INAIL
DETPRES DEL 15 DICEMBRE 2014 N. 369

Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per la trasmissione dei dati di cui all’art. 244 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. e successive modificazioni.

 


IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’istituto;
viste le "Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013;
visto l’art. 8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che istituisce il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) nel quale confluiscono le informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;
visto l’art. 244 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in base al quale, tra l’altro, è demandata all’istituto - per effetto del citato l’art. 7 del D.L. 78/2010 che ha disposto, tra l’altro, la soppressione dell’Ispesl e il trasferimento delle relative funzioni all’Inail - la realizzazione di sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono;
visto l’art. 58 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell’amministrazione digitale” (C.A.D.) e successive modificazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie banche dati alle altre amministrazioni mediante cooperazione applicativa e l’Agid, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce standard di comunicazione e regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi;
ravvisata la necessità, nelle more dell’emanazione delle regole tecniche da parte dell’Agid e della piena attuazione del predetto art. 58 del C.A.D., di stipulare con l’Inps una convenzione, ai sensi della previgente normativa, per la trasmissione all’Istituto dei dati di cui al citato art. 244 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
viste le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD)” ;
vista la deliberazione del Presidente-Commissario Straordinario n. 160 del 31 luglio 2009 "Modello Organizzativo " Privacy” (D.Lgs 196/2003)”;
visti la relazione del Direttore Generale in data 5 dicembre 2014 e lo schema di convenzione con l’Inps ivi allegato;
considerato che la convenzione consente l’integrazione degli archivi INPS -INAIL per la realizzazione di Sistemi di monitoraggio di cui al sopra citato art. 244, ad integrazione dei flussi informativi di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
tenuto conto che la convenzione non è a carattere oneroso per le parti contraenti,

DETERMINA

di approvare lo schema di convenzione tra INPS e INAIL per la trasmissione dei dati di cui all’art. 244 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che, allegato, forma parte integrante della presente determinazione.

f.to Prof. Massimo DE FELICE


CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI CUI ALL'ART. 244 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito denominato "INPS", con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, codice fiscale n.80078750587, nella persona di .................,

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato "INAIL" o "Istituto", con sede legale in Roma Via IV Novembre 144 codice fiscale n.01165400589, nella persona di .....................,

premesso che

• il DPR 4 dicembre 2002, n. 303 ha regolamentato l'organizzazione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro che, in qualità di organo tecnico - scientifico del SSN, ha svolto compiti di ricerca, sperimentazione, elaborazioni delle tecniche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la salute e sicurezza sul lavoro, controllo, informazione, formazione e consulenza;
• l'art. 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (31 maggio 2011) e il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
• l'art. 244 D.Lgs. del 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni prevede la costituzione di un registro nazionale dei tumori di origine professionale mediante l'utilizzo di informazioni, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dall'Istituto Nazionale di Statistica e da altre amministrazioni pubbliche;
• il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 ottobre 2012 trasferisce le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
• il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche recante il "Codice dell'amministrazione digitale" dispone ai fini dell'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente Codice;
• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni detta disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali;
• l'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione Commissariale n. 126 del 24 luglio 2013, a seguito del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ha emanato le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" in attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
• in particolare, l'art. 58 secondo comma del D.Lgsl. 82/2005, modificato dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114, ha previsto che le pubbliche Amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie banche dati alle altre amministrazioni mediante cooperazione applicativa e che l'AgiD, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le altre Amministrazioni, debba definire gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche Amministrazioni devono conformarsi;
• nelle more dell'emanazione delle citate regole tecniche e della piena attuazione della predetta disciplina, si ritiene necessario stipulare la presente Convenzione ai sensi della previgente normativa;
• a seguito della sopra citata soppressione dell'ISPESL viene individuato nel Direttore Centrale Prevenzione dell'INAIL il responsabile del trattamento dei dati per la Parte destinataria della fornitura dei dati;

atteso che

l'INPS, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, acquisisce ed elabora dati inerenti alla storia lavorativa di gran parte dei lavoratori impiegati presso aziende private;
l'INAIL, in base al disposto di cui all'art. 244 del D.lgs n. 81 del 2008, svolge funzioni di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono e a tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'INPS;

Considerato quanto sopra,

per il raggiungimento dei fini istituzionali, in attuazione delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, nonché in un'ottica di sinergia tra enti, le Parti concordano:

Art. 1
(Definizioni)

Nell'ambito del testo e dell'allegato alla presente convenzione si intendono per:
Codice: il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
CAD: il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i.;
Convenzione: il presente atto convenzionale;
Responsabile della convenzione: soggetto preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;
Referente tecnico: soggetto preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione;
Supervisore: soggetto nominato dalla Parte destinataria della fornitura dei dati preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo della fornitura da parte degli utenti dell'ente di appartenenza;
Responsabile del trattamento dei dati: soggetto nominato dalla Parte destinataria della fornitura dei dati responsabile della gestione dell'accesso alla banca dati e del relativo trattamento.

Art. 2
(Oggetto)

L'INPS trasmette, in base al disposto dell'art. 244 del D.Lgs. n. 81 del 2008 recante disposizioni per la costituzione di un registro nazionale dei tumori di origine professionale, i dati di carattere occupazionale, rilevati nell'ambito della propria attività istituzionale, all'INAIL con riferimento agli elenchi di lavoratori forniti dallo stesso Istituto.
Nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione, sono specificati i dati che l'INPS mette a disposizione dell'INAL per lo svolgimento delle attività di competenza.
L'INPS rende disponibili i dati, anche personali, di cui all'allegato 1, così come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dallo stesso, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

Art. 3
(Modalità di trasmissione)

I dati di cui all' art. 1 della presente convenzione saranno richiesti dall'INAIL con cadenza non inferiore al semestre e trasmessi dall'INPS.
Per tali trasferimenti, le Parti adottano idonei strumenti di scambio ed idonee misure di sicurezza, secondo le linee guida emanate dell'Agenzia per l'Italia Digitale, atte a ridurre al minimo i rischi di perdita anche accidentale dei dati e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 4
(Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione)

Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuati con scambio di comunicazioni tra le Parti.
Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, sia l'INPS che l'INAIL, nominano il proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del medesimo documento. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della Convenzione sono riportati negli allegati 2 e 3.
Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della stessa in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di:
• evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
• per sopravvenuta normativa.
Sia l'INPS che l'INAIL nominano un proprio Referente tecnico responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa della fornitura dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza organizzative previste nella Convenzione. I nominativi ed i recapiti dei Referenti tecnici sono riportati negli allegati 2 e 3.
Rientra nei compiti dei Referenti tecnici garantire per quanto di competenza:
□ la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati trasmessi;
□ la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice;
□ l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione dei dati acquisiti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui sono stati forniti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.
L'INAIL nomina altresì un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati dall'INAIL. La nomina del Supervisore va effettuata dal legale rappresentante dell'Ente. Nominativo e recapito del Supervisore è riportato nell'allegato 3.
Rientra nei compiti del Supervisore comunicare all'Ente eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi dei dati non conformi ai fini istituzionali.

Art. 5
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
È assicurato, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
Resta altresì esclusa la possibilità di utilizzo delle suddette informazioni per qualsiasi attività che non sia condotta congiuntamente dalle Parti ovvero da una o dall'altra preventivamente autorizzata.
Ai fini della sicurezza, i due Istituti si impegnano, sulla base di criteri di autorizzazione, a limitare e a controllare l'accesso dei dati attraverso idonee procedure atte a garantire la sicurezza dei medesimi, nonché a identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

Art. 6
(Durata)

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere rinnovato, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.

Art. 7
(Oneri economici)

La presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD per tutte le convenzioni per l'accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni, non prevede oneri economici.
Ciascuna delle Parti si farà carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione.

INAIL *                                                                                          INPS *
*firma digitale

Allegato 1: dati oggetto di fornitura
Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dalle Parti in sede di stipula.

Dati inviati INAIL
• codici fiscali dei lavoratori per i quali è stata accertata una patologia oncologica ovvero valutati come soggetti a rischio in base all'attività economica.

Dati INPS da restituire a INAIL:
Dati contributivi del lavoratore:
• codice fiscale del lavoratore
• data inizio periodo contributivo
• data fine periodo contributivo
• codice della contribuzione
• unità di misura della contribuzione
• numero di contributi per unità di misura della contribuzione
• fondo
• matricola dell'azienda
• qualifica completa del lavoratore
• provincia di lavoro

Dati dell'azienda presso cui il lavoratore ha svolto attività lavorativa:
• matricola azienda
• forma societaria
• ragione sociale
• indirizzo
• codice fiscale
• partita iva
• descrizione attività economica
• CSC
• Codice ATECO

Dati relativi ai periodi di assenza dal lavoro per malattia del lavoratore (a partire dal 2011)
• codice fiscale del lavoratore
• data inizio malattia
• data fine malattia
• indicatore Inizio/Continuazione della malattia

Allegato 2: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’INPS
Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

Figure di riferimento:
Responsabile della convenzione:
telefono                   email
Referente tecnico:
telefono                   email

Allegato 3: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’INAIL
Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

Figure di riferimento:
Responsabile della convenzione: Dott. S.I.
telefono *** email: ***
Responsabile del trattamento dei dati: Ing. E.R.
telefono *** email: ***
Responsabile esecutore della convenzione/Referente tecnico: Dott.ssa S.M.
telefono *** email: ***
Supervisore: Dott.ssa G.P.
telefono *** email: ***