione in fatto della vicenda come delineata dai Giudici di merito, non risulta nella specie verificatosi.
 
7. Parimenti adeguata e ragionevole, alla luce degli elementi probatori acquisiti, si palesa l'attribuzione di colpa all'imputato sotto il profilo della manchevole informazione nei riguardi della parte offesa circa i rischi discendenti dalla lavorazione nonchè delle deficienze presentate dalla macchina ai fini di evitare la caduta di carichi dall'alto.
8. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della parte civile presente in questo grado.

P.Q.M.
 
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla refusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio in favore della parte civile, spese che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2008